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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2404/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Agostino Gallo n. 46, presso lo studio dell'Avv. RIGANO FRANCESCO PAOLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA LEOPARDI n. 49, presso lo studio dell'Avv. CANTAVENERA GIOVANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13/5/2025 (matrimonio celebrato in Carini (PA), il 17/08/2017 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 14/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Le parti concordano sin d'ora che la sig.ra avrà diritto ad Controparte_1 abitare presso l'abitazione familiare, sita in Carini Via Rocco Chimici n. 1, insieme al figlio minore AB, in virtù dell'affidamento in via prevalente alla stessa del figlio, in considerazione della tutela da riservarsi allo stesso.
Il sig. dichiara altresì di essersi già trasferito e di aver Parte_1 già spostato la propria residenza in altra abitazione.
Gli odierni ricorrenti concordano l'affidamento congiunto del figlio minore,
, con domicilio prevalente presso la madre, con facoltà per il Persona_1 padre di tenere con sé lo stesso secondo accordi liberamente stretti tra i coniugi e nel rispetto della volontà liberamente manifestata dal figlio, compatibilmente con impegni scolastici ed extrascolastici;
In mancanza di accordo, i coniugi stabiliscono che il padre ha diritto di vedere e tenere con sé il figlio i martedì e i giovedì, dall'uscita di scuola o comunque dalle 13:00 fino alle ore 22:30 e, a settimane alterne, il venerdì dalle ore 17 sino alla domenica alle ore 22:30.
I coniugi concordano, inoltre, che il figlio minore trascorrerà, alternativamente, con l'uno o l'altro genitore, le festività del Natale e di
Capodanno, salvo sempre un diverso accordo tra i coniugi, e alternativamente con l'uno o l'altro genitore anche le altre festività annuali, oltre alle vacanze relative alla stagione estiva.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Il sig. , in considerazione delle esigenze del figlio minore, Parte_1
2 si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra la complessiva Controparte_1 somma di € 150,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, anche in relazione alla propria retribuzione di cui alla documentazione reddituale che si allega, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate che si rendessero necessarie.
Il sig. e la sig.ra si impegnano, Parte_1 Controparte_1 rispettivamente, a versare all'altro genitore che le abbia integralmente sostenute il 50% delle seguenti spese straordinarie anche in assenza di preventivo accordo con l'altro genitore previa esibizione della ricevuta di pagamento e, ove richiesto, consegna di copia, con possibilità del genitore di detrarre o dedurre pro-quota:
a) spese mediche relative a:
1. tickets per visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
4. tickets sanitari;
5. di e Controparte_2 CP_3 asma. b) spese scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo nuovi annuali, al minor prezzo tra negozio on-line e libreria fisica e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. viaggi di istruzione senza pernottamento;
4. Trasporto pubblico;
5. mensa universitaria;
c) spese extrascolastiche relative a:
1.una attività sportiva per il costo complessivo annuale non superiore ad € 300,00 (trecentocento/00) inclusa l'attrezzatura; Rimane condizionato al preventivo accordo tra i genitori il rimborso al 50% delle seguenti spese straordinarie:
a) spese mediche relative a:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2. cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
3. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. farmaci particolari;
b) spese scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2.corsi di specializzazione;
3. viaggi di istruzione con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche relative a:
1. corsi di istruzione, corsi di lingua straniera, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. viaggi studio e vacanze;
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al
3 rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata al 50%.
I coniugi dichiarano sin d'ora di non essere titolari in cointestazione di conti correnti bancari e/o postali e/o di diversi titoli, di non essere proprietari in cointestazione di beni immobili o di beni mobili registrati
I coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra e qualsiasi questione di ordine patrimoniale tra gli stessi e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio in favore del figlio minore.
