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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/05/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
P r o c . n r . 1 5 1 3 / 2 0 2 0 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, esaminate le note scritte pervenute, pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1513/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv.ti Leonardo Trento e Camillo Filippelli, elettivamente domiciliato come in atti;
Attore
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Minutoli Martirano, P.IVA_1 elettivamente domiciliata come in atti;
Convenuta
E
Controparte_2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato ha citato in giudizio la Parte_1
e rispettivamente, la prima quale Controparte_1 Controparte_2 compagnia assicuratrice e il secondo quale proprietario e conducente del veicolo Toyota
Land Cruiser, targato CO988231, esponendo: che, in data 12.02.2017, il predetto veicolo rimaneva in panne all'altezza del bivio per Scala Coeli, in prossimità dell'intersezione tra la SP 205 e la S.S. 108 ter;
di essere stato chiamato e di essere intervenuto sul posto con il proprio carro attrezzi al fine di prestare soccorso all'auto in panne;
che durante le operazioni di carico il , atteso anche il sopraggiungere di CP_2 altra autovettura, istintivamente, incautamente e repentinamente chiudeva lo sportello del proprio mezzo (lato guida) andando a impattare la mano sinistra dell'attore la quale rimaneva incastrata tra la portiera e il piantone centrale della Toyota, utilizzato come punto di presa per avvicinare il veicolo al verricello del carro-attrezzi; di essere stato trasportato, a causa della grave lesione riportata in seguito al forte colpo subito, presso il
P.S. dell'Ospedale di Rossano, che gli ha diagnosticato una “frattura composta della falange distale del I° raggio; che, dopo una serie di visite e controlli, in data
14.09.2018, è stato sottoposto presso l'Ospedale di Varese ad operazione chirurgica per l'applicazione di protesi al secondo dito della mano sinistra;
che, in data 16.09.2018, è stato dimesso dall'ospedale di Varese con la seguente diagnosi: “ ...sottoposto a posizionamento di protesi IFP, artrolisi IFD, confezionamento spint metallico”; di aver sostenuto spese per viaggi e prestazioni mediche pari ad euro 2.372,81; di aver inviato richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa a mezzo racc. a/r del 21.04.07; che la dopo aver negato l'operatività della RCA lo ha invitato a visita medica CP_3 presso lo studio della dott.ssa in Cosenza, in data 13.12.2018, cosa Persona_1 che è effettivamente avvenuta;
che con comunicazione del 04.04.2018, a seguito di CP_ ulteriore sollecito a mezzo pec del 16.03.2018, la ancora una volta, ha negato il risarcimento, ritenendo l'ipotesi non garantita da RCA;
di aver subito, a seguito del sinistro, anche un danno da lucro cessante, per la perdita dei clienti e la diminuzione del fatturato, come evidenziato delle dichiarazioni dei redditi successive all'infortunio; di essersi sottoposto a visita medico-legale, eseguita dal CTP dott. , il Persona_2 quale, a fronte dei danni subiti dallo stesso: “...in analogia e proporzionalità per il grado delle alterazioni globali funzionali...”, ha riconosciuto una percentuale di danno pari al 9%, con ITP al 75% di gg. 60, ITP al 50% di gg. 90 e ITP al 25% di gg. 90; di aver invitato, senza esito, la convenuta compagnia alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita;
di non essere più nella condizione di suonare la fisarmonica, come faceva in precedenza, ciò procurandogli frustrazione e dispiacere, non potendo coltivare, come prima, la propria passione per la musica.
