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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/11/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Donatella Aru Presidente dott. Grazia Bagella Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 196 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. , residente ad Alghero, e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), residente a [...], en- Parte_2 C.F._2
trambi elettivamente domiciliati a Cagliari presso l'avv. Francesco Abozzi, che, in virtù di procura in atti, rappresenta e difende il primo, unitamente all'avv. Isabella Frigo, la quale rappresenta e difende in forza di Parte_2
separata procura in atti, appellanti contro
Controparte_1
(p.i. ), già con sede a Calasetta ed elettivamente domiciliata a Ca- P.IVA_1
gliari, presso gli avv.ti Marcello Vignolo, Massimo Massa, Pilar Sanjust e pagina 1 di 18 che la rappresentavano e difendevano in virtù di procura in Parte_3
atti, appellata
e
(c.f. ) ed Controparte_2 C.F._3 Parte_4
(c.f. ),
[...] C.F._4
appellati-contumaci
e riassunta dagli appellanti nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domici- CP_3 C.F._5
liato a Cagliari, presso l'avv. Edoardo Spinas, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, appellato in riassunzione
e
(c.f. ), residente a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_6
anche quale titolare dell'impresa individuale esercitata sotto la ditta AR-
CIPELAGO IMMOBILIARE DI CICERI (p.i. Controparte_1
), con sede a Calasetta, elettivamente domiciliata a Cagliari, pres- P.IVA_2
so gli avv.ti Marcello Vignolo, Massimo Massa, Pilar Sanjust e Parte_3
che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,
[...]
appellata in riassunzione
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 549/2021, emessa dal Tribunale
pagina 2 di 18 di Cagliari in data 17/02/2021, notificata a mezzo PEC in data 22/3/2021, così giudicare
In via preliminare
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Sig. Parte_5
di per tutti i motivi dedotti in espositiva.
In via principale e nel merito respingere ogni domanda formulata nei confronti dei Signori Parte_1
e e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dagli stessi Parte_2
all'appellata per alcun Controparte_1
titolo o ragione per i motivi esposti in narrativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
- con sentenza esecutiva ex lege.
Nell'interesse di : voglia la Corte d'appello CP_3
in via preliminare/pregiudiziale
- dichiarare inammissibile e in tutti i casi manifestamente infondata l'impugnazione con ordinanza succintamente motivata ai sensi dell'art. 348-bis e 348 -ter cpc o, in subordine, con sentenza;
nel merito
- rigettare l'appello proposto;
- per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. in ogni caso
- condannare gli appellanti ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, cpc.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio, rimborso forfet- tario, IVA e c.p.a.
pagina 3 di 18 Nell'interesse di voglia la Corte d'appello Controparte_1
in via preliminare/pregiudiziale
- dichiarare inammissibili e in tutti i casi manifestamente infondati l'impugnazione e l'atto di riassunzione, con ordinanza succintamente motivata ai sensi dell'art. 348-bis e 348-ter cpc o, in subordine, con sentenza;
nel merito
- rigettare l'appello proposto;
- per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. in ogni caso
- condannare gli appellanti ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, cpc.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi e le fasi del giudizio, rimbor- so forfettario, IVA e c.p.a.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Controparte_1
convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari (proc. n. 8509/2016),
e chiedendo Controparte_2 Parte_4 Parte_1 Parte_2
la loro condanna al pagamento della provvigione per l'attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita dell'immobile denominato A Vigna, ubi- cato a Calasetta, località Le Saline, conclusa con atto pubblico del 21 marzo
2013, mediante il quale aveva acquistato l'immobile dai coniugi Parte_2
per il prezzo di euro 450.000,00. Controparte_4
L'attrice espose di aver ricevuto incarico dai venditori per la ricerca di un acquirente, di aver svolto attività di promozione e intermediazione e di aver messo in contatto i proprietari con il quale, nell'anno 2011, Parte_1
pagina 4 di 18 aveva formulato due proposte d'acquisto.
Nessuna delle proposte era stata accettata, ma -spiegò l'attrice- esse avevano costituito l'avvio di una trattativa che si era protratta nel tempo, fino alla con- clusione dell'affare da parte di padre di , nel marzo 2013. Parte_2 Pt_1
La lamentò, dunque, l'abbandono simulato dalle Controparte_1
trattative, al fine di concludere l'affare per un prezzo apparentemente ed ingiu- stificatamente inferiore, al fine di non pagarle la provvigione di mediazione.
I convenuti resistettero. eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, per non Parte_1
aver partecipato alla conclusione dell'affare. negò di aver avuto rapporti con l'agenzia e affermò di aver Parte_2
condotto autonomamente e in maniera brillante e convincente la trattativa con i venditori.
Questi, a loro volta, affermarono di aver concluso un accordo verbale con la società attrice, senza stabilire la durata dell'incarico né un'eventuale provvi- gione, e negarono l'efficacia causale dell'attività dell'agenzia nella conclusione dell'affare, precisando di aver comunque interrotto il rapporto con la società di mediazione molto prima della stipulazione della compravendita con Parte_6
atteso che il geom. coniuge della legale rappresentante della Ar-
[...] CP_3
cipelago Immobiliare, non aveva proceduto all'aggiornamento catastale dell'immobile e tenuto conto che vi era stato, in realtà, un adeguato interessa- mento per l'immobile.
Con la sentenza n. 549, pubblicata il 17 febbraio 2021, il Tribunale di Ca- gliari accertò che la compravendita era stata conclusa per effetto dell'attività di pagina 5 di 18 mediazione svolta dall'attrice, rigettò l'eccezione di e condannò Parte_1
i convenuti al pagamento della provvigione e delle spese di lite.
