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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1754/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1754/2022 promossa da:
già (C.F.: ), con sede in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Conegliano (31015 - TV), alla via V. Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante e
Amministratore Delegato della società rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Controparte_3
Cocconi (Pec: ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Parma, Viale Mariotti n. 1.
APPELLANTE
Contro
, anche quale titolare dell'impresa omonima (C.F.: – P. Controparte_4 C.F._1
IVA: , nato a [...] (43036 - PR) il 25/09/1966 e residente in [...](43012 – P.IVA_2
PR), Fraz. Casalbarbato n. 34.
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello ex art. 702 – quater c.p.c. avverso l'ordinanza n. 1894/2022 del 29/09/2022, resa dal Tribunale di Parma all'esito del procedimento sommario di cognizione R.G. n. 1618/2022 e comunicata a mezzo pec in data 30/09/2022.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per ome da atto di citazione in appello Controparte_1
“Previo accertamento della titolarità in capo a del credito nei confronti del sig. Controparte_1
derivante dal mutuo a ministero Notaio dott. del 28/11/2011 Controparte_4 Persona_1
(Repertorio Generale n. 38748 - racc. n. 12200) accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita da parte del sig. dell'eredità della sig.ra, (C.F. Controparte_4 Persona_2
), nata a [...] l'[...] -deceduta in il 01/06/2017 - la cui C.F._2
successione è stata registrata a Parma in data 30/05/2018 rep. n. 1307/9990/18 e trascritta a Parma il
16/07/2019 rp. 15257, rg. n. 10797 con voltura a favore del primo e aggiornamento delle intestazioni relative agli immobili caduti in successione - accertandone dunque la qualità di unico erede della stessa.
Conseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Parma di procedere alla trascrizione della sentenza ordinanza che definirà il procedimento in oggetto, con esonero di ogni responsabilità a riguardo.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, I.V.A. e C.P.A.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con ricorso ex art. 702 bis depositato in data 27/04/2022, , in qualità di Controparte_2
società incorporante la , ha chiesto al Tribunale di Parma di Controparte_5
accertare che avesse tacitamente accettato l'eredità della madre, Controparte_4 Persona_2
deceduta in data 1°/06/2017, per aver effettuato la voltura catastale in suo favore delle quote di
[...]
comproprietà di quest'ultima, relative a taluni immobili siti in Fontanellato, Località Casalbarbato, gravati da ipoteca a beneficio della o, comunque, per essere Controparte_5
egli rimasto nel possesso di uno di tali immobili, sua residenza anagrafica, senza eseguire l'inventario nel termine previsto dall'art. 485 c.c..
Con comparsa di costituzione depositata in data 05/07/2022 è intervenuta ai Controparte_1 sensi dell'art. 111 c.p.c., chiedendo che il giudizio proseguisse nei propri confronti, con estromissione di , esponendo che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione effettuata Controparte_2
ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130, in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data
19/04/2022 (avviso di cessione n. 45 pubblicato in G.U. in pari data) ha acquistato pro – soluto da quest'ultima taluni crediti sorti nel periodo tra l'1/01/1950 e l'1/01/2022 (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) riferiti a debitori classificati in sofferenza. non si è costituito nonostante la rituale notifica e il processo è stato celebrato in Controparte_4
sua dichiarata contumacia.
pagina 2 di 9 Con ordinanza del 23 settembre 2022, depositata in data 29 settembre 2022, il Tribunale di Parma ha rigettato il ricorso di Controparte_1
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure ha ritenuto non provata in capo all'intervenuta la titolarità del credito vantato nei confronti di Controparte_4
Ciò, in quanto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prodotto dall'interveniente, non elenca alcun credito specifico e non dimostra, dunque, che l'operazione di cartolarizzazione conclusa tra e comprenda proprio il credito che la prima vanta Controparte_2 Controparte_1
nei confronti di per il mancato rimborso del mutuo. Controparte_4
Nel merito, ha ritenuto non provata la circostanza che avesse eseguito in proprio Controparte_4
favore la voltura catastale delle quote di comproprietà degli immobili di Casalbarbato appartenenti alla defunta madre, circostanza non evincibile dalla certificazione notarile prodotta sub. doc. n. 5 a sostegno della richiesta effettuata.
Parimenti, è stato ritenuto non provato che si trovi nel possesso dell'immobile Controparte_4
asseritamente oggetto di successione sulla base del fatto che egli vi risiederebbe, in quanto dal certificato anagrafico prodotto risulta che il convenuto risiede in Fontanellato, Frazione Casalbarbato,
34, mentre l'immobile ipotecato è ubicato in quel comune, ad indirizzo diverso (via Masone 111-112), con conseguente inoperatività della disciplina di cui all'art. 485 c.c.