Tanto dedotto, ha concluso chiedendo: di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in ordine alla produzione e causazione del sinistro de quo;
CP_2 di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in suo favore, della complessiva somma di € 41.912,94, (di cui € 13.062,93 per danno biologico permanente;
€ 5.342,63
2 per danno biologico temporaneo;
€ 6.134,57 a titolo di danno morale;
€ 2.372,81 per le spese sostenute ed € 15.000, a titolo di lucro cessante per i mancati guadagni dell'anno
2017 e 2018, attesa la contrazione delle entrate dovute alla diminuita capacità lavorativa del ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
di condannare, Parte_1 infine, sempre in solido, i convenuti al risarcimento del danno punitivo, ritenuto di giustizia, stante l'illegittimo e non motivato comportamento della convenuta
Compagnia di Assicurazione, che non ha inteso addivenire a definizione bonaria del danno, non aderendo alla proposta di stipulazione della negoziazione assistita, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro sino al soddisfo;
di condannare, infine, i convenuti, in solido, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis comma 5 c.p.c., al 03.02.2021.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 02.02.2021, la ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inoperatività della garanzia assicurativa, non trattandosi, a suo dire, di danno derivante dalla circolazione di veicoli. Nel merito, ha contestato in fatto e in diritto la domanda attorea sia in ordine all'an, essendo dubbia sia l'effettiva verificazione dell'asserito occorso, sia la riferibilità delle lesioni lamentate al sinistro, che in ordine al quantum, risultando la pretesa risarcitoria eccessiva e improvata e facendo rilevare l'assoluta irrisarcibilità delle voci di danno invocate. La compagnia assicurativa ha, pertanto, chiesto l'accoglimento delle preliminari eccezioni e, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice con condanna alle spese a carico della stessa. non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace con Controparte_2 ordinanza del 10.01.2022.
La causa è stata istruita attraverso prova documentale e per testi e, all'esito, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dapprima all'udienza del 22.05.2024, sostituita con il deposito di note scritte, e successivamente, per carico del ruolo, all'udienza del 14.05.2025, sostituita anch'essa con il deposito di note scritte.
La causa, quindi, è decisa sulla base delle note depositate dalle parti che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta compagnia formulate sul presupposto che l'evento non sarebbe riconducibile a danni derivanti da circolazione stradale.
Invero, sul punto, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte affermando che
“il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c., include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o
3 connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (cfr. Cass. civ. n.
10024/2020 nonchè Cass. civ. S.U. n. 8620/2015). E, ancora, vedi al riguardo Cass. civ.
n. 2775/2017 secondo cui rientrano nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054
c.c., dando luogo all'applicabilità della normativa sull'assicurazione per la R.C.A., anche la sosta del veicolo nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo - in funzione del suo avvio alla circolazione - ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.).
Ne consegue che, per l'operatività della garanzia per R.C.A., è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico, ma anche sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.
Pertanto, anche l'eccezione di mancanza di azione diretta nei confronti dell'assicuratore ex art. 144 D.lgs n. 209/2005 va disattesa, dato che, rientrando nella copertura assicurativa qualunque movimento dell'autovettura o delle sue parti, indipendentemente dall'uso che se ne faccia, non rilevando la distinzione tra movimento dell'intera massa del veicolo e movimento di una sua parte, anche l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione da parte del danneggiato deve ritenersi fondata. Quanto al merito della vicenda, occorre verificare se all'esito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, l'attore abbia fornito prova degli accadimenti per come enunciati nell'atto introduttivo, stante la contestazione della compagnia in ordine alla stessa verificazione del sinistro e alla riconducibilità allo stesso delle lesioni ripotate dall'attore. Orbene, va premesso che, già da una prima lettura dell'atto di citazione, si evince come i fatti non siano riferiti in maniera dettagliata non essendo stato indicato l'orario in cui il sinistro è avvenuto, orario che, del tutto inammissibilmente, viene indicato solo nel capitolo di prova n. 1) di cui alla memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in cui si legge
“intorno alle ore 10.30”; ad ogni modo, tale dato si pone in contraddizione con quanto riportato nel referto del Pronto Soccorso in cui, quale orario del sinistro, sono indicate le ore 11.30 e non si fa nessun riferimento ad un incidente avvenuto in strada ma ad un
“incidente in altri luoghi”. Oltre a ciò deve rilevarsi che dall'istruttoria svolta è emersa una rilevante e non superabile discordanza tra le dichiarazioni rese da e quelle rese Controparte_2 dall'unico e presunto testimone oculare del sinistro . Testimone_1
invero, all'udienza del 29.03.2023 in risposta al capo 1 (“vero che in Controparte_2 data 12.02.17, intorno alle ore 10:30, l'autocarro Toyota di proprietà di CP_2
mentre viaggiava in direzione Campana, all'altezza del bivio per Scala Coeli,
[...]