La decisione si fondò sull'accertamento, ritenuto pacifico e documentalmen- te provato, che l'agenzia attrice avesse ricevuto incarico, seppur informale, dai venditori per la promozione dell'immobile e avesse:
- svolto una serie di attività di intermediazione, tra cui la pubblicazione di annunci, l'organizzazione di visite, la trasmissione di documentazione e la raccolta di proposte d'acquisto;
- messo in contatto i venditori con fin da febbraio 2011; Parte_1
- successivamente trasmesso documenti e proposte anche al padre di quest'ultimo, , il quale risultava aver ricevuto, tramite fax ed e- Pt_2
mail, l'atto di provenienza dell'immobile e due bozze di proposta d'acquisto, formulate dal figlio , la seconda delle quali per Pt_1
l'importo di euro 608.000,00.
Il primo giudice ritenne che, nonostante il decorso temporale tra le prime trattative e la conclusione dell'affare, la messa in relazione tra le parti operata dall'agenzia costituisse l'antecedente necessario per la stipula del contratto de- finitivo, relazione che non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo, ma la sussistenza di un contributo causale anche indiretto.
Venne anche ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione pas- siva sollevata da evidenziando che le proposte da lui formulate Parte_1
erano sottoscritte per sé e/o persona da nominare e che il padre era stato Pt_2
coinvolto sin dall'inizio delle trattative, come dimostrato dalla documentazione in atti.
pagina 6 di 18 Il Tribunale accertò che entrambi avevano agito in modo coordinato e con- sapevole, avvalendosi dell'attività del mediatore, condannandoli in solido al pagamento della provvigione.
***
2. Avverso tale sentenza, e hanno proposto appello, Pt_1 Parte_2
convenendo in giudizio, la la e gli eredi di Controparte_1 CP_2
. Parte_4
2.1 Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da malgrado egli avesse parte- Parte_1
cipato solo alle trattative preliminari per l'acquisto dell'immobile ma non con- cluso l'affare, che era stato invece perfezionato, a distanza di circa due anni, dal padre.
Gli appellanti hanno sostenuto che il rapporto di parentela tra i due soggetti non sarebbe sufficiente a fondare una responsabilità solidale e che la proposta d'acquisto sottoscritta da nel 2011, contenente la clausola per sé e/o per- Pt_1
sona da nominare, non poteva ritenersi efficace, essendo stata respinta dai venditori e successivamente revocata.
In base a tale ricostruzione, dal settembre 2011, non aveva Parte_1
più avuto rapporti con la mediatrice e la trattativa conclusiva era stata condotta autonomamente dal padre , senza alcun intervento dell'agenzia. Pt_2
2.2 Con il secondo motivo di appello, e hanno conte- Pt_1 Parte_2
stato l'applicazione dell'art. 1755 c.c., sostenendo che l'attività svolta dall'agenzia non avesse avuto alcuna efficacia causale nella conclusione pagina 7 di 18 dell'affare.
Gli appellanti hanno dedotto che i venditori avevano manifestato il proprio dissenso rispetto all'operato dell'agenzia già all'inizio del 2012, revocandole l'incarico informale conferito, e che la trattativa conclusiva era stata avviata e condotta da in modo del tutto autonomo, senza alcun contributo Parte_2
da parte della mediatrice.
L'affare si era concluso a condizioni economiche diverse rispetto a quelle proposte dall'agenzia -hanno argomentato gli appellanti- con una riduzione si- gnificativa del prezzo di vendita e tale circostanza, unitamente al decorso tem- porale tra le trattative iniziali e la stipula del contratto definitivo, escludeva il nesso causale richiesto dalla norma per il riconoscimento del diritto alla prov- vigione.
*
3. Contumaci la e gli eredi di la CP_2 Parte_4 Controparte_5
ha resistito, precisando come i venditori le avessero corrisposto quanto
[...]
dovuto.
Circa l'impugnazione dei l'appellata ne ha eccepito l'infondatezza Pt_2
e l'inammissibilità per genericità e ha sottolineato come il fatto che gli appel- lanti, pur apparentemente titolari di posizioni giuridiche differenti, avessero proposto un unico atto di appello dimostrasse il coinvolgimento reciproco e il loro comune interesse nella vicenda.
A seguito della dichiarazione di interruzione del processo per intervenuta cancellazione della società appellata, i hanno riassunto il giudizio. Pt_2
Con autonome comparse, si sono costituiti in qualità di ex CP_3
pagina 8 di 18 socio accomandante della cessata e Controparte_1 Controparte_1
anche ella quale ex socio ma anche quale cessionaria dell'azienda della stessa e, come tale, subentrata, tra l'altro, nei crediti vantati Controparte_1
dalla parte cedente nei confronti di e Pt_1 Parte_2
Il e la hanno fatto proprie le eccezioni già sollevate dalla so- CP_3 CP_1
cietà, e hanno ribadito, in particolare, come l'attività di mediazione svolta dall'agenzia avesse avuto efficacia causale nella conclusione dell'affare e come entrambi gli appellanti avessero agito in modo coordinato e consapevole, avva- lendosi dell'intervento del mediatore.
Il e la hanno chiesto, infine, la condanna degli appellanti ai CP_3 CP_1
sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata per lite temeraria.
*
4. Le eccezioni di inammissibilità non meritano accoglimento.
4.1 Per quanto riguarda la doglianza di genericità dei motivi di impugnazio- ne, occorre muovere dall'oramai consolidato orientamento -fatto proprio da
Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199- per cui gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instan- tiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle im-
pagina 9 di 18 pugnazioni a critica vincolata (così, di recente, Cass., ord. 24 agosto 2025, n.