2- Avverso la già menzionata ordinanza a proposto appello ex art. 702 quater Controparte_1
c.p.c., affidato a tre motivi.
Con il primo motivo, in relazione alla ritenuta mancanza di prova della titolarità del credito azionato nei confronti di l'appellante ha lamentato l'ingiustizia ed erroneità della Controparte_4
decisione assunta, in quanto l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarebbe idoneo a dimostrare che l'operazione di cartolarizzazione tra e Controparte_2 Controparte_1
comprende anche il credito vantato nei confronti di per mancato rimborso del Controparte_4
mutuo, mentre il Tribunale è andato di diverso avviso in assenza di specifica contestazione. Prodcue ad ogni buon fine dichiarazione del 5 ottobre 2022 di Intesa Sanpaolo s.p.a. indirizzata a in CP_1
riferimento al credito ceduto.
Con il secondo motivo, in merito al mancato raggiungimento della prova dell'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. da parte di l'appellante ha lamentato l'ingiustizia Controparte_4
della motivazione, nella parte in cui ha valutato negativamente, a tal fine, la certificazione notarile prodotta sub. doc. n. 5..
pagina 3 di 9 Secondo le deduzioni di , il citato documento sarebbe idoneo a dimostrare che il sig. CP_1
avrebbe eseguito in proprio favore la voltura catastale della quota di comproprietà degli CP_4
immobili siti in Casalbarbato, circostanza a sua detta evincibile dal contesto dell'atto in questione.
Con il terzo e ultimo motivo, in riferimento alla ritenuta carenza di prova del possesso da parte di della quota di comproprietà di uno degli immobili di cui sopra, l'appellante ha Controparte_4
lamentato l'ingiustizia della motivazione a sostegno della decisione assunta, per non avere il Tribunale tenuto conto della coincidenza della residenza e della sede dell'azienda agricola dell'odierno appellato contumace con l'ubicazione degli immobili già in comproprietà con la madre defunta.
All'udienza del 19/09/2023, a seguito di rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_4
All'udienza del 14/01/2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alla parte costituita termini di legge per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Con il primo motivo l'appellante lamenta l'ingiustizia della decisione assunta dal Tribunale di
Parma, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova della titolarità del credito azionato in capo a circostanza agevolmente evincibile, secondo la ricostruzione CP_1 prospettata, dall'avviso di cessione del 19/04/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ai fini dello scrutinio della doglianza, giova riportare in successione cronologica gli accadimenti processuali rilevanti relativi ad entrambe le fasi di giudizio
Dinanzi al Tribunale di Parma, si è costituita ex art. 111 c.p.c. domandando che il CP_1
giudizio proseguisse nei propri confronti, con estromissione di . Controparte_2
A sostegno della propria pretesa, l'odierna appellante ha esposto di aver acquistato pro – soluto da taluni crediti sorti nel periodo tra l'1/01/1950 e l'1/01/2022, e tra questi anche Controparte_2
la posizione relativa a cui ha dichiarato corrispondesse il codice NDG n. Controparte_4
6984465802000.
A riprova della titolarità del credito, ha prodotto in primo grado soltanto un estratto CP_1 dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, allegando la reperibilità, sui siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni dell'elenco dei crediti ceduti.
È solo nel procedimento di appello che l'appellante ha prodotto il documento n. 4, che si sostanzia in una dichiarazione del creditore cedente, attestante la sicura riconducibilità del codice NDG alla posizione di C.F._3 Controparte_4
Tanto premesso, è evidente che nessuna anomalia motivazionale sussiste all'interno dell'ordinanza impugnata, riesaminando la valenza probatoria del solo avviso di pubblicazione della cessione, siccome pagina 4 di 9 unico elemento nella disponibilità del Giudice di prime cure al momento in cui il provvedimento è stato emanato.
Vero è infatti che il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare convinta continuità, secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi della speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (v.: Cassazione Civile sez. I,
29/02/2024 n. 5478).
Tale prova, nel procedimento sommario di primo grado, è completamente mancata.