4 rimaneva in panne per problemi di natura meccanica, per la cui risoluzione il CP_2 richiedeva l'intervento sul posto di , meccanico di professione”) ha Parte_1 dichiarato: “Vera la circostanza 1) che in data 12.2.2017 il mio autocarro ha avuto problemi e ho chiesto l'intervento del meccanico”. Pertanto, stante Parte_1 il tenore del capo articolato e la chiara risposta resa dall'interrogando, fu lo stesso a chiedere l'intervento dell'attore; è emblematico che il non faccia CP_2 CP_2 riferimento alla presenza di terze persone.
Del resto, che fu lo stesso a chiamare il è stato riferito anche dal teste CP_2 Parte_1 il quale, escusso all'udienza del 18.09.2023, ha affermato: “ho visto la Testimone_2 macchina ferma del sig. che non conoscevo e mi sono fermato per vedere se CP_2 aveva bisogno di aiuto . Lo stesso mi riferiva che erano di già passate altre autovetture
e aveva chiamato il come meccanico. Io poi sono andato via ed ho proseguito Parte_1 per . Anche il non fa riferimento alla presenza di nessun altro sui Pt_2 Pt_3 luoghi di causa e, per il resto, la sua deposizione è irrilevante non avendo assistito personalmente al sinistro.
Le predette dichiarazioni si pongono in contraddizione con quanto, invece, riferito dal
, il quale, escusso all'udienza del 18.09.2023, ha affermato “... preciso che io mi Tes_1 sono fermato per prestare aiuto al e sono io che sono andato a chiamare il CP_2 perché nessuno dei due aveva il cellulare ...”. È evidente che il ha Parte_1 Tes_1 riportato una circostanza diversa sia da quella riferita dal teste , sia da quella Tes_2 contenuta nella formulazione dei capitoli di prova formulati dalla stessa parte attrice sia da quella riferita in sede di interrogatorio formale dal , dovendosi evidenziare CP_2 che il nominativo del non è menzionato né negli atti stragiudiziali depositati in Tes_1 atti, né nella narrazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.
Le su riferite discrepanze, dunque, inducono questo giudicante a formulare un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del , peraltro unico teste oculare, essendo Tes_1 fortemente discutibile la sua presenza sui luoghi di causa considerato anche che, nel descrivere la dinamica del sinistro, lo stesso ha riferito in maniera del tutto generica “io mi trovavo dall'altra parte del mezzo ed ho visto chiudere la mano del nella Parte_1 portiera da parte del ”. Appare evidente che nemmeno tale dichiarazione CP_2 meriti un vaglio di affidabilità, essendo improbabile che il , trovandosi dall'altra Tes_1 parte del mezzo, abbia potuto avere una percezione diretta dell'episodio, senza, ciononostante, specificare alcunché sull'effettiva dinamica, ad esempio riferendo di quale mano si trattasse, di quale fosse stato il punto d'urto o di altri elementi utili a circostanziare l'evento.
Né accanto alla prova testimoniale parte attrice ha allegato ulteriori elementi probatori idonei a suffragare la propria ricostruzione della dinamica del sinistro.
Innanzitutto, si osserva che la mancata costituzione in giudizio del convenuto CP_2
proprietario e conducente del veicolo, non può valere come mancata
[...] contestazione dei fatti allegati da parte attrice, che resta onerata della relativa prova,
5 integrando la contumacia un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria o comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte. La contumacia del convenuto, infatti, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. Civ. n. 24885/2014).
In secondo luogo, nessuna prova dell'effettiva verificazione del sinistro, secondo le modalità indicate dall'attore, può trarsi dalle sole dichiarazioni del rese in sede CP_2 di interrogatorio formale, atteso che la confessione resa in giudizio dall'assicurato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che l'ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di soggetti diversi dal confitente, in quanto quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti. Pertanto, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 2733, secondo comma, cod. civ. (cfr. ex multis Cass. civ. n. 4536/2016; n.
20476/2015; n. 13783/2018). Anzi, al riguardo, si rileva, come sopra evidenziato, che il
, ha reso, comunque, dichiarazioni del tutto contrastanti con quelle rese dal teste CP_2
. Tes_1
L'equivocità degli elementi forniti dall'istruttoria rende, pertanto, inverosimile la prospettazione dell'attore.
