Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1601 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 17.02.2025 e vertente TRA
Parte_1
(P.I. ) E (P.I. ), P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 con l'avvocato Fantozzi Giampaolo PARTE APPELLANTE E
[...]
Controparte_1 con l'avvocato Santoro Giorgio PARTE APPELLATA E (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 con gli avvocati Mazzoleni Roberto e Prandini Francesca
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16086/2018 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «All'esito di procedimento monitorio ritualmente instaurato,
[...]
Parte_3
oggi (d'ora in avanti anche
[...] Controparte_2
1
11212/2016 dell' 11 maggio 2016 (R.G. 30667/2016) con il quale il , quale contraente di polizza, Parte_4
e l la Controparte_3 Parte_2
l e la Controparte_4 [...]
quali coobbligati di polizza, venivano Controparte_5 condannati al pagamento, in solido tra loro ed in favore della ricorrente, della somma di € 161.087,83, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio pari ad € 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.a. e rimborso delle spese generali come per legge. Nel ricorso per ingiunzione di pagamento, la CP_1 premetteva che, con atto per notar dell'8 ottobre Persona_1
2002 (rep. 10304-fasc. 3490), La Parte_3 oggi aveva conferito ad essa ricorrente la Controparte_2 facoltà di "eseguire a sua cura ed a sue spese gli atti giudiziari occorrenti per realizzare l'incasso dei premi relativi a tutti i rami di assicurazione gestiti dalla Società... rilasciando all'uopo mandato ad avvocati e procuratori legali". Par Deduceva poi che, in data 10 maggio 1996,
[...]
(oggi , aveva rilasciato al Parte_3 Controparte_2
(d'ora in avanti anche Parte_4
") la polizza fideiussoria n. 96- Parte_4
747156496, (già polizza n. 196.625405.46) con coobbligazione in solido, a favore della Compagnia assicuratrice, delle seguenti società: (d'ora in Controparte_6 avanti anche ), (fusa CP_3 Parte_2 CP_7 per incorporazione in , Controparte_4
(fusa per incorporazione nella CP_8 Controparte_5
. Mediante suddetta polizza fideiussoria, le suddette società
[...] avevano prestato garanzia personale fino alla concorrenza di Lire 20.636.000.000,00 (€10.657.604,57) in favore di CP_9
ora "a garanzia delle opere di
[...] CP_10 urbanizzazione primaria e secondaria rispettivamente paragrafi 1) e 2) dell'art. 3 dell'atto di obbligo repertorio nr. 82809 e rogito nr. 21652 del 01/08/81 -Notaio . Persona_2
La fideiussione era stata sottoposta al regime di coassicurazione in riassicurazione, sicché la Compagnia assicuratrice delegataria (ovvero la ora Parte_3
agiva in nome proprio, nonché in toto anche CP_2 nell'interesse degli altri coassicuratori. Il contraente aveva regolarmente pagato il Parte_4 premio dovuto per il periodo dal 10 maggio 1996 al 10 maggio
2 1997, nonché le rate di proroga annuale della polizza dal 10 maggio 1997 al 10 maggio 2011. A decorrere da tale ultima data, tuttavia, erano rimasti insoluti i supplementi di premio (dettagliati nella scheda contabile riprodotta nel ricorso) per l'importo complessivo di 161.087,83, azionato mediante il ricorso per decreto ingiuntivo. Con atto di citazione notificato in data 23 giugno 2016, la e la hanno proposto opposizione al CP_3 Parte_2 decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: 1) in via preliminare e nel rito, in caso di reiterazione dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la domanda per difetto della procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
2) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o revocabilità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 1938 c.c.; 3) in via subordinata principale, accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2952 c.c. del credito e per l'effetto dichiarare la nullità o del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti di cui. all'art. 633 ss. c.p.c.; 4) in via subordinata secondaria: a) accertare e dichiarare la decadenza di x art. 1957 c.c. CP_1 dal diritto di esazione dell'asserito e contestato credito e, per l'effetto, dichiarare. la nullità e/o revocabilità del decreto ingiuntivo opposto;
b) accertare e dichiarare la nullità e/o revocabilità del decreto ingiuntivo opposto per estinzione dell'obbligazione garantita alla luce delle quietanze di pagamento depositate dalla creditrice. In via preliminare, gli opponenti hanno eccepito l'invalidità della procura alle liti conferita al difensore nel processo monitorio, dal momento che, alla luce di quanto stabilito nel mandato conferito da a la facoltà Controparte_2 CP_1 degli agenti di ricorrere all'autorità giudiziaria sarebbe limitata alle istruzioni impartite per iscritto da con la CP_2 conseguenza che la procura giudiziale avrebbe dovuto contenere tali istruzioni impartite per iscritto da ed inoltre Controparte_2 da questa sarebbe dovuta risultare con assoluta certezza l'attualità e la validità della procura rilasciata a rep. CP_1
10304 fasc. 3490. Hanno poi disconosciuto la conformità all'originale delle copie dei documenti di cui all'all. n. 2 del fascicolo monitorio, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. e 214 c.p.c., con riferimento al numero di polizza riportato in alto a sinistra.
