Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
3346/2020 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 13/02/2025, alle ore 11.11 innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per parte convenuta l'Avv. Saitta Giovanni Maria per delega dell'Avv. Giaconia il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa nessuno è comparso per parte attrice Il Presidente di Sezione Invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 4.9.2020, l'avv. Claudio Armellini quale amministratore di sostegno della IGnora conveniva in Parte_1 giudizio la innanzi al Tribunale di Messina affinché lo Controparte_1 stesso dichiarasse la responsabilità della convenuta ex art. 1218 e/o 1337 c.c. e /o 2043 c.c. e, per l'effetto, la condannasse al risarcimento del danno da essa dipeso e cagionato nella misura di € 300.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
sosteneva che l'intero pregiudizio fosse dipeso dall'andamento del C/C 11770.46 intestato alla e chiedeva Pt_1 la conferma del provvedimento ex art. 700 c.p.c emesso dal Tribunale di Messina in data 21 luglio 2020 che disponeva in via cautelare il risarcimento del danno patito dall'anno 2018 in poi, condannando la Banca convenuta a pagare la somma di € 50.000,00 in favore dell'odierna attrice e demandando alla presente fase di merito un più compiuto accertamento di quello patito nel periodo pregresso. In ordine a tali domande l'odierno attore premetteva che, in data 15.04.2020, n.q. di amministratore di sostegno della IG.ra , aveva chiesto la concessione in Parte_1 via cautelare e d'urgenza di un provvedimento con il quale venisse ordinato alla
[...]
presso la quale la beneficiaria è titolare del rapporto di c/c Controparte_1
11770.46, il pagamento in favore del ricorrente, nella qualità, di una somma di €.150.000,00 in misura prudenziale ovvero nella diversa ritenuta di giustizia.
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€ 50.000,00 entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento”. Avverso la suddetta ordinanza la proponeva reclamo e con provvedimento CP_2 del 24/2/2021 il Tribunale in composizione collegiale revocava il provvedimento di urgenza e condannava la IG.ra , in persona dell'amministratore di sostegno, al Parte_1 Contr pagamento delle spese in favore della per il procedimento cautelare e la successiva fase di reclamo. Nel frattempo, parte attrice introduceva il presente giudizio di merito chiedendo la condanna della al risarcimento del danno per €300.000,00. CP_1
Si costituiva la la quale contestava integralmente Controparte_1 le domande di parte attrice e ne chiedeva il rigetto: eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno o ripetizione di somme per le operazioni anteriori il decennio l'introduzione della domanda e la decadenza ex art. 1832 c.c.; deduceva che parte attrice era decaduta dalla possibilità di contestare le movimentazioni sul conto de quo;
sosteneva di aver operato nel pieno rispetto della normativa vigente e degli accordi contrattuali, adempiendo le obbligazioni assunte nei confronti della IG.ra nel rispetto del dovere di diligenza Pt_1 richiesto ex art. 1176 comma 2, adottando tutte le misure idonee a garantire il buon fine delle operazioni;
contestava la quantificazione del danno facendo presente che in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c., l'odierno attore chiedeva la condanna della al pagamento di € CP_2
150.000,00, mentre nel presente giudizio, controparte chiede la condanna della CP_2 al maggior importo di € 300.000,00. Contestava la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c facendo leva sul fatto che la ai sensi dell'art. 119 TUB, avesse già consegnato gli altri estratti conto richiesti CP_1 successivi al 2009, mentre gli estratti conto pregressi non avrebbero potuto essere oggetto dell'ordine di esibizione trattandosi di documenti risalenti ad oltre il decennio che precede la notifica dell'atto introduttivo. Con provvedimento dell'8.4.2021 il Giudice concedeva termini ex art.183 c.6 c.p.c.; depositate le memorie 183 c.6 c.p.c., con successivo provvedimento del 14.4.2022 il Giudice ordinava alla banca ex art. 210 cpc di esibire il contratto di apertura di c/c per cui è causa, e degli estratti conto relativi al periodo intercorrente tra la sua apertura ed il dicembre 2009 e rinviava all'udienza del 9 marzo 2023. Al detto ordine di esibizione la parte convenuta non dava seguito e ciò rilevando che gli estratti conto riferibili al periodo contrattuale antecedente all'anno 2009 – oggetto dell'ordine giudiziale di esibizione - erano anche riferibili ad operazioni contabili estranee al petitum del giudizio e, comunque, alle condotte descritte in citazione ed ascritte all'istituto bancario. Nelle more, a seguito di specifica richiesta proveniente dall'Avv. Claudio Armellini, veniva sostituito l'amministratore di sostegno della IGnora e veniva nominato il Pt_1