Per i motivi predetti le domande attoree vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato e facendo applicazione dei parametri minimi, attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - nella persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli, disattesa ogni altra istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. RIGETTA le domande attoree;
2.CONDANNA l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa, se dovute, come per legge;
3. NULLA sulle spese nei confronti del convenuto contumace;
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari in data 15.05.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, esaminate le note scritte pervenute, pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1513/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv.ti Leonardo Trento e Camillo Filippelli, elettivamente domiciliato come in atti;
Attore
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Minutoli Martirano, P.IVA_1 elettivamente domiciliata come in atti;
Convenuta
E
Controparte_2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato ha citato in giudizio la Parte_1
e rispettivamente, la prima quale Controparte_1 Controparte_2 compagnia assicuratrice e il secondo quale proprietario e conducente del veicolo Toyota
Land Cruiser, targato CO988231, esponendo: che, in data 12.02.2017, il predetto veicolo rimaneva in panne all'altezza del bivio per Scala Coeli, in prossimità dell'intersezione tra la SP 205 e la S.S. 108 ter;
di essere stato chiamato e di essere intervenuto sul posto con il proprio carro attrezzi al fine di prestare soccorso all'auto in panne;
che durante le operazioni di carico il , atteso anche il sopraggiungere di CP_2 altra autovettura, istintivamente, incautamente e repentinamente chiudeva lo sportello del proprio mezzo (lato guida) andando a impattare la mano sinistra dell'attore la quale rimaneva incastrata tra la portiera e il piantone centrale della Toyota, utilizzato come punto di presa per avvicinare il veicolo al verricello del carro-attrezzi; di essere stato trasportato, a causa della grave lesione riportata in seguito al forte colpo subito, presso il
P.S. dell'Ospedale di Rossano, che gli ha diagnosticato una “frattura composta della falange distale del I° raggio; che, dopo una serie di visite e controlli, in data
14.09.2018, è stato sottoposto presso l'Ospedale di Varese ad operazione chirurgica per l'applicazione di protesi al secondo dito della mano sinistra;
che, in data 16.09.2018, è stato dimesso dall'ospedale di Varese con la seguente diagnosi: “ ...sottoposto a posizionamento di protesi IFP, artrolisi IFD, confezionamento spint metallico”; di aver sostenuto spese per viaggi e prestazioni mediche pari ad euro 2.372,81; di aver inviato richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa a mezzo racc. a/r del 21.04.07; che la dopo aver negato l'operatività della RCA lo ha invitato a visita medica CP_3 presso lo studio della dott.ssa in Cosenza, in data 13.12.2018, cosa Persona_1 che è effettivamente avvenuta;
che con comunicazione del 04.04.2018, a seguito di CP_ ulteriore sollecito a mezzo pec del 16.03.2018, la ancora una volta, ha negato il risarcimento, ritenendo l'ipotesi non garantita da RCA;
di aver subito, a seguito del sinistro, anche un danno da lucro cessante, per la perdita dei clienti e la diminuzione del fatturato, come evidenziato delle dichiarazioni dei redditi successive all'infortunio; di essersi sottoposto a visita medico-legale, eseguita dal CTP dott. , il Persona_2 quale, a fronte dei danni subiti dallo stesso: “...in analogia e proporzionalità per il grado delle alterazioni globali funzionali...”, ha riconosciuto una percentuale di danno pari al 9%, con ITP al 75% di gg. 60, ITP al 50% di gg. 90 e ITP al 25% di gg. 90; di aver invitato, senza esito, la convenuta compagnia alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita;
di non essere più nella condizione di suonare la fisarmonica, come faceva in precedenza, ciò procurandogli frustrazione e dispiacere, non potendo coltivare, come prima, la propria passione per la musica.