3 Nel merito, hanno eccepito la violazione dell'art. 1938 c.c., in quanto la polizza fideiussoria in oggetto non indicherebbe l'importo massimo garantito. Inoltre, hanno dedotto che la polizza fideiussoria avrebbe natura di contratto di assicurazione, con la conseguente applicabilità del termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2952 c.c., il quale risulterebbe decorso con riferimento alle rate con scadenza il giorno 10 maggio degli anni 2011, 2012, 2013, 2014.
Con riferimento alle medesime rate, in aggiunta anche a quella con scadenza il 10 maggio 2015, gli opponenti hanno eccepito anche il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza di dal diritto di CP_2 esazione nei confronti degli opponenti. Infine, hanno eccepito l'estinzione della fideiussione per estinzione dell'obbligazione garantita, dal momento che, alla luce della documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, i premi scaduti ed azionati mediante ricorso per decreto ingiuntivo risulterebbero espressamente quietanzati.
Si è costituita in giudizio he, in via preliminare, CP_1 ha chiesto sia l'autorizzazione alla chiamata in causa di CP_2 ai sensi dell'art. 269 co. 3 c.p.c., sia la concessione della
[...] provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Mediante deposito di comparsa di costituzione di terzo interveniente principale ex art. 105 e 267 c.p.c. con domanda autonoma, è intervenuta nel presente giudizio in Controparte_2 persona del procuratore speciale Dr. - in virtù di CP_11 atto in data 26.06.14 rep./racc. 77.419/6.780 a ministero Dott. notaio in Bologna - la quale ha chiesto la Persona_3 revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in favore di soggetto carente di poteri di rappresentanza di CP_1 in relazione al credito azionato in Controparte_2 via monitoria e, per l'effetto, la condanna di e CP_3 Parte_2
[...
al pagamento in proprio favore della somma di € 161.087,83. In particolare, ha dedotto di essere l'unico Controparte_2 soggetto legittimato ad agire per la riscossione del credito oggetto del presente giudizio, poiché con atto rep. 18213 racc. 11486 a notar datato 22 marzo 2016 e con effetto dal 20 aprile Per_4
2016, era stata privata del potere di validamente CP_1 rappresentare nei giudizi afferenti il mancato CP_2 pagamento di premi relativi al Ramo Cauzioni.
4 All'udienza di prima comparizione del 19 gennaio 2017, il Giudice ha preso visione dell'originale di polizza esibito da d ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co. CP_1
6 c.p.c. per lo scambio delle memorie istruttorie. Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ha CP_1 precisato le proprie conclusioni, chiedendo: "In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la legittimazione attiva della società n.c. Parte_5 Controparte_1
a proporre il ricorso per ingiunzione di pagamento
[...] avverso le società e Parte_6
quali coobbligate del Controparte_12 Parte_4
e, per l'effetto: a) rigettare le domande di revoca del
[...] decreto ingiuntivo n. 11212/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 11 maggio 2016 (in procedimento n. 30667/2016 di r.g.) formulate a vario titolo: dalla società Controparte_13 nel proprio atto di intervento;
dalle società
[...] [...]
e nell'atto di Parte_7 Controparte_12 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
b) confermare la condanna per le società Parte_6
e al pagamento delle spese legali della
[...] Controparte_12 procedura monitoria liquidate dal decreto di ingiunzione di pagamento;
Ancora in via preliminare, nel merito, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 11212/2016, ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito, respingere tutte le domande, anche istruttorie, ed eccezioni proposte dalle società Parte_6
e in quanto inammissibili,
[...] Controparte_12 improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto. Per l'effetto della mancata revoca del decreto per ingiunzione di pagamento n. 11212/2016, condannare le società
[...]
e entrambe con Parte_6 Controparte_12 sede legale in al corso del Rinascimento n. 19, al pagamento CP_1 in favore della società Parte_8
, nella qualità di procuratore
[...] della società P.A. della somma Controparte_2 complessiva di Euro 161.087,83, oltre interessi legali con decorrenza come da domanda. Ancora nel merito, rigettare le istanze della società perché Controparte_13 infondate in fatto ed in diritto, con tutte le conseguenze di legge, ivi incluso quello di risarcire la società
[...]
