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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 02/12/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1255/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1255/2022 promossa da:
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PA CI, presso il cui Studio sito in Pesaro (PU), Via Nitti n. 32, è elettivamente domiciliato
ATTORE
nei confronti di
Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
UD SI presso il cui Studio sito in Rimini (RN), Via F. Redi n. 4, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Nonché nei confronti di
(Codice Fiscale ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.6.2025): Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, nel merito a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor in ordine alla Controparte_3 causazione e/o produzione del sinistro per cui è causa;
b) per l'effetto condannare in solido tra loro il signor , proprietario dello scooter Controparte_2 targato DB62385, residente in [...] e la compagnia
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma (RM), Controparte_1
Viale Cesare Pavese n.385, P.IVA , al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle P.IVA_2 lesioni subite dal signor per complessivi €. 89.739,94=, comprensivi del danno non Parte_1
pagina 1 di 12 patrimoniale per €.82.721,17=, delle spese mediche sostenute e documentate per €.4.518,77= ed €. 2.500,00= per spese future, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre interessi legali nella misura di legge dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, il tutto decurtato dell'importo già corrisposto da polizza infortuni privata;
c) condannare i convenuti in solido al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA 4% ed IVA 22%”.
Per parte convenuta (come da note di trattazione scritta per l'udienza Controparte_1 del 26.6.2025):
“Voglia il Tribunale di Pesaro adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previa espressa contestazione di ogni avverso assunto e documento da non ritenersi per ammessi o riconosciuti neppure per implicito:
- nel merito, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese competenze di lite;
- sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avanzate da parte attrice, rigettare la domanda attorea così come prospettata. Viceversa quantificare il danno subito dal sig. nei limiti del giusto e del provato, e liquidargli il risarcimento Parte_1 correlativo decurtato del quantum già corrisposto da polizze facoltative di cui risulta essere beneficiario il sig. (quale polizza infortuni) e dell'accertata concorsualità in punto an;
Parte_1 compensate le spese di lite tra le parti.”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Pesaro e la compagnia chiedendo Controparte_2 Controparte_1
l'accertamento e la dichiarazione di esclusiva responsabilità del predetto convenuto nella causazione del sinistro occorso all'attore in data 10.7.2021, quale proprietario del veicolo coinvolto nell'occorso, con conseguente richiesta di condanna della compagnia assicurativa e del medesimo CP_2
, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti.
[...]
A fondamento della domanda, l'attore ha allegato che nella predetta giornata del 10.7.2021, alle ore
18,00 circa, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo, targato EV15405, in località Tavullia
(PU), Via San Giovanni, all'altezza del civico n. 49/B, veniva sorpassato da altro motoveicolo, targato
DB62385, di proprietà di , condotto nell'occasione da il Controparte_2 Controparte_3
quale, nel compiere tale manovra, urtava il veicolo attoreo nella parte anteriore sinistra, facendo così cadere il conducente attore a terra. A seguito dell'urto, l'attore riportava gravi lesioni, tali da rendere necessario l'intervento dei Sanitari che la trasportavano presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
LV di Pesaro.
Falliti i tentativi di composizione stragiudiziale della controversia quanto alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali riportate e dei danni di natura patrimoniale, una volta pagina 2 di 12 stabilizzatisi i postumi conseguenti al sinistro, l'attore, sulla scorta della documentazione medica e della perizia medico-legale di parte, da cui risultava un'invalidità permanente del 22% e un'inabilità temporanea di complessivi 110 giorni, ha proposto il presente giudizio, avanzando domanda risarcitoria per l'importo complessivo di € 82.721,17, oltre a € 4.518,77 per spese mediche sostenute e a € 2.500,00 per spese mediche future.
Si è ritualmente costituita in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1 della domanda attorea in punto all'an debeatur: in particolare, la compagnia convenuta ha dedotto la ritenuta esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro de quo per essersi egli stesso avvicinato troppo in fase di affiancamento al motociclo condotto da con la Controparte_3
propria ruota anteriore, con ciò rovinando a terra dopo aver toccato lo scooter di quest'ultimo. Con riguardo al quantum, parte convenuta ha contestato parimenti l'ammontare della pretesa risarcitoria attorea, in uno al nesso di causalità tra i lamentati danni e il fatto-evento; ulteriormente, la difesa della compagnia assicurativa ha rilevato che, in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dovesse tenersi conto dell'indennizzo già percepito dall'attore in forza di polizza assicurativa privata contro gli infortuni di cui il medesimo era al tempo titolare.
Il convenuto , nonostante rituale notifica della citazione, non si è costituito in Controparte_2
giudizio, rimanendo contumace.
Depositate le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orali, espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore e produzioni documentali;
depositata la relazione di consulenza e, quindi, terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa è stata posta in decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 26.6.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con la quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
1. Sull'an debeatur
Le risultanze istruttorie acquisite all'esito dell'odierno giudizio hanno consentito di acclarare l'esclusiva riconducibilità del sinistro alla condotta di guida tenuta da Controparte_3
conducente del motociclo di proprietà del convenuto , rimasto contumace nel Controparte_2
presente procedimento, per avere il predetto conducente urtato con il proprio motoveicolo, nell'atto di effettuare una manovra di sorpasso molto ravvicinata, il motociclo condotto dall'attore.
pagina 3 di 12 In particolare, l'espletata istruttoria orale ha confermato integralmente la dinamica del sinistro in cui è rimasto coinvolto l'attore, così come già ricostruita nel rapporto stilato dagli Agenti accertatori.
Invero, significativi elementi possono ricavarsi sia dal rapporto n. 48/6-2 Prot. del sinistro redatto in data 2.12.2021 dagli Agenti della Legione Carabinieri “Marche”, Stazione di Tavullia (v. doc. 1 fasc. att.) - verbale che, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, in quanto atto pubblico redatto dagli organi di polizia, riveste rilevante valore probatorio avente efficacia di piena prova fino a querela di falso con riguardo alle dichiarazioni delle parti, ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, nonché ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale è risultata al momento del loro intervento (cfr. Cass. Civ., n.
16713/2009; Cass. Civ., n. 7883/2018; Cass. civ., n. 9037/2019; Cass. Civ., n. 3282/2006) – sia dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, con particolare riferimento ai soggetti presenti sul luogo del sinistro al momento del fatto.
Ciò premesso, partendo dall'esame del rapporto di incidente stradale sopra citato, ci si avvede che gli agenti verbalizzanti hanno ricostruito come segue la probabile dinamica del sinistro: «Il conducente del veicolo “B” (n.d.r., l'attore ) percorreva la via San Giovanni in Marignano del Parte_1
Comune di Tavullia (S.P. 38) con direzione di marcia Mare – Monte. Dopo aver imboccato una curva destrorsa, senza visuale libera, all'altezza dell'incrocio con via Mascagni, perdeva il controllo del suo motociclo, cadendo sulla sede stradale a circa 1 mt. dal margine destro della sua corsia di marcia. A seguito della predetta caduta sia lo scooter che il conducente scarrocciavano per circa 35 mt. fino ad urtare il marciapiede nella corsia opposta di marcia, rimbalzando su quest'ultima terminando la propria marcia al centro della stessa corsia. Dalle dichiarazioni rese dai testimoni, presenti al momento sul posto, è emerso che il conducente del veicolo “B” avrebbe perso il controllo del proprio motoveicolo nel momento in cui un altro motoveicolo, veicolo “A” (n.d.r., condotto da , lo Controparte_3
sorpassava effettuando tale manovra in modo molto ravvicinata. A seguito di tale comportamento i due scooter venivano a contatto provocando la caduta del veicolo “B”, mentre il veicolo “A” continuava regolarmente la sua corsa. Subito dopo accortosi dell'accaduto, il conducente del veicolo “A” invertiva il suo senso di marcia per prestare i primi soccorsi al ferito. Non si sono potuti riscontrare segni di contatto tra i due motociclisti a causa dei danni riportati dalla caduta da parte del veicolo “B”» (v. rapporto di incidente stradale del 2.12.2021 sub doc. 1 fasc. att.).
