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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5343 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN SE LU de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 7384 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Paolo Maria Verrecchia che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(P.I. ) in liquidazione giudiziale Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Paola Cortiula che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 15797/2019 resa nel procedimento 44995/2014 – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma in relazione
[...] Parte_1 al conto corrente n. 3783 acceso il primo gennaio 1988 ed estinto il diciannove maggio 2006
a saldo zero.
Deduceva l'applicazione di interessi usurari, l'illegittimo addebito di interessi ultralegali non pattuiti, di commissioni di massimo scoperto e di altre spese parimenti non pattuite e comunque non dovute.
Chiedeva la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La convenuta si costituiva e sosteneva l'infondatezza della domanda anche per mancata produzione del contratto e degli estratti completi di conto, eccepiva comunque la prescrizione decennale anche per i versamenti solutori nonché la decadenza ex artt. 1832
c.c. e 119 T.U.B..
Il Tribunale, espletata CTU con sentenza 15797/2019 così statuiva:
“Dichiara la nullità parziale del contratto relativo al conto corrente n. 3783 intrattenuto dalla con la con riferimento alle Controparte_1 Parte_1 condizioni economiche applicate ed in particolare ai tassi di interesse ultralegali, alle commissioni di massimo scoperto, alle altre spese e alle variazioni di valuta, nonché alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000; 2. condanna l a restituire all Parte_1 [...] la somma di euro 371.609,24 oltre interessi legali dalla domanda Controparte_1 o;
3. condanna l a rifondere alla Parte_1 le spese di lite, liquidate in complessivi euro 22.628,00 di cui Controparte_1 euro 1.241,00 per esborsi ed euro 21.387,00 per compensi professionali oltre accessori di legge da distrarre in favore dei difensori dell'attrice;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta”. proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“Annullare, revocare o, comunque, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che le domande attoree in prime cure sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti in fatto ed in diritto, rigettando le stesse in toto con qualunque statuizione, disponendo la restituzione in favore dell delle somme versate con riserva Pt_1 di ripetizione in forza del-la pronuncia provvisoria ed accogliendo le seguenti conclusioni formulate in primo grado:
2 - in via preliminare gradata, ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, la integrale carenza di prova documentale del fatto costitutivo dell'assunto diritto;
- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione e comunque il 09/04/2005 del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste dall'attrice per decorso del termine legale, nonchè la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;
- nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte con qualunque statuizione perché infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di eventuale accertamento della nullità di clausole relative al contratto di conto corrente dedotto in giudizio, applicare al rapporto in questione le norme previste dal Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/93) ed, in particolare, ritenere e dichiarare applicabile al conto corrente n. 3783 intrattenuto dall Controparte_1 presso la Filiale di Genova Bolzaneto della l'art.
[...] Parte_1
117, comma VII, del medesimo T.U.B. ed i tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in vigore della Delibera CICR 09/02/2000 a decorrere dal 30/06/2000.
- in via istruttoria, disporre integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare: i) la corretta applicazione della commissione di massimo scoperto in conformità alle Istruzioni della Banca d'Italia, ferma restando l'entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. 09/02/2000; ii) la specifica individuazione delle rimesse solutorie, con riferimento all'intervenuto decorso del termine prescrizionale per l'eventuale loro ripetizione (nel periodo antecedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione) e ricostruzione circoscritta al solo periodo per cui la correntista abbia dimostrato la continuità del saldo, nonché iii) l'esclusione dalle attività di ricalcolo e l'irripetibilità delle competenze liquidate sui conti speciali (confluite sul conto corrente sottostante), con la precisazione delle circostanze già rilevate dal C.T.P. dell in sede di apposite osservazioni. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi del giudizio, senza accettare il contradditorio su eventuali domande nuove di controparte.”
L'appellata si costituiva proponendo appello incidentale e concludeva chiedendo :
“ In via pregiudiziale e/preliminare: Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, ex art. 342 c. 1 n. 2 c.p.c. per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale di Accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità delle domande illegittimamente e tardivamente introdotte di secondo grado, per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale di
[...]