23804).
Nella fattispecie, l'atto di appello dei contiene una articolazione Pt_2
sufficientemente chiara dei motivi di impugnazione, con riferimento al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Parte_1
e alla statuizione che ha riconosciuto il diritto alla provvigione in favore dell'agenzia appellata.
Gli appellanti hanno dedotto, in modo intellegibile, le ragioni per cui riten- gono erronea la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale e l'applicazione dell'art. 1755 c.c. e hanno contestato la sussistenza del nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.
Gli appellanti hanno, dunque, individuato in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e hanno affiancato al- la parte volitiva una parte argomentativa che ha contrastato le ragioni addotte dal primo giudice.
4.2 Quanto al secondo profilo, relativo al presunto conflitto di interessi tra gli appellanti, si osserva che, sebbene abbia formulato una do- Parte_1
manda preliminare volta a ottenere la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, ciò non comporta automaticamente una incompatibilità con la posizio- ne processuale di Parte_2
È inammissibile l'impugnazione proposta, a mezzo di uno stesso procurato- re, da due o più parti quando tra loro sussista conflitto -attuale o anche solo po- tenziale- di interessi, ossia quando esse, pur avanzando istanze non incompati- bili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione.
pagina 10 di 18 Osservato che, nella fattispecie, le posizioni di e sono Pt_2 Parte_1
scindibili, poiché il primo è rappresentato e difeso soltanto dall'avv. Isabella
Frigo, mentre il secondo è difeso anche dall'avv. Francesco Abozzi, occorre considerare che l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione pas- siva di non comporterebbe un aggravio della posizione del pa- Parte_1
dre , con conseguente conflitto di interessi e violazione del principio del Pt_2
diritto di difesa, in quanto la condanna emessa a carico dei è in solido Pt_2
tra loro, sicché l'accoglimento dell'impugnazione di non an- Parte_1
drebbe a danno del padre, comunque tenuto per intero nei rapporti con gli ap- pellati.
5. Quanto al merito dell'appello, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 1755 c.c., il diritto del mediatore alla provvigione sorge per effetto del- la conclusione dell'affare, quale risultato economico dell'attività di intermedia- zione e non già in ragione della stipulazione di uno specifico contratto tra le parti originariamente poste in contatto.
Una consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per affare deve intendersi qualsiasi operazione di natura economica idonea a generare un vin- colo obbligatorio tra le parti, anche se realizzata attraverso una pluralità di atti strumentali o di schemi giuridici, purché diretti nel loro complesso alla realiz- zazione di un unico interesse economico sostanziale (Cass., 19 ottobre 2004, n.
20549).
Ne consegue che la sostituzione di una parte con altra non esclude il diritto alla provvigione, ove sussista un legame, anche non necessariamente di rappre- sentanza, tra il soggetto originario e quello subentrante, tale da giustificare,
pagina 11 di 18 nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la conclusione dell'affare su un diverso soggetto (Cass., 3 aprile 2009, n. 8126;
Cass., 16 marzo 2018, n. 6552).
In questa prospettiva, la condizione essenziale è che l'affare concluso sia so- stanzialmente identico a quello proposto e che la sua realizzazione sia causal- mente ricollegabile all'attività del mediatore, il quale ha determinato il contatto iniziale tra le parti originali, le quali restano obbligate al pagamento della provvigione, anche se la stipulazione negoziale sia intervenuta con soggetti di- versi.
La parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso se l'affare è concluso per effetto del[l'] in- tervento del mediatore;
non a caso l'art. 1755 c.c. si riferisce all'affare e non al contratto, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta cor- rispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico e quello attraver- so il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi, bensì dal rag- giungimento dello scopo economico per il perseguimento del quale la parte aveva dato incarico al mediatore (così, Cass., ord. 20 giugno 2024, n. 16973).
5.1 Tanto rilevato, deve ritenersi che il primo motivo di appello sia infon- dato.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Parte_1
-da qualificarsi, invero, come contestazione, dal lato passivo, della titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo (cfr. Cass., ord. 5 giugno 2025, n.
15088) è infondata.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il diritto alla provvigione sorge pagina 12 di 18 ai sensi dell'art. 1755 c.c. quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività del mediatore, senza che sia necessario un nesso eziologi- co diretto ed esclusivo, essendo sufficiente che la messa in relazione delle parti costituisca l'antecedente necessario per pervenire alla conclusione dell'affare, anche attraverso fasi successive e con l'intervento di altri soggetti (Cass., ord.,
16 gennaio 2018, n. 869 e Cass., n. 8126/2009 cit.).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che Parte_1
nell'anno 2011, avesse formulato due proposte di acquisto, per sé e/o persona da nominare, dopo essere stato condotto dal mediatore a visitare l'immobile e aver ricevuto le bozze di proposta e l'atto di provenienza.
È, altresì, accertato che il padre , acquirente finale, fosse stato coinvol- Pt_2
to sin dall'inizio dei contatti, avendo egli stesso ricevuto via fax e e-mail gli at- ti di provenienza.
Tale circostanza dimostra la continuità tra il soggetto che partecipò alle trat- tative iniziali e quello che stipulò il contratto definitivo, secondo il principio per cui la sostituzione di una parte con altra non esclude l'obbligo di corri- spondere la provvigione, ove vi sia un legame tale da giustificare lo spostamen- to della trattativa nell'ambito dei reciproci rapporti economici.
Ne consegue che quale parte originariamente intermediata, Parte_1
non può ritenersi estraneo all'affare concluso.