Dall'esame del rapporto risulta inoltre che, al termine dei rilievi di rito, gli Agenti provvedevano a sanzionare il conducente (alla guida del motociclo di proprietà del convenuto Controparte_3
) per la violazione dell'art. 148, commi 3 e 15, C.d.S., il quale, al precitato terzo Controparte_2 comma, prescrive che “Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede pagina 4 di 12 sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare” – verbale che non è stato reso oggetto di impugnativa, così come riconosciuto dalla difesa di parte convenuta.
Sulla scorta di tali risultanze, parte attrice ha quindi sostenuto che, il giorno del sinistro 10.7.2021, mentre era in sella al suo motociclo, veniva urtato dallo scooter condotto da Controparte_3 mentre questi era intento a effettuare una manovra di sorpasso da tergo definita “pericolosa e imprudente”, in quanto effettuava tale sorpasso in maniera molto ravvicinata, così colpendo con la parte posteriore destra del proprio motociclo la parte anteriore sinistra del motoveicolo attoreo e facendo cadere a terra l'attore stesso.
La difesa della compagnia ha contestato tale ricostruzione sostenendo, Controparte_1
al contrario, sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte dagli Agenti accertatori al momento del fatto, che fosse stato il motociclo condotto da ad affiancarsi eccessivamente a quello Parte_1
condotto da andandolo a toccare e rovinando di conseguenza. Controparte_3
Come anzidetto, l'espletata istruttoria orale ha consentito, da un lato, di confermare la ricostruzione operata dagli Agenti accertatori e, dall'altro, di acquisire ulteriori elementi utili a specificare l'esatta dinamica del sinistro per come prospettata da parte attrice.
Dall'interrogatorio formale dell'attore, , è emerso che egli in tali circostanze si Parte_1
trovava a percorrere la via San Giovanni in Marignano del Comune di Tavullia (S.P. 38) tenendo la destra e che il motoveicolo avversario lo urtava nel momento in cui rientrava dalla manovra di sorpasso, prima di affrontare la curva posta nelle vicinanze (“… Cap. 2: “Andavo nella mia direzione e tenevo la destra.” Cap. 3: “Sono stato urtato quando rientrava dal sorpasso. E' rientrato prima di affrontare la curva. …”, v. verbale dell'udienza del 26.4.2023).
Tali dichiarazioni risultano coerenti con la ricostruzione offerta dai testi escussi nel corso del giudizio, ovvero dai soggetti che erano presenti al tempo nel luogo teatro del sinistro. In particolare, il teste
(amico dell'attore, che al momento del fatto lo seguiva anch'egli in sella ad una moto Testimone_1
insieme alla di lui moglie) ha confermato di aver assistito direttamente al sinistro e che il motociclo condotto da si trovava in fase di sorpasso del motoveicolo attoreo, così Controparte_3 esprimendosi: “… Cap. 8: “Seguivo a distanza lo scooter di e vedo dallo specchietto che si Pt_1
avvicina uno scooter molto rumore a velocità sostenuta. Mi sorpassa e raggiunge . Entra in Pt_1 curva a dx e durante il soprasso taglia la curva. Dopodichè si è verificato un urto e l'attore è stato pagina 5 di 12 sbalzato a sinistra per la tangente.” ADR: “Ho visto il punto in cui la ruota anteriore dell'attore è stata toccata dalla ruota posteriore dello scooter in sorpasso.” Cap. 10: Lo scooter con il quale vi è stato lo scontro era in fase di sorpasso. … A prova contraria sul cap. 1 di III memoria ex art. 183 cpc: “Vi è stato il contratto tra i mezzi. …” (v. verbale di udienza del 26.4.2023). Ulteriore conferma della veridicità della ricostruzione offerta da parte attrice si rinviene nelle sommarie informazioni rese agli
Agenti verbalizzanti (confermate in sede di esame testimoniale all'udienza del 26.4.2023) da altro soggetto, – passante che all'epoca dei fatti si trovava a percorrere la via San Giovanni CP_4
in Marignano in direzione opposta ai motoveicoli a piedi sul marciapiedi sinistro – il quale ha assistito direttamente al momento finale del sinistro, i.e. all'urto tra i due scooter e conseguente caduta dell'attore: detto testimone ha invero fornito indicazioni sulla posizione dei motoveicoli nella carreggiata all'uscita dalla curva, affermando che gli stessi “procedevano quasi parallelamente ma vicinissimi tra loro” e che lo scooter condotto da si trovava “in posizione Controparte_3 esterna” a quello condotto da e “più avanti” di quest'ultimo (v. rapporto del sinistro Persona_1
sub doc. 1 fasc. att.: “… Entrambi gli scooter procedevano regolarmente lungo la loro corsia di marcia.
Posso precisare che entrambi gli scooter procedevano quasi parallelamente ma vicinissimi tra loro.
Posso dichiarare con precisione e sicurezza che lo scooter bleu (n.d.r. condotto da CP_3
si trovava in posizione esterna allo scooter grigio scuro (n.d.r. condotto da
[...] Parte_1
) ma più avanti di quest'ultimo. Con esattezza la ruota anteriore dello scooter grigio scuro
[...]
affiancava la ruota posteriore dello scooter bleu. …”). Detto teste, in sede di escussione all'udienza del
26.4.2023, ha peraltro precisato che “lo scooter che si trovava avanti (n.d.r. condotto da CP_3
era in prossimità della mezzeria mentre lo scooter che si trovava dietro (n.d.r. condotto da
[...]
) era all'incirca al centro della corsia di pertinenza” (v. verbale di udienza). Parte_1
Ulteriormente, la teste (moglie di , nonché passeggera del Testimone_2 Testimone_1 motociclo condotto da quest'ultimo che seguiva lo scooter attoreo), anch'ella sentita a sommarie informazioni dagli Agenti verbalizzanti, ha dichiarato, confermando ciò all'udienza del 26.4.2023, di aver visto sopraggiungere uno scooter di colore blu scuro che li sorpassava a velocità sostenuta e che si posizionava dietro il veicolo condotto da “in modo pericoloso”. Parte_1
Alla luce degli elementi acquisiti all'esito dell'istruttoria orale e documentale, deve ritenersi adeguatamente soddisfatto l'onere probatorio, gravante sull'attore, di fornire la prova contraria di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., al fine di vincere la presunzione del concorso egualitario nella produzione del danno in caso di scontro tra veicolo e, con ciò, può affermarsi l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro del 10.7.2021 per cui è causa, il quale, nel Controparte_3
percorrere la via San Giovanni in Marignano nel Comune di Tavullia, effettuava una manovra di pagina 6 di 12 sorpasso in maniera molto ravvicinata al motociclo attoreo, andandolo a urtare e provocandone così la caduta a terra.
Ne consegue che l'odierno attore ha diritto al risarcimento del danno patito in dipendenza del sinistro per cui è causa.
2. Sul quantum debeatur
Con riferimento alla determinazione e liquidazione del danno, ci si avvede che parte attrice ha domandato il risarcimento del danno ritenuto patito sotto il profilo non patrimoniale (nelle componenti del danno biologico, da invalidità temporanea e del danno c.d. morale) e patrimoniale (sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante).
