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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 6898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6898 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.27837/2024 cui sono state riunite quelle contrassegnate dai numeri 27838/2024, 28136/2024, 28139/2024 e 27841/2024 aventi ad OGGETTO: differenze retributive, vertenti TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
tutte rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Galluccio
[...] RICORRENTI E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] LA EN RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con differenti ricorsi successivamente riuniti le ricorrenti in epigrafe indicate convenivano in giudizio l' resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l' , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 2.225,28 in favore di Parte_1 ; € 2.978,22 in favore di;
€ 545,04 in favore di;
€
[...] Parte_2 Parte_3 2.047,62 in favore di ed € 1.937,70 in favore di a titolo di Parte_5 Parte_4 maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia”. In punto di fatto le ricorrenti deducevano di essere dipendenti della resistente ed in particolare: la con le mansioni di Collaboratore Professionale Sanitario attuale Ctg. D, la Parte_1 Pt_2 con le mansioni di Collaboratore Professionale Sanitario attuale Ctg. D5, con le Parte_6 mansioni di Operatore Socio Sanitario attuale Ctg. BS, la con le mansioni di Collaboratore Pt_5 Professionale Sanitario attuale Ctg. D ed, infine, la con le mansioni di Collaboratore Pt_4
attuale Ctg. D. Parte_7 In diritto richiamavano gli att. 9 e 34 commi 7– 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018. Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente che con molteplici argomentazioni, in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto delle domande attoree attesa la loro inammissibilità ed infondatezza. Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, all'odierna udienza è stata decisa. Preliminare all'esame del merito è l'eccezione di nullità sollevata dalla parte resistente. Com'è noto, l'art. 414 c.p.c richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti alla base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, si dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti posti alla base domanda. Nel caso in esame, le ricorrenti hanno allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le ragioni di fatto e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal senso, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi che a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Nel merito, le domande sono fondate e devono, pertanto, essere accolte per quanto di seguito illustrato. Le ricorrenti chiedono l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, in ordine al compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali con riferimento al periodo da aprile 2016 a maggio 2019 e per quello successivo l'art 106 comma 5. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".(Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021). Chi scrive intende uniformarsi a quanto sostenuto dai giudici di legittimità che hanno enunciato il principio anzidetto sulla base di un'interpretazione sistematica e letterale condivisa. In particolare, i Giudici di legittimità hanno, in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo". La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali prevista dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo, ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". Si è considerata, poi, la contrattazione collettiva ed, in particolare, il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo, ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale, nonché, dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". L'art 106 applicabile ha analogamente previsto che “ L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: a. a equivalente riposo compensativo;
b. alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario); c. l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore)”. L'art. 48 del menzionato CCNL prevede: “
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è confermata la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 47, comma 2 (Lavoro straordinario), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell'anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al comma 8 dell'art. 47 (Lavoro straordinario), che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.
5. A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Sull'applicazione dell'istituto l'azienda fornisce informazione ai soggetti di cui all'art. 9 comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 47, comma 6 (Lavoro straordinario) nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 40 (Banca delle ore) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999”. La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). L'art. 106, infine, ha previsto la possibilità, sempre a richiesta del lavoratore, di richiedere, in luogo dell'indennità o del riposo compensativo, di far confluire tali ore nella banca ore. Deve, poi, rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto, all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi della resistente, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché, sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (“...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…”) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine, si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il (OMISSIS), ribadito il (OMISSIS) in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). Inoltre, per le argomentazioni in precedenza espresse, il giorno festivo non è orario straordinario ma ordinario festivo e trattato solo a livello retributivo come lo straordinario. Ne consegue che per il relativo svolgimento le ore lavorate non devono essere eccedenti al monte orario e non necessitano di autorizzazione . A fondamento della domanda le parti ricorrenti hanno depositato i cartellini in cui sono indicate le giornate lavorate ed i turni osservati. Sebbene la resistente abbia contestato la documentazione prodotta in quanto non si tratterebbe dei veri cedolini paga e dei cartellini presenze estratti/estraibili dalla procedura informatica (completi di tutte le informazioni sulla situazione del dipendente, ossia debito orario mensile contrattuale, saldo mese, saldo mese precedente, saldo complessivo, codice di causalizzazione della timbratura, ecc,),la stessa risulta conforme per lo più per l'orario e per le giornate a quella depositata dal datore di lavoro. Nessun rilievo assumono infatti gli ulteriori dati ai fini della presente decisione. Dalla lettura degli stessi emerge lo svolgimento del lavoro nei giorni festivi. Come già in precedenza motivato l'indennità rivendicata non sorge solo in relazione ad ore lavorate in eccedenza, né inoltre risulta che la parte per le giornate festive infrasettimanali abbia optato per la concessione di riposi compensativi o alla banca ore. Per quanto innanzi, il ricorso va accolto . Circa i conteggi elaborati dalle parti ricorrenti, , non risulta essere fondata l'eccezione della convenuta circa la non debenza delle somme richieste stante l'avvenuto pagamento a titolo di lavoro straordinario delle ore lavorate durante i turni festivi infrasettimanali. In tal senso, la retribuzione corrisposta per il lavoro straordinario svolto durante i turni festivi infrasettimanali, non fa venire meno il diritto del dipendente a percepire l'indennità di cui al citato art. 9, anche, e soprattutto, per il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quello ordinario. In altri termini, la maggiorazione del 30 % prevista dal CCNL per il lavoro festivo infrasettimanale si applica non solo alla paga oraria corrisposta per le ore di lavoro ordinario, ma anche a quella da corrispondere per il lavoro straordinario espletato nelle medesime giornate. Deve, invece, accogliersi la deduzione circa la non debenza delle somme così come richieste per giornate che festive infrasettimanali non sono. (cfr. conteggi indicati nelle relazioni GRU allegate in atti circostanze queste non contestate dalla controparte). Per quanto innanzi quindi va condannata la resistente al pagamento delle somme così come indicate in dispositivo. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese per un quarto ponendosi la restante parte a carico della parte soccombente..
PQM
Così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento di € 1961,08 in favore di;
€ 2814,94 in favore di € 332,52 Parte_1 Parte_2 in favore di € 1685,42 in favore di ed € 1.804,68 in favore Parte_3 Parte_5 di oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
Parte_4
- Compensa per un quarto le spese del giudizio- Condanna la resistente al pagamento della restante parte delle spese del giudizio che liquida in € 2500,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Napoli, 02 ottobre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi