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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 497/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ALESSIO Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16 agosto 2023 da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Viggiani, in Parte_2
virtù di procura alle liti allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale
PEC: Email_1
-appellante- contro
(C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Aldo Piazza e Diletta Andreatta, giusta procura alle liti allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
Email_3
-appellata- Oggetto: appello avverso sentenza non definitiva n. 330/22 e sentenza definitiva n. 74/23 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: superiore inquadramento – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 6 novembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “ – In via pregiudiziale principale dichiarare assenza di legittimazione passiva della resistente sulla domanda svolta per il periodo anteriore al 01\10\17, – In via pregiudiziale concomitante e subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della ricorrente dall'azione volta a ottenere il riconoscimento di un superiore livello di inquadramento e la conseguenziale condanna al pagamento delle connesse differenze retributive per l'inutile decorso del termine di duecentosettanta giorni dal trasferimento aziendale nell'ambito del quale trasferimento si inserisce la cessione del contratto di lavoro oggetto di causa senza che sia stato depositato il ricorso introduttivo della presente causa di lavoro o esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 cod. proc. civ., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 comma 4 lettera c) della legge 04.11.2010 n. 183; - In via pregiudiziale ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti per i singoli ratei retributivi ovvero differenze retributive maturati in epoca anteriore al quinquennio dalla data del ricorso introduttivo o del primo atto validamente interruttivo della prescrizione
pag. 2/17 - NEL MERITO, rigettarsi tutte le domande formulate in ricorso, tanto in via principale che in via subordinata da nei confronti di Controparte_1
perchè infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
Con vittoria di spese e compenso di causa del doppio grado di giudizio, oltre a rimborso forfetario spese generali al 15% a c.p.a. e a IVA di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA, […]”
Conclusioni per parte appellata: “ 1) Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di
Venezia ogni contraria istanza reietta, pronunciarsi per il rigetto del ricorso in appello presentato da (C.F. ) in Parte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante “pro-tempore”, perché infondato, con la conferma della sentenza non definitiva n. 330/22 del 29.06.2022 nonché della sentenza definitiva n. 74/2023 emessa in data 15.02.2023, rese entrambe nel procedimento avente RG 287/2020 del Tribunale di Treviso, con le quali il Tribunale di Treviso, Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso proposto in primo grado da . Controparte_1
Spese, diritti, onorari refusi.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 16 agosto 2023 la ha Parte_1
impugnato sentenza non definitiva n.330/22 e quella definitiva n. 74/23 del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso con le quali ha dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento al II livello del CCNL
Commercio dal 22 aprile 2013 e sino al 28 gennaio 2019 con conseguente diritto a percepire le differenze retributive tra quanto spettante in base all'inquadramento sopra riconosciuto e quanto effettivamente corrisposto in forza del minore inquadramento contrattualmente assegnato, comprensive pag. 3/17 delle incidenze sulle competenze di fine rapporto, determinando con la sentenza definitiva la misura del credito in €.24.067,49 lordi a titolo di differenze retributive ed €.1.597,88 lordi a titolo di differenze sul TFR.
Con memoria depositata il 14 febbraio 2025 si è costituita CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, a seguito di un rinvio determinato dalla riassegnazione della causa facente parte del ruolo assegnato al giudice estensore delle sentenze impugnate, è stata discussa all'udienza del 6 novembre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza non definitiva il giudice trevigiano ha preso posizione sull'eccezione della convenuta circa il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo che il rilievo difensivo relativo alla carenza di propria legittimazione periodo antecedente alla cessione del contratto di lavoro da parte della alla stessa appellante, avvenuta con Controparte_2
effetto dal 1° ottobre 2017 fosse infondato: ha ricordato, a tale riguardo, che nella comunicazione di cessione, sottoscritta per accettazione dalla lavoratrice, era stato espressamente stabilito che quest'ultima avrebbe
“conservato tutti i diritti sino ad allora maturati, compresa l'anzianità di servizio”. Da ciò è derivata l'obbligazione della società cessionaria, pertanto, tenuta a rispondere dei crediti maturati dalla ricorrente in data antecedente la cessione.