5.2 Il secondo motivo di appello è infondato e non può essere accolto, giac- ché, per quanto sopra osservato, non sussiste la dedotta violazione dell'art. 1755 c.c.
Il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui il diritto alla pagina 13 di 18 provvigione non dipende dalla stipulazione di un contratto specifico, ma dalla conclusione dell'affare, inteso come operazione economica unitaria, anche se realizzata attraverso una pluralità di atti e con soggetti diversi, purché vi sia identità sostanziale e collegamento causale con l'attività del mediatore (Cass.,
n. 20549/2004 cit.).
Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, può non rilevare che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il giudice del merito ravvisi motivatamente la sussistenza del rilievo causale dell'iniziale intervento del mediatore nel creare il contatto tra le parti.
La circostanza che il preponente abbia fissato una determinata durata dell'incarico non vanifica, infatti, ex se il risultato utile dell'opera del mediato- re verificatosi in un momento successivo a quel periodo temporale.
Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate (Cass., ord. 8 gennaio
2024, n. 538).
Nel caso in esame, l'affare concluso da nell'anno 2013 appa- Parte_2
re, univocamente, il risultato dell'attività di intermediazione svolta dall'agenzia, che aveva reperito i potenziali acquirenti e messo in relazione le parti, ossia aveva posto in essere l'antecedente indispensabile per la successiva stipulazione.
A eccezione dei messaggi inviati, a vario titolo, da alla Parte_1 Pt_7
pagina 14 di 18 ri, rispetto ai quali nessuna valenza probatoria può essere riconosciuta, gli altri elementi fattuali valorizzati dal primo giudice ai fini della ricostruzione di un unitario centro di interessi tra padre e figlio nel senso indicato dalla giurispru- denza richiamata sono idonei a convincere dell'esistenza di un nesso causale tra l'attività inizialmente posta in essere dall'agenzia e il successivo acquisto da parte di Parte_2
Il decorso del tempo, la revoca o scadenza dell'incarico all'agenzia così co- me la (del tutto fisiologica) riduzione del prezzo di vendita e, appunto, il so- pravvenuto intervento diretto dell'acquirente finale non sono circostanze ido- nee a interrompere il nesso causale, giacché, secondo il principio della causali- tà adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso senza l'iniziale attività dell'agenzia immobiliare, considerato che non è necessario un nesso eziologico diretto ed esclusivo.
Non l'intervallo di tempo tra la conclusione del contratto e le prime trattati- ve né il successivo interessamento anche di altri soggetti, sono, in sé, circo- stanze idonee a escludere che l'attività iniziale, espletata da colui che pretende la provvigione, costituisca l'antecedente necessario della conclusione dell'affare (Cass., 21 novembre 2000, n. 15014).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto dovuta la provvigione da parte dei Pt_2
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato, con motivazione coerente, che la aveva svolto un'attività di mediazione Controparte_1
con efficienza causale nella conclusione dell'affare, essendo stati documentati:
- l'incarico, seppur non scritto, da parte dei venditori per la vendi-
pagina 15 di 18 ta dell'immobile;
- la trasmissione della documentazione contenente tutte le infor- mazioni concernenti l'immobile, compresi i nominativi dei venditori, anche a il quale aveva palesemente beneficiato Parte_2
dell'attività svolta dalla società di mediazione.
*
6. Le spese seguono la soccombenza, sicché e devono Pt_1 Parte_2
essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio tan- to a favore di quanto di Controparte_1 CP_3
Sullo scaglione euro 5.201,00-26.000,00, i compensi sono liquidati ai valori minimi per le fasi studio e introduttiva e al valore medio per la fase di decisio- ne.
I compensi devono essere maggiorati ai sensi dell'art. 4, secondo e quarto comma, d.m. n. 55/2014 per il numero delle parti aventi la stessa posizione processuale.
*
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Al di là di una generica doglianza circa l'utilizzo strumentale del processo,
l'appellata prima e gli appellati poi non hanno svolto attività assertiva in ordine ai presupposti della responsabilità.
La mera proposizione di una eccezione (o la proposizione di un'impugnazione) che possa risultare infondata non può di per sé far scattare la sanzione, giacché nel nostro sistema la proposizione di una domanda o di una pagina 16 di 18 eccezione infondata non integra di per sé violazione del grado minimo di dili- genza.
Si deve evitare di confondere l'infondatezza con la temerarietà, giacché di- versamente si arriverebbe a comprimere, per ciò solo, il diritto di difesa (di cui
è espressione il potere di impugnazione), sanzionando chi abbia partecipato al contraddittorio per l'essere, infine, l'esito a lui non favorevole.
La difesa esercitata, invece, è la sostanza del processo, onde il suo abuso non può che essere una assoluta e in quanto tale peculiare eccezione, la cui sus- sistenza deve fondarsi su un'intensa e specifica individuazione degli elementi integranti l'abuso, a evitare che, con una motivazione apparente, si fondi una decisione priva di concretezza di argomentazione (arg. da Cass., 20 luglio
2023, n. 21667).
