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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/08/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1889/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 1889/2020 tra:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Parte_1 C.F._1
IN
PARTE RICORRENTE
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Controparte_1 C.F._2
AC e dall'Avv. Dale Abozzi
PARTE RESISTENTE
1 con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da Verbale di udienza del 17.03.2025.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 28 maggio 2020, ha premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 04 giugno 2005 a Roma, trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del detto Comune, anno 2005, parte II, serie A03, n. 00301 e che dalla loro unione sono nati i figli (in data 17.10.2005) e (in data 20.01.2008). Per_1 Per_2
Ha inoltre rappresentato: che con Sentenza n. 1500/2016 del 20.07.2016, depositata il
26.07.2016 (R.G. n. 4709/2015), il Tribunale aveva dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi proposte a seguito dell'accordo raggiunto nel corso del giudizio;
che trascorso un anno dalla detta pronuncia erano sorte conflittualità con la moglie riguardo alla gestione dei figli, avendo i minori espresso il desiderio di trascorrere con il padre periodi più lunghi rispetto a quanto stabilito dal Tribunale, al fine di evitare continui traslochi, oltrechè di beneficiare degli spazi e degli affetti creati nella sua nuova abitazione di Capena, dove viveva con la compagna ed il di lei figlio , coetaneo di , con il quale quest'ultimo Per_3 Per_2
condivideva amicizie, giochi e attività sportiva.
Il ricorrente ha dunque adito il Tribunale di Tivoli, al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli minori ed il loro collocamento alternato o prevalente presso il padre, la regolamentazione del diritto di visita della madre, l'assegnazione della casa coniugale sita in Riano (RM) alla moglie, a carico di quest'ultima, il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori e la cessazione dell'obbligo di mantenimento alla coniuge.
costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio nè all'affidamento condiviso dei figli, ma ha contestato le ulteriori domande, deducendo l'efficacia della sentenza di separazione in merito al collocamento dei
2 minori ed alla regolamentazione dei tempi di visita del padre, essendo ella ad occuparsi dei figli sia dal punto di vista scolastico, sia della loro salute, rilevando, altresì, l'inadeguatezza della casa paterna rispetto alle esigenze dei ragazzi e pendendo, a carico del marito, un procedimento penale presso il Trib. di Tivoli (RGNR 6818/2019 PM Iuzzolino) ed uno presso il Tribunale di
CA (RGNR 2007/2019 RgNGip 571/2020), per atti violenti nei suoi confronti.
La resistente ha, inoltre, rappresentato il miglioramento delle condizioni economiche del coniuge, il quale nel 2018 ha conseguito una laurea e percepisce un reddito pari ad € 2.500,00 mensili;
il conseguente sacrificio della sua carriera di avvocato (con proventi inferiori a 5.000 euro l'anno), essendosi presa totalmente cura dei figli nei periodi di studio e di preparazione ai concorsi del coniuge.
Con la memoria di costituzione ha, quindi, chiesto il rigetto delle Controparte_1
condizioni di divorzio proposte dal ricorrente e, a carico di quest'ultimo, l'aumento del contributo al mantenimento dei figli ad € 400,00 per ciascuno, oltrechè del suo mantenimento ad € 200,00 e la conferma, per il resto, delle condizioni stabilite con la sentenza di separazione.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione all'udienza del giorno 08.02.2021, con ordinanza emessa in pari data, il Presidente del Tribunale f.f., in assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare, ha confermato le condizioni della separazione e nominato il giudice istruttore, davanti al quale ha rimesso le parti.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta, la CTU e l'ascolto dei figli e;
quindi, all'udienza del 17.03.2025, assunta la Per_1 Per_2
causa dal giudice relatore, a seguito dell'assegnazione del ruolo in data 02-09-2024, sulle conclusioni delle parti, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. E' fondata e va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza che gli stessi vivono separati dalla data di comparizione dinanzi al Tribunale nel giudizio di separazione giudiziale, ossia ormai da oltre
3 nove anni e che il ricorrente convive con la nuova compagna, , dal 2017 (Cfr. pag. Persona_4
10 comparsa conclusionale del ricorrente).
Dagli atti processuali, dalla documentazione ivi allegata e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge che:
a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04.06.2005 a Roma, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, anno 2005, atto 00301, parte 2, serie A03;
b) con sentenza n. 1500/2016 depositata in data 26.07.2016, passata in giudicato, il Tribunale di
Tivoli ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
c) la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente F.F. (in data 13.06.2016) nell'ambito del giudizio succitato
(RG n. 4709/2015);
d) dal matrimonio sono nati i figli (in data 17.10.2005) e (in data 20.01.2008); Per_1 Per_2
e) è stato dato avviso al P.M.
Sussistendo, dunque, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) Legge 1.12.1970
n.898, novellato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6.6.2015 n. 55, può pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
3. Quanto alle condizioni di divorzio, premesso che nelle more del giudizio la figlia Per_1
(nata il [...]) è divenuta maggiorenne e nulla occorre disporre in relazione al suo affidamento e collocamento, non essendo, altresì, in contestazione l'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente, richiesta da entrambe le parti, né l'affidamento condiviso del figlio , anch'esso domandato dai due genitori e suggerito dal consulente tecnico Per_2
incaricato, vanno in questa sede decise le ulteriori questioni, ossia il collocamento del minore
, il contributo al mantenimento dei figli, data la minore età di e non essendo in Per_2 Per_2
discussione lo stato di non indipendenza economica di e la previsione dell'assegno Per_1
divorzile richiesto dalla resistente.