In via principale nel merito Rigettare l'appello principale, in quanto Controparte_1 diritto;
Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado unicamente nella parte in cui ha liquidato gli interessi legali dalla domanda giudiziale, disponendo che sulle somme riconosciute in favore dell
[...] decorrano gli interessi legali dal primo atto di costituzione i Controparte_1 del 5 aprile 2005); Confermare nel resto integralmente la sentenza di primo grado;
In via subordinata nel merito In caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale, rigettare 3 l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado. In via di ulteriore subordine, nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, liquidare gli importi dovuti dalla alla G&G nella somma che sarà ritenuta di giustizia. Pt_1
In ogni caso, con vittoria spese, compenso professionale, rimborso forfettario 15%, iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio.”
Il sedici maggio 2024 il processo era interrotto per liquidazione giudiziale della
[...]
riassumeva il giudizio e si costituiva la curatela. CP_2
La Corte all'esito dell'udienza del sette luglio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventuno maggio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è ammissibile in quanto contiene specifiche doglianze rispetto a singoli capi motivazionali della sentenza.
******
Primo motivo
Manifesta erroneità e/o contraddittorietà della gravata sentenza in ordine alle eccezioni di prescrizione e decadenza e agli oneri probatori gravanti a carico della correntista attrice nei giudizi di ripetizione dell'indebito (con particolare riferimento all'allegazione del contratto).
Per quanto riguarda gli oneri probatori, da esaminare in via logica con priorità rispetto alle eccezioni di prescrizione e decadenza, il Tribunale ha ritenuto che la non avesse Pt_1 ottemperato all'onere a suo carico di produzione del contratto e di conseguenza ha ritenuto illegittimi gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, cms, postergazione di valuta e spese.
L'appellante sostiene l'erroneità dell'assunto in quanto in tal caso detto onere di produzione sarebbe stato a carico della correntista.
Il profilo di motivo è infondato con le seguenti precisazioni.
Il contratto in questione è stato stipulato antecedentemente all'entrata in vigore della legge
154 del 1992 per cui in linea generale non era previsto l'obbligo di stipulazione in forma scritta.
4 Ebbene, effettivamente nelle lettere ex art. 119 TUB inviate dalla correntista alla banca nel
2005, 2006 e 2013 si chiede anche copia del contratto;
la banca peraltro, anche laddove detto documento fosse stato esistente, non avrebbe dovuto conservarlo e quindi consegnarlo alla correntista in quanto anteriore di oltre dieci anni rispetto alla richiesta come del resto rilevato già nella prima lettera di risposta del ventuno aprile 2005 prodotta in atti.
Cont Le suddette richieste della correntista, secondo presupporrebbero l'ammissione di esistenza di un contratto scritto che quindi sarebbe stato onere della s.r.l. produrre.
In realtà le richieste non possono essere considerate inequivocabilmente interpretabili in tal senso perché riguardavano in generale tutti i documenti inerenti al rapporto e comunque nell'atto di citazione in primo grado espressamente si era sostenuto :
“ E' solo il caso di rammentare che in relazione al rapporto in parola non esiste alcun Cont contratto scritto tra le parti. Ciò è peraltro confermato dalla condotta d che a fronte di reiterate richieste sia da parte della società attrice che dagli scriventi procuratori, ha sempre omesso di fornire la documentazione… “.
Detta affermazione è stata anche ribadita in sede di memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 laddove è stato affermato ( pag. 4 ) :…i contratti non sono mai stati conclusi per iscritto
(come peraltro sostiene la società attrice)…”.
A fronte dell'affermazione di stipula in forma non scritta sarebbe stato quindi onere della Cont affermare il contrario e produrre il contratto a sostegno di tale tesi cosa che nel caso di specie non è avvenuto.
Per quanto riguarda poi la prescrizione, trattandosi di rapporto chiuso, del tutto correttamente il Tribunale ha escluso la ripetizione di somme antecedenti il primo atto interruttivo ( lettera del cinque aprile 2005 prodotta in atti con cui la correntista chiedeva la restituzione delle somme asseritamente indebite ).