2.1 Danno non patrimoniale Sotto tale profilo, ritiene questo giudice senz'altro provata, alla luce della documentazione prodotta in giudizio (v. referti medici sub docc. da 2 a 11 fasc. att.) e dell'espletata c.t.u. medico-legale, la sussistenza del danno biologico invocato dall'attore e la sua derivazione eziologica dal sinistro de quo.
All'uopo, è sufficiente richiamare le valutazioni espresse dal c.t.u. dott.ssa in risposto ai Persona_2 quesiti sub a) e b) conferitigli nell'incarico: “Dalla ricostruzione della vicenda sanitaria del sig.
si evince la produzione di un trauma facciale con alcune piccole lesioni abrase- Parte_1 escoriate con inclusioni di asfalto, ma sin dall'inizio emergeva soprattutto un coinvolgimento traumatico massivo del distretto toraco-polmonare con evidenza di polifratture della gabbia toraco- costale a sinistra (dalla prima alla nona costa, alcune scomposte e plurifocali con un quadro complessivo di c.d. “fracasso costale”), cui si associavano plurime contusioni polmonari, pneumotorace sinistro e versamento pericardico con intercorrente episodio parossistico di fibrillazione atriale.
Contestualmente al trauma toracico, si produsse inoltre una frattura diafisaria a più frammenti della clavicola sinistra … Sul piano crono-fenomenologico, considerata la tipologia e l'immediatezza delle lesioni di cui si tratta, non è dubbia l'attribuzione diretta ed esclusiva delle lesività traumatiche diagnosticate all'evento lesivo del 10.07.2021 …” (v. pagg. 7 e 8 della relazione depositata in data
3.2.2024).
Ciò posto, richiamate ancora una volta le valutazioni del Perito d'Ufficio sul punto, può legittimamente ritenersi che le lesioni personali subite dall'attore hanno comportato esiti di carattere permanente incidenti sulla sua integrità psicofisica nella misura complessiva del 19%, rappresentati dagli esiti correlati alla frattura della clavicola sinistra, dalle sequele del trauma toraco-costale correlate alle plurime fratture costali e dagli esiti di pregresse lesioni contuso-abrasive; per quanto attiene al periodo di inabilità biologica temporanea, il c.t.u., riconoscendo nel caso di specie la ricorrenza di tale pagina 7 di 12 condizione di effettiva incapacità, ha quantificato un periodo di inabilità biologica temporanea assoluta
(al 100%) di giorni 5, un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al 75% di giorni 67, un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al 50% di giorni 20, un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al 25% di giorni 18 (v. pagg. 8 e 9 della relazione peritale).
Ritiene questo giudice di recepire integralmente le conclusioni a cui è giunto il c.t.u., quivi da condividersi, in quanto sorrette da idonee e congrue motivazioni e frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note.
Sempre sul versante del danno non patrimoniale, ritiene questo giudice di poter riconoscere in favore dell'attore un aumento del risarcimento a titolo di danno biologico in termini di personalizzazione, come richiesto, sia sulla scorta di quanto desumibile dalla relazione del c.t.u., sia all'esito delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio. Sotto il primo profilo, si osserva che il perito d'ufficio ha così testualmente affermato: “… Rispetto alla tipologia degli esiti considerati e alla loro portata dannosa, è ipotizzabile una ricaduta sulla vita di relazione del sig. , soprattutto in Parte_1 riferimento delle sequele fratturative e della disfunzionalità dell'arto superiore sinistro che investe inevitabilmente la qualità di vita del soggetto, limitando molteplici attività ed interessi personali che, compatibilmente con il suo stato, età e condizione, poteva perseguire senza limitazioni di sorta …”, ritenendo invece che i residui discromico/cicatriziali a livello del volto possono rientrare in un danno estetico di I classe già ricompreso nella valutazione del danno biologico effettuata (v. pag. 9 dell'elaborato peritale); sotto il secondo profilo, facendo riferimento alle prove orali assunte, si evidenzia che i testimoni, (moglie dell'attore) e (conoscente Testimone_3 Testimone_4 dell'attore), hanno entrambi confermato che l'attore, prima del verificarsi del sinistro stradale, era solito praticare sport quali nuoto amatoriale e tennis, attività a cui lo stesso, successivamente all'occorso, non si è più dedicato, aggiungendo anche che l'attore, dopo l'incidente, ha smesso di compiere viaggi anche fuori dall'Italia con la propria moto (veicolo peraltro venduto in data 15.9.2021,
v. doc. depositato con nota del 6.6.2023), attività che lo stesso precedentemente era solito compiere anche con i propri amici, tra cui il teste . Testimone_1
Tenuto conto di tali circostanze e della loro incidenza sull'aspetto dinamico – relazionale, nonché dell'elevato grado di sofferenza e dolore prospettato dal c.t.u. nella fase precoce del trauma, si ritiene congruo procedere alla personalizzazione in aumento del risarcimento riconosciuto all'attore, da quantificarsi nella misura del 20% del danno biologico.
Parimenti, l'accertata manifesta gravità del quadro lesivo sin dal suo esordio per come descritta dal c.t.u., soprattutto in riferimento alla lesività toraco-polmonare, alle molteplici lesioni fratturative costali e alla grave frattura claveare, nonché alle poli-lesività escoriative (v. pag. 9 della perizia) e il pagina 8 di 12 conseguente “elevato grado di sofferenza e dolore” patito da nei primi trenta giorni Parte_1 di malattia, diminuito ad un livello “di media entità” dopo circa ulteriori sessanta giorni, sino al raggiungimento di un minor grado di sofferenza “di livello medio-lieve” a guarigione delle lesioni più impegnative, come oggi in atto (v. pag. 10 dell'elaborato), nonché la gravità e l'entità delle lesioni fisiche derivanti dal sinistro, consentono di riconoscere in favore dell'attore anche una somma a titolo di risarcimento della componente del danno c.d. morale, da calcolarsi nella misura del 35% del danno biologico.
In conclusione, alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024
e dell'età del danneggiato al momento del sinistro (61 anni), in relazione alla percentuale di invalidità permanente del 19% può essere liquidato l'importo di € 76.078,65 (€ 49.083,00 a per danno biologico
+ € 17.179,05 per sofferenza soggettiva interiore + € 9.816,60 a titolo di aumento per la personalizzazione) e in relazione al danno biologico temporaneo può essere liquidato l'importo di €
8.021,25 e, così, per complessivi € 84.099,90.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma – al netto dell'importo già ricevuto dall'attore in forza di polizza assicurativa infortuni privata, come si dirà nel paragrafo dedicato alla trattazione della compensatio lucri cum damno - devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento ex tunc dell'equivalente pecuniario del bene perduto, determinati, secondo il consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.
1712/1995), applicando il saggio di rendimento in misura legale sull'importo del danno devalutato all'epoca del sinistro (10.7.2021) e successivamente rivalutato anno per anno;
sulla somma così determinata sono poi dovuti gli interessi come per legge dalla presente pronuncia al saldo.
2.2. Sul danno patrimoniale
Per quanto attiene al danno patrimoniale, rappresentato nel caso di specie dal profilo del danno emergente (inteso quale diminuzione della sfera patrimoniale del soggetto leso in conseguenza del sinistro per effetto delle spese mediche sostenute e sostenende) e da quello del lucro cessante (quale accrescimento patrimoniale impedito dal sinistro), ritiene questo giudice che tale domanda risarcitoria sia parzialmente fondata.