3.1. Per quanto riguarda il collocamento del minore , il ricorrente ha chiesto che lo stesso Per_2
sia stabilito in modo alternato tra i genitori “(due settimane presso il padre e due settimane presso la madre)” (Cfr. pag 6 del ricorso) o, in alternativa, presso di lui, con ampio diritto di
4 visita della madre, mentre quest'ultima ha insistito per la conferma, sul punto, della sentenza di separazione coniugale.
Dalla c.t.u. depositata in data 11.07.2022 sono emerse adeguate capacità genitoriali delle parti, le quali hanno mostrato cura ed attenzione per i due figli e per le loro necessità. In particolare il consulente incaricato ha sottolineato “la capacità dei genitori nell'aver educato e ben orientato e alla socialità al rispetto delle regole, ad una sensibilità emotiva Per_1 Per_2
florida” e ha precisato: “La coppia genitoriale – è stata in grado di educare Pt_1 CP_1
e crescere i minori e in modo sano ed equilibrato fornendo loro giusti stimoli Per_1 Per_2
e valori idonei ad orientarli e ad accoglierli”, risultando il rapporto di entrambi i genitori con i figli buono, empaticamente valido e basato sulla fiducia, non emergendo anomalie nella relazione figli–padre, né nella relazione figli–madre.
Dalla osservazione dei ragazzi la c.t.u. ha rilevato che: “ e sono due ragazzi Per_1 Per_2
solari, carichi di vitalità, accoglienti e ben disposti verso il prossimo, da un punto di vista scolastico sono attivi, spicca da un punto di vista del rendimento ed è socievole e Per_1
capace anche nelle relazioni a scuola, ha frequentato il primo anno della scuola Per_2
superiore (si allegano le relazioni da parte della scuola frequentata per ognuno dei ragazzi) ha avuto qualche difficoltà che sembra essere stata compensata.
Sono stati osservati in ognuno degli ambienti familiari, non si riscontra alcuna difficoltà né nell'ambito di vita materno né in quello paterno.
Ognuno dei genitori è in grado di fornire cura e assistenza rispondendo alle esigenze dei figli, sino ad ora i minori si sono appoggiati alla madre nella gestione delle questioni relative alla scuola e al padre per le questioni sportive.
I fratelli sono molto alleati tra loro e hanno dichiarato di voler restare con entrambi i genitori.”.
Il consulente tecnico ha, conclusivamente, suggerito il collocamento alternato dei figli presso ognuna delle abitazioni dei genitori, secondo la seguente modalità: “-Il sig. potrà avere Pt_1
i figli in una settimana quattro giorni dal giovedì al lunedì giorno in cui i ragazzi tornano a scuola;
- la settimana successiva al week end con il padre all'uscita della scuola il lunedì i minori staranno con la madre;
- il martedì, mercoledì e giovedì con rientro a scuola il venerdì
5 e staranno presso l'abitazione paterna, dal venerdì all'uscita di scuola sino al Per_1 Per_2
mercoledì successivo i ragazzi trascorreranno sei giorni con la madre”; per il periodo estivo:
“i minori trascorreranno una settimana consecutiva con la madre e l'altra con il padre alternando l'inizio delle vacanze negli anni” e quanto alle vacanze invernali: “da dividere secondo un tempo equo con i genitori”.
All'udienza del 17.05.2023 sono stati ascoltati e i quali hanno Per_1 Per_2
confermato di essere molto legati tra loro e di andare d'accordo con entrambi i genitori, tuttavia, hanno rappresentato di voler mantenere il collocamento e la regolamentazione delle visite già in essere. In particolare, per quanto di interesse in tale sede, ha dichiarato: Per_2
“vado d'accordo sia con mamma che con papà; sono molto legato a;
vado Per_1
d'accordo con , il figlio della compagna di papà, siamo abbastanza legati, mi ci trovo Per_3
molto bene insieme, giochiamo a rugby nella stessa squadra;
con mi ci trovo Per_4
abbastanza bene” e quanto al collocamento, ha rappresentato: “di solito io e Per_1
rimaniamo a dormire da papà il martedì e il giovedì sera, e così quando c'è il fine settimana con lui, rimaniamo lì fino al lunedì mattina;
ci siamo abituati a questa soluzione e non ci pesa, ci organizziamo;
così riusciamo a passare più tempo con papà; lascerei questa organizzazione;”.
Con riguardo, poi, ai procedimenti penali a carico del ricorrente, scaturiti dalle querele sporte dalla resistente, risulta la dichiazione di improcedibilità e l'archiviazione disposta dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza dell'11.01.2020, relativamente al procedimento RGNR
2007/2019 RgNGip 571/2020 – Tribunale di CA - pendendo la medesima vicenda presso il Tribunale di Tivoli (All. 13 della memoria integrativa ex art. 709 cpc del ricorrente) e quanto a quest'ultimo procedimento - RGNR 6818/2019 –, è in atti l'avviso alla sig.ra della richiesta di archiviazione del PM, del 28.07.2020 (All. alla memoria ex art 183 CP_1
co. 6 n. 2 c.p.c. della resistente), senza ulteriore allegazione, nè aggiornamento.
Pertanto, fermo restando che nulla occorre disporre relativamente a ormai Per_1
maggiorenne, tenuto conto della volontà espressa all'udienza del 17.05.2023 dal figlio , Per_2
nato il [...] e prossimo al raggiungimento della maggiore età, il Collegio ritiene che vada
6 confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre nella casa coniugale e modificati i tempi di visita e permanenza con il padre, adeguandoli a quanto di fatto è già in essere, ovvero, due pomeriggi a settimana (il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola) con pernotto presso il padre, e a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì con ingresso a scuola, confermando, per il resto, la sentenza di separazione sul punto, salvo diversa e libera determinazione di con il padre e senza coercizione della volontà Per_2
del minore.