In generale infatti il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di indebito in caso di conto corrente decorre dalla sua chiusura in quanto solo da tale momento è possibile richiedere la restituzione delle somme ( non essendosi in precedenza verificato alcuno spostamento patrimoniale ) a meno che, in caso di conto affidato, non vi siano state nel corso del rapporto rimesse per rientrare da addebiti extrafido o, in caso di conto non affidato, siano state effettuate rimesse per coprire lo scoperto.
5 In tal senso del tutto correttamente il Tribunale ha richiamato Cass. SS.UU. 24418 del 2010 che ha statuito in conformità.
Di recente anche Cass. 13586/2024 ha affermato:
“ solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate”.
A tale proposito se è pur vero che in primo grado la convenuta poteva limitarsi a eccepire la prescrizione ( Cass. 26897/2024 ) senza dover allegare specificamente quali fossero le rimesse solutorie, in secondo grado, a fronte di una ctu e della statuizione del Tribunale
l'appellante, in adempimento dell'onere della specificità dei motivi di impugnazione, avrebbe dovuto indicare perché e in quale misura le poste ritenute indebite avrebbero dovuto non essere tali in quanto prescritte;
si tratterebbe poi comunque al più delle rimesse solutorie fino al cinque aprile 1995 ( dieci anni prima della richiesta ) come del resto affermato dal
Tribunale che ha accolto in tali limiti l'eccezione.
L'appellante poi, nonostante avesse a disposizione tutti gli estratti conto nonché i conteggi analitici della ctu di primo grado per il periodo di riferimento, nulla ha allegato e tantomeno provato limitandosi ad affermare principi di ordine generale.
Per quanto riguarda inoltre la decadenza il motivo è infondato poiché la mancata contestazione degli estratti conto non ha alcuna influenza riguardo alla debenza delle somme addebitate ma riguarda unicamente l'esistenza delle poste contabili come correttamente evidenziato dal Tribunale che all'uopo ha richiamato quanto statuito da Cass. 10376/2006.
Come anche affermato da Cass. 30000/2018
“Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”.
L'appellante a tale proposito non confuta il punto di motivazione con argomentazioni specifiche limitandosi in buona sostanza a ribadire l'eccezione per cui anche sotto questo profilo la doglianza non è accoglibile.
6 *********
Secondo motivo
Manifesta erroneità e/o contraddittorietà della gravata sentenza a fronte delle risultanze effettive della C.T.U. e dell'intervenuta prescrizione per il decennio antecedente la domanda giudiziale.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe mal motivato in quanto si sarebbe limitato a recepire le risultanze della CTU che a sua volta non avrebbe considerato la carenza Cont documentale riguardante la mancata produzione del contratto, che, ribadisce era a carico della depositare;
il Giudice di prime cure poi avrebbe considerato erroneamente CP_1 il termine di decorrenza della prescrizione dal decennio antecedente la prima domanda di documentazione di aprile 2005 mentre sarebbero prescritte tutte le rimesse antecedenti il decennio dalla domanda giudiziale del 2014.
Il motivo è infondato.
Del tutto correttamente il Tribunale ha recepito le risultanze della CTU in presenza di analitici conteggi e altrettanto analitiche risposte ai quesiti.
Del resto l'appellante, limitandosi a rinviare a quanto affermato dal ctp in primo grado non specifica nell'atto di appello quali sarebbero gli errori commessi, a parte quello relativo alla produzione del contratto che per i motivi già visti è infondato.
Si rileva poi come il CTU abbia fornito analitica risposta ai rilievi del CTP e come l'appellante ometta qualsiasi specificazione riguardo al perché dette risposte sarebbero state errate.