Non solo infatti il collegamento ipertestuale richiamato dall'appellante, infatti, non consente di risalire ad alcun documento contrattuale comprovante, nello specifico, che la cessione abbia avuto ad oggetto proprio lo specifico credito azionato dall'appellante, ma tantomeno l'avviso prodotto consente di stabilire, con la dovuta certezza, se il credito asseritamente vantato da rientri tra quelli CP_1 ricompresi nell'operazione di trasferimento in blocco, riferendosi la predetta cessione soltanto a “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Intesa Sanpaolo S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”.
Ciò che dinanzi al Tribunale di Parma è risultato indimostrato, infatti, non è tanto il contratto di cessione in sé, quanto l'inclusione dello specifico credito asseritamente vantato nei confronti di nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari. Controparte_4
Una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (così anche Cass, sez. III, 31/01/2019, n. 2780).
Alla luce delle superiori considerazioni, non risulta in alcun modo censurabile la determinazione cui è pervenuto il Giudice di prime cure, tenuto conto degli esigui elementi istruttori a sua disposizione.
Si osserva invero che se da un lato non potrebbe essere messo in dubbio che l'odierna appellante si sia resa cessionaria di crediti in blocco della banca alla luce della pubblicazione Controparte_2
avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale, tanto più che tale circostanza non è oggetto di specifica contestazione, mancava invece la dimostrazione del fatto che lo specifico credito oggetto di causa rientrasse nel novero dei “taluni” crediti ceduti dalla banca.
pagina 5 di 9 Sta di fatto che in questa sede l'appellante ha prodotto ulteriore documentazione, segnatamente il documento n. 4.
Fermo restando che tale documento ben avrebbe potuto e dovuto essere allegato anche in primo grado, , si osserva che la disciplina relativa al deposito di nuovi documenti in appello nel rito sommario di cognizione, come disciplinata dall'art. 702 quater c.p.c., nella versione applicabile al caso di specie, prescrive ai fini della relativa ammissibilità che esso appare indispensabile ai fini della decisione, nell'accezione “estensiva” fatta propria dall'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, richiede che si tratti di un documento “idoneo ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (cfr.: Cass. Sez. Un. Sent. n. 10790 del
04/05/2017).
Non è quindi sufficiente che si tratti di documenti eventualmente “rilevanti” ai fini della decisione, essendo necessaria la loro “indispensabilità”, nel senso appena indicato (cfr., di recente: Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 22577 del 25/09/2018).
Alla luce dei principi ermeneutici richiamati, va senz'altro riconosciuta l'indispensabilità del documento prodotto dall'appellante sub. doc. n. 4 – fascicolo di secondo grado, in quanto si tratta, allo stato, dell'unica produzione idonea a provare la sicura riconducibilità del codice NDG 6984465802000 alla posizione debitoria di Controparte_4
L'NDG (Numero di Gruppo), è un codice identificativo univoco associato ad un cliente, utilizzato internamente dalla banca per indicare i suoi dati e le sue operazioni.
Da un'analisi dell'elenco dei crediti ceduti, pubblicato ex art.
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e fruibile sul sito internet www.securitisation-services.com/it/cessioni, risulta che in effetti anche i crediti di cui al codice NDG sopra riportato rientrino nell'operazione di cessione intercorsa tra SA AN
AO E AN SP (v. pag. 2052 – Elenco crediti ceduti pubblicato sul sito internet www.securitisation-services.com/it/cessioni).
Alla luce delle nuove risultanze probatorie, dunque, è possibile affermare che il documento prodotto nel procedimento in appello sia idoneo a provare che quel credito rientri nell'ambito della cessione in blocco intervenuta tra e . Ciò, anche tenendo in considerazione Controparte_2 CP_1
gli altri elementi istruttori a disposizione del Collegio, vale a dire il periodo preso in considerazione dalla cessione;
la natura del credito;
la sua classificazione in sofferenza.
pagina 6 di 9 Va detto inoltre che l'azione di primo grado, avente quale presupposto l'originaria esistenza del credito in capo alla banca in virtù del mutuo a suo tempo contratto, è stata instaurata proprio dalla banca creditrice, la quale è stata estromessa a seguito dell'intervento della cessionaria dichiaratasi tale, a seguito del quale la banca non ha più interloquito in giudizio (circostanza inequivocabile ai fini della verosimiglianza di quanto allegato da ). CP_1
D'altra parte, l'articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina ampiamente e sotto plurimi profili derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive.
Sulla base di tali, peculiari, caratteristiche, è stato in giurisprudenza più volte affermato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito" (così, da ultimo: Cass Così Cass. Civ. n.
17944/2023).