3.2. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, si deve osservare che gli stessi risultano economicamente non autosufficienti, essendo il figlio minore di età e non essendo Per_2
contestata l'assenza di autosufficienza economica della figlia maggiorenne Per_1
attualmente diciannovenne e studentessa universitaria.
In punto di diritto, l'art. 337 ter c.c. dispone che il contributo al mantenimento dei figli deve essere proporzionato al reddito netto di ciascun genitore e determinato alla stregua degli altri criteri ivi previsti (cfr. Cass. civ. 4811/2018).
Nel caso in esame, le parti hanno provveduto al deposito delle certificazioni reddituali degli ultimi tre anni e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, come richiesto dal
Giudice all'udienza del 17.03.2025.
Il ricorrente, con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 16.05.2025, ha rappresentato di aver percepito redditi mensili pari ad € 2.000,00 negli ultimi sei mesi;
di essere comproprietario al 50 % con la resistente della casa coniugale e proprietario di un immobile sito in Riano in via del Falco 65, di circa 100 mq, ricevuto in donazione dai genitori che ne sono usufruttuari;
di essere proprietario di un'autovettura Ford Fiesta acquistata il 23 gennaio 2014 e di una Fiat 500 del 19.06.2014 acquistata il 1.03.2021, utilizzata dal padre e di sostenere le seguenti spese: € 500,00 per l'iscrizione dei figli al circolo sportivo del rugby ed € 1.000 mensili per spese dell'abitazione in cui vive con la compagna con (All. dichiarazione Persona_4
sostitutiva di atto di notorietà - comparsa conclusionale del ricorrente). Il ricorrente ha, altresì, prodotto le certificazioni reddituali dalle quali risulta che negli anni 2022/2024 ha percepito
7 redditi da lavoro pari rispettivamente ad € 35.055,15, € 35.647,90 ed € 34.295,18 (All.
Certificazioni Uniche – anni 2023/2025 - comparsa conclusionale del ricorrente).
Con autocertificazione del 16.05.2025, la resistente ha dichiarato di svolgere la professione di avvocato, oltre ad insegnare “con supplenze brevi a Roma” e di aver percepito per le dette attività lavorative redditi netti pari ad € 3.947,00 nell'anno 2021, € 10.146,00 nell'anno 2022 ed
€ 11.338,00 nell'anno 2023; di essere comproprietaria al 50 % con il ricorrente della casa coniugale;
di possedere una Fiat Multipla del 2009 acquistata nell'anno 2019; di sostenere spese per un prestito personale dilazionato in 120 rate da € 218,00 mensili, oltre ad essere gravata delle seguenti rateizzazioni con una rata trimestrale di € 480,00 con Controparte_2
scadenza 30.11.2027; una rata mensile di € 126,70 con scadenza 08.03.2032 ed una rata mensile di € 184,32 con scadenza 10.04.2032 (All. Autocertificazione situazione reddituale - comparsa conclusionale della resistente). Dalla documentazione reddituale depositata in atti risultano, inoltre, redditi complessivi della resistente pari ad € 7.826,00 nell'anno 2021, € 12.378,00 nell'anno 2022 ed € 14.203,00 nell'anno 2023 (All. RPF – anni 2022/2024 - comparsa conclusionale della resistente).
Ciò posto e considerato che nel giudizio di separazione personale le parti concordemente avevano fissato in € 500,00 al mese il contributo a carico del padre per il mantenimento dei due figli (€ 250,00 per ciascuno), il Collegio, tenuto conto della predetta situazione economica delle parti, del tempo trascorso dalla separazione dei coniugi, dell'età dei figli e delle esigenze ordinariamente connesse alla loro età, ritiene congruo fissare il mantenimento per gli stessi, a carico del padre, nella misura di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base ad indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Tivoli.
3.3. E' infondata e va rigettata la domanda avanzata dalla resistente al fine di ottenere l'assegno divorzile in suo favore (impropriamente denominata assegno di mantenimento).
In punto di diritto, occorre premettere che ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge 898/1970,
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione,
8 del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Nell'interpretazione ed applicazione della norma occorre prendere le mosse dalla pronuncia n. 18287/2018 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Nella prospettiva di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito … dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, i quali impongono di considerare che il profilo dell'autodeterminazione individuale e della libertà di scegliere il proprio percorso non può andare disgiunto dal rispetto della dignità personale, “atteso che la libertà di scegliere e di determinarsi è eziologicamente condizionata dalla possibilità concreta di esercitare questo diritto”, la Suprema Corte ha ritenuto di mutare l'interpretazione della norma sposata dalle
Sezioni Unite con la pronuncia n. 11490/1990, rimasta ferma per un trentennio, che valorizzava la natura assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, la quale prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata all'individuazione dei criteri attributivi (avuto riguardo all'insufficienza dei mezzi del coniuge istante, parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio) e quella
9 destinata all'analisi dei criteri determinativi della domanda, così come indicati dalla legge, da riferire al momento della pronuncia di divorzio, nonché di discostarsi dall'indirizzo delle più recenti sentenze del 2017, le quali avevano diversamente interpretato i presupposti per l'applicazione del criterio assistenziale, ritenendo che, in base al principio di auto- responsabilità, l'assegno non spettasse nei casi di autosufficienza economica, anche potenziale, del coniuge richiedente, secondo una valutazione del tutto disancorata dalla relazione matrimoniale (Cass. civ. 11504/2017; Cass. civ. 23602/2017).