In particolare il CTU ha rilevato:
“In data 15/06/2017 il CTU riceveva le osservazioni critiche del CTP Prof , Persona_1 Cont che si allegano al presente elaborato (all.4). Il Ct di parte della sosterrebbe che, Contr ricadendo sulla società l'onere della prova, ovvero l'onere di depositare i contratti a sostegno della propria pretesa creditizia, l'elaborato sarebbe inficiato di una non corretta verifica, però sosterrebbe, inoltre, che gli estratti conto presenti agli atti non possono che rappresentare la prova delle condizioni contrattuali volute e determinate dalle parti. Lo scrivente volendo rispondere solo ed esclusivamente in merito alla integrazione richiesta dal Magistrato in data 7 luglio 2016 ove richiedeva di verificare e riclassificare l'estratto conto individuando le rimesse solutorie, precisa quanto segue;
come anche riconosciuto dal Ctp dott. lo scrivente ha ritenuto implicite, negli estratti conto depositati agli atti, le Per_1 condizioni tra le parti, pertanto ha individuato le rimesse solutorie anche in assenza di contratti. Inoltre, quandunque si volesse riconoscere la tesi del Ct che in mancanza Per_1 di contratti allora tutte le rimesse sarebbero solutorie, esisterebbe un confine matematico. Tale confine sarebbe dato dalla somma delle competenze del decennio anteriore;
ovvero a
7 prescindere dall'ammontare delle rimesse solutorie il limite massimo è dato dall'ammontare delle competenze, che nella fattispecie sono già inferiori alla rimesse solutorie calcolate dal CTU ritenendo validi gli affidamenti deducibili dagli estratti conto, quindi seppur avendo un Cont valore giuridico l'osservazione mossa dal Ctp della non troverebbe, però, riscontro numerico dal punto di vista della riclassificazione dell'estratto conto. Alla luce di quanto sopra esposto, il CTU, conferma le conclusioni di cui alla pagina seguente già inviate in bozza ai CTP”.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione osserva la Corte come la raccomandata di aprile 2005 non contenesse solo la richiesta di documenti ma la indicando una serie di CP_1 illegittimità relative alle voci di addebito per anatocismo, commissioni e spese, avesse chiesto espressamente la restituzione di quanto erogato in eccesso, riservandosi di verificare l'esatto importo dovuto allorquando avesse avuto a disposizione gli atti richiesti.
Si tratta quindi di richiesta chiaramente interruttiva della prescrizione e del resto la stessa Cont costituendosi in primo grado ha affermato :
“….in via preliminare si eccepisce, altresì, l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia avversa pretesa con riguardo al periodo antecedente al mese di aprile 1995, alla luce del fatto che Contr le prime contestazioni sono state sollevate dall soltanto attraverso l'invio della diffida del 9 aprile 2005”.
Per il resto il Tribunale ha
“eliminato le c.m.s. e le altre spese non pattuite;
ha preso in considerazione le date delle valute indicate negli estratti conto senza modificarle;
ha sostituito ai tassi convenzionali applicati dalla banca il tasso legale fino al 9.07.1992 e i tassi ex art. 117 TUB per il periodo successivo;
ha adottato il regime della capitalizzazione semplice fino al 30.06.2000, conservando la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo;
infine ha ritenuto prescritte le competenze maturate fino al primo trimestre del 1994 (ovvero nel decennio anteriore al primo atto di messa in mora) coperte dalle rimesse solutorie individuate sulla base dei limiti di fido risultanti dagli estratti conto”.
Detti criteri non sono stati oggetto di specifica doglianza ulteriore rispetto a quella esaminata per cui la richiesta contenuta nelle conclusioni di rideterminazione di cms interessi spese è disancorata da una compiuta argomentazione e quindi non accoglibile.
*******
Appello incidentale errata liquidazione degli interessi legali dalla domanda giudiziaria anziché dal primo atto di costituzione in mora della banca ovvero il 5 aprile 2005
Il Tribunale ha condannato al pagamento degli interessi con decorrenza dalla CP_2 domanda giudiziale senza invero motivare sul punto. 8 Cont La s.r.l. ha a tale proposito svolto appello incidentale su cui non ha preso posizione e che è fondato.
Come infatti condivisibilmente affermato da Cass. 9757/2024
“In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.”.
******* Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare :
“In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma parziale della sentenza impugnata, confermata nel resto, dispone che gli interessi legali sulla somma ivi liquidata decorrano dal cinque aprile 2005 e condanna al relativo pagamento in favore di controparte da detta data al saldo. CP_2
Condanna a pagare a liquidazione giudiziale le spese del CP_2 CP_1 Controparte_3 presente grado liquidate in complessivi € 14.239,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
9 impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN SE LU de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN SE LU de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 7384 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Paolo Maria Verrecchia che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(P.I. ) in liquidazione giudiziale Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Paola Cortiula che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 15797/2019 resa nel procedimento 44995/2014 – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma in relazione
[...] Parte_1 al conto corrente n. 3783 acceso il primo gennaio 1988 ed estinto il diciannove maggio 2006
a saldo zero.