*
Sussistono, invece, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da e contro la sen- Pt_1 Parte_2
tenza n. 549 del 17 febbraio 2021 del Tribunale di Cagliari e, per l'effetto,
2. condanna e in solido tra loro, alla rifusione Pt_1 Parte_2
delle spese di lite del presente giudizio, che vengono liquidate in eu-
pagina 17 di 18 ro 2.939,00, per compensi e in euro 617,00 per la maggiorazione per il numero delle parti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., ciascu- no a favore di e di Controparte_1 CP_3
3. accerta che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appel- lanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 12 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Donatella Aru dott. Enzo Luchi
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Donatella Aru Presidente dott. Grazia Bagella Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 196 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. , residente ad Alghero, e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), residente a [...], en- Parte_2 C.F._2
trambi elettivamente domiciliati a Cagliari presso l'avv. Francesco Abozzi, che, in virtù di procura in atti, rappresenta e difende il primo, unitamente all'avv. Isabella Frigo, la quale rappresenta e difende in forza di Parte_2
separata procura in atti, appellanti contro
Controparte_1
(p.i. ), già con sede a Calasetta ed elettivamente domiciliata a Ca- P.IVA_1
gliari, presso gli avv.ti Marcello Vignolo, Massimo Massa, Pilar Sanjust e pagina 1 di 18 che la rappresentavano e difendevano in virtù di procura in Parte_3
atti, appellata
e
(c.f. ) ed Controparte_2 C.F._3 Parte_4
(c.f. ),
[...] C.F._4
appellati-contumaci
e riassunta dagli appellanti nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domici- CP_3 C.F._5
liato a Cagliari, presso l'avv. Edoardo Spinas, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, appellato in riassunzione
e
(c.f. ), residente a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_6
anche quale titolare dell'impresa individuale esercitata sotto la ditta AR-
CIPELAGO IMMOBILIARE DI CICERI (p.i. Controparte_1
), con sede a Calasetta, elettivamente domiciliata a Cagliari, pres- P.IVA_2
so gli avv.ti Marcello Vignolo, Massimo Massa, Pilar Sanjust e Parte_3
che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,
[...]
appellata in riassunzione
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 549/2021, emessa dal Tribunale
pagina 2 di 18 di Cagliari in data 17/02/2021, notificata a mezzo PEC in data 22/3/2021, così giudicare
In via preliminare
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Sig. Parte_5
di per tutti i motivi dedotti in espositiva.
In via principale e nel merito respingere ogni domanda formulata nei confronti dei Signori Parte_1
e e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dagli stessi Parte_2
all'appellata per alcun Controparte_1
titolo o ragione per i motivi esposti in narrativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
- con sentenza esecutiva ex lege.
Nell'interesse di : voglia la Corte d'appello CP_3
in via preliminare/pregiudiziale
- dichiarare inammissibile e in tutti i casi manifestamente infondata l'impugnazione con ordinanza succintamente motivata ai sensi dell'art. 348-bis e 348 -ter cpc o, in subordine, con sentenza;
nel merito
- rigettare l'appello proposto;
- per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. in ogni caso
- condannare gli appellanti ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, cpc.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio, rimborso forfet- tario, IVA e c.p.a.
pagina 3 di 18 Nell'interesse di voglia la Corte d'appello Controparte_1
in via preliminare/pregiudiziale
- dichiarare inammissibili e in tutti i casi manifestamente infondati l'impugnazione e l'atto di riassunzione, con ordinanza succintamente motivata ai sensi dell'art. 348-bis e 348-ter cpc o, in subordine, con sentenza;
nel merito
- rigettare l'appello proposto;
- per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. in ogni caso
- condannare gli appellanti ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, cpc.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi e le fasi del giudizio, rimbor- so forfettario, IVA e c.p.a.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Controparte_1
convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari (proc. n. 8509/2016),
e chiedendo Controparte_2 Parte_4 Parte_1 Parte_2
la loro condanna al pagamento della provvigione per l'attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita dell'immobile denominato A Vigna, ubi- cato a Calasetta, località Le Saline, conclusa con atto pubblico del 21 marzo
2013, mediante il quale aveva acquistato l'immobile dai coniugi Parte_2
per il prezzo di euro 450.000,00. Controparte_4
L'attrice espose di aver ricevuto incarico dai venditori per la ricerca di un acquirente, di aver svolto attività di promozione e intermediazione e di aver messo in contatto i proprietari con il quale, nell'anno 2011, Parte_1
pagina 4 di 18 aveva formulato due proposte d'acquisto.
Nessuna delle proposte era stata accettata, ma -spiegò l'attrice- esse avevano costituito l'avvio di una trattativa che si era protratta nel tempo, fino alla con- clusione dell'affare da parte di padre di , nel marzo 2013. Parte_2 Pt_1
La lamentò, dunque, l'abbandono simulato dalle Controparte_1
trattative, al fine di concludere l'affare per un prezzo apparentemente ed ingiu- stificatamente inferiore, al fine di non pagarle la provvigione di mediazione.
I convenuti resistettero. eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, per non Parte_1
aver partecipato alla conclusione dell'affare. negò di aver avuto rapporti con l'agenzia e affermò di aver Parte_2
condotto autonomamente e in maniera brillante e convincente la trattativa con i venditori.
Questi, a loro volta, affermarono di aver concluso un accordo verbale con la società attrice, senza stabilire la durata dell'incarico né un'eventuale provvi- gione, e negarono l'efficacia causale dell'attività dell'agenzia nella conclusione dell'affare, precisando di aver comunque interrotto il rapporto con la società di mediazione molto prima della stipulazione della compravendita con Parte_6
atteso che il geom. coniuge della legale rappresentante della Ar-
[...] CP_3
cipelago Immobiliare, non aveva proceduto all'aggiornamento catastale dell'immobile e tenuto conto che vi era stato, in realtà, un adeguato interessa- mento per l'immobile.
Con la sentenza n. 549, pubblicata il 17 febbraio 2021, il Tribunale di Ca- gliari accertò che la compravendita era stata conclusa per effetto dell'attività di pagina 5 di 18 mediazione svolta dall'attrice, rigettò l'eccezione di e condannò Parte_1
i convenuti al pagamento della provvigione e delle spese di lite.