Dunque, secondo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite, l'assegno ha una funzione strettamente assistenziale, “qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”, né possa procurarseli per ragioni obiettive. Ove, invece, entrambe le parti siano titolari di redditi propri, ma esista una sensibile sperequazione nelle loro condizioni economico-patrimoniali, potrà farsi applicazione del cd. criterio assistenziale-compensativo, che consente di tener conto del contesto sociale del richiedente, “un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare”: in tal caso, dunque,
l'adeguatezza dei mezzi andrà valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”. Difatti, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In entrambe le ipotesi, “in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori
10 contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Ciò posto, occorre innanzitutto verificare, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (“nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”) la situazione economico-patrimoniale di ciascun coniuge conseguente alla separazione: ove da questa prima verifica emerga una totale e incolpevole mancanza di autosufficienza economica, si giustifica l'attribuzione di un assegno commisurato a tutti i criteri dettati dall'art. 5, comma sesto, legge 898/70; al medesimo risultato si giunge, peraltro, anche nel caso in cui risulti una disparità di condizioni economico-patrimoniali, che non si risolva nell'assenza totale di redditi, ma sia piuttosto dettata “da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare”, circostanza la cui sussistenza è da vagliare attraverso “una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale”.
In linea con la sentenza appena citata, si pone la successiva pronuncia della Corte di
Cassazione n. 21234/2019, con cui è stato precisato che “Nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”(Cass. civ. 21234/2019).
Orbene, applicati i parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio che, alla stregua degli atti di causa,
11 non possa sostenersi che sia emersa la oggettiva inadeguatezza della situazione economica della resistente, né soprattutto che sussista una impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati per ragioni oggettive, impossibilità derivante anche da pregresse scelte collocabili nel modello familiare adottato dai coniugi nel corso del matrimonio e tali da condizionare realmente le prospettive di vita future della richiedente l'assegno.
La resistente ha, infatti, dichiarato di svolgere la professione di avvocato, oltre l'attività di insegnante e, con la comparsa conclusionale, ha depositato la documentazione reddituale dalla quale emergono redditi complessivi negli anni 2021/2023 pari rispettivamente ad € 7.826,00, €
12.378,00 ed € 14.203,00, mentre al tempo della costituzione in giudizio, aveva dedotto che i proventi della sua attività professionale erano inferiori a 5.000 euro l'anno, documentando, le dichiarazioni reddituali, dalle quali risultavano redditi complessivi negli anni 2016/2019 pari rispettivamente ad € 1.318,00, € 1.518,00, € 1.518,00 ed € 3.023,00 (All. 1, 2, 3 e 4 della memoria di costituzione della resistente).
è, inoltre, proprietaria, assieme al ricorrente, della casa familiare sita in Controparte_1
Riano (RM), Via del Falco 15, presso cui vive assieme ai due figli e . Per_1 Per_2
Va, altresì, aggiunto che non risulta il sacrificio della carriera professionale della ricorrente per consentire al coniuge il conseguimento della laurea nel 2018, con conseguente miglioramento delle condizioni economiche dello stesso, emergendo dalle dichiarazioni reddituali prodotte unitamente al ricorso introduttivo che nell'anno 2016 ha Parte_1
percepito redditi pari ad € 34.566,60, nell'anno 2018 pari ad € 34.949,87 e nell'anno 2019 pari ad € 34.582,69 (All. 4, 5 e 6 del ricorso), non dissimili da quelli risultanti dalle certificazioni reddituali depositate con la comparsa conclusionale, dalle quali risultano redditi negli anni
2022/2024 pari rispettivamente ad € 35.055,15; € 35.647,90 ed € 34.295,18.
Alla stregua di quanto suindicato, non può ritenersi emersa e provata né l'obiettiva inadeguatezza, in termini generali, della situazione economica della resistente, né l'impossibilità di accrescere la propria condizione economico/reddituale per ragioni obiettive.
La domanda di riconoscimento alla resistente di un assegno divorzile deve, conseguentemente, essere respinta in quanto infondata.
12 4. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Le spese della c.t.u. espletata, già liquidate con decreto del 06-06-2025, vanno poste definitivamente al 50% a carico di ciascuna parte nei rapporti interni e in solido nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04.06.2005 a Roma, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, anno 2005, atto 00301, parte 2, serie A03, tra e Parte_1 Controparte_1
- ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma;
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , nato il Per_2
20.01.2008, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Riano (RM),
Via del Falco 15, che viene alla stessa assegnata;
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana
(il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola) con pernotto presso lo stesso genitore e a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì con ingresso a scuola, con conferma, per il resto, delle statuizioni della sentenza di separazione in punto di regolamentazione della frequentazione del figlio, salvo diversa e libera determinazione di Per_2
con il padre e senza coercizione della volontà del minore;
- dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente, entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenne e non economicamente indipendente e , Per_1 Per_2
la somma di euro 600,00 mensile (euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente
13 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti;
- rigetta la domanda avanzata dalla resistente di condanna al pagamento dell'assegno divorzile;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone in via definitiva le spese, già liquidate con decreto del 06-06-2025, della c.t.u. espletata al 50% a carico di ciascuna parte nei rapporti interni e in solido nei confronti del c.t.u.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 23-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca Iaconi
Il Giudice rel. ed. est.