Deduceva l'applicazione di interessi usurari, l'illegittimo addebito di interessi ultralegali non pattuiti, di commissioni di massimo scoperto e di altre spese parimenti non pattuite e comunque non dovute.
Chiedeva la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La convenuta si costituiva e sosteneva l'infondatezza della domanda anche per mancata produzione del contratto e degli estratti completi di conto, eccepiva comunque la prescrizione decennale anche per i versamenti solutori nonché la decadenza ex artt. 1832
c.c. e 119 T.U.B..
Il Tribunale, espletata CTU con sentenza 15797/2019 così statuiva:
“Dichiara la nullità parziale del contratto relativo al conto corrente n. 3783 intrattenuto dalla con la con riferimento alle Controparte_1 Parte_1 condizioni economiche applicate ed in particolare ai tassi di interesse ultralegali, alle commissioni di massimo scoperto, alle altre spese e alle variazioni di valuta, nonché alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000; 2. condanna l a restituire all Parte_1 [...] la somma di euro 371.609,24 oltre interessi legali dalla domanda Controparte_1 o;
3. condanna l a rifondere alla Parte_1 le spese di lite, liquidate in complessivi euro 22.628,00 di cui Controparte_1 euro 1.241,00 per esborsi ed euro 21.387,00 per compensi professionali oltre accessori di legge da distrarre in favore dei difensori dell'attrice;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta”. proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“Annullare, revocare o, comunque, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che le domande attoree in prime cure sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti in fatto ed in diritto, rigettando le stesse in toto con qualunque statuizione, disponendo la restituzione in favore dell delle somme versate con riserva Pt_1 di ripetizione in forza del-la pronuncia provvisoria ed accogliendo le seguenti conclusioni formulate in primo grado:
2 - in via preliminare gradata, ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, la integrale carenza di prova documentale del fatto costitutivo dell'assunto diritto;
- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione e comunque il 09/04/2005 del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste dall'attrice per decorso del termine legale, nonchè la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;
- nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte con qualunque statuizione perché infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di eventuale accertamento della nullità di clausole relative al contratto di conto corrente dedotto in giudizio, applicare al rapporto in questione le norme previste dal Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/93) ed, in particolare, ritenere e dichiarare applicabile al conto corrente n. 3783 intrattenuto dall Controparte_1 presso la Filiale di Genova Bolzaneto della l'art.
[...] Parte_1
117, comma VII, del medesimo T.U.B. ed i tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in vigore della Delibera CICR 09/02/2000 a decorrere dal 30/06/2000.
- in via istruttoria, disporre integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare: i) la corretta applicazione della commissione di massimo scoperto in conformità alle Istruzioni della Banca d'Italia, ferma restando l'entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. 09/02/2000; ii) la specifica individuazione delle rimesse solutorie, con riferimento all'intervenuto decorso del termine prescrizionale per l'eventuale loro ripetizione (nel periodo antecedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione) e ricostruzione circoscritta al solo periodo per cui la correntista abbia dimostrato la continuità del saldo, nonché iii) l'esclusione dalle attività di ricalcolo e l'irripetibilità delle competenze liquidate sui conti speciali (confluite sul conto corrente sottostante), con la precisazione delle circostanze già rilevate dal C.T.P. dell in sede di apposite osservazioni. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi del giudizio, senza accettare il contradditorio su eventuali domande nuove di controparte.”
L'appellata si costituiva proponendo appello incidentale e concludeva chiedendo :
“ In via pregiudiziale e/preliminare: Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, ex art. 342 c. 1 n. 2 c.p.c. per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale di Accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità delle domande illegittimamente e tardivamente introdotte di secondo grado, per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale di
[...]