La decisione si fondò sull'accertamento, ritenuto pacifico e documentalmen- te provato, che l'agenzia attrice avesse ricevuto incarico, seppur informale, dai venditori per la promozione dell'immobile e avesse:
- svolto una serie di attività di intermediazione, tra cui la pubblicazione di annunci, l'organizzazione di visite, la trasmissione di documentazione e la raccolta di proposte d'acquisto;
- messo in contatto i venditori con fin da febbraio 2011; Parte_1
- successivamente trasmesso documenti e proposte anche al padre di quest'ultimo, , il quale risultava aver ricevuto, tramite fax ed e- Pt_2
mail, l'atto di provenienza dell'immobile e due bozze di proposta d'acquisto, formulate dal figlio , la seconda delle quali per Pt_1
l'importo di euro 608.000,00.
Il primo giudice ritenne che, nonostante il decorso temporale tra le prime trattative e la conclusione dell'affare, la messa in relazione tra le parti operata dall'agenzia costituisse l'antecedente necessario per la stipula del contratto de- finitivo, relazione che non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo, ma la sussistenza di un contributo causale anche indiretto.
Venne anche ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione pas- siva sollevata da evidenziando che le proposte da lui formulate Parte_1
erano sottoscritte per sé e/o persona da nominare e che il padre era stato Pt_2
coinvolto sin dall'inizio delle trattative, come dimostrato dalla documentazione in atti.
pagina 6 di 18 Il Tribunale accertò che entrambi avevano agito in modo coordinato e con- sapevole, avvalendosi dell'attività del mediatore, condannandoli in solido al pagamento della provvigione.
***
2. Avverso tale sentenza, e hanno proposto appello, Pt_1 Parte_2
convenendo in giudizio, la la e gli eredi di Controparte_1 CP_2
. Parte_4
2.1 Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da malgrado egli avesse parte- Parte_1
cipato solo alle trattative preliminari per l'acquisto dell'immobile ma non con- cluso l'affare, che era stato invece perfezionato, a distanza di circa due anni, dal padre.
Gli appellanti hanno sostenuto che il rapporto di parentela tra i due soggetti non sarebbe sufficiente a fondare una responsabilità solidale e che la proposta d'acquisto sottoscritta da nel 2011, contenente la clausola per sé e/o per- Pt_1
sona da nominare, non poteva ritenersi efficace, essendo stata respinta dai venditori e successivamente revocata.
In base a tale ricostruzione, dal settembre 2011, non aveva Parte_1
più avuto rapporti con la mediatrice e la trattativa conclusiva era stata condotta autonomamente dal padre , senza alcun intervento dell'agenzia. Pt_2
2.2 Con il secondo motivo di appello, e hanno conte- Pt_1 Parte_2
stato l'applicazione dell'art. 1755 c.c., sostenendo che l'attività svolta dall'agenzia non avesse avuto alcuna efficacia causale nella conclusione pagina 7 di 18 dell'affare.
Gli appellanti hanno dedotto che i venditori avevano manifestato il proprio dissenso rispetto all'operato dell'agenzia già all'inizio del 2012, revocandole l'incarico informale conferito, e che la trattativa conclusiva era stata avviata e condotta da in modo del tutto autonomo, senza alcun contributo Parte_2
da parte della mediatrice.
L'affare si era concluso a condizioni economiche diverse rispetto a quelle proposte dall'agenzia -hanno argomentato gli appellanti- con una riduzione si- gnificativa del prezzo di vendita e tale circostanza, unitamente al decorso tem- porale tra le trattative iniziali e la stipula del contratto definitivo, escludeva il nesso causale richiesto dalla norma per il riconoscimento del diritto alla prov- vigione.
*
3. Contumaci la e gli eredi di la CP_2 Parte_4 Controparte_5
ha resistito, precisando come i venditori le avessero corrisposto quanto
[...]
dovuto.
Circa l'impugnazione dei l'appellata ne ha eccepito l'infondatezza Pt_2
e l'inammissibilità per genericità e ha sottolineato come il fatto che gli appel- lanti, pur apparentemente titolari di posizioni giuridiche differenti, avessero proposto un unico atto di appello dimostrasse il coinvolgimento reciproco e il loro comune interesse nella vicenda.
A seguito della dichiarazione di interruzione del processo per intervenuta cancellazione della società appellata, i hanno riassunto il giudizio. Pt_2
Con autonome comparse, si sono costituiti in qualità di ex CP_3
pagina 8 di 18 socio accomandante della cessata e Controparte_1 Controparte_1
anche ella quale ex socio ma anche quale cessionaria dell'azienda della stessa e, come tale, subentrata, tra l'altro, nei crediti vantati Controparte_1
dalla parte cedente nei confronti di e Pt_1 Parte_2
Il e la hanno fatto proprie le eccezioni già sollevate dalla so- CP_3 CP_1
cietà, e hanno ribadito, in particolare, come l'attività di mediazione svolta dall'agenzia avesse avuto efficacia causale nella conclusione dell'affare e come entrambi gli appellanti avessero agito in modo coordinato e consapevole, avva- lendosi dell'intervento del mediatore.
Il e la hanno chiesto, infine, la condanna degli appellanti ai CP_3 CP_1
sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata per lite temeraria.
*
4. Le eccezioni di inammissibilità non meritano accoglimento.
4.1 Per quanto riguarda la doglianza di genericità dei motivi di impugnazio- ne, occorre muovere dall'oramai consolidato orientamento -fatto proprio da
Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199- per cui gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instan- tiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle im-
pagina 9 di 18 pugnazioni a critica vincolata (così, di recente, Cass., ord. 24 agosto 2025, n.