Ha pure ritenuto infondata l'ulteriore eccezione preliminare di merito svolta dalla società circa la dedotta intervenuta decadenza. Sul tema ha chiarito che non veniva in rilievo una contestazione che involgesse la pag. 4/17 cessione del contratto, né la rivendicazione della sussistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto diverso da formale datore di lavoro. Pertanto, ha ritenuto inconferente il richiamo alla decadenza ex art. 32, co. 4, lett. c) della legge n. 183/2010 così come non era configurabile una decadenza ex art. 32, co. 4, lett. d) della medesima legge.
Ha rigettato anche la terza questione circa l'intervenuta prescrizione, non essendo stata provata la sussistenza dei requisiti dimensionali per l'applicazione della tutela reale ed anzi, risultando dalla lettura dei dati presenti in visura camerale la loro insussistenza.
Quanto al merito della pretesa economica della lavoratrice, all'esito dell'istruzione testimoniale il giudice ha ritenuto che le emergenze istruttorie, globalmente considerate, conducessero a ritenere che la ricorrente svolgesse mansioni aventi contenuto anche creativo, con possibilità di interfacciarsi direttamente con soggetti terzi, anche con un grado di autonomia necessario per far avanzare la concreta realizzazione dei progetti di marketing.
Nel comparare le testimonianze di contenuto opposto ha ritenuto maggiormente attendibili i testi che avevano confermato l'autonomia operativa della ricorrente in grado anche di gestire riunioni in assenza del sig. ossia i testi dalla stessa indotti, in quanto direttamente Parte_2
coinvolti nei progetti in cui era impegnata la signora . Ha ritenuto, CP_1
invece, non affidabile la ricostruzione delle mansioni della lavoratrice compiuta dai testi indicati dalla parte resistente in quanto non direttamente coinvolti nell'attività concretamente svolta dalla ricorrente e neppure presenti alle riunioni con i fornitori di servizi;
inoltre avevano reso dichiarazioni volte a ridimensionare fortemente il grado di autonomia della pag. 5/17 ricorrente alla stregua di mera esecutrice di ordini di dettaglio impartiti dal titolare, in buona parte smentite dalle testimonianze dei due fornitori escussi;
quanto al teste ha puntualizzato che non lavorava Tes_1
abitualmente presso la sede operativa ove era impiegata la ricorrente.
All'esito di tale ricognizione del materiale probatorio ha ritenuto corretto l'inquadramento al secondo livello (a fronte della pretesa della lavoratrice al maggiore livello superior I livello) del CCNL Commercio con effetto dal
22 aprile 2013 e sino al 28 gennaio 2019, data di cessazione del rapporto, con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive ed incidenza riflessa sulle competenze di fine rapporto.
2) Col primo motivo di appello la società ripropone le questioni preliminari disattese dal primo giudice.
Quanto al difetto di legittimazione, premesso che Controparte_2
Parte (quale cedente) e (quale cessionaria) erano soggetti giuridici ben distinti, ha dedotto che la seconda risponde del rapporto ceduto “nella forma che appare dal titolo”. Osserva come non sia possibile la contestazione di un inquadramento superiore dopo 3 anni per “un rapporto di lavoro documentalmente inquadrato come IV livello” per il periodo anteriore al 1° ottobre 2017 (come già ricordato data di effetto della cessione), “non potendosi vedere opposti argomenti relativi ad un diverso inquadramento”, attenendo a compiti, incarichi e attività che sarebbero state svolte dalla lavoratrice alle dipendenze della cedente in difformità rispetto all'inquadramento contrattuale, circostanze non Parte rientranti nella sfera di dominio di , risultando un diverso inquadramento dal testo del contratto stipulato tra Controparte_2
e la lavoratrice.
[...]
pag. 6/17 L'istruttoria, d'altra parte, non aveva provato un contenuto diverso dell'accordo di cessione tra ed Controparte_2 Controparte_3
(ora o una contestazione del rapporto, da parte
[...] Parte_1
della lavoratrice, con riferimento alle mansioni svolte, anteriore a detta cessione.