pagina2 di 5 dottore che si costituiva nel presente giudizio a mezzo dell'Avv. Eduardo Persona_1
Omero. All'udienza del 9 marzo 2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 giugno 2024, poi differita al 13.2.2025 per la discussione orale con termine per il deposito di memorie conclusive. All'udienza odierna del 13.2.2025 la causa era decisa. La domanda di parte attrice è infondata nel merito e va rigettata per le ragioni che seguono. L'odierna controversia trae origine dalla domanda avanzata ex art. 700 c.p.c. da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, dopo aver allegato di essere intestataria di un rapporto di conto Parte_1 corrente contrassegnato dal n. 11770.46 presso il convenuto istituto bancario, ha argomentato la sussistenza della responsabilità della banca convenuta per non aver adeguatamente controllato e vigilato sull'andamento del conto corrente, essendosi negli ultimi dieci anni susseguiti “anomali prelievi per cassa”, e ciò, in particolare, nell'anno 2018, allorquando, a seguito del versamento di € 54.000,00 nel conto corrente (derivanti dalla vendita di due beni immobili), venivano effettuati cinque prelievi al bancomat di € 1.500,00 ciascuno, nonché prelievi allo sportello di € 1.800,00 in data 8 marzo 2018, € 5.000,00 in data 27 marzo 2018,
€ 5.000,00 in data 17 maggio 2018, € 5.000,00 in data 7 giugno 2018, € 5.000,00 in data 3 luglio 2018, € 10.000,00 in data 23 luglio 2018, € 2.000,00 in data 17 agosto 2018 ed € 10.000,00 in data 9 ottobre 2018. Tuttavia, allo stato degli atti non v'è prova documentale alcuna in atti dell'anomalia delle operazioni bancarie poste in essere sul conto corrente intestato all'odierna attrice. Va, in primo luogo, osservato che la ricorrente non ha allegato l'esistenza di operazioni allo sportello attuate da soggetti estranei al rapporto negoziale tramite falsificazione della firma della correntista, con la conseguenza che tale circostanza deve escludersi nel caso di specie, venendo meno l'ipotesi di responsabilità dell'istituto di credito per omessa vigilanza in ordine alla legittimità del soggetto che ha effettuato i prelievi dal conto corrente. Va, ancora, osservato che la ricorrente non ha affermato la sussistenza di operazioni bancarie effettuate da un suo rappresentante in eccesso rispetto al mandato ricevuto, circostanza che, in ogni caso, non solo escluderebbe la responsabilità della (cfr. CP_1
Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, n. 13825), ma soprattutto non sarebbe allo stato degli atti adeguatamente provata: l'amministratore di sostegno della e il suo Parte_1
Difensore hanno infatti allegato che la sconosce anche la funzione di un bancomat e Pt_1 che ella non l'avrebbe mai richiesto;
allegazioni prive di riscontro documentale e, comunque, istruttorio ed ancora anche in contrasto con la documentazione agli atti (si cfr. il contratto relativo alla carta di debito prodotto e sottoscritto dalla stessa attrice); sono ancora prove di riscontro probatorio le ulteriori allegazioni in fatto contenute in citazione per le quali sarebbero stati gli stessi dipendenti della banca “in più di una occasione, a consegnare le somme richieste a casa della , che neppure si recava allo sportello” senza indicazione Pt_1 alcuna delle somme sarebbero state direttamente alla medesima consegnate (e pertanto entrate nella sua sfera di disponibilità) e quali le sarebbero, invece, state sottratte. Né in citazione l'attrice ha specificato le concrete ragioni che renderebbero anomali i prelievi bancomat e allo sportello (con le modalità tratteggiate) effettuati sul conto corrente negli ultimi dieci anni. L'attrice ha, infatti, solo genericamente elencato le operazioni in uscita dal conto corrente, ritenendo di poter presuntivamente dedurre la loro natura anomala di esse tramite la pagina3 di 5 semplice allegazione del suo modesto tenore di vita, del quale non v'è prova alcuna peraltro in atti. Tale ultima circostanza, infatti, non solo non è provata in atti, ma è smentita dallo stesso andamento del conto corrente intestato alla odierna resistente che è caratterizzato negli ultimi dieci anni da considerevoli operazioni economiche (anche per rilevanti somme di denaro) sia in entrata che in uscita: dall'estratto conto del gennaio-marzo 2009 risulta, infatti, che la ha disposto in data 26 gennaio 2009 un bonifico bancario a favore Parte_1 di Medici senza Frontiere per l'importo di € 30.000,00; sono, poi, molteplici le operazioni bancarie poste in essere a titolo di spese mediche per la figlia (circostanza espressamente allegata dall'odierna attrice), e precisamente: assegno circolare n. 5437568020/01 del 16 aprile 2004 di € 20.000,00 a favore del dott. ; assegno circolare n. Persona_2
