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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19188/2025 promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DE BLASIO Parte_1 BRUNELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CAUDERA GIADA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
CASELLE NE il 17/12/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASELLE
NE (atto n. 20 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27/10/2023 e pubblicata il 31/10/2023. Con ricorso depositato il 6/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASELLE NE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale rimane in uso alla signora con tutti i mobili e arredi ivi CP_1 esistenti. Tali beni resteranno sino al termine dell'occupazione della casa (in qualità di usufruttuaria) interamente (avendone sostituito in gran parte) in proprietà esclusiva della stessa ad eccezione della cucina, dei mobili in cartongesso, dei quadri e del pianoforte che sono e rimarranno di proprietà del signor . Il pianoforte ed i quadri potranno essere prelevati dall'abitazione dal signor Parte_1
in qualsiasi momento;
Parte_1
DÀ ATTO che la sig.ra è usufruttuaria, in forza di rogito notaio del 10 marzo 2025 CP_1 Per_1
Repertorio n. 5527 Raccolta n. 4280 di cui si allega copia, dell'immobile sito in Caselle Torinese, Corso Dante 40. Rimarranno interamente a carico del sig. le manutenzioni straordinarie Parte_1
(salvo le manutenzioni derivanti da incuria e/o negligenza dell'usufruttuario). Le manutenzioni ordinarie e le piccole manutenzioni rimarranno a carico della signora;
CP_1
DISPONE che il signor , attesa l'attuale sperequazione dei redditi, a far data dal mese dal Parte_1 mese di ottobre 2025, corrisponda alla signora un assegno mensile a titolo di mantenimento CP_1 pari ad € 2.550,00 entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione Istat da calcolarsi dall'ottobre 2026;
DÀ ATTO che il motoveicolo Piaggio Vespa, targata DC58087, cointestato tra i coniugi, resterà in proprietà esclusiva al signor , il quale si impegna a corrispondere il corrispettivo pari a euro Parte_1
2.000,00 al momento del passaggio di proprietà del mezzo che avverrà a spese e cura dello stesso. Passaggio da effettuarsi entro il 31.12.2025;
DÀ ATTO che il signor si impegna ad eseguire, a proprie spese e cura, entro il 31.12.2025 Parte_1 il ripristino del marciapiede posto sul retro della casa;
DÀ ATTO che il signor si impegna ad eseguire due volte l'anno, a proprie spese e cura, Parte_1 la potatura delle rose oltre ad una volta l'anno la potatura della siepe a confine con il vicino per tutta la durata dell'usufrutto;
DÀ ATTO che con la sottoscrizione del presente accordo e l'esatto adempimento degli obblighi che da qui si originano, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali derivanti dal rapporto matrimoniale.
PONE le spese di lite integralmente a carico del sig. , come da accordi tra le parti. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19188/2025 promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DE BLASIO Parte_1 BRUNELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CAUDERA GIADA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
CASELLE NE il 17/12/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASELLE
NE (atto n. 20 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27/10/2023 e pubblicata il 31/10/2023. Con ricorso depositato il 6/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASELLE NE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale rimane in uso alla signora con tutti i mobili e arredi ivi CP_1 esistenti. Tali beni resteranno sino al termine dell'occupazione della casa (in qualità di usufruttuaria) interamente (avendone sostituito in gran parte) in proprietà esclusiva della stessa ad eccezione della cucina, dei mobili in cartongesso, dei quadri e del pianoforte che sono e rimarranno di proprietà del signor . Il pianoforte ed i quadri potranno essere prelevati dall'abitazione dal signor Parte_1
in qualsiasi momento;
Parte_1
DÀ ATTO che la sig.ra è usufruttuaria, in forza di rogito notaio del 10 marzo 2025 CP_1 Per_1
Repertorio n. 5527 Raccolta n. 4280 di cui si allega copia, dell'immobile sito in Caselle Torinese, Corso Dante 40. Rimarranno interamente a carico del sig. le manutenzioni straordinarie Parte_1
(salvo le manutenzioni derivanti da incuria e/o negligenza dell'usufruttuario). Le manutenzioni ordinarie e le piccole manutenzioni rimarranno a carico della signora;
CP_1
DISPONE che il signor , attesa l'attuale sperequazione dei redditi, a far data dal mese dal Parte_1 mese di ottobre 2025, corrisponda alla signora un assegno mensile a titolo di mantenimento CP_1 pari ad € 2.550,00 entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione Istat da calcolarsi dall'ottobre 2026;
DÀ ATTO che il motoveicolo Piaggio Vespa, targata DC58087, cointestato tra i coniugi, resterà in proprietà esclusiva al signor , il quale si impegna a corrispondere il corrispettivo pari a euro Parte_1
2.000,00 al momento del passaggio di proprietà del mezzo che avverrà a spese e cura dello stesso. Passaggio da effettuarsi entro il 31.12.2025;
DÀ ATTO che il signor si impegna ad eseguire, a proprie spese e cura, entro il 31.12.2025 Parte_1 il ripristino del marciapiede posto sul retro della casa;
DÀ ATTO che il signor si impegna ad eseguire due volte l'anno, a proprie spese e cura, Parte_1 la potatura delle rose oltre ad una volta l'anno la potatura della siepe a confine con il vicino per tutta la durata dell'usufrutto;
DÀ ATTO che con la sottoscrizione del presente accordo e l'esatto adempimento degli obblighi che da qui si originano, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali derivanti dal rapporto matrimoniale.
PONE le spese di lite integralmente a carico del sig. , come da accordi tra le parti. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.