Afferma conclusivamente che “non può essere chiamata a rispondere di qualcosa che sia diverso da quanto documentalmente riscontrabile.”.
Quanto alla decadenza prospetta che la contestazione della lavoratrice investe comunque la cessione del contratto perché affermando lo svolgimento di mansioni superiori, contesta l'inquadramento espressamente indicato nell'accordo di cessione. Rinvia, quindi, agli argomenti in diritto del primo grado (inerenti all'inutile decorso del termine di duecentosettanta giorni dal trasferimento aziendale nell'ambito del quale trasferimento si inserisce la cessione del contratto di lavoro).
Con riguardo, infine, al decorso della prescrizione quinquennale assume che l'effetto estintivo opera per i singoli ratei retributivi ovvero differenze retributive computate mese per mese che si pretende essere maturati in epoca anteriore al quinquennio dalla data del ricorso introduttivo o del primo atto validamente interruttivo della prescrizione.
Col secondo motivo contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice trevigiano.
In particolare, censura la motivazione della sentenza “in quanto pare dare maggiore peso alle dichiarazioni rese dai testi e ed Tes_2 Tes_3
inspiegabile minore rilievo a quelle dei testi e ”, questi Tes_4 Tes_1
ultimi a conoscenza di “circostanze reali e direttamente conosciute e non hanno espresso valutazioni o pareri sulla scorta di sensazioni per loro
pag. 7/17 stessa ammissione”. Richiama testualmente le testimonianze e Tes_4
. Sulla attendibilità della prima: “la stessa era responsabile delle Tes_1
risorse umane al tempo e dunque, proprio per tale sua funzione in seno alla società era nella piena e reale consapevolezza delle mansioni effettivamente svolte da tutti i dipendenti. Questa circostanza non è stata adeguatamente considerata e valorizzata dal giudice di primo grado”. Su quella del secondo afferma: “si recava personalmente presso la sede ove lavorava la ricorrente. E questa circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal giudice di prime cure. Ciò come, lui stesso precisa, avveniva in occasione delle riunioni che si facevano a Treviso. Talvolta il
rimaneva presso la sede di Treviso anche per più giorni nella Tes_1
stessa settimana, a volte anche fino a 10 giorni consecutivi. Egli ha dunque una esperienza diretta nella fase operativa della società. Conosce il
“dietro le quinte” delle attività svolte.”.
Con riguardo ai testimoni valorizzati a favore della tesi della ricorrente deduce che era intervenuto in una fase successiva, quella CP_4
operativa, ed è un soggetto esterno, riporta una sua opinione e non un dato di fatto (sue espressioni “secondo me” oppure “non ho avuto
l'impressione” “penso che svolgesse” “questa è l'idea che mi sono fatto” ).
Le sue dichiarazioni, inoltre, risultano in assoluto contrasto con gli scambi via mail intervenuti direttamente con il che la parte resistente Parte_2
ha chiesto di produrre per evidenziare l'inspiegabile contrasto con quanto da questi riferito. Reitera detta istanza di produzione.
Pure riporta una sua opinione e non un dato di fatto, CP_5
riferendo comunque: “l'ultima parola ce l'aveva comunque in Parte_2
quanto titolare dell'azienda. Per alcune cose, specie a livello di grafica, la
pag. 8/17 ricorrente doveva confrontarsi con , era necessario che lui fosse Pt_2
d'accordo…discutevamo su quello che ritenevamo giusto fare ma poi aspettavo una conferma definitiva. Penso che ci fosse un confronto interno in azienda con il titolare”.
Se ne ricava, ad avviso della società, che la signora in tali CP_1
occasioni altro non facesse che raccogliere informazioni operative da sottoporre all'attenzione del direttore marketing, rendendo così Parte_2
evidente la assenza di sua autonomia decisionale sul punto.