dei costi sostenuti per Parte_8
1a domanda di chiamata del terzo spiegata nella propria
5 comparsa di costituzione e risposta, pari ad Euro 406,50. In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di revoca del decreto ingiuntivo formulate a vario titolo dalla società e dalle società Controparte_13
e 90 Parte_6 CP_12 CP_14 accertare e dichiarare la buona fede con cui la società Parte_8 ha agito al momento della proposizione del ricorso per
[...] ingiunzione di pagamento e, per l'effetto, condannare la società
: a) manlevarla da ogni e qualsiasi Controparte_15 richiesta di danno presente o futuro riferito alla revoca del decreto ingiuntivo da qualsiasi (9o soggetto avanzasse pretese;
b) ristorarla delle spese legali del procedimento monitorio riconosciute nel Decreto Ingiuntivo che ammontano a complessivi Euro 3.521,72 (di cui per I.V.A. 22% Euro 561,76 - C.A.P. Euro 98,21 - spese vive Euro 406.50)". Parte opponente, invece, alla luce dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di ollevata da ha CP_1 CP_2 altresì chiesto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna della prima per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. All'udienza del 26 aprile 2017, il Giudice, dato atto della nuova esibizione dell'originale di polizza, ha rilevato che la stessa appariva ictu oculi conforme alla copia depositata in atti e che parte opponente non aveva sollevato contestazioni circa la conformità della copia all'originale, salvo che in relazione al numero di polizza, che nell'originale appariva apposto tramite etichetta applicata sul medesimo documento. Il Giudice, inoltre, ha rigettato l'istanza ex art. 186-ter c.p.c. formulata da CP_2
e, rilevato che l'opposizione non si fondava su prova scritta o di pronta soluzione, ha Concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Infine, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, ha disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni. ln data 23 ottobre 2017, gli opponenti hanno depositato telematicamente un'”Istanza di revoca e/o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto" e il Giudice, con ordinanza in data 1-5 dicembre 2017, rilevato che, allo stato, la creditrice opposta, appariva priva del CP_1 potere di agire quale mandataria con rappresentanza di in relazione al credito oggetto del Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto, ha disposto la revoca la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In data 7 dicembre 2017, ha depositato istanza CP_1 finalizzata alla revoca dell'ordinanza dell'1-5 dicembre 2017 o, in
6 subordine, alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in luogo della revoca della stessa. Il Giudice, rilevato che nell'istanza veva dedotto CP_1
e documentato che la nuova procura rilasciata dagli agenti il 22 marzo 2016 - in forza della quale essa ricorrente CP_2 non avrebbe avuto il potere di agire per il recupero del credito in contestazione - era stata iscritta nel Registro delle imprese, e - secondo la stessa - resa efficace solo in data 28 aprile CP_1
2016, sei giorni dopo il 22 aprile 2016, data in cui essa, essendo ancora legittimata, aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo, a modifica della precedente ordinanza resa in data 1-5 dicembre
2017, ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in luogo della precedente revoca. All'udienza del 6 giugno 2018, sulle conclusioni rassegnate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «1) rigetta l'opposizione proposta da
[...]
e e, per l'effetto, Parte_9 Parte_2 conferma il decreto ingiuntivo n. 11212/2016 dell'11 maggio 2016 (R.G. 30667/2016);
2) rigetta le domande formulate da Controparte_2
3) condanna parte opponente e terza interveniente, in solido tra di loro - nei rapporti interni, la prima in ragione di due terzi e la seconda in ragione di un terzo - alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CAP».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Eccezione di carenza di legittimazione «Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in via monitoria di , sollevata da CP_1 CP_2 mediante l'atto di intervento autonomo ex art. 105 c.p.c.
In particolare, tale eccezione si fonda sul fatto che CP_2 mediante atto rep. 18213 racc. 11486 a notar datato 22 marzo Per_4
2016 e con effetto dal 20 aprile 2016, ha conferito a il potere di CP_1 compiere a sua cura e a sue spese, tutti gli atti, giudiziali e stragiudiziali, occorrenti per ottenere l'incasso dei premi relativi a tutti i Rami di assicurazione gestiti dalla Compagnia, ad eccezione del Ramo Vita e del
Ramo Cauzioni, nel quale ultimo rientra la polizza fideiussoria stipulata con in relazione alla quale on era, dunque, Parte_4 CP_1
7 più legittimata ad agire in via monitoria in data 22 aprile 2016 per il mancato pagamento dei premi.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, risulta tuttavia che tale nuova procura, benché autenticata nella firma in data 22 marzo 2016,
è stata iscritta all'ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna solo in data 28 aprile 2016 (cfr. estratto visura camerale allegato n. 9, I memoria istruttoria parte interveniente), successivamente al 22 aprile 2016, data del deposito telematico, presso il Tribunale di del ricorso per ingiunzione di CP_1 pagamento contro il e i suoi coobbligati Parte_4 avvenuto (cfr. PEC deposito ricorso allegato n. 9, I memoria istruttoria parte opposta), né vi è prova che tale procura sia stata ricevuta dalla SO.GE.A in data anteriore al deposito del predetto ricorso.
Pertanto, dal momento che l'iscrizione nel Registro delle imprese della nuova procura che annullava e sostituiva qualsivoglia mandato, incarico, autorizzazione precedentemente conferiti - è avvenuta successivamente all'instaurazione del giudizio monitorio da parte di la stessa risulta CP_1 pienamente legittimata ad agire in via monitoria, in virtù della Procura rilasciata 1'8 ottobre 2002, mediante la quale aveva Controparte_2 conferito a la facoltà di effettuare gli atti giudiziali necessari alla CP_1 riscossione dei premi relativi al Ramo Cauzioni e, dunque, anche in relazione alla polizza fideiussoria oggetto del presente giudizio.
Al riguardo, occorre inoltre rilevare che ha spiegato Controparte_2 intervento principale nel presente giudizio attraverso il Dott. CP_11 nominato suo procuratore speciale in virtù di scrittura privata autenticata nelle firme in data 26.06.14 dal Dott. notaio in Bologna. Persona_3
Sicché, in virtù di tale qualifica, il procuratore speciale di non h a CP_2 il potere di revocare retroattivamente la procura conferita a facoltà CP_1 che invece spetterebbe al titolare del rapporto, ossia direttamente a CP_2
[...]
