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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 336.2024
TRA
nata il [...] a [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Palmira Nigro del Foro di Avellino, (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Scarlatti n. 18, C.F. , nata a [...] il C.F._3 CP_2
29/11/1978 e residente in [...], C.F. C.F._4
, nata a [...] [...] ( ) e
[...] CP_3 C.F._5 residente in [...],
APPELLATI
Oggetto: appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, , avverso l'ordinanza di convalida di sfratto
[...] CP_2 CP_3 per morosità emessa in data 27.6.2024 dal Tribunale di Napoli Nord nel proc. n.
6358/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
In primo grado , , in qualità di Controparte_1 CP_2 CP_3 proprietari dell' unità immobiliare sita in Frattaminore (NA) alla P.zza San Maurizio
pagina 1 di 7 n. 5 della superficie complessiva di mq 85, identificato al Foglio 5, P.lla 830, Sub.
35, cat. C/1, classe 6, R.C. 1.211,61 del catasto fabbricati, premettendo di aver concesso in locazione tale immobile a in virtù di contratto Parte_1 stipulato in data 17/10/2018, regolarmente registrato in data 21/10/2018 al n.
008999-serie 3T, codice identificativo , Ufficio territoriale di CodiceFiscale_6
NAPOLI 3 e specificando che la conduttrice nel corso degli anni aveva accumulato una morosità per il complessivo importo pari ad € 6.484,53, con atto di citazione intimavano sfratto per morosità, con invito a rilasciare immediatamente l'immobile libero da persone e/o cose.
Con l'ordinanza del 27.6.2024 il Tribunale di Napoli Nord nel proc. n. 6358/2023 verificata la regolarità della notificazione, considerato che parte intimata non era comparsa e non si era opposta, vista la dichiarazione di persistenza della morosità dichiarata a verbale dal procuratore di parte intimante, ha convalidato lo sfratto per morosità, fissando la data per l'esecuzione e condannato parte intimata al pagamento in favore di parte intimante delle spese di lite.
B. Giudizio d'appello.
Avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa in data 27.6.2024 dal Tribunale di Napoli Nord nel proc. n. 6358/2023, ha proposto appello tempestivo depositando in data 24.1.2024 ricorso ai sensi degli artt. 434 e Parte_1 ss c.p.c., chiedendo in via preliminare sospendere inaudita altera parte o a seguito di fissazione di apposita udienza con termine per la notifica alla controparte,
l'efficacia dell'impugnata ordinanza sussistendo i presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora per la relativa concessione nonché fissare udienza dinanzi al Collegio per la discussione nel merito della causa.
L'appellante deduceva essenzialmente due motivi di illegittimità dell'ordinanza gravata emessa, a suo dire, in assenza dei presupposti di legge, avendo il giudice di primo grado erroneamente convalidato lo sfratto, poiché al momento dell'emissione di tale provvedimento non sussisteva più la morosità dedotta nell'atto di citazione, essendo state pagate prima dell'udienza le mensilità richieste ed essendo altresì viziata l'ordinanza gravata nella parte in cui dava per certo che l'atto di citazione era stato notificato alla contraente e alla persona giuridica ditta “ ” a CP_4 mezzo pec, dovendo il giudice, invece, verificare la regolarità della notifica e fissare pagina 2 di 7 una nuova udienza ordinando la rinnovazione della notifica corretta alla odierna appellante.
********
Con decreto del 2.2.2024 la Corte adita, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per disporre con decreto l'invocata sospensione dell'efficacia esecutiva provvedimento impugnato, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 26/3/2024, disponendo la notifica alle controparti, a cura della parte appellante, di ricorso e decreto nei termini di cui all'art. 435 c.p.c., onerando parte appellante di fornire telematicamente, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto alla parte appellata.