Infine, per la teste richiama i contrasti originatesi con la Testimone_5 [...]
e la dichiarata amicizia che la lega alla ricorrente. Pt_1
Col terzo motivo inerente alla incompletezza dell'attività istruttoria, richiama la deduzione svolta in primo grado circa l'assunzione di
[...]
con le medesime mansioni svolte dall'appellata ed Parte_4
inquadrata nel 3° livello (quindi, senza alcuna autonomia o discrezionalità operativa e senza alcuna responsabilità di direzione esecutiva). La dipendente era stata indicata quale testimone ed ammessa, ma nel corso del giudizio era stata ritenuta l'irrilevanza della sua audizione. Rammenta, poi la richiesta integrazione anche documentale.
3) L'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Quanto alla legittimazione passiva il collegio rileva che la motivazione non viene censurata nel passaggio in cui valorizza il tenore letterale della cessione del contratto (“Lei passa alle nostre dipendenze. Il suo rapporto proseguirà con noi e conserverà pertanto tutti i diritti finora maturati, compresa l'anzianità di servizio…” – evidenza dell'estensore).
L'affermazione circa l'insensibilità della cessione alla rivendicazione del maggiore inquadramento, sul rilievo meramente formale dell'attribuzione pag. 9/17 del livello indicato nella lettera di assunzione ed in quello in sede di cessione, non considera che tra i diritti maturati vi è anche quello alla rivendicazione del maggiore inquadramento.
D'altra parte, una diversa conclusione non considera la previsione dell'art.1409 c.c. circa l'opponibilità al cessionario delle eccezioni che il ceduto può sollevare nei confronti del cedente. In tale senso già Cass. civ.
Sez. 2, Sentenza n. 6362 del 20/07/1987 (Rv. 454637 - 01): “La cessione del contratto importa il trasferimento di questo nel suo complesso unitario costituito da diritti ed obblighi del cedente, con la conseguenza che il contraente ceduto conserva, tra gli altri poteri, nei confronti del terzo cessionario, quello di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, da valutarsi con riguardo al nuovo soggetto subentrato nella posizione contrattuale del cedente con assunzione dei relativi obblighi, e di conseguenza senza che il successivo fallimento di quest'ultimo ormai estraneo al rapporto possa comportare limiti in relazione ai poteri conferiti al curatore dall'art. 72 legge fall..”.
Nel caso in esame lo svolgimento di mansioni superiori e, quindi, la non conformità al contenuto e all'inquadramento del contratto di lavoro, dà titolo alla lavoratrice per la rivendicazione anche per il periodo anteriore alla cessione.
Quanto alle questioni di decadenza e di prescrizione si tratta di deduzioni inammissibili e, comunque, infondate.
Il primo giudice ha spiegato in termini lineari che al caso di cessione del contratto non poteva essere esteso il regime decadenziale introdotto dalla disciplina di legge citata in sentenza.
pag. 10/17 Rispetto a tale assunto, del tutto corretto nel merito, la parte non ha svolto alcuna critica. La contestazione circa l'inquadramento operato dal datore di lavoro non rientra in nessuna delle rivendicazioni rispetto alle quali il regime decadenziale è previsto: in primo grado era stato invocato il regime di cui all'art.32 comma 4 lett. c) della legge n.183 del 2010, norma di carattere eccezionale (Cass. n.6649 del 2020), relativo alla cessione del contratto, ma nell'ambito della disciplina affatto speciale dell'art.2112, ove, come ben noto si prescinde dal consenso del ceduto, contrariamente al caso in esame regolato, come sopra rammentato dall'art.1406 c.c..
Infine, del tutto incomprensibile è la deduzione a sostegno del motivo di gravame afferente all'intervenuta prescrizione: posto che non è in discussione che la prescrizione possa decorrere in via generale dalla maturazione del singolo credito, il richiamo del primo giudice alla disciplina giuslavoristica e, quindi, al rilievo che, in assenza di prova (di cui è onerata la parte datoriale) del requisito dimensionale ex art.18 st. lav., la prescrizione non potesse decorrere nel corso del rapporto anche per i singoli crediti maturati, non è stato in alcun modo toccata dalla deduzione in appello. Per di più, come correttamente rileva la parte appellata alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità (più di recente Sez. L - , Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024, Rv. 671848 - 02) in tema di corso della prescrizione successivamente all'entrata in vigore della legge n.92 del 2012 neppure qualora fosse stato provato il requisito dimensionale risulterebbe possibile invocare il fatto estintivo.
