Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA –3°Sez. Lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'esito dell'udienza del 13.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°29256\2024 del ruolo generale e vertente
TRA in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to F. Fantera in virtù di procura allegata al ricorso
Opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di
[...] pagamento n.09720249064075901000 notificata in data 21.5.2024 ed avente ad oggetto il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di contributi omessi e relative sanzioni, già oggetto degli avvisi di addebito richiamati, eccependo l'annullamento di questi ultimi per effetto della sentenza 9805\2022 emessa dal Tribunale di Roma
– sez. Lavoro- e chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e condannare l' al pagamento in CP_1 favore dell'opponente della somma ai sensi dell'art.96 co.3 equitativamente quantificata, con vittoria di spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_1
L'opposizione è fondata.
Tribunale di Roma – sez. Lavoro- con relativa attestazione di passaggio in giudicato, avente ad oggetto l'accertamento dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei contributi oggetto degli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione in questa sede opposta recanti i seguenti numeri:397 2013 0020356692
000, 397 2014 0008782829 000,397 2014 0029415683 000, 397 2015
0000723449 000.
L'intimazione opposta è, perciò, annullata.
E' respinta la domanda ex art.96 co.3 c.p.c. in mancanza di allegazione e prova della attribuibilità all'Istituto dell'emissione dell'intimazione opposta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.09720249064075901000, rigetta nel resto.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate CP_1 nella somma di E.1780,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario, nonché al rimborso del c.u. pari alla somma di
E.21,50.
Roma 13.1.2025 Il Giudice