Dott. Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 1889/2020 tra:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Parte_1 C.F._1
IN
PARTE RICORRENTE
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Controparte_1 C.F._2
AC e dall'Avv. Dale Abozzi
PARTE RESISTENTE
1 con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da Verbale di udienza del 17.03.2025.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 28 maggio 2020, ha premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 04 giugno 2005 a Roma, trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del detto Comune, anno 2005, parte II, serie A03, n. 00301 e che dalla loro unione sono nati i figli (in data 17.10.2005) e (in data 20.01.2008). Per_1 Per_2
Ha inoltre rappresentato: che con Sentenza n. 1500/2016 del 20.07.2016, depositata il
26.07.2016 (R.G. n. 4709/2015), il Tribunale aveva dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi proposte a seguito dell'accordo raggiunto nel corso del giudizio;
che trascorso un anno dalla detta pronuncia erano sorte conflittualità con la moglie riguardo alla gestione dei figli, avendo i minori espresso il desiderio di trascorrere con il padre periodi più lunghi rispetto a quanto stabilito dal Tribunale, al fine di evitare continui traslochi, oltrechè di beneficiare degli spazi e degli affetti creati nella sua nuova abitazione di Capena, dove viveva con la compagna ed il di lei figlio , coetaneo di , con il quale quest'ultimo Per_3 Per_2
condivideva amicizie, giochi e attività sportiva.
Il ricorrente ha dunque adito il Tribunale di Tivoli, al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli minori ed il loro collocamento alternato o prevalente presso il padre, la regolamentazione del diritto di visita della madre, l'assegnazione della casa coniugale sita in Riano (RM) alla moglie, a carico di quest'ultima, il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori e la cessazione dell'obbligo di mantenimento alla coniuge.
costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio nè all'affidamento condiviso dei figli, ma ha contestato le ulteriori domande, deducendo l'efficacia della sentenza di separazione in merito al collocamento dei
2 minori ed alla regolamentazione dei tempi di visita del padre, essendo ella ad occuparsi dei figli sia dal punto di vista scolastico, sia della loro salute, rilevando, altresì, l'inadeguatezza della casa paterna rispetto alle esigenze dei ragazzi e pendendo, a carico del marito, un procedimento penale presso il Trib. di Tivoli (RGNR 6818/2019 PM Iuzzolino) ed uno presso il Tribunale di
CA (RGNR 2007/2019 RgNGip 571/2020), per atti violenti nei suoi confronti.
La resistente ha, inoltre, rappresentato il miglioramento delle condizioni economiche del coniuge, il quale nel 2018 ha conseguito una laurea e percepisce un reddito pari ad € 2.500,00 mensili;
il conseguente sacrificio della sua carriera di avvocato (con proventi inferiori a 5.000 euro l'anno), essendosi presa totalmente cura dei figli nei periodi di studio e di preparazione ai concorsi del coniuge.
Con la memoria di costituzione ha, quindi, chiesto il rigetto delle Controparte_1
condizioni di divorzio proposte dal ricorrente e, a carico di quest'ultimo, l'aumento del contributo al mantenimento dei figli ad € 400,00 per ciascuno, oltrechè del suo mantenimento ad € 200,00 e la conferma, per il resto, delle condizioni stabilite con la sentenza di separazione.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione all'udienza del giorno 08.02.2021, con ordinanza emessa in pari data, il Presidente del Tribunale f.f., in assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare, ha confermato le condizioni della separazione e nominato il giudice istruttore, davanti al quale ha rimesso le parti.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta, la CTU e l'ascolto dei figli e;
quindi, all'udienza del 17.03.2025, assunta la Per_1 Per_2
causa dal giudice relatore, a seguito dell'assegnazione del ruolo in data 02-09-2024, sulle conclusioni delle parti, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. E' fondata e va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza che gli stessi vivono separati dalla data di comparizione dinanzi al Tribunale nel giudizio di separazione giudiziale, ossia ormai da oltre
3 nove anni e che il ricorrente convive con la nuova compagna, , dal 2017 (Cfr. pag. Persona_4
10 comparsa conclusionale del ricorrente).
Dagli atti processuali, dalla documentazione ivi allegata e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge che:
a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04.06.2005 a Roma, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, anno 2005, atto 00301, parte 2, serie A03;
b) con sentenza n. 1500/2016 depositata in data 26.07.2016, passata in giudicato, il Tribunale di
Tivoli ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
c) la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente F.F. (in data 13.06.2016) nell'ambito del giudizio succitato
(RG n. 4709/2015);
d) dal matrimonio sono nati i figli (in data 17.10.2005) e (in data 20.01.2008); Per_1 Per_2
e) è stato dato avviso al P.M.
Sussistendo, dunque, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) Legge 1.12.1970
n.898, novellato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6.6.2015 n. 55, può pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
3. Quanto alle condizioni di divorzio, premesso che nelle more del giudizio la figlia Per_1
(nata il [...]) è divenuta maggiorenne e nulla occorre disporre in relazione al suo affidamento e collocamento, non essendo, altresì, in contestazione l'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente, richiesta da entrambe le parti, né l'affidamento condiviso del figlio , anch'esso domandato dai due genitori e suggerito dal consulente tecnico Per_2
incaricato, vanno in questa sede decise le ulteriori questioni, ossia il collocamento del minore
, il contributo al mantenimento dei figli, data la minore età di e non essendo in Per_2 Per_2
discussione lo stato di non indipendenza economica di e la previsione dell'assegno Per_1
divorzile richiesto dalla resistente.