In via principale nel merito Rigettare l'appello principale, in quanto Controparte_1 diritto;
Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado unicamente nella parte in cui ha liquidato gli interessi legali dalla domanda giudiziale, disponendo che sulle somme riconosciute in favore dell
[...] decorrano gli interessi legali dal primo atto di costituzione i Controparte_1 del 5 aprile 2005); Confermare nel resto integralmente la sentenza di primo grado;
In via subordinata nel merito In caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale, rigettare 3 l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado. In via di ulteriore subordine, nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, liquidare gli importi dovuti dalla alla G&G nella somma che sarà ritenuta di giustizia. Pt_1
In ogni caso, con vittoria spese, compenso professionale, rimborso forfettario 15%, iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio.”
Il sedici maggio 2024 il processo era interrotto per liquidazione giudiziale della
[...]
riassumeva il giudizio e si costituiva la curatela. CP_2
La Corte all'esito dell'udienza del sette luglio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventuno maggio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è ammissibile in quanto contiene specifiche doglianze rispetto a singoli capi motivazionali della sentenza.
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Primo motivo
Manifesta erroneità e/o contraddittorietà della gravata sentenza in ordine alle eccezioni di prescrizione e decadenza e agli oneri probatori gravanti a carico della correntista attrice nei giudizi di ripetizione dell'indebito (con particolare riferimento all'allegazione del contratto).
Per quanto riguarda gli oneri probatori, da esaminare in via logica con priorità rispetto alle eccezioni di prescrizione e decadenza, il Tribunale ha ritenuto che la non avesse Pt_1 ottemperato all'onere a suo carico di produzione del contratto e di conseguenza ha ritenuto illegittimi gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, cms, postergazione di valuta e spese.
L'appellante sostiene l'erroneità dell'assunto in quanto in tal caso detto onere di produzione sarebbe stato a carico della correntista.
Il profilo di motivo è infondato con le seguenti precisazioni.
Il contratto in questione è stato stipulato antecedentemente all'entrata in vigore della legge
154 del 1992 per cui in linea generale non era previsto l'obbligo di stipulazione in forma scritta.
4 Ebbene, effettivamente nelle lettere ex art. 119 TUB inviate dalla correntista alla banca nel
2005, 2006 e 2013 si chiede anche copia del contratto;
la banca peraltro, anche laddove detto documento fosse stato esistente, non avrebbe dovuto conservarlo e quindi consegnarlo alla correntista in quanto anteriore di oltre dieci anni rispetto alla richiesta come del resto rilevato già nella prima lettera di risposta del ventuno aprile 2005 prodotta in atti.
Cont Le suddette richieste della correntista, secondo presupporrebbero l'ammissione di esistenza di un contratto scritto che quindi sarebbe stato onere della s.r.l. produrre.
In realtà le richieste non possono essere considerate inequivocabilmente interpretabili in tal senso perché riguardavano in generale tutti i documenti inerenti al rapporto e comunque nell'atto di citazione in primo grado espressamente si era sostenuto :
“ E' solo il caso di rammentare che in relazione al rapporto in parola non esiste alcun Cont contratto scritto tra le parti. Ciò è peraltro confermato dalla condotta d che a fronte di reiterate richieste sia da parte della società attrice che dagli scriventi procuratori, ha sempre omesso di fornire la documentazione… “.
Detta affermazione è stata anche ribadita in sede di memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 laddove è stato affermato ( pag. 4 ) :…i contratti non sono mai stati conclusi per iscritto
(come peraltro sostiene la società attrice)…”.
A fronte dell'affermazione di stipula in forma non scritta sarebbe stato quindi onere della Cont affermare il contrario e produrre il contratto a sostegno di tale tesi cosa che nel caso di specie non è avvenuto.
Per quanto riguarda poi la prescrizione, trattandosi di rapporto chiuso, del tutto correttamente il Tribunale ha escluso la ripetizione di somme antecedenti il primo atto interruttivo ( lettera del cinque aprile 2005 prodotta in atti con cui la correntista chiedeva la restituzione delle somme asseritamente indebite ).
