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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
n. rgvg 3941 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3941 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
nato a [...] il [...] C.F. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. DE MARI MARZIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. MARZI CORINNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/03/2024 e CP_1 Parte_1
premettendo:
[...]
- Di essere cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. in quanto residenti in
Marsiglia;
- Di aver contratto matrimonio in Bacoli il 14/09/2007;
1 - Che dalla loro unione sono nati i figli (26.02.2010) e Per_1 Persona_2
(25.05.2012) entrambi residenti in Marsiglia;
- Di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Napoli n.
5051/2021 del 01/06/2021 alle seguenti condizioni: - affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori con collocamento paritario degli stessi presso entrambi i genitori;
in ordine al regime di visite: i minori vivranno a settimane alterne con uno o con l'altro genitore dal venerdì dopo la scuola sino al venerdì successivo all'entrata di scuola;
prevedendo l'ordinamento scolastico francese un periodo di vacanza di due settimane ogni due mesi di scuola, ogni qualvolta ricorreranno tali periodi di vacanza scolastica i figli trascorrono e trascorreranno una intera settimana di tali periodi di vacanza con ciascun genitore;
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo tra i genitori;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa, salvo diverso accordo tra i genitori;
Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
in ordine al mantenimento: Ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui i minori saranno affidati alle sue cure;
ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i due figli e purché Per_1 Persona_2 previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: rette scolastiche, libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con regolamentazione della responsabilità genitoriale sui minori cosi come da accordi indicati in ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
2 Acquisito il parere del PM, all'udienza del 05.12.2024, celebrata in modalità cartolare, il Tribunale sollevava d'ufficio la questione di giurisdizione in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori atteso che gli stessi non sono residenti sul territorio della Repubblica Italiana.
All'udienza in presenza del 13.02.2025 i procuratori delle parti rinunciavano alla domanda relativa alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui minori e chiedevano pronuncia solo in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del celebrato dai ricorrenti a Bacoli il 14/09/2007 (atto n. 53, parte II, S. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2007);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Bacoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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