Articolo 23 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1086
Articolo 22Articolo 24
Versione
12 febbraio 1970
Art. 23.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate
per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1962-63 (articolo 19)................ L. 13.992.894.937 Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 21).......... L. 12.366.153
Residui passivi al 30 giugno 1963... L. 14.005.261.090
Entrata in vigore il 12 febbraio 1970