Per quanto attiene alla componente del danno emergente, si osserva che il c.t.u. ha ritenuto “pertinenti, giustificate e congrue” le spese mediche sostenute e documentate relative a prestazioni medico- specialistiche, terapeutiche e per indagini strumentali eseguite presso strutture pubbliche e private, come elencate sub doc. 13 fasc. att., per un ammontare complessivo di € 3.786,77 (al netto, dunque, delle spese per la consulenza medico-legale di parte documentate nel medesimo allegato, dovendo quest'ultime essere ricomprese tra le spese di lite e di cui si dirà, quindi, nel paragrafo dedicato). pagina 9 di 12 Pertanto, condividendo le risultanze dell'elaborato peritale anche sotto aspetto, i convenuti dovranno essere condannati anche al rimborso dei costi sostenuti da sotto tale aspetto per Parte_1
l'ammontare suindicato, unitamente agli interessi dalle singole erogazioni (ovvero dalle date indicate sui singoli documenti di spesa) al saldo.
Per quanto riguarda invece la richiesta attorea di condanna dei convenuti al pagamento delle spese per gli interventi correttivi di rimozione di alcuni tatuaggi di asfalto alla regione palpebrale inferiore sinistra e al labbro superiore e inferiore sinistri, ritiene il giudicante di non poter accogliere siffatta domanda. Sul punto si reputa invero di poter aderire alle considerazioni espresse dal c.t.u. nel proprio elaborato peritale, allorquando egli afferma che, pur essendo l'emendabilità di tali lesioni cicatriziali
“prevedibile”, allo stato non è possibile ipotizzarla né in termini di trattamento, né in termini di costi, non essendosi l'attore ancora sottoposto a tale trattamento, né avendo depositato documentazione a ciò afferente, peraltro affermando, come già sopra esposto, di aver tenuto in considerazione la valenza estetica degli esiti in commento già nella operata determinazione complessiva del danno biologico al
19%, così concludendo di non poter considerare prevedibili ulteriori spese per il futuro, se non per un numero ridotto di cicli annuali di fisioterapia per la spalla sinistra comunque eseguibili anche a carico del S.S.N. (v. pag. 10 dell'elaborato peritale).
Analogo rigetto merita la domanda attorea di riconoscimento in favore di di una Parte_1
somma equitativamente determinata a titolo di danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata che, ove percepita ex nunc, sarebbe stata investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale domanda si appalesa invero infondata, oltre che indimostrata all'esito dell'odierno giudizio, non avendo parte attrice, seppur onerata, fornito prova delle dedotte circostanze, ovvero del fatto che, con ogni probabilità, l'attore avrebbe investito dette somme, così come del fatto che esse avrebbero in ogni caso generato un qualsivoglia lucro finanziario.
3. Compensatio lucri cum damno
Tanto precisato, occorre ora esaminare l'eccezione avanzata dalla compagnia assicurativa di operatività nel caso di specie dell'istituto della compensatio lucri cum damno, per avere l'attore già ottenuto un risarcimento per il pregiudizio derivante dal sinistro in commento in forza di polizza assicurativa contro gli infortuni di cui era al tempo titolare, ragion per cui il risarcimento allo stesso in ipotesi spettante avrebbe dovuto essere decurtato in misura corrispondente a quanto già percepito.
A fronte di tale eccezione, parte attrice, con prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., non ha negato tale circostanza, né ha contestato l'operatività dell'istituto in esame, anzi ammettendo che, effettivamente, ha ricevuto ante causam la somma di € 6.800,00 quale indennità Parte_1
per le lesioni conseguenti al sinistro de quo derivante dalla polizza infortuni stipulata con la compagnia pagina 10 di 12 vigente all'epoca dei fatti (v. doc. allegato a tale memoria); Controparte_5
conseguentemente, con detto atto difensivo, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni
(riproponendole anche all'esito del giudizio) domandando il risarcimento dei danni ritenuti complessivamente patiti da , detratta la somma già percepita a titolo di indennizzo Parte_1
assicurativo in forza della polizza infortuni de qua.
Effettivamente, esaminando la documentazione prodotta dall'attore, ci si avvede che quest'ultimo, al tempo del sinistro, era contraente e beneficiario della polizza assicurativa n.900002215575 denominata
“Infortuni da circolazione e tempo libero” (con copertura dell'evento morte, invalidità permanente assoluta e rimborso spese mediche) e che, in virtù dell'applicabilità della suddetta copertura per il sinistro del 10.7.2021, allo stesso era stata erogata la somma di € 6.800,00 come risulta dall'atto di quietanza del 31.1.2022.
Pertanto, in forza di quanto esposto, deve necessariamente concludersi che nella fattispecie in esame, ricorrendo i presupposti per la operatività del principio della compensatio lucri cum damno, non contestata da parte attrice, il danno come accertato all'esito del giudizio dovrà essere decurtato di quanto già percepito ante causam da in forza della suddetta polizza infortuni. Parte_1
******* In conclusiva sintesi, parte attrice ha quindi diritto al risarcimento della complessiva somma di €
81.086,67 (€ 84.099,90 + € 3.786,77 – € 6.800,00), alla cui corresponsione vengono condannate le parti convenute in solido tra loro, rispettivamente quale proprietario del motociclo ( , il Controparte_2
quale, rimasto contumace nel giudizio, non ha offerto prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, ex art. 2054, comma terzo, c.c.) e quale compagnia assicurativa del mezzo (
[...]
. Controparte_1
4. Sulle spese processuali
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno pertanto poste integralmente a carico delle parti convenute in solido tra loro, con liquidazione, come in dispositivo, in ragione del criterio del decisum e in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo i parametri ivi previsti (scaglione di riferimento da € 52.001,00 a € 260.000,00), avuto riguardo ai valori medi dei compensi.
Per quanto attiene poi alle spese stragiudiziali che l'attore assume di aver sostenuto per l'espletamento di attività difensiva (in particolare, l'importo di € 732,00, giusta fattura n. 405/2021 del 6.12.2021, relativo all'onorario per la consulenza medico-legale espletata dal consulente di parte dr. Per_3
v. doc. 13, pag. 1, fasc. att.), trattasi di compenso per la consulenza che ha
[...] Parte_1
richiesto, non essendo in possesso di nozioni tecniche, per poter gestire la vertenza in via stragiudiziale pagina 11 di 12 e, poi, per agire in giudizio. In merito, appare opportuno richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “tra le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Civ., 20.11.2019,
n. 30289; Cass. Civ., n. 2280/2015; Cass. Civ., n. 84/2013).
Ciò precisato, anche con riguardo a esse, ritiene l'odierno giudicante di poter accogliere la predetta richiesta di rimborso, così che le parti convenute devono essere parimenti condannate in solido tra loro alla rifusione di tale importo.