L'eccezione sollevata da in persona del suo Controparte_2 procuratore speciale, è pertanto infondata e va, quindi, riconosciuta la legittimazione di ad agire in via monitoria per il pagamento dei CP_1 supplementi di premio della polizza fideiussoria innanzi indicata». Eccezione di invalidità della procura alle liti
«Sempre in via preliminare, gli opponenti hanno invece eccepito l'invalidità della procura alle liti conferita al difensore di nel CP_1 processo monitorio, sostenendo che, alla luce di quanto stabilito nel mandato conferito da a con la procura dell'8.10.2002, la Controparte_2 CP_1 facoltà degli agenti di ricorrere all'autorità giudiziaria risultava limitata alle istruzioni impartite per iscritto da Con la conseguenza che la CP_2 procura giudiziale avrebbe dovuto contenere tali istruzioni e, inoltre, da questa sarebbe dovuta risultare con assoluta certezza l'attualità e la validità della procura rilasciata a CP_1
Tale assunto è tuttavia infondato. Dall'esame della procura rilasciata da in data 8 ottobre 2002, risulta, infatti, che a Parte_3
stato conferito, in riferimento alla riscossione dei premi relativi CP_1
a vari rami di assicurazione, il potere di "ricorrere, nella qualità di rappresentante de a qualunque autorità, Parte_3
8 anche amministrativa e giudiziaria, nei limiti delle istruzioni impartite dalla
Società stessa, che dovranno risultare per iscritto" (pg. 7 all. n. 4).
Tale clausola, però, va interpretata alla stregua di una disposizione posta a tutela del procuratore e dei terzi, nel senso che essa non preclude in toto al procuratore di agire in giudizio in mancanza di istruzioni scritte da parte della Compagnia assicuratrice, ma al contrario dispone solo che eventuali limiti a tale potere di rappresentanza devono risultare per iscritto.
In altri termini, l'espressa indicazione per iscritto delle istruzioni impartite dalla Compagnia assicuratrice non va considerata quale condizione necessaria per l'esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del procuratore.
Tra l'altro, una differente interpretazione risulterebbe, contrastante con la circolare de del 31 luglio 1997 (allegata da Parte_3 parte opposta), con la quale, richiamando le norme circa le procedure di recupero titoli insoluti, disposte con circolare n. 3747 del 9 ottobre 1992, viene comunicato alle varie Agenzie di procedere legalmente al recupero dei crediti in caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza.
Anche l'assunto di parte opponente, secondo cui nella procura alle liti dovrebbe risultare con assoluta certezza l'attualità e la validità della procura rilasciata a on è condivisibile, in quanto non trova alcun riscontro CP_1 nella disciplina legale o pattizia. L'eccezione è dunque infondata». Merito dell'opposizione «Nel merito l'opposizione è infondata per i motivi appresso indicati.
Con il primo motivo, gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione e degli atti di coobbligazione per violazione dell'art. 1938 c.c., poiché, trattandosi di fideiussione per un'obbligazione futura, non sarebbe stato indicato l'importo massimo garantito.
Il motivo è tuttavia infondato. Difatti, dall'esame della polizza fideiussoria (doc. 2 fasc monitorio), sottoscritta da Parte_4
l'importo massimo stabilito risulta espressamente pattuito nella misura di Lire 20.636.000.000,00. I coobbligati e 90 hanno invece CP_3 CP_12 sottoscritto due distinti atti di coobbligazione in allegato alla polizza, espressamente riconosciuti come parte integrante della polizza stessa, mediante i quali essi hanno assunto tutte le Obbligazioni e gli oneri da quest'ultima derivanti a carico della contraente.
Con il secondo motivo, gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del diritto al pagamento delle rate scadute il 10 maggio degli anni 2011, 2012,
2013 e 2014, sostenendo che la polizza fideiussoria avrebbe natura di contratto di assicurazione e, pertanto, risulterebbe applicabile il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2952 c.c.
L'eccezione è infondata. A riguardo, infatti, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale alla C.d. polizza fideiussoria, caratterizzata dall'assunzione dell'impegno da parte di un assicuratore di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, è applicabile, ove non espressamente derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto (cfr. Cass., Sez. II, 29 gennaio 2016, n. 1724; Cass.,
Sez. III, 04 giugno 2009, n. 12871; cass., sez. III, 27 giugno 2007, n. 14853;
9 cass., sez. III, 27 maggio 2005, n. 11261; Cass., sez. III, 1 0 giugno 2004, n.
10486).
In tal senso, il fatto che le condizioni generali di contratto siano definite "condizioni generali di assicurazione" non rileva al fine di qualificare la polizza fideiussoria rilasciata da come un contratto di CP_2 assicurazione, dal momento che, dall'esame della stessa, risulta evidente come il suo scopo fosse quello di fornire una garanzia in favore del CP_9
ora per l'esecuzione "delle opere di urbanizzazione
[...] CP_10 primaria e secondaria rispettivamente paragrafi 1) e 2) dell'art. 3 dell'atto di obbligo 8 repertorio nr. 82809 e rogito nr. 21652 del 01/08/81 -Notaio
". Persona_2
Alla polizza fideiussoria in questione, pertanto, deve essere riconosciuta natura di contratto di fideiussione e non di assicurazione, con la conseguenza che per la prescrizione dei supplementi annuali del premio assicurativo trova applicazione il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. di prescrizione quinquennale Per_5 che nella specie non risulta decorso nemmeno per la prima rata non pagata scaduta il 10.5.2011, posto che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 22.4.2016.
