CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.101/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.409/2020 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data
7.11.2020 e depositata il 9.11.2020, avente ad oggetto azione di accertamento negativo del credito vertente tra
c.f. con sede in Gela, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, difesa per procura in atti dall'avv. Claudia Cassella, presso il cui studio in Catania viale Vittorio Veneto 131 - appellante, appellata incidentale -
contro
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante, difeso per procura in atti dall'avv. Giovanna Giglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Arco Alessi 4 CP_1
- appellata, appellante incidentale -
All'udienza del 28.11.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5.5.2015, la –struttura Parte_1
privata accreditata presso il Servizio Sanitario Nazione (SSN) – conveniva l
[...]
di avanti il Tribunale di Caltanissetta, chiedendo Parte_2 CP_1
Parte
“ritenere e dichiarare inesistenti le pretese creditorie vantate dalla di nei CP_1
confronti dell'attrice, per una somma complessivamente ammontante ad € 333.940,81”, a titolo di indebito in relazione a somme che la stessa le aveva corrisposto negli anni 2008-
2012 in forza dei contratti annuali di assegnazione di budget sottoscritti.
Esponeva che le somme versate dall'ASP di Caltanissetta erano i corrispettivi di volta in volta pattuiti, autorizzati a fronte delle prestazioni ambulatoriali effettivamente rese in esecuzione dei contratti annuali, che avevano avuto compiuta esecuzione nel rispetto degli impegni assunti e del tariffario vigente di cui al D.A. n.24059/1997, alcun rilievo potendo riconoscersi al successivo D.A. n.170/2013 invocato dalla convenuta a fondamento della pretesa restitutoria, formalizzata con lettera raccomandata del 20.1.2015
(all.5 del fascicolo dell'attrice all'atto di iscrizione a ruolo), non potendo incidere ex post su contratti relativi a rapporti negoziali ormai esauritisi al momento della sua entrata in vigore.
Si costituiva la convenuta, preliminarmente eccependo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità
della domanda per mancata impugnazione degli atti amministrativi presupposti, nonché
per essere stata proposta prima della definizione del procedimento amministrativo avviato ai sensi della L. 241/1990 in mancanza di un provvedimento conclusivo espresso,
chiedendo, comunque, la sospensione del giudizio in attesa della definizione dinnanzi al
CGA di altro procedimento avente ad oggetto il D.A. n.170/2013 a seguito di ricorso proposto da altra struttura convenzionata.
In subordine, nel merito chiedeva il rigetto della domanda, deducendo di avere attivato il procedimento per il recupero del credito in applicazione di quanto stabilito dal citato D.A. n.170/2013, che aveva ripristinato le tariffe previste dal precedente D.A. n.1977/2007, a propria volta approvato in esecuzione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema Sanitario Regionale 2007/2009.
Infatti, in attuazione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009, il D.A. n.1977/2007 aveva stabilito le tariffe massime applicabili a far data dal 1° ottobre 2007, a modifica dei tariffari precedentemente determinati con il decreto n.24059/1997 e con il decreto n.7104/2005, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Istruita la causa sulla base della documentazione allegata, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, con sentenza n.409/2020 il Tribunale di Caltanissetta riteneva
“che la decisione di incidere sul contenuto di convenzioni del SSN … ricade nella
discrezionalità della P.A.” e, perciò, “soggiacciono alla giurisdizione del GA quelle
controversie nelle quali venga in rilievo la legittimità della intervenuta modifica unilaterale
demandata alla valutazione discrezionale della PA, e sottoposta, come tale, al vaglio del
GA. Giova, infatti, contemperare la necessità di certezza dell'accordo contrattuale di
affidamento in regime di convenzione con le esigenze tipiche della PA (rispetto dei criteri
di buon andamento ed economicità) soprattutto in rapporti di durata come il presente.”
Per l'effetto, con sentenza n.409/2020 dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice
ordinario “in ordine alle domande introdotte dall'attrice nei confronti Parte_1
dell'ASP di Caltanissetta con l'atto introduttivo del presente giudizio, sussistendo la
giurisdizione del GA”, compensando le spese.
Con atto di citazione ritualmente notificato propone appello Parte_1
deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso
[...]
riassunti:
ERRONEITA' DELLA SENTENZA CHE HA DICHIARATO IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL G.O. - OMESSA PRONUNCIA SUL PETITUM SOSTANZIALE E VIOLAZIONE DELL'ART.112 C.P.C.
Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su quanto oggetto di petitum e causa petendi, declinando erroneamente la propria giurisdizione in violazione delle norme di cui all'art.133 del D.lgs 104/2010, sulla base di un percorso logico giuridico viziato.
Pa E, infatti, l'azione è volta a far dichiarare inesistente l'asserito credito dell di € 333.940/81, alla stregua dei contratti stipulati negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012; la controversia ha pertanto contenuto prettamente patrimoniale, investendo più esattamente i corrispettivi (non più ripetibili) delle prestazioni sanitarie erogate, in esecuzione di contratti annuali ormai conclusi.
Sul punto, l'art.133 c.p.a prevede che sono escluse dalla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo “le controversie… concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.