23804).
Nella fattispecie, l'atto di appello dei contiene una articolazione Pt_2
sufficientemente chiara dei motivi di impugnazione, con riferimento al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Parte_1
e alla statuizione che ha riconosciuto il diritto alla provvigione in favore dell'agenzia appellata.
Gli appellanti hanno dedotto, in modo intellegibile, le ragioni per cui riten- gono erronea la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale e l'applicazione dell'art. 1755 c.c. e hanno contestato la sussistenza del nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.
Gli appellanti hanno, dunque, individuato in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e hanno affiancato al- la parte volitiva una parte argomentativa che ha contrastato le ragioni addotte dal primo giudice.
4.2 Quanto al secondo profilo, relativo al presunto conflitto di interessi tra gli appellanti, si osserva che, sebbene abbia formulato una do- Parte_1
manda preliminare volta a ottenere la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, ciò non comporta automaticamente una incompatibilità con la posizio- ne processuale di Parte_2
È inammissibile l'impugnazione proposta, a mezzo di uno stesso procurato- re, da due o più parti quando tra loro sussista conflitto -attuale o anche solo po- tenziale- di interessi, ossia quando esse, pur avanzando istanze non incompati- bili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione.
pagina 10 di 18 Osservato che, nella fattispecie, le posizioni di e sono Pt_2 Parte_1
scindibili, poiché il primo è rappresentato e difeso soltanto dall'avv. Isabella
Frigo, mentre il secondo è difeso anche dall'avv. Francesco Abozzi, occorre considerare che l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione pas- siva di non comporterebbe un aggravio della posizione del pa- Parte_1
dre , con conseguente conflitto di interessi e violazione del principio del Pt_2
diritto di difesa, in quanto la condanna emessa a carico dei è in solido Pt_2
tra loro, sicché l'accoglimento dell'impugnazione di non an- Parte_1
drebbe a danno del padre, comunque tenuto per intero nei rapporti con gli ap- pellati.
5. Quanto al merito dell'appello, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 1755 c.c., il diritto del mediatore alla provvigione sorge per effetto del- la conclusione dell'affare, quale risultato economico dell'attività di intermedia- zione e non già in ragione della stipulazione di uno specifico contratto tra le parti originariamente poste in contatto.
Una consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per affare deve intendersi qualsiasi operazione di natura economica idonea a generare un vin- colo obbligatorio tra le parti, anche se realizzata attraverso una pluralità di atti strumentali o di schemi giuridici, purché diretti nel loro complesso alla realiz- zazione di un unico interesse economico sostanziale (Cass., 19 ottobre 2004, n.
20549).
Ne consegue che la sostituzione di una parte con altra non esclude il diritto alla provvigione, ove sussista un legame, anche non necessariamente di rappre- sentanza, tra il soggetto originario e quello subentrante, tale da giustificare,
pagina 11 di 18 nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la conclusione dell'affare su un diverso soggetto (Cass., 3 aprile 2009, n. 8126;
Cass., 16 marzo 2018, n. 6552).
In questa prospettiva, la condizione essenziale è che l'affare concluso sia so- stanzialmente identico a quello proposto e che la sua realizzazione sia causal- mente ricollegabile all'attività del mediatore, il quale ha determinato il contatto iniziale tra le parti originali, le quali restano obbligate al pagamento della provvigione, anche se la stipulazione negoziale sia intervenuta con soggetti di- versi.
La parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso se l'affare è concluso per effetto del[l'] in- tervento del mediatore;
non a caso l'art. 1755 c.c. si riferisce all'affare e non al contratto, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta cor- rispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico e quello attraver- so il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi, bensì dal rag- giungimento dello scopo economico per il perseguimento del quale la parte aveva dato incarico al mediatore (così, Cass., ord. 20 giugno 2024, n. 16973).
5.1 Tanto rilevato, deve ritenersi che il primo motivo di appello sia infon- dato.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Parte_1
-da qualificarsi, invero, come contestazione, dal lato passivo, della titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo (cfr. Cass., ord. 5 giugno 2025, n.
15088) è infondata.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il diritto alla provvigione sorge pagina 12 di 18 ai sensi dell'art. 1755 c.c. quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività del mediatore, senza che sia necessario un nesso eziologi- co diretto ed esclusivo, essendo sufficiente che la messa in relazione delle parti costituisca l'antecedente necessario per pervenire alla conclusione dell'affare, anche attraverso fasi successive e con l'intervento di altri soggetti (Cass., ord.,
16 gennaio 2018, n. 869 e Cass., n. 8126/2009 cit.).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che Parte_1
nell'anno 2011, avesse formulato due proposte di acquisto, per sé e/o persona da nominare, dopo essere stato condotto dal mediatore a visitare l'immobile e aver ricevuto le bozze di proposta e l'atto di provenienza.
È, altresì, accertato che il padre , acquirente finale, fosse stato coinvol- Pt_2
to sin dall'inizio dei contatti, avendo egli stesso ricevuto via fax e e-mail gli at- ti di provenienza.
Tale circostanza dimostra la continuità tra il soggetto che partecipò alle trat- tative iniziali e quello che stipulò il contratto definitivo, secondo il principio per cui la sostituzione di una parte con altra non esclude l'obbligo di corri- spondere la provvigione, ove vi sia un legame tale da giustificare lo spostamen- to della trattativa nell'ambito dei reciproci rapporti economici.
Ne consegue che quale parte originariamente intermediata, Parte_1
non può ritenersi estraneo all'affare concluso.