Con l'ausilio del documento prodotto, questa Corte ritiene che la prova dell'effettiva titolarità in capo a del diritto di credito fatto valere in giudizio possa ritenersi raggiunta. CP_1
4- Il secondo motivo denuncia l'ingiustizia del provvedimento adottato dal Tribunale di Parma, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova dell'avvenuta voltura catastale - in favore di - della quota di comproprietà della defunta madre, riferita a taluni Controparte_4
immobili siti in Casalbarbato.
Tale circostanza, secondo la ricostruzione prospettata, risulterebbe agevolmente ricavabile dal contesto del documento prodotto sub. doc. n. 5 nel procedimento sommario di primo grado: una certificazione notarile sostitutiva del certificato ipo-catastale, attestante le vicende relative ai suddetti immobili, sulla base di ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Parma Servizio di
Pubblicità Immobiliare.
Ritenuta provata la voltura catastale, l'appellante invoca sul punto l'operatività della disciplina di cui all'art. 476 c.c..
Pur non avendo l'appellante offerto elementi ulteriori rispetto alla certificazione notarile sostitutiva, dalla quale emerge la descrizione delle provenienze e formalità dei beni pignorati e dei quali Pt_1
risulta intestatario, senza peritarsi di produrre – come avrebbe potuto fare – gli specifici atti di
[...]
pagina 7 di 9 visura catastale, risulta dal doc. 5 di primo grado (espressamente richiamato in questo grado) che effettivamente a seguito del decesso della madre (avvenuta il 1° giugno 2017), Persona_2
precedentemente proprietario di ½ degli immobili descritti, è risultato titolare Controparte_4 dell'intero della proprietà, sia al catasto fabbricati che al catasto terreni del comune di Fontanellato.
Risultano inoltre poste in essere – ancor prima della denuncia di successione (che non costituisce atto significativo della volontà di accettare l'eredità, bensì mero atto fiscale, dovuto per evitare conseguenze sanzionatorie) - variazioni di classamento, in particolare del 7 maggio 2018 relativi alla diversa distribuzione degli spazi interni, di frazionamento e fusione, sintomatici di un'utilizzazione in proprio da parte del unico intestatario catastale ed erede della CP_4 Persona_2
Tato premesso. non può dirsi che l'unica circostanza ricavabile dall'atto in questione sia l'avvenuta denuncia di successione da parte di trascritta in data 16/07/2019 ai n. Controparte_4
1527/10797.
Risulta inoltre (a pag 2 della citata relazione) che per il terreno di cui al Foglio 46 Particella 164 vi è stata voltura nonostante la mancata trascrizione (a seguito di denuncia di successione) .
Poichè, com'è noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c., per individuare l'accettazione tacita in capo al chiamato, occorre che venga posto in essere un atto che presupponga necessariamente la volontà del chiamato all'eredità di accettarla, atto che costui non avrebbe il diritto di compiere, se non nella sua qualità di erede, e poichè risulta che all'attualità (e comunque già all'epoca dell'instaurazione del giudizio di primo grado) i beni oggetto dell'asse ereditario erano stati tutti volturati in favore dell'odierno appellato, sussistono sufficienti elementi per ritenere che , il quale non si è Controparte_4
costituito, né in primo né in secondo grado, abbia utilizzato come proprio il bene
Così stando le cose, deve essere riformata la decisione del giudice di prime cure, secondo cui non vi è alcun riscontro rispetto alla circostanza per cui l'odierno resistente avrebbe eseguito in proprio favore la voltura catastale della quota di comproprietà riferita agli immobili siti in Casalbarbato, appartenenti alla defunta madre.
E' quindi provato che abbia tacitamente accettato l'eredità della madre. Controparte_4
5- Resta quindi assorbito il terzo e ultimo motivo, relativo all'asserita coincidenza anagrafica del CP_4
in uno degli immobili oggetto di successione.
6- L'ordinanza impugnata va quindi confermata anche se, tenuto conto della contumacia dell'appellato, della necessarietà della controversia, protrattasi nel presente grado a causa delle lacune probatorie della stessa nulla va disposto in punto di spese di lite, che restano a carico Controparte_1 dell'appellante che le ha anticipate e vanno pertanto dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata,
- dichiara che è intervenuta l'accettazione tacita di eredità di ai sensi Persona_2 dell'art. 476 c.c. da parte del chiamato , nato a [...] il 25 Controparte_4
settembre 1966;
- la presente sentenza è titolo idoneo alla trascrizione nei Registri Immobiliari ex art. 2648 c.c.;
- dichiara le spese irripetibili.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1754/2022 promossa da:
già (C.F.: ), con sede in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Conegliano (31015 - TV), alla via V. Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante e
Amministratore Delegato della società rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Controparte_3
Cocconi (Pec: ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Parma, Viale Mariotti n. 1.