Con ordinanza del 27.3.2024 il Collegio, rilevato che nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza l'appellante ha chiesto autorizzarsi la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, “in quanto per problemi nei sistemi informatici non ha rinvenuto la notifica effettuata per
l'udienza del 26.3.2024”, qualificando la richiesta in oggetto come volta ad ottenere la rimessione in termini per la notificazione dell'atto di appello alla controparte, ha fissato udienza in proseguo il 21/5/2024, invitando l'appellante a documentare il tentativo di notificazione a mezzo PEC.
Con ordinanza del 22.5.2024 il Collegio, rilevato che in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza l'appellante ha depositato telematicamente un file che, tuttavia, non risulta leggibile, ritenuta la necessità di ordinare all'istante il deposito del menzionato documento in forma cartacea, onde poterne esaminare il contenuto, ai sensi dell'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 12, d. lgs. n. 149/2022, ha fissato udienza in proseguo il 25/6/2024, ordinando all'appellante il deposito cartaceo del documento indicato.
Con ordinanza del 27.6.2024 il Collegio, esaminato il contenuto del file telematico depositato dall'appellante in allegato alla nota sostitutiva Parte_1 dell'udienza del 21/5/2024, del seguente tenore: “ errore del server Attenzione: si è verificato un errore nel sistema. La preghiamo di riprovare tra qualche minuto. Ci scusiamo per il disagio arrecato” e rilevato che, sulla base di tale documento informatico, la ha chiesto di essere autorizzata alla rinnovazione della Parte_1 notificazione del ricorso in appello, ha ritenuto che il suindicato file, peraltro privo di pagina 3 di 7 data, fosse inidoneo a comprovare che si riferisse al tentativo di eseguire la notificazione in oggetto ed ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per ordinare l'invocata rinnovazione, non risultando nemmeno che l'appellante abbia tentato immediatamente una nuova notificazione dell'atto, una volta avuto contezza del mancato buon esito del primo tentativo;
ha, dunque, considerato la causa matura per la decisione fissando per la discussione, l'udienza del giorno 14/1/2025, poi differita alla data del 25.2.205 essendo il consigliere istruttore trasferito ad altra sezione.
All'udienza del 25.2.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c..
C. Motivi della decisione
La Corte rileva che l'appello pur tempestivamente proposto da è Parte_1 improcedibile atteso che il file prodotto da parte appellante quale allegato alle note scritte per l'udienza del 25.6.2024 del seguente testuale tenore” errore del server
Attenzione: si è verificato un errore nel sistema. La preghiamo di riprovare tra qualche minuto. Ci scusiamo per il disagio arrecato” è inidoneo a comprovare che si riferisca al tentativo di eseguire la notificazione dell'atto di appello, non risultando nemmeno che l'appellante abbia tentato immediatamente una nuova notificazione dell'atto, una volta avuto contezza del mancato buon esito del primo tentativo, non essendo possibile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente.
Ed invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.. Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di pagina 4 di 7 un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata".
(cfr. Cassazione civile, Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; Cassazione civile
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011 ).
Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato, con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (senza che sull'inerzia della parte possa avere influenza -ai fini di una possibilità di sanatoria- l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 cod. proc. civ., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare).(Cfr.
CassazionecivileSez. L,
Sentenza n. 20613 del 09/09/2013 Sez. L, Sentenza n. 19191 del 28/09/2016;Cass azionecivile,Sez. L - , Ordinanza n. 27079 del 26/11/2020).
Corollario di quanto detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi (notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza) che non sia possibile risanare, non potendo parte appellante ottenere in alcun modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa o inesistente sicché l'appello stesso va dichiarato improcedibile con assorbimento dei motivi di appello proposti.
D. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito pagina 5 di 7 complessivo della lite, le stesse rimangono a carico dell'appellante che le ha sostenute.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della
L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa Controparte_1 in data 27.6.2024 dal Tribunale di Napoli Nord nel proc. n. 6358/2023 al n.