In generale infatti il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di indebito in caso di conto corrente decorre dalla sua chiusura in quanto solo da tale momento è possibile richiedere la restituzione delle somme ( non essendosi in precedenza verificato alcuno spostamento patrimoniale ) a meno che, in caso di conto affidato, non vi siano state nel corso del rapporto rimesse per rientrare da addebiti extrafido o, in caso di conto non affidato, siano state effettuate rimesse per coprire lo scoperto.
5 In tal senso del tutto correttamente il Tribunale ha richiamato Cass. SS.UU. 24418 del 2010 che ha statuito in conformità.
Di recente anche Cass. 13586/2024 ha affermato:
“ solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate”.
A tale proposito se è pur vero che in primo grado la convenuta poteva limitarsi a eccepire la prescrizione ( Cass. 26897/2024 ) senza dover allegare specificamente quali fossero le rimesse solutorie, in secondo grado, a fronte di una ctu e della statuizione del Tribunale
l'appellante, in adempimento dell'onere della specificità dei motivi di impugnazione, avrebbe dovuto indicare perché e in quale misura le poste ritenute indebite avrebbero dovuto non essere tali in quanto prescritte;
si tratterebbe poi comunque al più delle rimesse solutorie fino al cinque aprile 1995 ( dieci anni prima della richiesta ) come del resto affermato dal
Tribunale che ha accolto in tali limiti l'eccezione.
L'appellante poi, nonostante avesse a disposizione tutti gli estratti conto nonché i conteggi analitici della ctu di primo grado per il periodo di riferimento, nulla ha allegato e tantomeno provato limitandosi ad affermare principi di ordine generale.
Per quanto riguarda inoltre la decadenza il motivo è infondato poiché la mancata contestazione degli estratti conto non ha alcuna influenza riguardo alla debenza delle somme addebitate ma riguarda unicamente l'esistenza delle poste contabili come correttamente evidenziato dal Tribunale che all'uopo ha richiamato quanto statuito da Cass. 10376/2006.
Come anche affermato da Cass. 30000/2018
“Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”.
L'appellante a tale proposito non confuta il punto di motivazione con argomentazioni specifiche limitandosi in buona sostanza a ribadire l'eccezione per cui anche sotto questo profilo la doglianza non è accoglibile.
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Secondo motivo
Manifesta erroneità e/o contraddittorietà della gravata sentenza a fronte delle risultanze effettive della C.T.U. e dell'intervenuta prescrizione per il decennio antecedente la domanda giudiziale.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe mal motivato in quanto si sarebbe limitato a recepire le risultanze della CTU che a sua volta non avrebbe considerato la carenza Cont documentale riguardante la mancata produzione del contratto, che, ribadisce era a carico della depositare;
il Giudice di prime cure poi avrebbe considerato erroneamente CP_1 il termine di decorrenza della prescrizione dal decennio antecedente la prima domanda di documentazione di aprile 2005 mentre sarebbero prescritte tutte le rimesse antecedenti il decennio dalla domanda giudiziale del 2014.
Il motivo è infondato.
Del tutto correttamente il Tribunale ha recepito le risultanze della CTU in presenza di analitici conteggi e altrettanto analitiche risposte ai quesiti.
Del resto l'appellante, limitandosi a rinviare a quanto affermato dal ctp in primo grado non specifica nell'atto di appello quali sarebbero gli errori commessi, a parte quello relativo alla produzione del contratto che per i motivi già visti è infondato.
Si rileva poi come il CTU abbia fornito analitica risposta ai rilievi del CTP e come l'appellante ometta qualsiasi specificazione riguardo al perché dette risposte sarebbero state errate.
