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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 24/2/2025 da
, (C.F. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Avola, Via De Cristoforis 23, elettivamente domiciliata in Avola, Corso Gaetano D'Agata n. 68 presso lo studio dell'avv. Campisi Antonino, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Monte Grappa 40, elettivamente domiciliato in Avola, Via Mazzini n. 72, presso lo studio dell'avv. Santoro Claudia, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 24/2/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
nato a [...], in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e
[...]
dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“- Affidare il minore ad entrambi i genitori in conformità alla disciplina Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica pressi l'immobile ove, attualmente, risiede la madre SI.ra ; Parte_1
pagina1 di 3 -La SI.ra , altresì, avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la propria residenza Parte_1
e quella del figlio, a condizione che ciò non comprometta il diritto di visita del padre. In ipotesi di trasferimento della residenza, la SI.ra sarà tenuta a dare tempestivamente notizia Parte_1
al SI. ; Parte_2
-Consentire a entrambi i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente su decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, viceversa, le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del figlio, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni del minore;
-Il SI. si impegna a versare ogni mese, a titolo di concorso spese per il Parte_2
mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie, nella misura del 50% per ciascun genitore, nonché disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da entrambi i ricorrenti, per un importo pari ad un Euro 99,50 per ciascun genitore.
-Il succitato importo sarà corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico bancario alla carta prepagata “poste pay evolution”, avente IBAN [...].
-i ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ognuno di essi.
-I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.”
Con decreto presidenziale del 5/3/2025 è stata fissata udienza del 12/5/2025 per la comparizione personale delle parti.
Alla predetta udienza, il Giudice – dopo aver sentito le parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
pagina2 di 3 L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
26/6/2025 .
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 24/2/2025 da
, (C.F. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Avola, Via De Cristoforis 23, elettivamente domiciliata in Avola, Corso Gaetano D'Agata n. 68 presso lo studio dell'avv. Campisi Antonino, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Monte Grappa 40, elettivamente domiciliato in Avola, Via Mazzini n. 72, presso lo studio dell'avv. Santoro Claudia, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 24/2/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
nato a [...], in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e
[...]
dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“- Affidare il minore ad entrambi i genitori in conformità alla disciplina Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica pressi l'immobile ove, attualmente, risiede la madre SI.ra ; Parte_1
pagina1 di 3 -La SI.ra , altresì, avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la propria residenza Parte_1
e quella del figlio, a condizione che ciò non comprometta il diritto di visita del padre. In ipotesi di trasferimento della residenza, la SI.ra sarà tenuta a dare tempestivamente notizia Parte_1
al SI. ; Parte_2
-Consentire a entrambi i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente su decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, viceversa, le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del figlio, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni del minore;
-Il SI. si impegna a versare ogni mese, a titolo di concorso spese per il Parte_2
mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie, nella misura del 50% per ciascun genitore, nonché disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da entrambi i ricorrenti, per un importo pari ad un Euro 99,50 per ciascun genitore.
-Il succitato importo sarà corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico bancario alla carta prepagata “poste pay evolution”, avente IBAN [...].
-i ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ognuno di essi.
-I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.”
Con decreto presidenziale del 5/3/2025 è stata fissata udienza del 12/5/2025 per la comparizione personale delle parti.
Alla predetta udienza, il Giudice – dopo aver sentito le parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
pagina2 di 3 L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
26/6/2025 .
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3