I coniugi si impegnano altresì a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a Per_1 tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Per tutto quanto non espressamente previsto e concordato i coniugi dichiarano di riportarsi alle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa altresì che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse al presente ricorso”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Carini (atto n. 38, P. 1, Anno 2017) per le
4 annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2404/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Agostino Gallo n. 46, presso lo studio dell'Avv. RIGANO FRANCESCO PAOLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA LEOPARDI n. 49, presso lo studio dell'Avv. CANTAVENERA GIOVANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13/5/2025 (matrimonio celebrato in Carini (PA), il 17/08/2017 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 14/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Le parti concordano sin d'ora che la sig.ra avrà diritto ad Controparte_1 abitare presso l'abitazione familiare, sita in Carini Via Rocco Chimici n. 1, insieme al figlio minore AB, in virtù dell'affidamento in via prevalente alla stessa del figlio, in considerazione della tutela da riservarsi allo stesso.
Il sig. dichiara altresì di essersi già trasferito e di aver Parte_1 già spostato la propria residenza in altra abitazione.
Gli odierni ricorrenti concordano l'affidamento congiunto del figlio minore,
, con domicilio prevalente presso la madre, con facoltà per il Persona_1 padre di tenere con sé lo stesso secondo accordi liberamente stretti tra i coniugi e nel rispetto della volontà liberamente manifestata dal figlio, compatibilmente con impegni scolastici ed extrascolastici;
In mancanza di accordo, i coniugi stabiliscono che il padre ha diritto di vedere e tenere con sé il figlio i martedì e i giovedì, dall'uscita di scuola o comunque dalle 13:00 fino alle ore 22:30 e, a settimane alterne, il venerdì dalle ore 17 sino alla domenica alle ore 22:30.
I coniugi concordano, inoltre, che il figlio minore trascorrerà, alternativamente, con l'uno o l'altro genitore, le festività del Natale e di
Capodanno, salvo sempre un diverso accordo tra i coniugi, e alternativamente con l'uno o l'altro genitore anche le altre festività annuali, oltre alle vacanze relative alla stagione estiva.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Il sig. , in considerazione delle esigenze del figlio minore, Parte_1
2 si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra la complessiva Controparte_1 somma di € 150,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, anche in relazione alla propria retribuzione di cui alla documentazione reddituale che si allega, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate che si rendessero necessarie.
Il sig. e la sig.ra si impegnano, Parte_1 Controparte_1 rispettivamente, a versare all'altro genitore che le abbia integralmente sostenute il 50% delle seguenti spese straordinarie anche in assenza di preventivo accordo con l'altro genitore previa esibizione della ricevuta di pagamento e, ove richiesto, consegna di copia, con possibilità del genitore di detrarre o dedurre pro-quota:
a) spese mediche relative a:
1. tickets per visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
4. tickets sanitari;
5. di e Controparte_2 CP_3 asma. b) spese scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo nuovi annuali, al minor prezzo tra negozio on-line e libreria fisica e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. viaggi di istruzione senza pernottamento;
4. Trasporto pubblico;
5. mensa universitaria;
c) spese extrascolastiche relative a:
1.una attività sportiva per il costo complessivo annuale non superiore ad € 300,00 (trecentocento/00) inclusa l'attrezzatura; Rimane condizionato al preventivo accordo tra i genitori il rimborso al 50% delle seguenti spese straordinarie:
a) spese mediche relative a:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2. cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
3. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. farmaci particolari;
b) spese scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2.corsi di specializzazione;
3. viaggi di istruzione con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche relative a:
1. corsi di istruzione, corsi di lingua straniera, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. viaggi studio e vacanze;
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al
3 rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata al 50%.
I coniugi dichiarano sin d'ora di non essere titolari in cointestazione di conti correnti bancari e/o postali e/o di diversi titoli, di non essere proprietari in cointestazione di beni immobili o di beni mobili registrati
I coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra e qualsiasi questione di ordine patrimoniale tra gli stessi e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio in favore del figlio minore.
I coniugi si impegnano altresì a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a Per_1 tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Per tutto quanto non espressamente previsto e concordato i coniugi dichiarano di riportarsi alle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa altresì che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse al presente ricorso”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Carini (atto n. 38, P. 1, Anno 2017) per le
4 annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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