L'eccezione di prescrizione va pertanto rigettata. Con il terzo mezzo, gli opponenti hanno eccepito il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza di dal diritto di esazione nei confronti degli opponenti, in riferimento CP_2 alle rate scadute nel giorno 10 maggio degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Anche tale doglianza risulta infondata. Difatti, come dedotto da parte convenuta e risultante dall'art. 4 degli Atti di coobbligazione in allegato alla polizza fideiussoria, gli odierni opponenti hanno rinunciato ad avvalersi, tra gli altri, ai diritti derivanti dall'art. 1957 c.c., con la conseguenza che essi non sono legittimati a sollevate tale eccezione. Con il quarto motivo, parte opponente ha eccepito l'estinzione della fideiussione a seguito dell'estinzione dell'obbligazione garantita, atteso che le rate scadute ed oggetto del decreto ingiuntivo risulterebbero espressamente quietanzate (docc. nn 3 a, b, c, d, e fasc. monitorio). Sennonché, dall'esame delle quietanze prodotte dalla stessa creditrice opposta, si evince che le stesse non recano né la data, né la sottoscrizione dell'agente preposto all'incasso dei premi. Pertanto, tali documenti non costituiscono idonea dichiarazione di quietanza dell'avvenuto pagamento dei supplementi di premio in relazione ai quali erano state predisposte. ln conclusione, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
Inoltre, risultando infondata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di , va rigettata anche la domanda, spiegata da nei CP_1 Controparte_2 confronti degli opponenti, di condanna degli stessi al pagamento in proprio favore della somma di cui al decreto ingiuntivo, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni».
Spese
«Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014».
10 § 3. — Ha proposto appello
[...] ed Parte_10 ha così concluso:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in integrale riforma della sentenza impugnata, all'esito di opportuna istruttoria per i motivi innanzi indicati e qui da aversi per gradatamente trascritti:
IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione del capo di sentenza che rigetta l'opposizione proposta da e e conferma il decreto CP_3 Parte_2 ingiuntivo n. 11212/2016 dell'Il maggio 2016, nonché del capo di domanda relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite, ricorrendo i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.; IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: accertare e dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 11212/2016 del 11.5.2016 — RG. 30667/2016 per carenza della legittimazione attiva in capo all'opposta e per gli effetti, dichiararlo privo di ogni effetto e condannare la opposta medesima ai sensi dell'art. 96, commi I e III c.p.c. alla corresponsione di una somma in favore di ciascuna opponente pari a non meno del doppio delle liquidande spese di causa, talpiù avuto riguardo a quanto falsamente dalla stessa affermato a pag. 9 della propria comparsa di costituzione sul punto in raffronto a quanto, viceversa, dedotto e documentato a pag. 4 della comparsa di costituzione dalla terza intervenuta. NEL MERITO,
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 11212/2016 del 11.5.2016 - RG.
30667/2016 per violazione dell'art. 1938 c.c. e, comunque, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni poste a base delle avverse domande dell'opposta e dell'intervenuta nei confronti di entrambe le opponenti per indeterminatezza dell'oggetto e perché sfornite dell'indicazione dell'importo massimo garantito in violazione dell'art. 1938 c.c., e, per l'effetto, rigettare, altresì ogni avversa domanda di condanna a carico delle opponenti;
IN VIA SUBORDINATA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 11212/2016 del 11.5.2016 - RG. 30667/2016 in ragione della maturata prescrizione ex art. 2952 c.c. dell'asserito e contestato credito e, comunque, accertare e dichiarare la insussistenza di ogni e qualsivoglia pretesa creditoria dell'opposta e dell'intervenuta nei confronti delle odierne opponenti in ragione
11 della intervenuta prescrizione di ogni asserito credito e, per l'effetto, rigettare, altresì, ogni avversa domanda di condanna a carico delle opponenti;
IN VIA SUBORDINATA RESIDUALE: ritenuta e dichiarata la piena opponibilità da parte delle odierne opponenti delle eccezioni spettanti al debitore principale, giusta il combinato disposto degli artt. 1941 e 1945 c.c., accertare e dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
11212/2016 del 11.5.2016 - R.G. 30667/2016 in ragione della documentata estinzione di ogni pretesa creditoria accampata da parte opposta in ragione delle quietanze in atti e, comunque, accertare e dichiarare la insussistenza di ogni e qualsivoglia pretesa creditoria dell'opposta e dell'intervenuta nei confronti delle odierne opponenti in ragione delle quietanze in atti e della estinzione di ogni asserito credito e, per l'effetto, rigettare, altresì, ogni avversa domanda di condanna a carico delle opponenti;
IN OGNI CASO: con piena vittoria di onorari, oltre spese, spese generali (15%), IVA e CPA, del doppio grado di giudizio nei confronti di entrambe le controparti”. Controparte_1
ha resistito al gravame ed
[...] ha chiesto:
“1) in via preliminare:
- dichiarare improcedibile e/o, inammissibile l'appello proposto dalle società Parte_1 in persona del suo Amministratore Unico,
[...] avv. , e in persona Controparte_16 Parte_2 del suo Amministratore Unico, dott. per Controparte_17 tutti i motivi ex ante rappresentati e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame richiesta dalle appellanti, in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) nel merito:
- rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge”. ha resistito al gravame ed Controparte_2 ha chiesto:
12 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge, RESPINGERE l'appello proposto
[...] avverso la Parte_11 sentenza n.16086 resa in data 31.07.2018 dal Tribunale di Roma, con ogni inerente provvedimento di ragione e di legge. Vinte le spese”.