APPELLANTE
Contro
, anche quale titolare dell'impresa omonima (C.F.: – P. Controparte_4 C.F._1
IVA: , nato a [...] (43036 - PR) il 25/09/1966 e residente in [...](43012 – P.IVA_2
PR), Fraz. Casalbarbato n. 34.
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello ex art. 702 – quater c.p.c. avverso l'ordinanza n. 1894/2022 del 29/09/2022, resa dal Tribunale di Parma all'esito del procedimento sommario di cognizione R.G. n. 1618/2022 e comunicata a mezzo pec in data 30/09/2022.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per ome da atto di citazione in appello Controparte_1
“Previo accertamento della titolarità in capo a del credito nei confronti del sig. Controparte_1
derivante dal mutuo a ministero Notaio dott. del 28/11/2011 Controparte_4 Persona_1
(Repertorio Generale n. 38748 - racc. n. 12200) accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita da parte del sig. dell'eredità della sig.ra, (C.F. Controparte_4 Persona_2
), nata a [...] l'[...] -deceduta in il 01/06/2017 - la cui C.F._2
successione è stata registrata a Parma in data 30/05/2018 rep. n. 1307/9990/18 e trascritta a Parma il
16/07/2019 rp. 15257, rg. n. 10797 con voltura a favore del primo e aggiornamento delle intestazioni relative agli immobili caduti in successione - accertandone dunque la qualità di unico erede della stessa.
Conseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Parma di procedere alla trascrizione della sentenza ordinanza che definirà il procedimento in oggetto, con esonero di ogni responsabilità a riguardo.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, I.V.A. e C.P.A.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con ricorso ex art. 702 bis depositato in data 27/04/2022, , in qualità di Controparte_2
società incorporante la , ha chiesto al Tribunale di Parma di Controparte_5
accertare che avesse tacitamente accettato l'eredità della madre, Controparte_4 Persona_2
deceduta in data 1°/06/2017, per aver effettuato la voltura catastale in suo favore delle quote di
[...]
comproprietà di quest'ultima, relative a taluni immobili siti in Fontanellato, Località Casalbarbato, gravati da ipoteca a beneficio della o, comunque, per essere Controparte_5
egli rimasto nel possesso di uno di tali immobili, sua residenza anagrafica, senza eseguire l'inventario nel termine previsto dall'art. 485 c.c..
Con comparsa di costituzione depositata in data 05/07/2022 è intervenuta ai Controparte_1 sensi dell'art. 111 c.p.c., chiedendo che il giudizio proseguisse nei propri confronti, con estromissione di , esponendo che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione effettuata Controparte_2
ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130, in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data
19/04/2022 (avviso di cessione n. 45 pubblicato in G.U. in pari data) ha acquistato pro – soluto da quest'ultima taluni crediti sorti nel periodo tra l'1/01/1950 e l'1/01/2022 (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) riferiti a debitori classificati in sofferenza. non si è costituito nonostante la rituale notifica e il processo è stato celebrato in Controparte_4
sua dichiarata contumacia.
pagina 2 di 9 Con ordinanza del 23 settembre 2022, depositata in data 29 settembre 2022, il Tribunale di Parma ha rigettato il ricorso di Controparte_1
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure ha ritenuto non provata in capo all'intervenuta la titolarità del credito vantato nei confronti di Controparte_4
Ciò, in quanto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prodotto dall'interveniente, non elenca alcun credito specifico e non dimostra, dunque, che l'operazione di cartolarizzazione conclusa tra e comprenda proprio il credito che la prima vanta Controparte_2 Controparte_1
nei confronti di per il mancato rimborso del mutuo. Controparte_4
Nel merito, ha ritenuto non provata la circostanza che avesse eseguito in proprio Controparte_4
favore la voltura catastale delle quote di comproprietà degli immobili di Casalbarbato appartenenti alla defunta madre, circostanza non evincibile dalla certificazione notarile prodotta sub. doc. n. 5 a sostegno della richiesta effettuata.
Parimenti, è stato ritenuto non provato che si trovi nel possesso dell'immobile Controparte_4
asseritamente oggetto di successione sulla base del fatto che egli vi risiederebbe, in quanto dal certificato anagrafico prodotto risulta che il convenuto risiede in Fontanellato, Frazione Casalbarbato,
34, mentre l'immobile ipotecato è ubicato in quel comune, ad indirizzo diverso (via Masone 111-112), con conseguente inoperatività della disciplina di cui all'art. 485 c.c.
