Articolo 1 della Legge 11 marzo 1988, n. 66
Articolo 2
Versione
13 marzo 1988
Art. 1. 1. Per il periodo 1988-1995 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 850 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici della Guardia di finanza alle proprie esigenze operative.
Nella elaborazione del programma dovra' essere data priorita' ai settori:
a) aereo, al fine di adeguare l'attuale dispositivo anche con mezzi ad elevata autonomia che consentano di svolgere attivita' di ricerca in mare a largo raggio e a tempo prolungato;
b) navale, al fine di effettuare la sorveglianza nel mare territoriale e nelle acque internazionali;
c) informatico, al fine di potenziare la rete informatica esistente e di completare la dotazione dei reparti territoriali di apparati informatici capaci di accedere a banche dati di interesse operativo;
d) trasmissioni, al fine di realizzare un sistema tecnologicamente avanzato per lo scambio di informazioni nel settore delle evasioni fiscali e dei traffici illeciti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 13 marzo 1988