.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 17.02.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 23.12.2024.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1) In via preliminare, in rito, sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata.
2) Sul difetto di procura, sulla carenza di potere di rappresentanza e di legittimazione ad agire di CP_1
Le parti appellanti censurano la sentenza di primo grado nelle parti in cui questa afferma il potere di rappresentanza e la legittimazione ad agire di respingendo così le rispettive CP_1 eccezioni avanzate dagli odierni appellanti, dal momento che l'iscrizione nel Registro delle imprese della nuova procura era avvenuta successivamente all'instaurazione del giudizio monitorio da parte di CP_1
Le parti appellanti affermano invece che, dal momento che la revoca della procura nel ramo Cauzioni da parte di CP_2 aveva decorrenza dal 20 aprile 2016, “si deve necessariamente presumere […] che entro la data del 20 aprile 2016 la stessa fosse stata resa edotta di detta revoca da parte della CP_1
e che, peraltro, “la revoca della procura con atto del CP_2
22 marzo 2016 […] avrebbe dovuto senz'altro condurre CP_1
a ritirare – ovvero a non ulteriormente coltivare – il ricorso monitorio depositato (guarda caso) il 27 aprile 2016”. Inoltre, gli appellanti censurano l'interpretazione che il Tribunale adotta rispetto ai poteri conferiti dalla procura rilasciata a el 2002: mentre il Giudice di prime cure ha ritenuto CP_1 che la specifica clausola impugnata non precludesse “al procuratore di agire in giudizio in mancanza di istruzioni scritte”, ribadiscono invece le parti appellanti che dalla procura “si evinceva che la facoltà degli agenti di ricorrere all'autorità giudiziaria era limitata dalle istruzioni impartite dalla Compagnia Assicurativa che sarebbero dovute risultare per iscritto;
e pertanto la procura giudiziale a per essere stata CP_1
13 validamente conferita avrebbe dovuto contenere le istruzioni scritte della mandataria, che invece erano del tutto assenti”. Ritengono dunque gli appellanti, richiamando la condotta di che ricorrano i presupposti non solo per la revoca del CP_1
Decreto ingiuntivo ma anche “per la valutazione – ai fini della responsabilità ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. – della condotta processuale tenuta da . CP_1
***
Il motivo è infondato. Va preliminarmente rilevato che pur avendo CP_2 intitolato il proprio atto di costituzione nel presente giudizio di appello come “Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale”, non ha censurato in alcun modo la sentenza di primo grado, ed anzi, ne ha chiesto la conferma. Deve dunque escludersi la diversità di posizioni dell'appellata e la terza intervenuta CP_1 CP_2 sulla parte di sentenza nella quale il Tribunale ha
[...] ritenuto la sussistenza della legittimazione di ad agire CP_1 per il recupero dei premi non pagati dalle società odierne appellanti. Ciò premesso, va rilevato che la revoca della procura è atto unilaterale recettizio, ossia produce effetto dalla data in cui viene portata a conoscenza del procuratore revocato, secondo quanto previsto dall'art. 1334 c.c. Ne deriva che la revoca della procura a uanto al CP_1 recupero dei premi per il Ramo Cauzioni adottata da CP_2 con atto del 22 marzo 2016 e con effetto dal 20 aprile 2016, indipendentemente da tale ultima data di efficacia, doveva essere portata a conoscenza della destinataria CP_1
La conoscenza della revoca della procura a decorrere dal 20 aprile 2016 deve ritenersi avvenuta ex lege con la iscrizione all'ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna solo in data 28 aprile 2016 e quindi, come rilevato da Tribunale,
“successivamente al 22 aprile 2016, data del deposito telematico, presso il Tribunale di Roma, del ricorso per ingiunzione di pagamento contro il e i suoi Parte_4 coobbligati avvenuto, né vi è prova che tale procura sia stata ricevuta dalla in data anteriore al deposito del predetto CP_1 ricorso”. La correttezza del suddetto ragionamento non è stata censurata dagli appellanti, i quali presumono, ma non provano, che bbia avuto conoscenza della revoca della procura alla CP_1
14 data del 20 aprile 2016. Non pertinente, a tal proposito, risulta il richiamo degli appellanti all'art. 1396 c.c. che riguarda la modificazione e l'estinzione della procura nei confronti dei terzi, e non i rapporti tra rappresentante e rappresentato. Infine, va pure disattesa la contestazione degli appellante secondo la quale, pur a ritenere legittimata la a proporre il ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo in data 22 aprile 2016, la predetta appellata non sarebbe legittimata per l'attività compiuta dopo il 28 aprile 2016, stante la domanda proposta dall'intervenuta Invero, il giudice CP_2 di primo grado ha respinto anche detta contestazione, osservando che: “Al riguardo, occorre inoltre rilevare che Controparte_2 ha spiegato intervento principale nel presente giudizio attraverso il Dott. nominato suo procuratore speciale in virtù CP_11 di scrittura privata autenticata nelle firme in data 26.06.14 dal Dott. notaio in Bologna. Sicché, in virtù di Persona_3 tale qualifica, il procuratore speciale di on ha il potere CP_2 di revocare retroattivamente la procura conferita a CP_1 facoltà che invece spetterebbe al titolare del rapporto, ossia direttamente a . Come si è già osservato, Controparte_2 non ha impugnato il rigetto della domanda proposta in CP_2 primo grado contro ed anzi, ha chiesto la conferma CP_1 della sentenza impugnata, ratificando in tal modo l'attività svolta dalla nel giudizio di primo grado in rappresentanza CP_1 della stessa , oggi Parte_3 CP_2
Quanto poi all'interpretazione della clausola contenuta nella procura conferita da a in data Parte_3 CP_1
8.10.2002 secondo cui è conferita la facoltà di “ricorrere, nella qualità di rappresentante del a Parte_3 qualunque autorità, anche amministrativa e giudiziaria, nei limiti delle istruzioni impartite dalla Società stessa, che dovranno risultare per iscritto”, deve confermarsi l'interpretazione data dal giudice di primo grado, secondo il quale sono i limiti delle istruzioni impartite dalla società mandante che devono risultare per iscritto, di talché, in assenza di limiti impartiti dalla mandante, è sufficiente la procura da quest'ultima rilasciata a a CP_1 recuperare i crediti relativi al ramo Cauzioni in rappresentanza de
. Parte_3
3) Sulla nullità della fideiussione e degli atti di coobbligazione per mancata indicazione dell'importo massimo garantito. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove il Giudice afferma che “la fideiussione e gli atti di coobbligazione
15 non siano nulli sul presupposto che l'importo massimo garantito sia rinvenibile nella polizza fideiussoria sottoscritta da
[...]