Infatti, allorquando la controversia riguarda la spettanza dei compensi richiesti, il petitum sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità (cfr. Cass. S.U. n.26200/2019), con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al G.O. (Cass. S.U. 6460/2020; Cass. SS.UU. 18 dic. 2008 n. 29536; Cons. di Stato, III, 15.01.2013, n.192; CGA
19.01.2010, n.32; C.G.A. 14 dicembre 2009 n. 1182, nonché il TAR Sicilia, sez. III, nn. 404 e 758 del 2013, e n. 1730/15; T.A.R.
Palermo n. 806/2017).
Infatti, sono involte questioni che non dipendono dall'esercizio di potere pubblicistico, ma attengono al mero rapporto creditorio tra le parti.
Quanto premesso, il titolo alla stregua del quale vagliare il chiesto accertamento negativo è quello contrattuale e, dall'esame della documentazione versata, la domanda di accertamento negativo deve trovare accoglimento.
INGIUSTA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Attesa la manifesta ingiustizia della sentenza di primo grado, in considerazione dell'error in iudicando in cui è incorso il
Tribunale, s'impugna il capo della sentenza nel quale è stata disposta la compensazione delle spese, che correttamente devono essere poste a carico del soccombente.
Con comparsa si costituisce l , chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale, proponendo appello incidentale onde dichiarare l'improcedibilità dell'accertamento negativo per mancata impugnazione degli atti amministrativi presupposti o, in subordine, l'improcedibilità dell'azione perchè
proposta prima della definizione del procedimento amministrativo avviato ai sensi della
L.241/1990.
In ulteriore subordine, nel merito ritenere e dichiarare il diritto dell'ASP di Caltanissetta di procedere al recupero del credito di € 333.940/81 in applicazione del D.A. n.170/2013,
ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta provata e/o dovuta, con vittoria di spese e compensi.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Il Tribunale ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice amministrativo,
motivando che la domanda proposta, pur avendo ad oggetto l'accertamento della non fondatezza della ripetizione dell'indebito intentata dalla convenuta per la fornitura di prestazioni sanitarie convenzionate, presupponeva in realtà l'accertamento dell'incidenza di atti autoritativi e, segnatamente, del D.A. n.170/2013, che aveva ripristinato retroattivamente le tariffe previste dal D.A. n.1977/2007, necessitando la valutazione in ordine alla legittimità o meno di tali atti autoritativi.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato il principio di diritto secondo cui le controversie concernenti "indennità, canoni o altri corrispettivi" riservate alla giurisdizione del Giudice ordinario sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. e concessionario del bene o del servizio pubblico, in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali (in questo senso, Corte
Cass. S.U. n.28053 del 2018; Cass. S.U. n.26200 del 2019; Cass. S.U. n.31029 del 2019;
Cass. S.U. n.23744 del 2020; Cass. S.U. n.1602 del 2022).
Laddove, invece, la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio "potere-interesse" e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del Giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. U, 20
giugno 2012, n. 10149; Cass., Sez. U, 23 ottobre 2006, n. 22661; Cass., Sez. U, 11
giugno 2001, n. 7861).
Appartiene, quindi, alla giurisdizione del Giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del Parte concessionario,
senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A.
Nella specie, parte attrice aveva chiesto unicamente di valutare la fondatezza o meno dell'azione recuperatoria preannunciata dalla convenuta - fondata sul carattere asseritamente indebito del surplus corrisposto sulle somme liquidate negli anni 2008-2012
per prestazioni rese dalla in regime di convenzione per effetto della ritenuta reviviscenza delle tariffe di cui al D.A. n.1977/2007, meno favorevoli per le strutture convenzionate rispetto a quelle previgenti applicate, deducendo che provvedimenti amministrativi posteriori non potessero incidere su rapporti negoziali paritetici di natura privatistica che avevano avuto regolare esecuzione e quindi esauriti nei loro effetti.
Non venendo in considerazione questioni concernenti l'esercizio di potere autoritativo da parte della P.A. ma unicamente profili pertinenti alla spettanza o meno delle somme liquidate sulla base di contratti di diritto privato, la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario, così come peraltro statuito in caso identico con la sentenza n.386/2023 di questa stessa Corte, che su domanda di accertamento negativo della richiesta di ripetizione di indebito formulata dall' di nei confronti di altra struttura Pt_2 CP_1
sanitaria privata convenzionata, ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario,
rimettendo le parti avanti al Tribunale.
Trattandosi di gravame proposto anteriormente al 28.2.2023 e trovando quindi applicazione la disciplina di cui all'abrogato art.353 c.p.c., la sentenza va annullata e la causa rimessa al Tribunale di Caltanissetta quale Giudice di primo grado.
Di qui l'accoglimento dell'appello.
Quale logico corollario, vanno poste a carico dell'appellata le spese e gli onorari del grado nei confronti dell'appellante che vanno liquidate secondo Parte_1
il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa di €
333.940/81, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.101/2021, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in riforma della sentenza n.409/2020 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 7.11.2020 e depositata il 9.11.2020 appellata da Parte_1
dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario e rimette le parti avanti il competente
Tribunale di Caltanissetta, avanti a cui le stesse debbono riassumere il processo nei termini di legge.
Condanna l al pagamento delle spese di lite Controparte_1
nei confronti della in persona del legale rappresentante, Parte_1
che liquida in € 7.120/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 1.848/00 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)