336.2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 suddetta ordinanza;
3) nulla sulle spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico di detta appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 25.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 336.2024
TRA
nata il [...] a [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Palmira Nigro del Foro di Avellino, (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Scarlatti n. 18, C.F. , nata a [...] il C.F._3 CP_2
29/11/1978 e residente in [...], C.F. C.F._4
, nata a [...] [...] ( ) e
[...] CP_3 C.F._5 residente in [...],
APPELLATI
Oggetto: appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, , avverso l'ordinanza di convalida di sfratto
[...] CP_2 CP_3 per morosità emessa in data 27.6.2024 dal Tribunale di Napoli Nord nel proc. n.
6358/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
In primo grado , , in qualità di Controparte_1 CP_2 CP_3 proprietari dell' unità immobiliare sita in Frattaminore (NA) alla P.zza San Maurizio
pagina 1 di 7 n. 5 della superficie complessiva di mq 85, identificato al Foglio 5, P.lla 830, Sub.
35, cat. C/1, classe 6, R.C. 1.211,61 del catasto fabbricati, premettendo di aver concesso in locazione tale immobile a in virtù di contratto Parte_1 stipulato in data 17/10/2018, regolarmente registrato in data 21/10/2018 al n.
008999-serie 3T, codice identificativo , Ufficio territoriale di CodiceFiscale_6
NAPOLI 3 e specificando che la conduttrice nel corso degli anni aveva accumulato una morosità per il complessivo importo pari ad € 6.484,53, con atto di citazione intimavano sfratto per morosità, con invito a rilasciare immediatamente l'immobile libero da persone e/o cose.
Con l'ordinanza del 27.6.2024 il Tribunale di Napoli Nord nel proc. n. 6358/2023 verificata la regolarità della notificazione, considerato che parte intimata non era comparsa e non si era opposta, vista la dichiarazione di persistenza della morosità dichiarata a verbale dal procuratore di parte intimante, ha convalidato lo sfratto per morosità, fissando la data per l'esecuzione e condannato parte intimata al pagamento in favore di parte intimante delle spese di lite.
B. Giudizio d'appello.
Avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa in data 27.6.2024 dal Tribunale di Napoli Nord nel proc. n. 6358/2023, ha proposto appello tempestivo depositando in data 24.1.2024 ricorso ai sensi degli artt. 434 e Parte_1 ss c.p.c., chiedendo in via preliminare sospendere inaudita altera parte o a seguito di fissazione di apposita udienza con termine per la notifica alla controparte,
l'efficacia dell'impugnata ordinanza sussistendo i presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora per la relativa concessione nonché fissare udienza dinanzi al Collegio per la discussione nel merito della causa.
L'appellante deduceva essenzialmente due motivi di illegittimità dell'ordinanza gravata emessa, a suo dire, in assenza dei presupposti di legge, avendo il giudice di primo grado erroneamente convalidato lo sfratto, poiché al momento dell'emissione di tale provvedimento non sussisteva più la morosità dedotta nell'atto di citazione, essendo state pagate prima dell'udienza le mensilità richieste ed essendo altresì viziata l'ordinanza gravata nella parte in cui dava per certo che l'atto di citazione era stato notificato alla contraente e alla persona giuridica ditta “ ” a CP_4 mezzo pec, dovendo il giudice, invece, verificare la regolarità della notifica e fissare pagina 2 di 7 una nuova udienza ordinando la rinnovazione della notifica corretta alla odierna appellante.
********
Con decreto del 2.2.2024 la Corte adita, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per disporre con decreto l'invocata sospensione dell'efficacia esecutiva provvedimento impugnato, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 26/3/2024, disponendo la notifica alle controparti, a cura della parte appellante, di ricorso e decreto nei termini di cui all'art. 435 c.p.c., onerando parte appellante di fornire telematicamente, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto alla parte appellata.