3.1. Per quanto riguarda il collocamento del minore , il ricorrente ha chiesto che lo stesso Per_2
sia stabilito in modo alternato tra i genitori “(due settimane presso il padre e due settimane presso la madre)” (Cfr. pag 6 del ricorso) o, in alternativa, presso di lui, con ampio diritto di
4 visita della madre, mentre quest'ultima ha insistito per la conferma, sul punto, della sentenza di separazione coniugale.
Dalla c.t.u. depositata in data 11.07.2022 sono emerse adeguate capacità genitoriali delle parti, le quali hanno mostrato cura ed attenzione per i due figli e per le loro necessità. In particolare il consulente incaricato ha sottolineato “la capacità dei genitori nell'aver educato e ben orientato e alla socialità al rispetto delle regole, ad una sensibilità emotiva Per_1 Per_2
florida” e ha precisato: “La coppia genitoriale – è stata in grado di educare Pt_1 CP_1
e crescere i minori e in modo sano ed equilibrato fornendo loro giusti stimoli Per_1 Per_2
e valori idonei ad orientarli e ad accoglierli”, risultando il rapporto di entrambi i genitori con i figli buono, empaticamente valido e basato sulla fiducia, non emergendo anomalie nella relazione figli–padre, né nella relazione figli–madre.
Dalla osservazione dei ragazzi la c.t.u. ha rilevato che: “ e sono due ragazzi Per_1 Per_2
solari, carichi di vitalità, accoglienti e ben disposti verso il prossimo, da un punto di vista scolastico sono attivi, spicca da un punto di vista del rendimento ed è socievole e Per_1
capace anche nelle relazioni a scuola, ha frequentato il primo anno della scuola Per_2
superiore (si allegano le relazioni da parte della scuola frequentata per ognuno dei ragazzi) ha avuto qualche difficoltà che sembra essere stata compensata.
Sono stati osservati in ognuno degli ambienti familiari, non si riscontra alcuna difficoltà né nell'ambito di vita materno né in quello paterno.
Ognuno dei genitori è in grado di fornire cura e assistenza rispondendo alle esigenze dei figli, sino ad ora i minori si sono appoggiati alla madre nella gestione delle questioni relative alla scuola e al padre per le questioni sportive.
I fratelli sono molto alleati tra loro e hanno dichiarato di voler restare con entrambi i genitori.”.
Il consulente tecnico ha, conclusivamente, suggerito il collocamento alternato dei figli presso ognuna delle abitazioni dei genitori, secondo la seguente modalità: “-Il sig. potrà avere Pt_1
i figli in una settimana quattro giorni dal giovedì al lunedì giorno in cui i ragazzi tornano a scuola;
- la settimana successiva al week end con il padre all'uscita della scuola il lunedì i minori staranno con la madre;
- il martedì, mercoledì e giovedì con rientro a scuola il venerdì
5 e staranno presso l'abitazione paterna, dal venerdì all'uscita di scuola sino al Per_1 Per_2
mercoledì successivo i ragazzi trascorreranno sei giorni con la madre”; per il periodo estivo:
“i minori trascorreranno una settimana consecutiva con la madre e l'altra con il padre alternando l'inizio delle vacanze negli anni” e quanto alle vacanze invernali: “da dividere secondo un tempo equo con i genitori”.
All'udienza del 17.05.2023 sono stati ascoltati e i quali hanno Per_1 Per_2
confermato di essere molto legati tra loro e di andare d'accordo con entrambi i genitori, tuttavia, hanno rappresentato di voler mantenere il collocamento e la regolamentazione delle visite già in essere. In particolare, per quanto di interesse in tale sede, ha dichiarato: Per_2
“vado d'accordo sia con mamma che con papà; sono molto legato a;
vado Per_1
d'accordo con , il figlio della compagna di papà, siamo abbastanza legati, mi ci trovo Per_3
molto bene insieme, giochiamo a rugby nella stessa squadra;
con mi ci trovo Per_4
abbastanza bene” e quanto al collocamento, ha rappresentato: “di solito io e Per_1
rimaniamo a dormire da papà il martedì e il giovedì sera, e così quando c'è il fine settimana con lui, rimaniamo lì fino al lunedì mattina;
ci siamo abituati a questa soluzione e non ci pesa, ci organizziamo;
così riusciamo a passare più tempo con papà; lascerei questa organizzazione;”.
Con riguardo, poi, ai procedimenti penali a carico del ricorrente, scaturiti dalle querele sporte dalla resistente, risulta la dichiazione di improcedibilità e l'archiviazione disposta dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza dell'11.01.2020, relativamente al procedimento RGNR
2007/2019 RgNGip 571/2020 – Tribunale di CA - pendendo la medesima vicenda presso il Tribunale di Tivoli (All. 13 della memoria integrativa ex art. 709 cpc del ricorrente) e quanto a quest'ultimo procedimento - RGNR 6818/2019 –, è in atti l'avviso alla sig.ra della richiesta di archiviazione del PM, del 28.07.2020 (All. alla memoria ex art 183 CP_1
co. 6 n. 2 c.p.c. della resistente), senza ulteriore allegazione, nè aggiornamento.
Pertanto, fermo restando che nulla occorre disporre relativamente a ormai Per_1
maggiorenne, tenuto conto della volontà espressa all'udienza del 17.05.2023 dal figlio , Per_2
nato il [...] e prossimo al raggiungimento della maggiore età, il Collegio ritiene che vada
6 confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre nella casa coniugale e modificati i tempi di visita e permanenza con il padre, adeguandoli a quanto di fatto è già in essere, ovvero, due pomeriggi a settimana (il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola) con pernotto presso il padre, e a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì con ingresso a scuola, confermando, per il resto, la sentenza di separazione sul punto, salvo diversa e libera determinazione di con il padre e senza coercizione della volontà Per_2
del minore.