2- Avverso la già menzionata ordinanza a proposto appello ex art. 702 quater Controparte_1
c.p.c., affidato a tre motivi.
Con il primo motivo, in relazione alla ritenuta mancanza di prova della titolarità del credito azionato nei confronti di l'appellante ha lamentato l'ingiustizia ed erroneità della Controparte_4
decisione assunta, in quanto l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarebbe idoneo a dimostrare che l'operazione di cartolarizzazione tra e Controparte_2 Controparte_1
comprende anche il credito vantato nei confronti di per mancato rimborso del Controparte_4
mutuo, mentre il Tribunale è andato di diverso avviso in assenza di specifica contestazione. Prodcue ad ogni buon fine dichiarazione del 5 ottobre 2022 di Intesa Sanpaolo s.p.a. indirizzata a in CP_1
riferimento al credito ceduto.
Con il secondo motivo, in merito al mancato raggiungimento della prova dell'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. da parte di l'appellante ha lamentato l'ingiustizia Controparte_4
della motivazione, nella parte in cui ha valutato negativamente, a tal fine, la certificazione notarile prodotta sub. doc. n. 5..
pagina 3 di 9 Secondo le deduzioni di , il citato documento sarebbe idoneo a dimostrare che il sig. CP_1
avrebbe eseguito in proprio favore la voltura catastale della quota di comproprietà degli CP_4
immobili siti in Casalbarbato, circostanza a sua detta evincibile dal contesto dell'atto in questione.
Con il terzo e ultimo motivo, in riferimento alla ritenuta carenza di prova del possesso da parte di della quota di comproprietà di uno degli immobili di cui sopra, l'appellante ha Controparte_4
lamentato l'ingiustizia della motivazione a sostegno della decisione assunta, per non avere il Tribunale tenuto conto della coincidenza della residenza e della sede dell'azienda agricola dell'odierno appellato contumace con l'ubicazione degli immobili già in comproprietà con la madre defunta.
All'udienza del 19/09/2023, a seguito di rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_4
All'udienza del 14/01/2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alla parte costituita termini di legge per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Con il primo motivo l'appellante lamenta l'ingiustizia della decisione assunta dal Tribunale di
Parma, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova della titolarità del credito azionato in capo a circostanza agevolmente evincibile, secondo la ricostruzione CP_1 prospettata, dall'avviso di cessione del 19/04/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ai fini dello scrutinio della doglianza, giova riportare in successione cronologica gli accadimenti processuali rilevanti relativi ad entrambe le fasi di giudizio
Dinanzi al Tribunale di Parma, si è costituita ex art. 111 c.p.c. domandando che il CP_1
giudizio proseguisse nei propri confronti, con estromissione di . Controparte_2
A sostegno della propria pretesa, l'odierna appellante ha esposto di aver acquistato pro – soluto da taluni crediti sorti nel periodo tra l'1/01/1950 e l'1/01/2022, e tra questi anche Controparte_2
la posizione relativa a cui ha dichiarato corrispondesse il codice NDG n. Controparte_4
6984465802000.
A riprova della titolarità del credito, ha prodotto in primo grado soltanto un estratto CP_1 dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, allegando la reperibilità, sui siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni dell'elenco dei crediti ceduti.
È solo nel procedimento di appello che l'appellante ha prodotto il documento n. 4, che si sostanzia in una dichiarazione del creditore cedente, attestante la sicura riconducibilità del codice NDG alla posizione di C.F._3 Controparte_4
Tanto premesso, è evidente che nessuna anomalia motivazionale sussiste all'interno dell'ordinanza impugnata, riesaminando la valenza probatoria del solo avviso di pubblicazione della cessione, siccome pagina 4 di 9 unico elemento nella disponibilità del Giudice di prime cure al momento in cui il provvedimento è stato emanato.
Vero è infatti che il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare convinta continuità, secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi della speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (v.: Cassazione Civile sez. I,
29/02/2024 n. 5478).
Tale prova, nel procedimento sommario di primo grado, è completamente mancata.
