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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 231/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ; Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ELLI MILENA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via G.A.Borgese n. 14;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“La figlia minore , nata a [...] il [...] – c.f. Persona_1 [...]
resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, collocata e C.F._3
residente anagraficamente con e presso la madre.
La responsabilità genitoriale, quando il padre sarà presente ed agevolmente reperibile in loco, continuerà ad essere esercitata congiuntamente dalle parti per le questioni di straordinaria amministrazione relative alla residenza, salute, educazione ed istruzione della minore, mentre per quelle di ordinaria amministrazione e vita quotidiana potranno essere gestite dal genitore con cui, al momento, la figlia medesima si troverà.
Invece, nel caso in cui il padre fosse assente e/o impegnato in trasferta lavorativa all'estero, o, comunque, lontano dalla residenza della minore, la madre collocataria,
pag. 1 di 4 consenziente il padre stesso, è espressamente delegata ad ogni effetto all'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di straordinaria amministrazione relative alla salute, istruzione, educazione e residenza della minore, nonché per tutte quelle di vita corrente, ordinaria e quotidiana.
2) Il padre, quando presente, potrà vedere e tenere con sé la figlia, indicativamente, come segue:
a) a week end alternati con la madre dal venerdì pomeriggio/sera al termine delle sue attività extra scolastiche fino alla domenica sera entro le ore 21,30;
b) per una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando negli anni i relativi periodi dal 23/12 al 30/12, ovvero dal 30/12 al 06/01, tenendo comunque sempre conto delle rispettive tradizioni famigliari per le festività;
c) per le vacanze pasquali alternandosi, negli anni, con l'altro genitore;
d) in caso di “ponti” o altre festività e/o vacanze scolastiche infrannuali (Carnevale, settimana bianca ecc) sempre alternandosi con la madre;
e) per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare con l'altro genitore entro il 30.05 di ciascun anno;
f) in altri momenti, diversi e/o ulteriori, purchè sempre previo accordo con la madre e tempestivo preavviso, comunque nel rispetto degli impegni delle parti e della minore.
3) Le parti si obbligano a garantire i contatti tra la figlia ed il genitore non presente e a comunicarsi sempre, reciprocamente e con anticipo, le località con gli indirizzi ove intendono condurre la medesima, se diversi da quello abituale, nonché i rispettivi numeri di telefono, le utenze, ovvero gli indirizzi di posta elettronica, in modo da essere sempre reperibili per ogni eventuale necessità della minore.
4) Eventuali soggiorni all'estero della figlia dovranno sempre essere concordati tra i genitori e comunque solo per motivi turistici e di svago, per un periodo non superiore a due settimane.
In ogni caso per il rilascio dei documenti della figlia medesima validi per l'espatrio sarà sempre necessaria l'autorizzazione scritta espressa di entrambi i genitori.
5) A titolo di concorso nel mantenimento della figlia il sig. verserà alla Per_1 CP_1
sig.ra entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Pt_1
febbraio 2025, la somma mensile di euro 500,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale,
pag. 2 di 4 come per legge, dall'anno successivo al primo versamento, oltre ancora all'esborso totale per la mensa scolastica.
Venuta meno l'erogazione della suddetta mensa, il contributo mensile paterno alla madre diventerà di euro 600,00, da versarle sempre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT annuale come per legge.
6) Il sig. terrà, altresì, a suo totale carico le spese mediche, dentistiche e di CP_1
assistenza sanitaria, complessivamente intese, per la figlia . Per_1
Invece le altre spese extra assegno relative alla minore, così come indicate dal vigente
Protocollo del Tribunale di Pavia, che si allega, saranno suddivise tra le parti in ragione del 70% in capo al padre e del restante 30% a carico della madre.
7)Le parti dichiarano di non avere altre diverse e/o ulteriori questioni da disciplinare tra loro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio, integrato in data 21.3.2025, con l'indicazione completa delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Pavia in data 3.09.2019 n. 6757/2019, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito alla frequentazione tra la figlia minore Per_1
(nata il [...]) ed il padre, il quale per questioni lavorative deve recarsi spesso all'estero, e conseguentemente al mantenimento della stessa;
Si dà atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
pag. 3 di 4
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica del decreto emesso dal Tribunale di Pavia in data 3.09.2019 n. 6757/2019 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 25/06/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 231/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ; Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ELLI MILENA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via G.A.Borgese n. 14;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“La figlia minore , nata a [...] il [...] – c.f. Persona_1 [...]
resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, collocata e C.F._3
residente anagraficamente con e presso la madre.