3.2. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, si deve osservare che gli stessi risultano economicamente non autosufficienti, essendo il figlio minore di età e non essendo Per_2
contestata l'assenza di autosufficienza economica della figlia maggiorenne Per_1
attualmente diciannovenne e studentessa universitaria.
In punto di diritto, l'art. 337 ter c.c. dispone che il contributo al mantenimento dei figli deve essere proporzionato al reddito netto di ciascun genitore e determinato alla stregua degli altri criteri ivi previsti (cfr. Cass. civ. 4811/2018).
Nel caso in esame, le parti hanno provveduto al deposito delle certificazioni reddituali degli ultimi tre anni e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, come richiesto dal
Giudice all'udienza del 17.03.2025.
Il ricorrente, con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 16.05.2025, ha rappresentato di aver percepito redditi mensili pari ad € 2.000,00 negli ultimi sei mesi;
di essere comproprietario al 50 % con la resistente della casa coniugale e proprietario di un immobile sito in Riano in via del Falco 65, di circa 100 mq, ricevuto in donazione dai genitori che ne sono usufruttuari;
di essere proprietario di un'autovettura Ford Fiesta acquistata il 23 gennaio 2014 e di una Fiat 500 del 19.06.2014 acquistata il 1.03.2021, utilizzata dal padre e di sostenere le seguenti spese: € 500,00 per l'iscrizione dei figli al circolo sportivo del rugby ed € 1.000 mensili per spese dell'abitazione in cui vive con la compagna con (All. dichiarazione Persona_4
sostitutiva di atto di notorietà - comparsa conclusionale del ricorrente). Il ricorrente ha, altresì, prodotto le certificazioni reddituali dalle quali risulta che negli anni 2022/2024 ha percepito
7 redditi da lavoro pari rispettivamente ad € 35.055,15, € 35.647,90 ed € 34.295,18 (All.
Certificazioni Uniche – anni 2023/2025 - comparsa conclusionale del ricorrente).
Con autocertificazione del 16.05.2025, la resistente ha dichiarato di svolgere la professione di avvocato, oltre ad insegnare “con supplenze brevi a Roma” e di aver percepito per le dette attività lavorative redditi netti pari ad € 3.947,00 nell'anno 2021, € 10.146,00 nell'anno 2022 ed
€ 11.338,00 nell'anno 2023; di essere comproprietaria al 50 % con il ricorrente della casa coniugale;
di possedere una Fiat Multipla del 2009 acquistata nell'anno 2019; di sostenere spese per un prestito personale dilazionato in 120 rate da € 218,00 mensili, oltre ad essere gravata delle seguenti rateizzazioni con una rata trimestrale di € 480,00 con Controparte_2
scadenza 30.11.2027; una rata mensile di € 126,70 con scadenza 08.03.2032 ed una rata mensile di € 184,32 con scadenza 10.04.2032 (All. Autocertificazione situazione reddituale - comparsa conclusionale della resistente). Dalla documentazione reddituale depositata in atti risultano, inoltre, redditi complessivi della resistente pari ad € 7.826,00 nell'anno 2021, € 12.378,00 nell'anno 2022 ed € 14.203,00 nell'anno 2023 (All. RPF – anni 2022/2024 - comparsa conclusionale della resistente).
Ciò posto e considerato che nel giudizio di separazione personale le parti concordemente avevano fissato in € 500,00 al mese il contributo a carico del padre per il mantenimento dei due figli (€ 250,00 per ciascuno), il Collegio, tenuto conto della predetta situazione economica delle parti, del tempo trascorso dalla separazione dei coniugi, dell'età dei figli e delle esigenze ordinariamente connesse alla loro età, ritiene congruo fissare il mantenimento per gli stessi, a carico del padre, nella misura di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base ad indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Tivoli.
3.3. E' infondata e va rigettata la domanda avanzata dalla resistente al fine di ottenere l'assegno divorzile in suo favore (impropriamente denominata assegno di mantenimento).
In punto di diritto, occorre premettere che ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge 898/1970,
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione,
8 del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Nell'interpretazione ed applicazione della norma occorre prendere le mosse dalla pronuncia n. 18287/2018 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Nella prospettiva di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito … dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, i quali impongono di considerare che il profilo dell'autodeterminazione individuale e della libertà di scegliere il proprio percorso non può andare disgiunto dal rispetto della dignità personale, “atteso che la libertà di scegliere e di determinarsi è eziologicamente condizionata dalla possibilità concreta di esercitare questo diritto”, la Suprema Corte ha ritenuto di mutare l'interpretazione della norma sposata dalle
Sezioni Unite con la pronuncia n. 11490/1990, rimasta ferma per un trentennio, che valorizzava la natura assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, la quale prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata all'individuazione dei criteri attributivi (avuto riguardo all'insufficienza dei mezzi del coniuge istante, parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio) e quella
9 destinata all'analisi dei criteri determinativi della domanda, così come indicati dalla legge, da riferire al momento della pronuncia di divorzio, nonché di discostarsi dall'indirizzo delle più recenti sentenze del 2017, le quali avevano diversamente interpretato i presupposti per l'applicazione del criterio assistenziale, ritenendo che, in base al principio di auto- responsabilità, l'assegno non spettasse nei casi di autosufficienza economica, anche potenziale, del coniuge richiedente, secondo una valutazione del tutto disancorata dalla relazione matrimoniale (Cass. civ. 11504/2017; Cass. civ. 23602/2017).