Analogamente, stante l'esito del giudizio, le spese della c.t.u. medico-legale espletata, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1255/2022, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato e dichiarato che il sinistro del 10.7.2021 per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva di dichiara tenuti e condanna i convenuti Controparte_3 CP_2
e in solido tra loro, al risarcimento in favore di
[...] Controparte_1 Parte_1
dei danni subiti da quest'ultimo, che liquida in complessi € 81.086,67, oltre rivalutazione e
[...] interessi come per legge e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- dichiara tenuti e condanna i convenuti e Controparte_2 Controparte_1 in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali per il presente giudizio in favore di parte attrice, liquidate in € 14.103,00, oltre rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge, per compensi professionali, in € 786,00 per esborsi e in € 732,00 per spese di difesa;
- pone definitivamente le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Pesaro, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1255/2022 promossa da:
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PA CI, presso il cui Studio sito in Pesaro (PU), Via Nitti n. 32, è elettivamente domiciliato
ATTORE
nei confronti di
Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
UD SI presso il cui Studio sito in Rimini (RN), Via F. Redi n. 4, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Nonché nei confronti di
(Codice Fiscale ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.6.2025): Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, nel merito a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor in ordine alla Controparte_3 causazione e/o produzione del sinistro per cui è causa;
b) per l'effetto condannare in solido tra loro il signor , proprietario dello scooter Controparte_2 targato DB62385, residente in [...] e la compagnia
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma (RM), Controparte_1
Viale Cesare Pavese n.385, P.IVA , al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle P.IVA_2 lesioni subite dal signor per complessivi €. 89.739,94=, comprensivi del danno non Parte_1
pagina 1 di 12 patrimoniale per €.82.721,17=, delle spese mediche sostenute e documentate per €.4.518,77= ed €. 2.500,00= per spese future, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre interessi legali nella misura di legge dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, il tutto decurtato dell'importo già corrisposto da polizza infortuni privata;
c) condannare i convenuti in solido al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA 4% ed IVA 22%”.
Per parte convenuta (come da note di trattazione scritta per l'udienza Controparte_1 del 26.6.2025):
“Voglia il Tribunale di Pesaro adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previa espressa contestazione di ogni avverso assunto e documento da non ritenersi per ammessi o riconosciuti neppure per implicito:
- nel merito, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese competenze di lite;
- sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avanzate da parte attrice, rigettare la domanda attorea così come prospettata. Viceversa quantificare il danno subito dal sig. nei limiti del giusto e del provato, e liquidargli il risarcimento Parte_1 correlativo decurtato del quantum già corrisposto da polizze facoltative di cui risulta essere beneficiario il sig. (quale polizza infortuni) e dell'accertata concorsualità in punto an;
Parte_1 compensate le spese di lite tra le parti.”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Pesaro e la compagnia chiedendo Controparte_2 Controparte_1
l'accertamento e la dichiarazione di esclusiva responsabilità del predetto convenuto nella causazione del sinistro occorso all'attore in data 10.7.2021, quale proprietario del veicolo coinvolto nell'occorso, con conseguente richiesta di condanna della compagnia assicurativa e del medesimo CP_2
, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti.
[...]
A fondamento della domanda, l'attore ha allegato che nella predetta giornata del 10.7.2021, alle ore
18,00 circa, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo, targato EV15405, in località Tavullia
(PU), Via San Giovanni, all'altezza del civico n. 49/B, veniva sorpassato da altro motoveicolo, targato
DB62385, di proprietà di , condotto nell'occasione da il Controparte_2 Controparte_3
quale, nel compiere tale manovra, urtava il veicolo attoreo nella parte anteriore sinistra, facendo così cadere il conducente attore a terra. A seguito dell'urto, l'attore riportava gravi lesioni, tali da rendere necessario l'intervento dei Sanitari che la trasportavano presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
LV di Pesaro.
Falliti i tentativi di composizione stragiudiziale della controversia quanto alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali riportate e dei danni di natura patrimoniale, una volta pagina 2 di 12 stabilizzatisi i postumi conseguenti al sinistro, l'attore, sulla scorta della documentazione medica e della perizia medico-legale di parte, da cui risultava un'invalidità permanente del 22% e un'inabilità temporanea di complessivi 110 giorni, ha proposto il presente giudizio, avanzando domanda risarcitoria per l'importo complessivo di € 82.721,17, oltre a € 4.518,77 per spese mediche sostenute e a € 2.500,00 per spese mediche future.
Si è ritualmente costituita in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1 della domanda attorea in punto all'an debeatur: in particolare, la compagnia convenuta ha dedotto la ritenuta esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro de quo per essersi egli stesso avvicinato troppo in fase di affiancamento al motociclo condotto da con la Controparte_3
propria ruota anteriore, con ciò rovinando a terra dopo aver toccato lo scooter di quest'ultimo. Con riguardo al quantum, parte convenuta ha contestato parimenti l'ammontare della pretesa risarcitoria attorea, in uno al nesso di causalità tra i lamentati danni e il fatto-evento; ulteriormente, la difesa della compagnia assicurativa ha rilevato che, in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dovesse tenersi conto dell'indennizzo già percepito dall'attore in forza di polizza assicurativa privata contro gli infortuni di cui il medesimo era al tempo titolare.
Il convenuto , nonostante rituale notifica della citazione, non si è costituito in Controparte_2
giudizio, rimanendo contumace.
Depositate le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orali, espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore e produzioni documentali;
depositata la relazione di consulenza e, quindi, terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa è stata posta in decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 26.6.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con la quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
1. Sull'an debeatur
Le risultanze istruttorie acquisite all'esito dell'odierno giudizio hanno consentito di acclarare l'esclusiva riconducibilità del sinistro alla condotta di guida tenuta da Controparte_3
conducente del motociclo di proprietà del convenuto , rimasto contumace nel Controparte_2
presente procedimento, per avere il predetto conducente urtato con il proprio motoveicolo, nell'atto di effettuare una manovra di sorpasso molto ravvicinata, il motociclo condotto dall'attore.
pagina 3 di 12 In particolare, l'espletata istruttoria orale ha confermato integralmente la dinamica del sinistro in cui è rimasto coinvolto l'attore, così come già ricostruita nel rapporto stilato dagli Agenti accertatori.
Invero, significativi elementi possono ricavarsi sia dal rapporto n. 48/6-2 Prot. del sinistro redatto in data 2.12.2021 dagli Agenti della Legione Carabinieri “Marche”, Stazione di Tavullia (v. doc. 1 fasc. att.) - verbale che, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, in quanto atto pubblico redatto dagli organi di polizia, riveste rilevante valore probatorio avente efficacia di piena prova fino a querela di falso con riguardo alle dichiarazioni delle parti, ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, nonché ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale è risultata al momento del loro intervento (cfr. Cass. Civ., n.
16713/2009; Cass. Civ., n. 7883/2018; Cass. civ., n. 9037/2019; Cass. Civ., n. 3282/2006) – sia dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, con particolare riferimento ai soggetti presenti sul luogo del sinistro al momento del fatto.
Ciò premesso, partendo dall'esame del rapporto di incidente stradale sopra citato, ci si avvede che gli agenti verbalizzanti hanno ricostruito come segue la probabile dinamica del sinistro: «Il conducente del veicolo “B” (n.d.r., l'attore ) percorreva la via San Giovanni in Marignano del Parte_1
Comune di Tavullia (S.P. 38) con direzione di marcia Mare – Monte. Dopo aver imboccato una curva destrorsa, senza visuale libera, all'altezza dell'incrocio con via Mascagni, perdeva il controllo del suo motociclo, cadendo sulla sede stradale a circa 1 mt. dal margine destro della sua corsia di marcia. A seguito della predetta caduta sia lo scooter che il conducente scarrocciavano per circa 35 mt. fino ad urtare il marciapiede nella corsia opposta di marcia, rimbalzando su quest'ultima terminando la propria marcia al centro della stessa corsia. Dalle dichiarazioni rese dai testimoni, presenti al momento sul posto, è emerso che il conducente del veicolo “B” avrebbe perso il controllo del proprio motoveicolo nel momento in cui un altro motoveicolo, veicolo “A” (n.d.r., condotto da , lo Controparte_3
sorpassava effettuando tale manovra in modo molto ravvicinata. A seguito di tale comportamento i due scooter venivano a contatto provocando la caduta del veicolo “B”, mentre il veicolo “A” continuava regolarmente la sua corsa. Subito dopo accortosi dell'accaduto, il conducente del veicolo “A” invertiva il suo senso di marcia per prestare i primi soccorsi al ferito. Non si sono potuti riscontrare segni di contatto tra i due motociclisti a causa dei danni riportati dalla caduta da parte del veicolo “B”» (v. rapporto di incidente stradale del 2.12.2021 sub doc. 1 fasc. att.).