Non solo infatti il collegamento ipertestuale richiamato dall'appellante, infatti, non consente di risalire ad alcun documento contrattuale comprovante, nello specifico, che la cessione abbia avuto ad oggetto proprio lo specifico credito azionato dall'appellante, ma tantomeno l'avviso prodotto consente di stabilire, con la dovuta certezza, se il credito asseritamente vantato da rientri tra quelli CP_1 ricompresi nell'operazione di trasferimento in blocco, riferendosi la predetta cessione soltanto a “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Intesa Sanpaolo S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”.
Ciò che dinanzi al Tribunale di Parma è risultato indimostrato, infatti, non è tanto il contratto di cessione in sé, quanto l'inclusione dello specifico credito asseritamente vantato nei confronti di nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari. Controparte_4
Una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (così anche Cass, sez. III, 31/01/2019, n. 2780).
Alla luce delle superiori considerazioni, non risulta in alcun modo censurabile la determinazione cui è pervenuto il Giudice di prime cure, tenuto conto degli esigui elementi istruttori a sua disposizione.
Si osserva invero che se da un lato non potrebbe essere messo in dubbio che l'odierna appellante si sia resa cessionaria di crediti in blocco della banca alla luce della pubblicazione Controparte_2
avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale, tanto più che tale circostanza non è oggetto di specifica contestazione, mancava invece la dimostrazione del fatto che lo specifico credito oggetto di causa rientrasse nel novero dei “taluni” crediti ceduti dalla banca.
pagina 5 di 9 Sta di fatto che in questa sede l'appellante ha prodotto ulteriore documentazione, segnatamente il documento n. 4.
Fermo restando che tale documento ben avrebbe potuto e dovuto essere allegato anche in primo grado, , si osserva che la disciplina relativa al deposito di nuovi documenti in appello nel rito sommario di cognizione, come disciplinata dall'art. 702 quater c.p.c., nella versione applicabile al caso di specie, prescrive ai fini della relativa ammissibilità che esso appare indispensabile ai fini della decisione, nell'accezione “estensiva” fatta propria dall'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, richiede che si tratti di un documento “idoneo ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (cfr.: Cass. Sez. Un. Sent. n. 10790 del
04/05/2017).
Non è quindi sufficiente che si tratti di documenti eventualmente “rilevanti” ai fini della decisione, essendo necessaria la loro “indispensabilità”, nel senso appena indicato (cfr., di recente: Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 22577 del 25/09/2018).
Alla luce dei principi ermeneutici richiamati, va senz'altro riconosciuta l'indispensabilità del documento prodotto dall'appellante sub. doc. n. 4 – fascicolo di secondo grado, in quanto si tratta, allo stato, dell'unica produzione idonea a provare la sicura riconducibilità del codice NDG 6984465802000 alla posizione debitoria di Controparte_4
L'NDG (Numero di Gruppo), è un codice identificativo univoco associato ad un cliente, utilizzato internamente dalla banca per indicare i suoi dati e le sue operazioni.
Da un'analisi dell'elenco dei crediti ceduti, pubblicato ex art.
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e fruibile sul sito internet www.securitisation-services.com/it/cessioni, risulta che in effetti anche i crediti di cui al codice NDG sopra riportato rientrino nell'operazione di cessione intercorsa tra SA AN
AO E AN SP (v. pag. 2052 – Elenco crediti ceduti pubblicato sul sito internet www.securitisation-services.com/it/cessioni).
Alla luce delle nuove risultanze probatorie, dunque, è possibile affermare che il documento prodotto nel procedimento in appello sia idoneo a provare che quel credito rientri nell'ambito della cessione in blocco intervenuta tra e . Ciò, anche tenendo in considerazione Controparte_2 CP_1
gli altri elementi istruttori a disposizione del Collegio, vale a dire il periodo preso in considerazione dalla cessione;
la natura del credito;
la sua classificazione in sofferenza.
pagina 6 di 9 Va detto inoltre che l'azione di primo grado, avente quale presupposto l'originaria esistenza del credito in capo alla banca in virtù del mutuo a suo tempo contratto, è stata instaurata proprio dalla banca creditrice, la quale è stata estromessa a seguito dell'intervento della cessionaria dichiaratasi tale, a seguito del quale la banca non ha più interloquito in giudizio (circostanza inequivocabile ai fini della verosimiglianza di quanto allegato da ). CP_1
D'altra parte, l'articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina ampiamente e sotto plurimi profili derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive.
Sulla base di tali, peculiari, caratteristiche, è stato in giurisprudenza più volte affermato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito" (così, da ultimo: Cass Così Cass. Civ. n.
17944/2023).