Tanto dedotto, ha concluso chiedendo: di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in ordine alla produzione e causazione del sinistro de quo;
CP_2 di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in suo favore, della complessiva somma di € 41.912,94, (di cui € 13.062,93 per danno biologico permanente;
€ 5.342,63
2 per danno biologico temporaneo;
€ 6.134,57 a titolo di danno morale;
€ 2.372,81 per le spese sostenute ed € 15.000, a titolo di lucro cessante per i mancati guadagni dell'anno
2017 e 2018, attesa la contrazione delle entrate dovute alla diminuita capacità lavorativa del ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
di condannare, Parte_1 infine, sempre in solido, i convenuti al risarcimento del danno punitivo, ritenuto di giustizia, stante l'illegittimo e non motivato comportamento della convenuta
Compagnia di Assicurazione, che non ha inteso addivenire a definizione bonaria del danno, non aderendo alla proposta di stipulazione della negoziazione assistita, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro sino al soddisfo;
di condannare, infine, i convenuti, in solido, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis comma 5 c.p.c., al 03.02.2021.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 02.02.2021, la ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inoperatività della garanzia assicurativa, non trattandosi, a suo dire, di danno derivante dalla circolazione di veicoli. Nel merito, ha contestato in fatto e in diritto la domanda attorea sia in ordine all'an, essendo dubbia sia l'effettiva verificazione dell'asserito occorso, sia la riferibilità delle lesioni lamentate al sinistro, che in ordine al quantum, risultando la pretesa risarcitoria eccessiva e improvata e facendo rilevare l'assoluta irrisarcibilità delle voci di danno invocate. La compagnia assicurativa ha, pertanto, chiesto l'accoglimento delle preliminari eccezioni e, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice con condanna alle spese a carico della stessa. non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace con Controparte_2 ordinanza del 10.01.2022.
La causa è stata istruita attraverso prova documentale e per testi e, all'esito, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dapprima all'udienza del 22.05.2024, sostituita con il deposito di note scritte, e successivamente, per carico del ruolo, all'udienza del 14.05.2025, sostituita anch'essa con il deposito di note scritte.
La causa, quindi, è decisa sulla base delle note depositate dalle parti che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta compagnia formulate sul presupposto che l'evento non sarebbe riconducibile a danni derivanti da circolazione stradale.
Invero, sul punto, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte affermando che
“il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c., include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o
3 connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (cfr. Cass. civ. n.
10024/2020 nonchè Cass. civ. S.U. n. 8620/2015). E, ancora, vedi al riguardo Cass. civ.
n. 2775/2017 secondo cui rientrano nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054
c.c., dando luogo all'applicabilità della normativa sull'assicurazione per la R.C.A., anche la sosta del veicolo nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo - in funzione del suo avvio alla circolazione - ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.).
Ne consegue che, per l'operatività della garanzia per R.C.A., è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico, ma anche sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.
Pertanto, anche l'eccezione di mancanza di azione diretta nei confronti dell'assicuratore ex art. 144 D.lgs n. 209/2005 va disattesa, dato che, rientrando nella copertura assicurativa qualunque movimento dell'autovettura o delle sue parti, indipendentemente dall'uso che se ne faccia, non rilevando la distinzione tra movimento dell'intera massa del veicolo e movimento di una sua parte, anche l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione da parte del danneggiato deve ritenersi fondata. Quanto al merito della vicenda, occorre verificare se all'esito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, l'attore abbia fornito prova degli accadimenti per come enunciati nell'atto introduttivo, stante la contestazione della compagnia in ordine alla stessa verificazione del sinistro e alla riconducibilità allo stesso delle lesioni ripotate dall'attore. Orbene, va premesso che, già da una prima lettura dell'atto di citazione, si evince come i fatti non siano riferiti in maniera dettagliata non essendo stato indicato l'orario in cui il sinistro è avvenuto, orario che, del tutto inammissibilmente, viene indicato solo nel capitolo di prova n. 1) di cui alla memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in cui si legge
“intorno alle ore 10.30”; ad ogni modo, tale dato si pone in contraddizione con quanto riportato nel referto del Pronto Soccorso in cui, quale orario del sinistro, sono indicate le ore 11.30 e non si fa nessun riferimento ad un incidente avvenuto in strada ma ad un
“incidente in altri luoghi”. Oltre a ciò deve rilevarsi che dall'istruttoria svolta è emersa una rilevante e non superabile discordanza tra le dichiarazioni rese da e quelle rese Controparte_2 dall'unico e presunto testimone oculare del sinistro . Testimone_1
invero, all'udienza del 29.03.2023 in risposta al capo 1 (“vero che in Controparte_2 data 12.02.17, intorno alle ore 10:30, l'autocarro Toyota di proprietà di CP_2
mentre viaggiava in direzione Campana, all'altezza del bivio per Scala Coeli,
[...]
4 rimaneva in panne per problemi di natura meccanica, per la cui risoluzione il CP_2 richiedeva l'intervento sul posto di , meccanico di professione”) ha Parte_1 dichiarato: “Vera la circostanza 1) che in data 12.2.2017 il mio autocarro ha avuto problemi e ho chiesto l'intervento del meccanico”. Pertanto, stante Parte_1 il tenore del capo articolato e la chiara risposta resa dall'interrogando, fu lo stesso a chiedere l'intervento dell'attore; è emblematico che il non faccia CP_2 CP_2 riferimento alla presenza di terze persone.