La responsabilità genitoriale, quando il padre sarà presente ed agevolmente reperibile in loco, continuerà ad essere esercitata congiuntamente dalle parti per le questioni di straordinaria amministrazione relative alla residenza, salute, educazione ed istruzione della minore, mentre per quelle di ordinaria amministrazione e vita quotidiana potranno essere gestite dal genitore con cui, al momento, la figlia medesima si troverà.
Invece, nel caso in cui il padre fosse assente e/o impegnato in trasferta lavorativa all'estero, o, comunque, lontano dalla residenza della minore, la madre collocataria,
pag. 1 di 4 consenziente il padre stesso, è espressamente delegata ad ogni effetto all'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di straordinaria amministrazione relative alla salute, istruzione, educazione e residenza della minore, nonché per tutte quelle di vita corrente, ordinaria e quotidiana.
2) Il padre, quando presente, potrà vedere e tenere con sé la figlia, indicativamente, come segue:
a) a week end alternati con la madre dal venerdì pomeriggio/sera al termine delle sue attività extra scolastiche fino alla domenica sera entro le ore 21,30;
b) per una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando negli anni i relativi periodi dal 23/12 al 30/12, ovvero dal 30/12 al 06/01, tenendo comunque sempre conto delle rispettive tradizioni famigliari per le festività;
c) per le vacanze pasquali alternandosi, negli anni, con l'altro genitore;
d) in caso di “ponti” o altre festività e/o vacanze scolastiche infrannuali (Carnevale, settimana bianca ecc) sempre alternandosi con la madre;
e) per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare con l'altro genitore entro il 30.05 di ciascun anno;
f) in altri momenti, diversi e/o ulteriori, purchè sempre previo accordo con la madre e tempestivo preavviso, comunque nel rispetto degli impegni delle parti e della minore.
3) Le parti si obbligano a garantire i contatti tra la figlia ed il genitore non presente e a comunicarsi sempre, reciprocamente e con anticipo, le località con gli indirizzi ove intendono condurre la medesima, se diversi da quello abituale, nonché i rispettivi numeri di telefono, le utenze, ovvero gli indirizzi di posta elettronica, in modo da essere sempre reperibili per ogni eventuale necessità della minore.
4) Eventuali soggiorni all'estero della figlia dovranno sempre essere concordati tra i genitori e comunque solo per motivi turistici e di svago, per un periodo non superiore a due settimane.
In ogni caso per il rilascio dei documenti della figlia medesima validi per l'espatrio sarà sempre necessaria l'autorizzazione scritta espressa di entrambi i genitori.
5) A titolo di concorso nel mantenimento della figlia il sig. verserà alla Per_1 CP_1
sig.ra entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Pt_1
febbraio 2025, la somma mensile di euro 500,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale,
pag. 2 di 4 come per legge, dall'anno successivo al primo versamento, oltre ancora all'esborso totale per la mensa scolastica.
Venuta meno l'erogazione della suddetta mensa, il contributo mensile paterno alla madre diventerà di euro 600,00, da versarle sempre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT annuale come per legge.
6) Il sig. terrà, altresì, a suo totale carico le spese mediche, dentistiche e di CP_1
assistenza sanitaria, complessivamente intese, per la figlia . Per_1
Invece le altre spese extra assegno relative alla minore, così come indicate dal vigente
Protocollo del Tribunale di Pavia, che si allega, saranno suddivise tra le parti in ragione del 70% in capo al padre e del restante 30% a carico della madre.
7)Le parti dichiarano di non avere altre diverse e/o ulteriori questioni da disciplinare tra loro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio, integrato in data 21.3.2025, con l'indicazione completa delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Pavia in data 3.09.2019 n. 6757/2019, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito alla frequentazione tra la figlia minore Per_1
(nata il [...]) ed il padre, il quale per questioni lavorative deve recarsi spesso all'estero, e conseguentemente al mantenimento della stessa;
Si dà atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
pag. 3 di 4
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica del decreto emesso dal Tribunale di Pavia in data 3.09.2019 n. 6757/2019 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 25/06/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4