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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/11/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1549 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 21.7.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127- ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via F. Nicotera n. 86, presso lo studio legale Borello-Larussa, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Larussa giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Cosenza, via Panebianco n. 227, presso lo studio dell'avv. Maria Federica Bruni, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca De Lima Souza, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 345/2019 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 26.6.2019, notificato in data 20.8.2019. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il d.i. Parte_1 del Tribunale di Lamezia Terme n. 345/2019, emesso nei suoi confronti ed in favore della CP_1 con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 6.878,34, oltre interessi e spese del monitorio,
[...] per l'inadempimento di un contratto di finanziamento stipulato con la per l'acquisto di beni e CP_2 servizi e successivamente ceduti ex latere creditoris all'odierna opposta. A fondamento della spiegata opposizione l'attore eccepiva la prescrizione del credito, la mancata prova del credito ingiunto, l'insufficienza probatoria dell'estratto conto ex art. 50 TUB e la nullità dell'ingiunzione di pagamento opposta. Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria della sua inefficacia, il tutto con il successo delle spese di lite. 1.1. Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutti i motivi di opposizione ex Controparte_1 adverso formulati, chiedendone il rigetto nel merito, con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione a suo vantaggio delle spese di processo.
1 1.2. La controversia veniva istruita esclusivamente mediante le produzioni documentali delle parti in ragione della sua natura strettamente documentale. 1.3. La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo ed alla sua riassegnazione, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.7.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta con note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c.), previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. 2.1. Nel presente giudizio si discute della debenza dell'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, ottenuta dalla in forza di un contratto di finanziamento stipulato da Controparte_1 Parte_1
con la .it.
[...] CP_3
2.2. Orbene, giova rammentare che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una inversione della posizione processuale delle parti nel senso che spetta al convenuto opposto, attore in senso sostanziale, dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere, mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi (cfr. tra le altre Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). È noto inoltre che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo in tal caso sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, laddove grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001; v. tra le altre Cass. 8901/13, Cass. 15328/18 e Cass.13685/19). Con precipuo riferimento alle controversie bancarie spetta all'attore che chieda la restituzione di somme provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (cfr. Cass. 180/2018). Dunque, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione
2 civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato). In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371). Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di prestito personale, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte - legale o negoziale del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass. 1743/2007). 3. Delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria. Infatti, nel caso in esame, tutti gli elementi costitutivi della domanda risultano adeguatamente offerti dall'ingiungente che ha depositato, il contratto di finanziamento posto a base della domanda, l'estratto conto e il piano di ammortamento, mentre la cessione del contratto, nel caso di specie, è stata provata mediante la produzione in giudizio dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. Parte II n. 55 del 11/5/2017, comprovante l'avvenuta cessione del credito tra (già cessionaria del credito dalla Controparte_4 cfr. doc. 3 fascicolo di parte opposta) e la (vedi fascicolo parte opposta). CP_2 Controparte_1
Invero è stato ribadito dalla Cassazione il principio secondo il quale, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (così testualmente Cass. Civ. n. 21821/2023; in senso conforme Cass. Civ. n. 31188/2017). Nel caso di specie l'avviso di cessione dei crediti pubblicati in G.U. conteneva la chiara specificazione della natura dei crediti ceduti, tra cui rientra e può considerarsi annoverabile anche quello della odierna parte opponente.
3 3.1. Dunque, possono ritenersi provati i titoli negoziali del richiesto pagamento, in quanto parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e concernente specificatamente il titolo della pretesa. Il Tribunale, quindi, ritiene che la società opposta abbia sufficientemente adempiuto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi di cui all'art. 2697 c.c..