5337471564/09 del 16 aprile 2004 di € 5.000,00 a favore del dott. assegno Persona_3 circolare n. 6060797026/11 del 17 aprile 2012 di € 10.000,00 a favore del dott. Per_1
; assegno circolare n. 6060063856/02 del 05 ottobre 2012 di € 500,00 a favore di
[...] Per_4
assegno circolare n. 6060797096/03 del 30 ottobre 2012 di € 10.000,00 a favore del
[...] dott. ; assegno circolare n. 6060797097/04 del 30 ottobre 2012 di € 10.000,00 Persona_5
a favore del dott. . Persona_5
La sussistenza di molteplici operazioni bancarie, svolte direttamente da Parte_1 negli ultimi dieci anni, non solo fa venir meno la presunzione in ordine alla stessa
[...] natura anomala di esse, ma soprattutto comporta l'ulteriore conseguenza che la banca non avrebbe potuto ritenere i prelevamenti anomali, essendo i medesimi voluti dalla correntista e diversi anche ripetuti nel tempo. E', infine, dirimente affermare che l'eventuale tenore di vita modesto dell'odierna resistente non esclude di per sé la facoltà e volontà della stessa di provvedere a prelevamenti di denaro di importo superiore rispetto a quelli normalmente e usualmente posti in essere, senza che ciò richieda un obbligo della banca di vigilare sull'andamento del rapporto, ovvero di segnalare i fatti all'autorità di Pubblica Sicurezza. Va, infatti, osservato che mai il saldo del conto corrente è stato negativo;
a ciò va soggiunto che nei rapporti fra correntista e banca trattaria (…) vige l'art. 1852 c.c., il quale dispone al primo comma che il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, con la conseguenza che, in presenza di un saldo attivo del conto, la banca non può rifiutare un'operazione di prelievo senza violare un suo obbligo contrattuale anche in ragione del fatto che non è configurabile alcun obbligo di controllo della sana e prudente gestione del conto gravante sull'istituto bancario. Va, infine, evidenziato che l'odierna attrice ha prospettato la possibilità che la sottrazione del denaro dal proprio conto corrente sia avvenuta tramite un comportamento doloso degli stessi funzionari della banca;
sennonché anche in tal caso non potrebbe affermarsi la responsabilità dell'istituto bancario, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che ai sensi dell'art. 2049 c.c. “la responsabilità dell'istituto per lo svolgimento delle incombenze affidate ai dipendenti sussiste allorché il fatto illecito sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito, sicché il comportamento doloso del preposto interrompe il nesso casuale fra l'esercizio delle incombenze e il danno nell'ipotesi di condotta del risparmiatore anomala, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di incauta e avventata acquiescenza alla violazione delle regole” (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/03/2018, n. 7241). Alla luce di quanto fin qui dedotto, la circostanza che tutte le operazioni economiche siano state attuate da (o da un suo delegato), nell'ambito di un conto Parte_1 corrente costantemente movimentato sia in entrata che in uscita e sempre con saldo positivo,
pagina4 di 5 comporta allo stato l'impossibilità di attribuire nel caso di specie una responsabilità alla banca per culpa in vigilando. Sulla base di tali motivi, ritenuta quindi assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto rigettarsi la domanda di parte attrice. La natura della controversia e la gravosità dell'onere della prova gravante sulla parte attrice legittima l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 3346/2020 R.G. promossa da Avv. Claudio Armellini, (C.F.: ) n.q. di amministratore di sostegno C.F._1 della IG.na , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), residente in [...], giusto provvedimento di C.F._2 nomina del 7/3/2019, e proseguita dal dott. n.q. di amministratore di sostegno Persona_5 della IG.na giusto provvedimento di nomina del 29/12/2022, Parte_1 elettivamente domiciliato in Messina via Centonze n°95 presso e nello studio dell'Avv. Eduardo Omero che lo rappresenta e difende giusta procura in atti parte attrice, contro
[...]
con sede in Piazza Salimbeni 3 - C.F e n. iscrizione Controparte_1 CP_1 presso il Registro delle Imprese di Arezzo - Gruppo IVA MPS- partita CP_1 P.IVA_1
IVA in persona dell' Avv. Maria Angela Fanetti, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Catania, Via Francesco Crispi n. 247 presso lo studio degli avvocati Alberto Giaconia (C.F.:
) e (C.F.: dai quali è C.F._3 Parte_2 C.F._4 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede,
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Messina, il 13.2.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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