Dunque, secondo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite, l'assegno ha una funzione strettamente assistenziale, “qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”, né possa procurarseli per ragioni obiettive. Ove, invece, entrambe le parti siano titolari di redditi propri, ma esista una sensibile sperequazione nelle loro condizioni economico-patrimoniali, potrà farsi applicazione del cd. criterio assistenziale-compensativo, che consente di tener conto del contesto sociale del richiedente, “un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare”: in tal caso, dunque,
l'adeguatezza dei mezzi andrà valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”. Difatti, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In entrambe le ipotesi, “in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori
10 contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Ciò posto, occorre innanzitutto verificare, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (“nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”) la situazione economico-patrimoniale di ciascun coniuge conseguente alla separazione: ove da questa prima verifica emerga una totale e incolpevole mancanza di autosufficienza economica, si giustifica l'attribuzione di un assegno commisurato a tutti i criteri dettati dall'art. 5, comma sesto, legge 898/70; al medesimo risultato si giunge, peraltro, anche nel caso in cui risulti una disparità di condizioni economico-patrimoniali, che non si risolva nell'assenza totale di redditi, ma sia piuttosto dettata “da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare”, circostanza la cui sussistenza è da vagliare attraverso “una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale”.
In linea con la sentenza appena citata, si pone la successiva pronuncia della Corte di
Cassazione n. 21234/2019, con cui è stato precisato che “Nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”(Cass. civ. 21234/2019).
Orbene, applicati i parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio che, alla stregua degli atti di causa,
11 non possa sostenersi che sia emersa la oggettiva inadeguatezza della situazione economica della resistente, né soprattutto che sussista una impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati per ragioni oggettive, impossibilità derivante anche da pregresse scelte collocabili nel modello familiare adottato dai coniugi nel corso del matrimonio e tali da condizionare realmente le prospettive di vita future della richiedente l'assegno.
La resistente ha, infatti, dichiarato di svolgere la professione di avvocato, oltre l'attività di insegnante e, con la comparsa conclusionale, ha depositato la documentazione reddituale dalla quale emergono redditi complessivi negli anni 2021/2023 pari rispettivamente ad € 7.826,00, €
12.378,00 ed € 14.203,00, mentre al tempo della costituzione in giudizio, aveva dedotto che i proventi della sua attività professionale erano inferiori a 5.000 euro l'anno, documentando, le dichiarazioni reddituali, dalle quali risultavano redditi complessivi negli anni 2016/2019 pari rispettivamente ad € 1.318,00, € 1.518,00, € 1.518,00 ed € 3.023,00 (All. 1, 2, 3 e 4 della memoria di costituzione della resistente).
è, inoltre, proprietaria, assieme al ricorrente, della casa familiare sita in Controparte_1
Riano (RM), Via del Falco 15, presso cui vive assieme ai due figli e . Per_1 Per_2
Va, altresì, aggiunto che non risulta il sacrificio della carriera professionale della ricorrente per consentire al coniuge il conseguimento della laurea nel 2018, con conseguente miglioramento delle condizioni economiche dello stesso, emergendo dalle dichiarazioni reddituali prodotte unitamente al ricorso introduttivo che nell'anno 2016 ha Parte_1
percepito redditi pari ad € 34.566,60, nell'anno 2018 pari ad € 34.949,87 e nell'anno 2019 pari ad € 34.582,69 (All. 4, 5 e 6 del ricorso), non dissimili da quelli risultanti dalle certificazioni reddituali depositate con la comparsa conclusionale, dalle quali risultano redditi negli anni
2022/2024 pari rispettivamente ad € 35.055,15; € 35.647,90 ed € 34.295,18.
Alla stregua di quanto suindicato, non può ritenersi emersa e provata né l'obiettiva inadeguatezza, in termini generali, della situazione economica della resistente, né l'impossibilità di accrescere la propria condizione economico/reddituale per ragioni obiettive.
La domanda di riconoscimento alla resistente di un assegno divorzile deve, conseguentemente, essere respinta in quanto infondata.
12 4. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Le spese della c.t.u. espletata, già liquidate con decreto del 06-06-2025, vanno poste definitivamente al 50% a carico di ciascuna parte nei rapporti interni e in solido nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04.06.2005 a Roma, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, anno 2005, atto 00301, parte 2, serie A03, tra e Parte_1 Controparte_1
- ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma;
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , nato il Per_2
20.01.2008, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Riano (RM),
Via del Falco 15, che viene alla stessa assegnata;
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana
(il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola) con pernotto presso lo stesso genitore e a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì con ingresso a scuola, con conferma, per il resto, delle statuizioni della sentenza di separazione in punto di regolamentazione della frequentazione del figlio, salvo diversa e libera determinazione di Per_2
con il padre e senza coercizione della volontà del minore;
- dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente, entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenne e non economicamente indipendente e , Per_1 Per_2
la somma di euro 600,00 mensile (euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente
13 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti;
- rigetta la domanda avanzata dalla resistente di condanna al pagamento dell'assegno divorzile;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone in via definitiva le spese, già liquidate con decreto del 06-06-2025, della c.t.u. espletata al 50% a carico di ciascuna parte nei rapporti interni e in solido nei confronti del c.t.u.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 23-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca Iaconi
Il Giudice rel. ed. est.
Dott. Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
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