4. Diversamente, all'esito del giudizio, non può dirsi che la parte opponente abbia provato l'esistenza di fatti (anche parzialmente) modificativi o estintivi della pretesa della società creditrice, secondo quanto previsto dall'art. 2697, comma 2, c.c.. Deve considerarsi provato, infatti, il mancato pagamento del debito da parte dell'opponente, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno avuto modo di precisare, come sopra illustrato, che “il creditore che agisca in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). 4.1. Tutti i motivi posti alla base dell'opposizione, inoltre, devono essere disattesi. 4.2. L'opposizione, anzitutto, è infondata sotto il profilo dell'eccepita prescrizione. Posto che la pretesa creditizia trova origine da rapporti di finanziamento il termine di prescrizione è quello decennale. Spetta alla parte eccipiente indicare il termine esatto della prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili. Tutte queste precisazioni non sono state fatte dalla parte attrice, la quale s'è solo limitata ad eccepire la prescrizione del credito e non ha neanche indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, con la conseguenza che tale eccezione non può che stimarsi del tutto generica, non rilevante nemmeno dal punto di vista processuale e deficitaria dei presupposti per la valutazione della sua fondatezza. Invero, secondo principio che qui si condivide, nella sentenza n. 1694 del 16 febbraio 2023 il Tribunale di Napoli ha specificato che “spetta alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili. Tali precisazioni non sono state fatte dall'opponente, il quale non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione”. Se ne deduce, quindi, che l'opponente deve indicare il dies a quo e il dies a quem, nonché le somme che non possono essere più oggetto di domanda da parte del creditore: questi, secondo il Tribunale di Napoli, sono gli elementi essenziali affinché l'eccezione di prescrizione possa essere presa in considerazione;
diversamente, la stessa risulta irrilevante anche dal punto di vista processuale, in quanto estremamente generica e deficitaria dei presupposti necessari per la valutazione della sua fondatezza. Principi, peraltro, già cristallizzati nella giurisprudenza di legittimità che ha sancito che “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte. Ne consegue che la parte, ove eccepisca la prescrizione, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa” (Cass. n. 16326/2009). Quindi, l'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio e, come tale, deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi
4 compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizionale (Cass. n. 3578/2004; cfr. altresì Cass. n. 4468/2004). Ne consegue l'inammissibilità, per genericità, dell'eccezione di prescrizione del credito azionato in monitorio sollevata dall'opponente. Del resto, se l'eccezione di prescrizione avanzata dalla non fosse inammissibile, sarebbe Parte_1 comunque infondata. Infatti, il contratto di finanziamento in oggetto prevedeva il rimborso della somma di euro 2.040,00 in 18 rate costanti mensili pari ad euro 135,35, con scadenza della prima rata al 29.7.2004, e scadenza dell'ultima rata al 29.12.2005. Nei contratti di mutuo/finanziamento la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata/finanziata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Sul punto è consolidata la giurisprudenza di legittimità e di merito che ha statuito che “il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. n. 2301/2004)” (cfr. Cassazione del 30 agosto 2011, n. 17798; Tribunale Torino, Sez. I Sent., 07 maggio 2021, n. 2331; Tribunale Napoli, Sez. II, Sent., 07 giugno 2022, n. 5672). Pertanto, la parte mutuante/finanziatrice ha dieci anni di tempo, a partire dalla scadenza dell'ultima rata, per chiedere la restituzione dell'importo. Nel contratto di finanziamento in oggetto, dunque, il termine prescrizionale poteva cominciare a decorrere solo dal 29.12.2005, mentre il diritto della società opposta ad agire per la riscossione del credito si sarebbe prescritto il 29.12.2015. Tuttavia, è stata depositata in atti una lettera di diffida e messa in mora interruttiva della prescrizione regolarmente ricevuta dalla parte opponente in data 20.2.2010 che ha spostato inequivocabilmente la decorrenza del termine di prescrizione al 2.2.2020. Di conseguenza, al momento della domanda monitoria da parte della alcuna prescrizione era maturata. Controparte_1
4.3. E' infondata anche l'ulteriore deduzione di parte opponente circa l'insufficienza dell'estratto ex art. 50 TUB a provare il credito della controparte perché avente valore probatorio limitato alla fase monitoria e non a quella successiva a cognizione ordinaria. L'art. 50 TUB invocato dalla parte opponente, che è norma di favore per la banca che agisca in via monitoria per contratti di conto corrente ed accessorie aperture di credito, consente di avvalersi dell'estratto conto - almeno dell'ultimo, secondo la frequenza prevista in contratto - certificato da un Dirigente, che ne dichiari la conformità alle scritture contabili;
l'estratto conto richiesto dall'art. 50 TUB è, come noto, un documento contabile consistente in un prospetto in cui vengono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo o passivo: un documento che, in sostanza, esprime il risultato di tutte le operazioni compiute fino ad una certa data, con l'indicazione del saldo. Nella specie, tuttavia, non venendo in rilievo un rapporto di conto corrente, ma un contratto di finanziamento per cui non è prevista l'emissione di estratti conto periodici, l'opposta per ottenere il decreto ingiuntivo era tenuta unicamente a produrre il contratto ed un conteggio in cui fossero evidenziati l'importo erogato ed il debito residuo (cfr. Cass. civ. n. 4911/2017; Tribunale Bari 22.3.2012; Tribunale Spoleto n. 559/2023). Posto che, sia in fase monitoria sia nella odierna fase a cognizione piena, la stessa risulta avere dimesso il contratto ed un estratto conto con le caratteristiche sopra descritte (cfr. doc. 2 fascicolo di parte opposta), ne discende che il decreto ingiuntivo è stato emesso sicuramente in modo legittimo.
5 4.4. Quanto all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente non può che rilevarsene l'assoluta genericità ed indeterminatezza essendo onere della parte eccipiente individuare le ragioni della dedotta nullità e allegare i relativi elementi probatori di supporto alla tesi.
5. Per tutte le ragioni sopra illustrate, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
6. Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte opponente. Dette spese, tenuto conto della natura e del disputatum (scaglione), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), vanno liquidate come in dispositivo (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa pari a euro 6.878,34; compensi liquidati nei valori minimi determinati per tutte le fasi processuali nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 840,00; fase decisionale, valore minimo: euro 851,00; compenso tabellare totale (valori minimi): euro 2.540,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Regasto, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
345/2019 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 26.6.2019 e notificato in data 20.8.2019, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente a rifondere alla le spese processuali che liquida in complessivi Controparte_1 euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento.
6 Lamezia Terme, 17 novembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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