Del resto, che fu lo stesso a chiamare il è stato riferito anche dal teste CP_2 Parte_1 il quale, escusso all'udienza del 18.09.2023, ha affermato: “ho visto la Testimone_2 macchina ferma del sig. che non conoscevo e mi sono fermato per vedere se CP_2 aveva bisogno di aiuto . Lo stesso mi riferiva che erano di già passate altre autovetture
e aveva chiamato il come meccanico. Io poi sono andato via ed ho proseguito Parte_1 per . Anche il non fa riferimento alla presenza di nessun altro sui Pt_2 Pt_3 luoghi di causa e, per il resto, la sua deposizione è irrilevante non avendo assistito personalmente al sinistro.
Le predette dichiarazioni si pongono in contraddizione con quanto, invece, riferito dal
, il quale, escusso all'udienza del 18.09.2023, ha affermato “... preciso che io mi Tes_1 sono fermato per prestare aiuto al e sono io che sono andato a chiamare il CP_2 perché nessuno dei due aveva il cellulare ...”. È evidente che il ha Parte_1 Tes_1 riportato una circostanza diversa sia da quella riferita dal teste , sia da quella Tes_2 contenuta nella formulazione dei capitoli di prova formulati dalla stessa parte attrice sia da quella riferita in sede di interrogatorio formale dal , dovendosi evidenziare CP_2 che il nominativo del non è menzionato né negli atti stragiudiziali depositati in Tes_1 atti, né nella narrazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.
Le su riferite discrepanze, dunque, inducono questo giudicante a formulare un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del , peraltro unico teste oculare, essendo Tes_1 fortemente discutibile la sua presenza sui luoghi di causa considerato anche che, nel descrivere la dinamica del sinistro, lo stesso ha riferito in maniera del tutto generica “io mi trovavo dall'altra parte del mezzo ed ho visto chiudere la mano del nella Parte_1 portiera da parte del ”. Appare evidente che nemmeno tale dichiarazione CP_2 meriti un vaglio di affidabilità, essendo improbabile che il , trovandosi dall'altra Tes_1 parte del mezzo, abbia potuto avere una percezione diretta dell'episodio, senza, ciononostante, specificare alcunché sull'effettiva dinamica, ad esempio riferendo di quale mano si trattasse, di quale fosse stato il punto d'urto o di altri elementi utili a circostanziare l'evento.
Né accanto alla prova testimoniale parte attrice ha allegato ulteriori elementi probatori idonei a suffragare la propria ricostruzione della dinamica del sinistro.
Innanzitutto, si osserva che la mancata costituzione in giudizio del convenuto CP_2
proprietario e conducente del veicolo, non può valere come mancata
[...] contestazione dei fatti allegati da parte attrice, che resta onerata della relativa prova,
5 integrando la contumacia un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria o comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte. La contumacia del convenuto, infatti, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. Civ. n. 24885/2014).
In secondo luogo, nessuna prova dell'effettiva verificazione del sinistro, secondo le modalità indicate dall'attore, può trarsi dalle sole dichiarazioni del rese in sede CP_2 di interrogatorio formale, atteso che la confessione resa in giudizio dall'assicurato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che l'ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di soggetti diversi dal confitente, in quanto quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti. Pertanto, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 2733, secondo comma, cod. civ. (cfr. ex multis Cass. civ. n. 4536/2016; n.
20476/2015; n. 13783/2018). Anzi, al riguardo, si rileva, come sopra evidenziato, che il
, ha reso, comunque, dichiarazioni del tutto contrastanti con quelle rese dal teste CP_2
. Tes_1
L'equivocità degli elementi forniti dall'istruttoria rende, pertanto, inverosimile la prospettazione dell'attore.
Per i motivi predetti le domande attoree vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato e facendo applicazione dei parametri minimi, attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - nella persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli, disattesa ogni altra istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. RIGETTA le domande attoree;
2.CONDANNA l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa, se dovute, come per legge;
3. NULLA sulle spese nei confronti del convenuto contumace;
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari in data 15.05.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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