Dall'esame del rapporto risulta inoltre che, al termine dei rilievi di rito, gli Agenti provvedevano a sanzionare il conducente (alla guida del motociclo di proprietà del convenuto Controparte_3
) per la violazione dell'art. 148, commi 3 e 15, C.d.S., il quale, al precitato terzo Controparte_2 comma, prescrive che “Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede pagina 4 di 12 sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare” – verbale che non è stato reso oggetto di impugnativa, così come riconosciuto dalla difesa di parte convenuta.
Sulla scorta di tali risultanze, parte attrice ha quindi sostenuto che, il giorno del sinistro 10.7.2021, mentre era in sella al suo motociclo, veniva urtato dallo scooter condotto da Controparte_3 mentre questi era intento a effettuare una manovra di sorpasso da tergo definita “pericolosa e imprudente”, in quanto effettuava tale sorpasso in maniera molto ravvicinata, così colpendo con la parte posteriore destra del proprio motociclo la parte anteriore sinistra del motoveicolo attoreo e facendo cadere a terra l'attore stesso.
La difesa della compagnia ha contestato tale ricostruzione sostenendo, Controparte_1
al contrario, sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte dagli Agenti accertatori al momento del fatto, che fosse stato il motociclo condotto da ad affiancarsi eccessivamente a quello Parte_1
condotto da andandolo a toccare e rovinando di conseguenza. Controparte_3
Come anzidetto, l'espletata istruttoria orale ha consentito, da un lato, di confermare la ricostruzione operata dagli Agenti accertatori e, dall'altro, di acquisire ulteriori elementi utili a specificare l'esatta dinamica del sinistro per come prospettata da parte attrice.
Dall'interrogatorio formale dell'attore, , è emerso che egli in tali circostanze si Parte_1
trovava a percorrere la via San Giovanni in Marignano del Comune di Tavullia (S.P. 38) tenendo la destra e che il motoveicolo avversario lo urtava nel momento in cui rientrava dalla manovra di sorpasso, prima di affrontare la curva posta nelle vicinanze (“… Cap. 2: “Andavo nella mia direzione e tenevo la destra.” Cap. 3: “Sono stato urtato quando rientrava dal sorpasso. E' rientrato prima di affrontare la curva. …”, v. verbale dell'udienza del 26.4.2023).
Tali dichiarazioni risultano coerenti con la ricostruzione offerta dai testi escussi nel corso del giudizio, ovvero dai soggetti che erano presenti al tempo nel luogo teatro del sinistro. In particolare, il teste
(amico dell'attore, che al momento del fatto lo seguiva anch'egli in sella ad una moto Testimone_1
insieme alla di lui moglie) ha confermato di aver assistito direttamente al sinistro e che il motociclo condotto da si trovava in fase di sorpasso del motoveicolo attoreo, così Controparte_3 esprimendosi: “… Cap. 8: “Seguivo a distanza lo scooter di e vedo dallo specchietto che si Pt_1
avvicina uno scooter molto rumore a velocità sostenuta. Mi sorpassa e raggiunge . Entra in Pt_1 curva a dx e durante il soprasso taglia la curva. Dopodichè si è verificato un urto e l'attore è stato pagina 5 di 12 sbalzato a sinistra per la tangente.” ADR: “Ho visto il punto in cui la ruota anteriore dell'attore è stata toccata dalla ruota posteriore dello scooter in sorpasso.” Cap. 10: Lo scooter con il quale vi è stato lo scontro era in fase di sorpasso. … A prova contraria sul cap. 1 di III memoria ex art. 183 cpc: “Vi è stato il contratto tra i mezzi. …” (v. verbale di udienza del 26.4.2023). Ulteriore conferma della veridicità della ricostruzione offerta da parte attrice si rinviene nelle sommarie informazioni rese agli
Agenti verbalizzanti (confermate in sede di esame testimoniale all'udienza del 26.4.2023) da altro soggetto, – passante che all'epoca dei fatti si trovava a percorrere la via San Giovanni CP_4
in Marignano in direzione opposta ai motoveicoli a piedi sul marciapiedi sinistro – il quale ha assistito direttamente al momento finale del sinistro, i.e. all'urto tra i due scooter e conseguente caduta dell'attore: detto testimone ha invero fornito indicazioni sulla posizione dei motoveicoli nella carreggiata all'uscita dalla curva, affermando che gli stessi “procedevano quasi parallelamente ma vicinissimi tra loro” e che lo scooter condotto da si trovava “in posizione Controparte_3 esterna” a quello condotto da e “più avanti” di quest'ultimo (v. rapporto del sinistro Persona_1
sub doc. 1 fasc. att.: “… Entrambi gli scooter procedevano regolarmente lungo la loro corsia di marcia.
Posso precisare che entrambi gli scooter procedevano quasi parallelamente ma vicinissimi tra loro.
Posso dichiarare con precisione e sicurezza che lo scooter bleu (n.d.r. condotto da CP_3
si trovava in posizione esterna allo scooter grigio scuro (n.d.r. condotto da
[...] Parte_1
) ma più avanti di quest'ultimo. Con esattezza la ruota anteriore dello scooter grigio scuro
[...]
affiancava la ruota posteriore dello scooter bleu. …”). Detto teste, in sede di escussione all'udienza del
26.4.2023, ha peraltro precisato che “lo scooter che si trovava avanti (n.d.r. condotto da CP_3
era in prossimità della mezzeria mentre lo scooter che si trovava dietro (n.d.r. condotto da
[...]
) era all'incirca al centro della corsia di pertinenza” (v. verbale di udienza). Parte_1
Ulteriormente, la teste (moglie di , nonché passeggera del Testimone_2 Testimone_1 motociclo condotto da quest'ultimo che seguiva lo scooter attoreo), anch'ella sentita a sommarie informazioni dagli Agenti verbalizzanti, ha dichiarato, confermando ciò all'udienza del 26.4.2023, di aver visto sopraggiungere uno scooter di colore blu scuro che li sorpassava a velocità sostenuta e che si posizionava dietro il veicolo condotto da “in modo pericoloso”. Parte_1
Alla luce degli elementi acquisiti all'esito dell'istruttoria orale e documentale, deve ritenersi adeguatamente soddisfatto l'onere probatorio, gravante sull'attore, di fornire la prova contraria di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., al fine di vincere la presunzione del concorso egualitario nella produzione del danno in caso di scontro tra veicolo e, con ciò, può affermarsi l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro del 10.7.2021 per cui è causa, il quale, nel Controparte_3
percorrere la via San Giovanni in Marignano nel Comune di Tavullia, effettuava una manovra di pagina 6 di 12 sorpasso in maniera molto ravvicinata al motociclo attoreo, andandolo a urtare e provocandone così la caduta a terra.
Ne consegue che l'odierno attore ha diritto al risarcimento del danno patito in dipendenza del sinistro per cui è causa.
2. Sul quantum debeatur
Con riferimento alla determinazione e liquidazione del danno, ci si avvede che parte attrice ha domandato il risarcimento del danno ritenuto patito sotto il profilo non patrimoniale (nelle componenti del danno biologico, da invalidità temporanea e del danno c.d. morale) e patrimoniale (sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante).
