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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/12/2024, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 541/2023 tra le parti:
RICORRENTE
, cf Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. BONI FULVIA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
TA
cf , contumace CP_2 C.F._3
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia disporre fissazione dell'udienza e termini per la notifica per la modifica delle condizioni di divorzio – essendo in presenza di sopravvenuti giustificati motivi – nella misura corrispondente all'eliminazione del contributo in perequazione all'ex moglie, nonché la riduzione del mantenimento per la figlia oggi adulta e in grado di reperire un'attività lavorativa.”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 19.12.2024”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestata giustizia per Controparte_1
chiedere la modifica delle condizioni di divorzio statuite nella sentenza 4583/2015 emessa dal Tribunale di Milano e confermata in grado d'appello nella parte in cui è stato stabilito l'obbligo a carico del medesimo di contribuire al mantenimento della figlia nata il [...] e della coniuge, versando per la Per_1 CP_2
prima la somma di euro 250,00 mensili e per la seconda la somma di euro 300,00 mensili.
In particolare, ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della ex coniuge, alla luce della sua indipendenza economica nonché la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia, tenuto conto, da un lato, della età della ragazza e dall'altro, del peggioramento delle proprie condizioni economiche, oggi pensionato.
Instaurato correttamente il contraddittorio, previo rinnovo della notificazione,
[...]
non si è costituita in giudizio, rimanendo così contumace. CP_2
Istruita la causa documentalmente, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15.10.2024.
Con ordinanza del 20.11.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice delegato al fine di comprendere se il ricorrente si opponeva o meno all'applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del creditore.
Acquisita tale dichiarazione, all'udienza del 19.12.2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la
2 decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Declaratoria di contumacia – Preliminarmente il Collegio ritiene di dover dichiarare la contumacia della convenuta, non costituita nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., risultando la stessa cancellata dall'anagrafe nazionale.
Competenza giurisdizionale – Richiamata l'ordinanza emessa in data 20.11.2024 il
Collegio ritiene, quanto alla competenza giurisdizionale, che in relazione alla domanda spiegata nei confronti della ex coniuge, debba farsi applicazione dell'art. 32 della
L.218/1995 secondo cui “in materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”, per cui è competente giurisdizionalmente lo Stato italiano, tenuto conto che entrambi i coniugi sono cittadini italiani e il matrimonio è stato celebrato in Italia.
Quanto, poi, alla competenza giurisdizionale in relazione alla domanda volta ad ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, in applicazione dell'art. 37 della legge citata: “In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.” , si ritiene sussistente la competenza giurisdizionale dello
Stato italiano, anche alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione 30903/2022: “in tema di riparto di giurisdizione tra giudice italiano e il giudice straniero, nelle controversie che hanno ad oggetto la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore residente in uno Stato non appartenente all'UE, spetta al giudice italiano la cognizione sulla domanda formulata nei confronti di un genitore avente la cittadinanza italiana e residente in Italia, poiché, in assenza di una specifica convenzione internazionale, non trova applicazione l'art. 42 della l. n.
218 del 1995, che attiene ai rapporti personali tra genitore e figlio, bensì l'art. 37 della legge citata, relativo alla categoria delle 'obbligazioni alimentari' nella famiglia, cui deve essere ricondotto anche l'obbligo di mantenimento dei figli;
la giurisdizione del giudice italiano sussiste, pertanto, non solo nei casi previsi dagli artt. 3 e 9 della stessa legge, ma anche in quelli in cui uno dei genitori o il figlio sia cittadino italiano o risieda in Italia.”.
3 Legge applicabile – In relazione alla legge applicabile il Collegio ritiene che debba applicarsi l'art. 45 l. 218/1995 secondo cui “le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
e successive modificazioni”.
Ebbene in base all'art. 15 di detto regolamento “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (protocollo dell'Aia del 2007) negli
Stati membri vincolati da tale strumento” e in base all'art. 3 di detto Protocollo – norma generale sulla legge applicabile del Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 - “salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.”.
Tale norma, tuttavia, va letta in combinato disposto con il successivo articolo 5 secondo cui “per le obbligazioni alimentari tra coniugi, ex coniugi o persone il cui matrimonio sia stato annullato l'articolo 3 non si applica qualora una delle parti vi si opponga e la legge di un altro Stato, in particolare quello dell'ultima residenza abituale comune, presenti un collegamento più stretto con il matrimonio. In tal caso, si applica la legge dell'altro Stato.”.
Alla luce di tale ricostruzione, tenuto conto della manifestata opposizione di parte ricorrente all'applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del creditore e tenuto conto che la legge italiana costituisce la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune, si ritiene di dover fare applicazione della legge italiana.
Assegno divorzile – La domanda avanzata sul punto da parte ricorrente deve essere accolta. È emerso, infatti, che la convenuta svolge regolarmente attività lavorativa presso la società Interglobo srl percependo una retribuzione lorda di 30.000,00 dollari annui e che la stessa, recentemente, ha acceso un mutuo per l'acquisito di un immobile, dimostrando, pertanto, di avere risorse proprie adeguate.
Mantenimento della prole – In relazione alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per l'accoglimento della domanda del ricorrente. Il medesimo, infatti, nulla dice circa l'indipendenza economica della figlia, allegando soltanto che la madre dopo un periodo di vacanza ha portato con sé la figlia negli Stati Uniti, quando la ragazza ha compiuto
4 18 anni, senza avvisare il medesimo e senza darne più notizie e che la stessa è affetta da ritardo cognitivo. Per tali motivi, in considerazione del fatto che l'obbligo di mantenimento sussiste per il solo fatto di aver generato i figli, la mera circostanza che il ricorrente abbia subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche non è motivo di revoca e, nel caso in esame, di riduzione dell'assegno di mantenimento, tenuto conto della misura del medesimo.
Spese di lite - Tenuto conto dell'esito del giudizio si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di CP_2
2. REVOCA l'assegno divorzile disposto con la sentenza 4583/2015 del Tribunale di Milano in favore di con decorrenza dal deposito del presente CP_2
ricorso;
3. RESPINGE la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento disposto con la sentenza 4583/2015 del Tribunale di Milano in favore della figlia della coppia, a carico del ricorrente;
4. Spese compensate.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 19/12/2024
Il Presidente
Dr. Lucia Schiaretti
Il giudice est.
dr. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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