Con ordinanza del 27.3.2024 il Collegio, rilevato che nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza l'appellante ha chiesto autorizzarsi la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, “in quanto per problemi nei sistemi informatici non ha rinvenuto la notifica effettuata per
l'udienza del 26.3.2024”, qualificando la richiesta in oggetto come volta ad ottenere la rimessione in termini per la notificazione dell'atto di appello alla controparte, ha fissato udienza in proseguo il 21/5/2024, invitando l'appellante a documentare il tentativo di notificazione a mezzo PEC.
Con ordinanza del 22.5.2024 il Collegio, rilevato che in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza l'appellante ha depositato telematicamente un file che, tuttavia, non risulta leggibile, ritenuta la necessità di ordinare all'istante il deposito del menzionato documento in forma cartacea, onde poterne esaminare il contenuto, ai sensi dell'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 12, d. lgs. n. 149/2022, ha fissato udienza in proseguo il 25/6/2024, ordinando all'appellante il deposito cartaceo del documento indicato.
Con ordinanza del 27.6.2024 il Collegio, esaminato il contenuto del file telematico depositato dall'appellante in allegato alla nota sostitutiva Parte_1 dell'udienza del 21/5/2024, del seguente tenore: “ errore del server Attenzione: si è verificato un errore nel sistema. La preghiamo di riprovare tra qualche minuto. Ci scusiamo per il disagio arrecato” e rilevato che, sulla base di tale documento informatico, la ha chiesto di essere autorizzata alla rinnovazione della Parte_1 notificazione del ricorso in appello, ha ritenuto che il suindicato file, peraltro privo di pagina 3 di 7 data, fosse inidoneo a comprovare che si riferisse al tentativo di eseguire la notificazione in oggetto ed ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per ordinare l'invocata rinnovazione, non risultando nemmeno che l'appellante abbia tentato immediatamente una nuova notificazione dell'atto, una volta avuto contezza del mancato buon esito del primo tentativo;
ha, dunque, considerato la causa matura per la decisione fissando per la discussione, l'udienza del giorno 14/1/2025, poi differita alla data del 25.2.205 essendo il consigliere istruttore trasferito ad altra sezione.
All'udienza del 25.2.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c..
C. Motivi della decisione
La Corte rileva che l'appello pur tempestivamente proposto da è Parte_1 improcedibile atteso che il file prodotto da parte appellante quale allegato alle note scritte per l'udienza del 25.6.2024 del seguente testuale tenore” errore del server
Attenzione: si è verificato un errore nel sistema. La preghiamo di riprovare tra qualche minuto. Ci scusiamo per il disagio arrecato” è inidoneo a comprovare che si riferisca al tentativo di eseguire la notificazione dell'atto di appello, non risultando nemmeno che l'appellante abbia tentato immediatamente una nuova notificazione dell'atto, una volta avuto contezza del mancato buon esito del primo tentativo, non essendo possibile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente.
Ed invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.. Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di pagina 4 di 7 un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata".
(cfr. Cassazione civile, Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; Cassazione civile
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011 ).
Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato, con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (senza che sull'inerzia della parte possa avere influenza -ai fini di una possibilità di sanatoria- l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 cod. proc. civ., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare).(Cfr.
CassazionecivileSez. L,
Sentenza n. 20613 del 09/09/2013 Sez. L, Sentenza n. 19191 del 28/09/2016;Cass azionecivile,Sez. L - , Ordinanza n. 27079 del 26/11/2020).
Corollario di quanto detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi (notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza) che non sia possibile risanare, non potendo parte appellante ottenere in alcun modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa o inesistente sicché l'appello stesso va dichiarato improcedibile con assorbimento dei motivi di appello proposti.
D. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito pagina 5 di 7 complessivo della lite, le stesse rimangono a carico dell'appellante che le ha sostenute.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della
L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa Controparte_1 in data 27.6.2024 dal Tribunale di Napoli Nord nel proc. n. 6358/2023 al n.
336.2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 suddetta ordinanza;
3) nulla sulle spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico di detta appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 25.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
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