5.2 Il secondo motivo di appello è infondato e non può essere accolto, giac- ché, per quanto sopra osservato, non sussiste la dedotta violazione dell'art. 1755 c.c.
Il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui il diritto alla pagina 13 di 18 provvigione non dipende dalla stipulazione di un contratto specifico, ma dalla conclusione dell'affare, inteso come operazione economica unitaria, anche se realizzata attraverso una pluralità di atti e con soggetti diversi, purché vi sia identità sostanziale e collegamento causale con l'attività del mediatore (Cass.,
n. 20549/2004 cit.).
Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, può non rilevare che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il giudice del merito ravvisi motivatamente la sussistenza del rilievo causale dell'iniziale intervento del mediatore nel creare il contatto tra le parti.
La circostanza che il preponente abbia fissato una determinata durata dell'incarico non vanifica, infatti, ex se il risultato utile dell'opera del mediato- re verificatosi in un momento successivo a quel periodo temporale.
Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate (Cass., ord. 8 gennaio
2024, n. 538).
Nel caso in esame, l'affare concluso da nell'anno 2013 appa- Parte_2
re, univocamente, il risultato dell'attività di intermediazione svolta dall'agenzia, che aveva reperito i potenziali acquirenti e messo in relazione le parti, ossia aveva posto in essere l'antecedente indispensabile per la successiva stipulazione.
A eccezione dei messaggi inviati, a vario titolo, da alla Parte_1 Pt_7
pagina 14 di 18 ri, rispetto ai quali nessuna valenza probatoria può essere riconosciuta, gli altri elementi fattuali valorizzati dal primo giudice ai fini della ricostruzione di un unitario centro di interessi tra padre e figlio nel senso indicato dalla giurispru- denza richiamata sono idonei a convincere dell'esistenza di un nesso causale tra l'attività inizialmente posta in essere dall'agenzia e il successivo acquisto da parte di Parte_2
Il decorso del tempo, la revoca o scadenza dell'incarico all'agenzia così co- me la (del tutto fisiologica) riduzione del prezzo di vendita e, appunto, il so- pravvenuto intervento diretto dell'acquirente finale non sono circostanze ido- nee a interrompere il nesso causale, giacché, secondo il principio della causali- tà adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso senza l'iniziale attività dell'agenzia immobiliare, considerato che non è necessario un nesso eziologico diretto ed esclusivo.
Non l'intervallo di tempo tra la conclusione del contratto e le prime trattati- ve né il successivo interessamento anche di altri soggetti, sono, in sé, circo- stanze idonee a escludere che l'attività iniziale, espletata da colui che pretende la provvigione, costituisca l'antecedente necessario della conclusione dell'affare (Cass., 21 novembre 2000, n. 15014).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto dovuta la provvigione da parte dei Pt_2
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato, con motivazione coerente, che la aveva svolto un'attività di mediazione Controparte_1
con efficienza causale nella conclusione dell'affare, essendo stati documentati:
- l'incarico, seppur non scritto, da parte dei venditori per la vendi-
pagina 15 di 18 ta dell'immobile;
- la trasmissione della documentazione contenente tutte le infor- mazioni concernenti l'immobile, compresi i nominativi dei venditori, anche a il quale aveva palesemente beneficiato Parte_2
dell'attività svolta dalla società di mediazione.
*
6. Le spese seguono la soccombenza, sicché e devono Pt_1 Parte_2
essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio tan- to a favore di quanto di Controparte_1 CP_3
Sullo scaglione euro 5.201,00-26.000,00, i compensi sono liquidati ai valori minimi per le fasi studio e introduttiva e al valore medio per la fase di decisio- ne.
I compensi devono essere maggiorati ai sensi dell'art. 4, secondo e quarto comma, d.m. n. 55/2014 per il numero delle parti aventi la stessa posizione processuale.
*
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Al di là di una generica doglianza circa l'utilizzo strumentale del processo,
l'appellata prima e gli appellati poi non hanno svolto attività assertiva in ordine ai presupposti della responsabilità.
La mera proposizione di una eccezione (o la proposizione di un'impugnazione) che possa risultare infondata non può di per sé far scattare la sanzione, giacché nel nostro sistema la proposizione di una domanda o di una pagina 16 di 18 eccezione infondata non integra di per sé violazione del grado minimo di dili- genza.
Si deve evitare di confondere l'infondatezza con la temerarietà, giacché di- versamente si arriverebbe a comprimere, per ciò solo, il diritto di difesa (di cui
è espressione il potere di impugnazione), sanzionando chi abbia partecipato al contraddittorio per l'essere, infine, l'esito a lui non favorevole.
La difesa esercitata, invece, è la sostanza del processo, onde il suo abuso non può che essere una assoluta e in quanto tale peculiare eccezione, la cui sus- sistenza deve fondarsi su un'intensa e specifica individuazione degli elementi integranti l'abuso, a evitare che, con una motivazione apparente, si fondi una decisione priva di concretezza di argomentazione (arg. da Cass., 20 luglio
2023, n. 21667).
*
Sussistono, invece, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da e contro la sen- Pt_1 Parte_2
tenza n. 549 del 17 febbraio 2021 del Tribunale di Cagliari e, per l'effetto,
2. condanna e in solido tra loro, alla rifusione Pt_1 Parte_2
delle spese di lite del presente giudizio, che vengono liquidate in eu-
pagina 17 di 18 ro 2.939,00, per compensi e in euro 617,00 per la maggiorazione per il numero delle parti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., ciascu- no a favore di e di Controparte_1 CP_3
3. accerta che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appel- lanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 12 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Donatella Aru dott. Enzo Luchi
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