Con l'ausilio del documento prodotto, questa Corte ritiene che la prova dell'effettiva titolarità in capo a del diritto di credito fatto valere in giudizio possa ritenersi raggiunta. CP_1
4- Il secondo motivo denuncia l'ingiustizia del provvedimento adottato dal Tribunale di Parma, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova dell'avvenuta voltura catastale - in favore di - della quota di comproprietà della defunta madre, riferita a taluni Controparte_4
immobili siti in Casalbarbato.
Tale circostanza, secondo la ricostruzione prospettata, risulterebbe agevolmente ricavabile dal contesto del documento prodotto sub. doc. n. 5 nel procedimento sommario di primo grado: una certificazione notarile sostitutiva del certificato ipo-catastale, attestante le vicende relative ai suddetti immobili, sulla base di ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Parma Servizio di
Pubblicità Immobiliare.
Ritenuta provata la voltura catastale, l'appellante invoca sul punto l'operatività della disciplina di cui all'art. 476 c.c..
Pur non avendo l'appellante offerto elementi ulteriori rispetto alla certificazione notarile sostitutiva, dalla quale emerge la descrizione delle provenienze e formalità dei beni pignorati e dei quali Pt_1
risulta intestatario, senza peritarsi di produrre – come avrebbe potuto fare – gli specifici atti di
[...]
pagina 7 di 9 visura catastale, risulta dal doc. 5 di primo grado (espressamente richiamato in questo grado) che effettivamente a seguito del decesso della madre (avvenuta il 1° giugno 2017), Persona_2
precedentemente proprietario di ½ degli immobili descritti, è risultato titolare Controparte_4 dell'intero della proprietà, sia al catasto fabbricati che al catasto terreni del comune di Fontanellato.
Risultano inoltre poste in essere – ancor prima della denuncia di successione (che non costituisce atto significativo della volontà di accettare l'eredità, bensì mero atto fiscale, dovuto per evitare conseguenze sanzionatorie) - variazioni di classamento, in particolare del 7 maggio 2018 relativi alla diversa distribuzione degli spazi interni, di frazionamento e fusione, sintomatici di un'utilizzazione in proprio da parte del unico intestatario catastale ed erede della CP_4 Persona_2
Tato premesso. non può dirsi che l'unica circostanza ricavabile dall'atto in questione sia l'avvenuta denuncia di successione da parte di trascritta in data 16/07/2019 ai n. Controparte_4
1527/10797.
Risulta inoltre (a pag 2 della citata relazione) che per il terreno di cui al Foglio 46 Particella 164 vi è stata voltura nonostante la mancata trascrizione (a seguito di denuncia di successione) .
Poichè, com'è noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c., per individuare l'accettazione tacita in capo al chiamato, occorre che venga posto in essere un atto che presupponga necessariamente la volontà del chiamato all'eredità di accettarla, atto che costui non avrebbe il diritto di compiere, se non nella sua qualità di erede, e poichè risulta che all'attualità (e comunque già all'epoca dell'instaurazione del giudizio di primo grado) i beni oggetto dell'asse ereditario erano stati tutti volturati in favore dell'odierno appellato, sussistono sufficienti elementi per ritenere che , il quale non si è Controparte_4
costituito, né in primo né in secondo grado, abbia utilizzato come proprio il bene
Così stando le cose, deve essere riformata la decisione del giudice di prime cure, secondo cui non vi è alcun riscontro rispetto alla circostanza per cui l'odierno resistente avrebbe eseguito in proprio favore la voltura catastale della quota di comproprietà riferita agli immobili siti in Casalbarbato, appartenenti alla defunta madre.
E' quindi provato che abbia tacitamente accettato l'eredità della madre. Controparte_4
5- Resta quindi assorbito il terzo e ultimo motivo, relativo all'asserita coincidenza anagrafica del CP_4
in uno degli immobili oggetto di successione.
6- L'ordinanza impugnata va quindi confermata anche se, tenuto conto della contumacia dell'appellato, della necessarietà della controversia, protrattasi nel presente grado a causa delle lacune probatorie della stessa nulla va disposto in punto di spese di lite, che restano a carico Controparte_1 dell'appellante che le ha anticipate e vanno pertanto dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata,
- dichiara che è intervenuta l'accettazione tacita di eredità di ai sensi Persona_2 dell'art. 476 c.c. da parte del chiamato , nato a [...] il 25 Controparte_4
settembre 1966;
- la presente sentenza è titolo idoneo alla trascrizione nei Registri Immobiliari ex art. 2648 c.c.;
- dichiara le spese irripetibili.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
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