In particolare il CTU ha rilevato:
“In data 15/06/2017 il CTU riceveva le osservazioni critiche del CTP Prof , Persona_1 Cont che si allegano al presente elaborato (all.4). Il Ct di parte della sosterrebbe che, Contr ricadendo sulla società l'onere della prova, ovvero l'onere di depositare i contratti a sostegno della propria pretesa creditizia, l'elaborato sarebbe inficiato di una non corretta verifica, però sosterrebbe, inoltre, che gli estratti conto presenti agli atti non possono che rappresentare la prova delle condizioni contrattuali volute e determinate dalle parti. Lo scrivente volendo rispondere solo ed esclusivamente in merito alla integrazione richiesta dal Magistrato in data 7 luglio 2016 ove richiedeva di verificare e riclassificare l'estratto conto individuando le rimesse solutorie, precisa quanto segue;
come anche riconosciuto dal Ctp dott. lo scrivente ha ritenuto implicite, negli estratti conto depositati agli atti, le Per_1 condizioni tra le parti, pertanto ha individuato le rimesse solutorie anche in assenza di contratti. Inoltre, quandunque si volesse riconoscere la tesi del Ct che in mancanza Per_1 di contratti allora tutte le rimesse sarebbero solutorie, esisterebbe un confine matematico. Tale confine sarebbe dato dalla somma delle competenze del decennio anteriore;
ovvero a
7 prescindere dall'ammontare delle rimesse solutorie il limite massimo è dato dall'ammontare delle competenze, che nella fattispecie sono già inferiori alla rimesse solutorie calcolate dal CTU ritenendo validi gli affidamenti deducibili dagli estratti conto, quindi seppur avendo un Cont valore giuridico l'osservazione mossa dal Ctp della non troverebbe, però, riscontro numerico dal punto di vista della riclassificazione dell'estratto conto. Alla luce di quanto sopra esposto, il CTU, conferma le conclusioni di cui alla pagina seguente già inviate in bozza ai CTP”.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione osserva la Corte come la raccomandata di aprile 2005 non contenesse solo la richiesta di documenti ma la indicando una serie di CP_1 illegittimità relative alle voci di addebito per anatocismo, commissioni e spese, avesse chiesto espressamente la restituzione di quanto erogato in eccesso, riservandosi di verificare l'esatto importo dovuto allorquando avesse avuto a disposizione gli atti richiesti.
Si tratta quindi di richiesta chiaramente interruttiva della prescrizione e del resto la stessa Cont costituendosi in primo grado ha affermato :
“….in via preliminare si eccepisce, altresì, l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia avversa pretesa con riguardo al periodo antecedente al mese di aprile 1995, alla luce del fatto che Contr le prime contestazioni sono state sollevate dall soltanto attraverso l'invio della diffida del 9 aprile 2005”.
Per il resto il Tribunale ha
“eliminato le c.m.s. e le altre spese non pattuite;
ha preso in considerazione le date delle valute indicate negli estratti conto senza modificarle;
ha sostituito ai tassi convenzionali applicati dalla banca il tasso legale fino al 9.07.1992 e i tassi ex art. 117 TUB per il periodo successivo;
ha adottato il regime della capitalizzazione semplice fino al 30.06.2000, conservando la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo;
infine ha ritenuto prescritte le competenze maturate fino al primo trimestre del 1994 (ovvero nel decennio anteriore al primo atto di messa in mora) coperte dalle rimesse solutorie individuate sulla base dei limiti di fido risultanti dagli estratti conto”.
Detti criteri non sono stati oggetto di specifica doglianza ulteriore rispetto a quella esaminata per cui la richiesta contenuta nelle conclusioni di rideterminazione di cms interessi spese è disancorata da una compiuta argomentazione e quindi non accoglibile.
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Appello incidentale errata liquidazione degli interessi legali dalla domanda giudiziaria anziché dal primo atto di costituzione in mora della banca ovvero il 5 aprile 2005
Il Tribunale ha condannato al pagamento degli interessi con decorrenza dalla CP_2 domanda giudiziale senza invero motivare sul punto. 8 Cont La s.r.l. ha a tale proposito svolto appello incidentale su cui non ha preso posizione e che è fondato.
Come infatti condivisibilmente affermato da Cass. 9757/2024
“In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.”.
******* Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare :
“In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma parziale della sentenza impugnata, confermata nel resto, dispone che gli interessi legali sulla somma ivi liquidata decorrano dal cinque aprile 2005 e condanna al relativo pagamento in favore di controparte da detta data al saldo. CP_2
Condanna a pagare a liquidazione giudiziale le spese del CP_2 CP_1 Controparte_3 presente grado liquidate in complessivi € 14.239,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
9 impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN SE LU de Courtelary
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