2.1 Danno non patrimoniale Sotto tale profilo, ritiene questo giudice senz'altro provata, alla luce della documentazione prodotta in giudizio (v. referti medici sub docc. da 2 a 11 fasc. att.) e dell'espletata c.t.u. medico-legale, la sussistenza del danno biologico invocato dall'attore e la sua derivazione eziologica dal sinistro de quo.
All'uopo, è sufficiente richiamare le valutazioni espresse dal c.t.u. dott.ssa in risposto ai Persona_2 quesiti sub a) e b) conferitigli nell'incarico: “Dalla ricostruzione della vicenda sanitaria del sig.
si evince la produzione di un trauma facciale con alcune piccole lesioni abrase- Parte_1 escoriate con inclusioni di asfalto, ma sin dall'inizio emergeva soprattutto un coinvolgimento traumatico massivo del distretto toraco-polmonare con evidenza di polifratture della gabbia toraco- costale a sinistra (dalla prima alla nona costa, alcune scomposte e plurifocali con un quadro complessivo di c.d. “fracasso costale”), cui si associavano plurime contusioni polmonari, pneumotorace sinistro e versamento pericardico con intercorrente episodio parossistico di fibrillazione atriale.
Contestualmente al trauma toracico, si produsse inoltre una frattura diafisaria a più frammenti della clavicola sinistra … Sul piano crono-fenomenologico, considerata la tipologia e l'immediatezza delle lesioni di cui si tratta, non è dubbia l'attribuzione diretta ed esclusiva delle lesività traumatiche diagnosticate all'evento lesivo del 10.07.2021 …” (v. pagg. 7 e 8 della relazione depositata in data
3.2.2024).
Ciò posto, richiamate ancora una volta le valutazioni del Perito d'Ufficio sul punto, può legittimamente ritenersi che le lesioni personali subite dall'attore hanno comportato esiti di carattere permanente incidenti sulla sua integrità psicofisica nella misura complessiva del 19%, rappresentati dagli esiti correlati alla frattura della clavicola sinistra, dalle sequele del trauma toraco-costale correlate alle plurime fratture costali e dagli esiti di pregresse lesioni contuso-abrasive; per quanto attiene al periodo di inabilità biologica temporanea, il c.t.u., riconoscendo nel caso di specie la ricorrenza di tale pagina 7 di 12 condizione di effettiva incapacità, ha quantificato un periodo di inabilità biologica temporanea assoluta
(al 100%) di giorni 5, un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al 75% di giorni 67, un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al 50% di giorni 20, un periodo di inabilità biologica temporanea parziale al 25% di giorni 18 (v. pagg. 8 e 9 della relazione peritale).
Ritiene questo giudice di recepire integralmente le conclusioni a cui è giunto il c.t.u., quivi da condividersi, in quanto sorrette da idonee e congrue motivazioni e frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note.
Sempre sul versante del danno non patrimoniale, ritiene questo giudice di poter riconoscere in favore dell'attore un aumento del risarcimento a titolo di danno biologico in termini di personalizzazione, come richiesto, sia sulla scorta di quanto desumibile dalla relazione del c.t.u., sia all'esito delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio. Sotto il primo profilo, si osserva che il perito d'ufficio ha così testualmente affermato: “… Rispetto alla tipologia degli esiti considerati e alla loro portata dannosa, è ipotizzabile una ricaduta sulla vita di relazione del sig. , soprattutto in Parte_1 riferimento delle sequele fratturative e della disfunzionalità dell'arto superiore sinistro che investe inevitabilmente la qualità di vita del soggetto, limitando molteplici attività ed interessi personali che, compatibilmente con il suo stato, età e condizione, poteva perseguire senza limitazioni di sorta …”, ritenendo invece che i residui discromico/cicatriziali a livello del volto possono rientrare in un danno estetico di I classe già ricompreso nella valutazione del danno biologico effettuata (v. pag. 9 dell'elaborato peritale); sotto il secondo profilo, facendo riferimento alle prove orali assunte, si evidenzia che i testimoni, (moglie dell'attore) e (conoscente Testimone_3 Testimone_4 dell'attore), hanno entrambi confermato che l'attore, prima del verificarsi del sinistro stradale, era solito praticare sport quali nuoto amatoriale e tennis, attività a cui lo stesso, successivamente all'occorso, non si è più dedicato, aggiungendo anche che l'attore, dopo l'incidente, ha smesso di compiere viaggi anche fuori dall'Italia con la propria moto (veicolo peraltro venduto in data 15.9.2021,
v. doc. depositato con nota del 6.6.2023), attività che lo stesso precedentemente era solito compiere anche con i propri amici, tra cui il teste . Testimone_1
Tenuto conto di tali circostanze e della loro incidenza sull'aspetto dinamico – relazionale, nonché dell'elevato grado di sofferenza e dolore prospettato dal c.t.u. nella fase precoce del trauma, si ritiene congruo procedere alla personalizzazione in aumento del risarcimento riconosciuto all'attore, da quantificarsi nella misura del 20% del danno biologico.
Parimenti, l'accertata manifesta gravità del quadro lesivo sin dal suo esordio per come descritta dal c.t.u., soprattutto in riferimento alla lesività toraco-polmonare, alle molteplici lesioni fratturative costali e alla grave frattura claveare, nonché alle poli-lesività escoriative (v. pag. 9 della perizia) e il pagina 8 di 12 conseguente “elevato grado di sofferenza e dolore” patito da nei primi trenta giorni Parte_1 di malattia, diminuito ad un livello “di media entità” dopo circa ulteriori sessanta giorni, sino al raggiungimento di un minor grado di sofferenza “di livello medio-lieve” a guarigione delle lesioni più impegnative, come oggi in atto (v. pag. 10 dell'elaborato), nonché la gravità e l'entità delle lesioni fisiche derivanti dal sinistro, consentono di riconoscere in favore dell'attore anche una somma a titolo di risarcimento della componente del danno c.d. morale, da calcolarsi nella misura del 35% del danno biologico.
In conclusione, alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024
e dell'età del danneggiato al momento del sinistro (61 anni), in relazione alla percentuale di invalidità permanente del 19% può essere liquidato l'importo di € 76.078,65 (€ 49.083,00 a per danno biologico
+ € 17.179,05 per sofferenza soggettiva interiore + € 9.816,60 a titolo di aumento per la personalizzazione) e in relazione al danno biologico temporaneo può essere liquidato l'importo di €
8.021,25 e, così, per complessivi € 84.099,90.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma – al netto dell'importo già ricevuto dall'attore in forza di polizza assicurativa infortuni privata, come si dirà nel paragrafo dedicato alla trattazione della compensatio lucri cum damno - devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento ex tunc dell'equivalente pecuniario del bene perduto, determinati, secondo il consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.
1712/1995), applicando il saggio di rendimento in misura legale sull'importo del danno devalutato all'epoca del sinistro (10.7.2021) e successivamente rivalutato anno per anno;
sulla somma così determinata sono poi dovuti gli interessi come per legge dalla presente pronuncia al saldo.
2.2. Sul danno patrimoniale
Per quanto attiene al danno patrimoniale, rappresentato nel caso di specie dal profilo del danno emergente (inteso quale diminuzione della sfera patrimoniale del soggetto leso in conseguenza del sinistro per effetto delle spese mediche sostenute e sostenende) e da quello del lucro cessante (quale accrescimento patrimoniale impedito dal sinistro), ritiene questo giudice che tale domanda risarcitoria sia parzialmente fondata.