, cui sarebbero stati allegati i due distinti atti di Parte_4 coobbligazione sottoscritti da e ”, non CP_3 Parte_2 avvalorando così le circostanze evidenziate dalle parti nel giudizio di primo grado e ora riproposte. Sostengono infatti le parti appellanti che, in primo luogo, l'importo massimo garantito non potesse essere determinato per relationem ai sensi dell'art. 1938 c.c. così come modificato dalla L. 154/1992, entrata in vigore prima della sottoscrizione degli atti di coobbligazione da parte di e , i quali CP_3 Parte_2
“fanno riferimento ad una polizza rilasciata da
[...] nel 1996”. Parte_3
In secondo luogo, secondo le parti “la genericità del tenore letterale delle previsioni contrattuali, sopra riportate, contenute nel testo fideiussorio, esclude viceversa la determinabilità per relationem dell'importo massimo garantito”. Infine, le parti evidenziano come anche il solo obbligo di pagamento di eventuali premi di polizza da parte delle coobbligate fosse sufficiente per superare l'importo richiamato dal Tribunale, non consentendo inoltre “- data l'impossibilità di conoscere ex ante il numero e l'ammontare dei "premi anche suppletivi o di proroga" - di determinare (sia pure per implicito) il limite massimo dell'obbligo incombente sulle coobbligate”. Insistono pertanto le parti nel concludere che le fideiussioni oggetto di causa debbano essere dichiarate nulle per violazione dell'art. 1938 c.c.
***
Il motivo va disatteso. La tesi degli appellanti si fonda sul principio affermato dalla S.C. secondo il quale: Nella fideiussione "omnibus" senza limitazione d'importo, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 10, primo comma, della legge n. 154 del 1992 ma ancora in corso dopo l'introduzione dell'obbligo di indicare l'importo massimo garantito, il diritto della banca alla garanzia deve ritenersi circoscritto al saldo passivo eventualmente maturato alla data dell'8 luglio 1992, mentre per il periodo successivo il contratto originario deve ritenersi affetto da nullità sopravvenuta per indeterminatezza dell'oggetto, se non venga stipulato un nuovo patto fideiussorio. Tale requisito di validità del contratto, nella fideiussione prestata in favore del fideiussore, non può essere desunto, "per relationem", dalla fissazione del tetto massimo garantito nel
16 rapporto stipulato dal fideiussore principale con l'istituto di credito garantito, essendo necessaria una nuova ed autonoma pattuizione anche nel rapporto tra primo e secondo fideiussore. Cass. n. 9627 del 22/04/2009.
Il principio non si applica nella vicenda contrattuale di cui è giudizio.
Anzitutto la fideiussione omnibus è il contratto con cui il fideiussore garantisce tutte le obbligazioni future che il debitore assumerà nei confronti del creditore, mentre nel caso in questione, il Contraente ha già assunto Parte_4
l'obbligazione di pagamento dei premi annuali. In relazione a questi ultimi, dunque, l'obbligazione è già sorta, mentre futura è solo la scadenza dei premi.
In secondo luogo, i due appellanti non garantiscono il fideiussore, ma si rendono coobbligati del Contraente, ossia del
Parte_4
Infatti, nell'appendice della polizza n. 196.625405.46 rilasciata da in favore del per le Parte_3 CP_9 obbligazioni assunte dal Contraente, ossia il Parte_4
le società oggi appellanti dichiarano
[...] testualmente di assumere con riferimento alla polizza n. 196.625405.46 “gli obblighi ed oneri tutti che incombono al Contraente in dipendenza della polizza sopraindicata …in solido con il Contraente”. Ne deriva che, in virtù del rapporto di coobbligazione nella polizza n. 196.625405.46, l'importo massimo garantito dai coobbligati è quello espressamente indicato nella suddetta polizza prodotta in atti.