Per quanto attiene alla componente del danno emergente, si osserva che il c.t.u. ha ritenuto “pertinenti, giustificate e congrue” le spese mediche sostenute e documentate relative a prestazioni medico- specialistiche, terapeutiche e per indagini strumentali eseguite presso strutture pubbliche e private, come elencate sub doc. 13 fasc. att., per un ammontare complessivo di € 3.786,77 (al netto, dunque, delle spese per la consulenza medico-legale di parte documentate nel medesimo allegato, dovendo quest'ultime essere ricomprese tra le spese di lite e di cui si dirà, quindi, nel paragrafo dedicato). pagina 9 di 12 Pertanto, condividendo le risultanze dell'elaborato peritale anche sotto aspetto, i convenuti dovranno essere condannati anche al rimborso dei costi sostenuti da sotto tale aspetto per Parte_1
l'ammontare suindicato, unitamente agli interessi dalle singole erogazioni (ovvero dalle date indicate sui singoli documenti di spesa) al saldo.
Per quanto riguarda invece la richiesta attorea di condanna dei convenuti al pagamento delle spese per gli interventi correttivi di rimozione di alcuni tatuaggi di asfalto alla regione palpebrale inferiore sinistra e al labbro superiore e inferiore sinistri, ritiene il giudicante di non poter accogliere siffatta domanda. Sul punto si reputa invero di poter aderire alle considerazioni espresse dal c.t.u. nel proprio elaborato peritale, allorquando egli afferma che, pur essendo l'emendabilità di tali lesioni cicatriziali
“prevedibile”, allo stato non è possibile ipotizzarla né in termini di trattamento, né in termini di costi, non essendosi l'attore ancora sottoposto a tale trattamento, né avendo depositato documentazione a ciò afferente, peraltro affermando, come già sopra esposto, di aver tenuto in considerazione la valenza estetica degli esiti in commento già nella operata determinazione complessiva del danno biologico al
19%, così concludendo di non poter considerare prevedibili ulteriori spese per il futuro, se non per un numero ridotto di cicli annuali di fisioterapia per la spalla sinistra comunque eseguibili anche a carico del S.S.N. (v. pag. 10 dell'elaborato peritale).
Analogo rigetto merita la domanda attorea di riconoscimento in favore di di una Parte_1
somma equitativamente determinata a titolo di danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata che, ove percepita ex nunc, sarebbe stata investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale domanda si appalesa invero infondata, oltre che indimostrata all'esito dell'odierno giudizio, non avendo parte attrice, seppur onerata, fornito prova delle dedotte circostanze, ovvero del fatto che, con ogni probabilità, l'attore avrebbe investito dette somme, così come del fatto che esse avrebbero in ogni caso generato un qualsivoglia lucro finanziario.
3. Compensatio lucri cum damno
Tanto precisato, occorre ora esaminare l'eccezione avanzata dalla compagnia assicurativa di operatività nel caso di specie dell'istituto della compensatio lucri cum damno, per avere l'attore già ottenuto un risarcimento per il pregiudizio derivante dal sinistro in commento in forza di polizza assicurativa contro gli infortuni di cui era al tempo titolare, ragion per cui il risarcimento allo stesso in ipotesi spettante avrebbe dovuto essere decurtato in misura corrispondente a quanto già percepito.
A fronte di tale eccezione, parte attrice, con prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., non ha negato tale circostanza, né ha contestato l'operatività dell'istituto in esame, anzi ammettendo che, effettivamente, ha ricevuto ante causam la somma di € 6.800,00 quale indennità Parte_1
per le lesioni conseguenti al sinistro de quo derivante dalla polizza infortuni stipulata con la compagnia pagina 10 di 12 vigente all'epoca dei fatti (v. doc. allegato a tale memoria); Controparte_5
conseguentemente, con detto atto difensivo, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni
(riproponendole anche all'esito del giudizio) domandando il risarcimento dei danni ritenuti complessivamente patiti da , detratta la somma già percepita a titolo di indennizzo Parte_1
assicurativo in forza della polizza infortuni de qua.
Effettivamente, esaminando la documentazione prodotta dall'attore, ci si avvede che quest'ultimo, al tempo del sinistro, era contraente e beneficiario della polizza assicurativa n.900002215575 denominata
“Infortuni da circolazione e tempo libero” (con copertura dell'evento morte, invalidità permanente assoluta e rimborso spese mediche) e che, in virtù dell'applicabilità della suddetta copertura per il sinistro del 10.7.2021, allo stesso era stata erogata la somma di € 6.800,00 come risulta dall'atto di quietanza del 31.1.2022.
Pertanto, in forza di quanto esposto, deve necessariamente concludersi che nella fattispecie in esame, ricorrendo i presupposti per la operatività del principio della compensatio lucri cum damno, non contestata da parte attrice, il danno come accertato all'esito del giudizio dovrà essere decurtato di quanto già percepito ante causam da in forza della suddetta polizza infortuni. Parte_1
******* In conclusiva sintesi, parte attrice ha quindi diritto al risarcimento della complessiva somma di €
81.086,67 (€ 84.099,90 + € 3.786,77 – € 6.800,00), alla cui corresponsione vengono condannate le parti convenute in solido tra loro, rispettivamente quale proprietario del motociclo ( , il Controparte_2
quale, rimasto contumace nel giudizio, non ha offerto prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, ex art. 2054, comma terzo, c.c.) e quale compagnia assicurativa del mezzo (
[...]
. Controparte_1
4. Sulle spese processuali
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno pertanto poste integralmente a carico delle parti convenute in solido tra loro, con liquidazione, come in dispositivo, in ragione del criterio del decisum e in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo i parametri ivi previsti (scaglione di riferimento da € 52.001,00 a € 260.000,00), avuto riguardo ai valori medi dei compensi.
Per quanto attiene poi alle spese stragiudiziali che l'attore assume di aver sostenuto per l'espletamento di attività difensiva (in particolare, l'importo di € 732,00, giusta fattura n. 405/2021 del 6.12.2021, relativo all'onorario per la consulenza medico-legale espletata dal consulente di parte dr. Per_3
v. doc. 13, pag. 1, fasc. att.), trattasi di compenso per la consulenza che ha
[...] Parte_1
richiesto, non essendo in possesso di nozioni tecniche, per poter gestire la vertenza in via stragiudiziale pagina 11 di 12 e, poi, per agire in giudizio. In merito, appare opportuno richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “tra le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Civ., 20.11.2019,
n. 30289; Cass. Civ., n. 2280/2015; Cass. Civ., n. 84/2013).
Ciò precisato, anche con riguardo a esse, ritiene l'odierno giudicante di poter accogliere la predetta richiesta di rimborso, così che le parti convenute devono essere parimenti condannate in solido tra loro alla rifusione di tale importo.
Analogamente, stante l'esito del giudizio, le spese della c.t.u. medico-legale espletata, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1255/2022, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato e dichiarato che il sinistro del 10.7.2021 per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva di dichiara tenuti e condanna i convenuti Controparte_3 CP_2
e in solido tra loro, al risarcimento in favore di
[...] Controparte_1 Parte_1
dei danni subiti da quest'ultimo, che liquida in complessi € 81.086,67, oltre rivalutazione e
[...] interessi come per legge e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- dichiara tenuti e condanna i convenuti e Controparte_2 Controparte_1 in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali per il presente giudizio in favore di parte attrice, liquidate in € 14.103,00, oltre rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge, per compensi professionali, in € 786,00 per esborsi e in € 732,00 per spese di difesa;
- pone definitivamente le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Pesaro, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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