Neppure può ritenersi indeterminato il costo del premio annuale, risultanza, al contrario detta voce esattamente quantificata nella polizza n. 196.625405.46, tanto nel premio iniziale, quanto nei supplementi annuali. Quanto, infine, al rilievo degli appellanti secondo il quale dall'esibizione dell'originale è risultato che il numero di polizza era apposto su una etichetta rimovibile, potendo l'etichetta stessa essere stata apposta successivamente, va osservato in primo luogo che, a seguito dell'esibizione dell'originale del documento, gli opponenti, odierni appellanti, non hanno contestato la falsità della sottoscrizione del documento prodotto dall'opposta; in secondo luogo, gli opponenti oggi appellanti non hanno neppure dedotto, né tantomeno provato che l'atto degli stessi sottoscritto recasse un numero di polizza diverso da quello risultante sull'originale prodotto dall'opposta.
17 Ne deriva il rigetto anche della suddetta contestazione.
4) Sulla intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. delle rate di premio azionate. Con il quarto motivo le parti censurano la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui questa esclude l'avvenuta prescrizione “sulla base della circostanza che lo scopo della polizza fideiussoria rilasciata da osse di fornire una CP_2 garanzia in favore del per l'esecuzione di alcune CP_9 opere”, escludendo quindi la natura assicurativa del contratto e ritenendo così applicabile, ma non decorso, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 co. 1 n. 4 c.c.
Sostengono invece gli appellanti che, alla luce del tenore letterale del contratto e della causa dello stesso, emerga che questo abbia “la finalità tipica di un contratto di assicurazione”. Si tratterebbe, infatti, di una polizza fideiussoria, che è “una garanzia di tipo indennitario o reintegratorio” in cui prevale la funzione assicurativa, a differenza di quella tipica della fideiussione, “che è una garanzia di tipo satisfattorio”. Tale qualificazione porterebbe dunque, secondo le parti appellanti, alla “applicabilità del termine prescrizionale di cui all'art. 2952 c.c.”.
*** Il motivo va respinto. La polizza n. 196.625405.46 è stata rilasciata da
[...]
in favore del a garanzia degli obblighi Parte_3 CP_9 ed oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciate in favore del in particolare, a garanzia delle Parte_4 opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il contratto è denominato Polizza fideiussoria. Il contratto, dunque, garantisce l'esatto adempimento delle suddette obbligazioni e non è connessa ad un rischio derivante da un evento futuro ed incerto. La S.C. ha in proposito sostenuto che: La cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente;
peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, ad essa è applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto. Cass.
18 n. 1724 del 29/01/2016, conforme a Cass. n. 14853 del 27/06/2007. Ne deriva l'inapplicabilità del termine di prescrizione relativo al contratto di fideiussione.
5) Sulla estinzione dell'obbligazione garantita. Viene censurata dagli appellanti anche la parte della sentenza in cui il Tribunale rigetta “l'eccezione di estinzione della fideiussione a seguito dell'estinzione dell'obbligazione garantita poiché le quietanze in atti non erano sottoscritte dall'agente né recavano alcuna data”. Le parti affermano infatti che “il difetto di sottoscrizione non è ostativo alla validità della quietanza” e che la firma ha invece la funzione di “attestare la provenienza della dichiarazione”, ricavabile però anche da altri elementi. Nel caso di specie, ai fini della validità ed efficacia delle quietanze sarebbe sufficiente, secondo le parti, il fatto “che ognuno dei premi scaduti risulta espressamente quietanzato posto che le quietanze recano la stampa con firma di . CP_2
Lo stesso sostengono le parti in merito alla data del pagamento, che “appare essere requisito non essenziale della quietanza”. Risultano invece dalla quietanza gli elementi che le parti affermano essere necessari, ossia “l'attestazione del pagamento,
[…] l'ammontare della somma pagata e il titolo per il quale il pagamento è avvenuto”.
*** La contestazione non ha pregio. Le quietanze cui si riferiscono gli appellanti non attestano l'effettivo pagamento, né la data in cui esso sarebbe avvenuto. Esse si presentano come moduli in cui è compilato tutto lo spazio relativo all'indicazione dei soggetti, della polizza di riferimento, dell'importo di premio dovuto;
i moduli risultano emessi da in persona del Direttore Generale, Controparte_2 ma, come ha rilevato il giudice, in essi non è compilata la data dell'incasso e la firma dell'agente, ossia la parte che attesta l'effettivo pagamento del premio. La motivazione del primo giudice va, dunque, confermata.
6) Sulle spese di lite. Infine, gli appellanti censurano la parte della sentenza di primo grado relativa alle spese che, in conseguenza
19 dell'accoglimento dell'appello, sarebbero a carico di CP_1 in via solidale. CP_2
*** Il motivo va disatteso, stante il rigetto dell'appello.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti nei confronti di Esse si liquidano, avuto CP_1 riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA. Vanno invece compensate le spese tra gli appellanti e in assenza di domande proposte Controparte_2 nei confronti della suddetta società assicuratrice.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di Parte_2 [...]
Controparte_1
e contro la sentenza
[...] Controparte_2 resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna Parte_1 al rimborso, in Parte_10 Parte_2 favore di Controparte_1
delle spese
[...] sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA, e compensa per il resto le spese.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della
Amministrazione. Così deciso in Roma il giorno 3 marzo 2025. Il presidente estensore
20