4) Nel merito il collegio ritiene che la valutazione circa l'attendibilità dei testimoni vada operata alla luce del dato istruttorio che qualifica la conoscenza dei fatti da parte di ciascun teste.
pag. 11/17 La rassegna delle dichiarazioni di ciascuno di essi consente di avvalorare la valutazione compiuta dal primo giudice.
dichiara: “ADR Il mio rapporto di lavoro con la convenuta è cessato Tes_2
perché mi sono dimessa. La società mi ha mosso delle accuse dopo le mie dimissioni ma io mi sono dimessa per motivazioni personali. Non ho dissidi Parte in corso con l'amministratore di né vi sono cause pendenti tra me e la società.”
: “Sono stato un fornitore di servizi, in particolare del sito web. CP_5
Sono stato contattato, ho fatto il preventivo per la realizzazione del sito che poi è stato consegnato. Poi di tanto in tanto è stato necessario fare degli interventi di modifica.
…
La collaborazione con la società è durata circa un anno, un anno e mezzo.
Poi ci sono stati degli interventi marginali di manutenzione del sito.”
: “ho lavorato per la società nel periodo 2017 – 2019 ed Tes_4 Parte_1
ero responsabile delle risorse umane. Lavoravo nella sede di Via
Calmaggiore…. io non ero presente alle riunioni ma è capitato che la ricorrente mi dicesse che il non si era presentato e che aveva Parte_2
dovuto mandare indietro la persona dell'appuntamento dopo aver fatto due parole di cortesia.
… in caso di riunioni di marketing la ricorrente doveva temporeggiare in assenza del sig. perché non poteva prendere decisioni in Parte_2
autonomia.
ADR conosco le mansioni della ricorrente perché in parte ho avuto modo di vedere cosa facesse e in parte perché mi sono state riferite dalla stessa
pag. 12/17 ricorrente. Inoltre, è capitato che il sig. mi dicesse di fermare Parte_2
la ricorrente, di bloccarla nello svolgimento di qualche incombenza.”
“la ricorrente, per quella che è stata la mia esperienza, era la Tes_3
responsabile delle questioni che portavamo avanti assieme nel settore web.
Almeno questa è l'idea che mi sono fatto. Se vi fossero state delle problematiche avremmo chiamato direttamente lei. In base alla mia esperienza la ricorrente era una responsabile della comunicazione. Per quel che ricordo era la ricorrente che decideva, prendeva iniziative. Sub 6
– secondo me aveva questo ruolo perché il più delle volte era lei che veniva in ufficio da noi da sola. Alcune volte veniva con il sig. . Parte_2
… per quella che è stata la mia esperienza posso dire che era la ricorrente anche a elaborare le parti di testo che andavano inserite nella pagina web.
Non credo che per la creazione di contenuti dovesse seguire puntuali indicazioni del sig. . Parte_2
… confermo che la ricorrente teneva delle riunioni con noi per definire le strategie da intraprendere. Generalmente veniva da sola. È anche capitato che noi andassimo in ufficio dalla ricorrente. Nel corso di queste riunioni la ricorrente era in grado di decidere cosa fare in autonomia, di decidere la strategia da seguire. Sub 15 – è capitato che a delle riunioni per progetti di marketing non sia stato presente il sig. ma si sono tenute lo Parte_2
stesso. In quelle occasioni assieme alla ricorrente abbiamo deciso il da farsi e poi i tecnici hanno realizzato quanto deciso nel corso delle riunioni.
…
pag. 13/17 In diverse occasioni è capitato che non fosse presente alle riunioni [NDR:
e comunque noi ci rapportavamo tranquillamente con la Parte_2
ricorrente. Era lei il nostro riferimento per l'ambito di nostra competenza, comunicazione web, marketing strategico.”
: “ Lavoro per la società convenuta dal 2016. Sono stato assunto, Tes_1
anzi ho iniziato a collaborare, per sviluppare la parte commerciale dell'azienda nella zona del centro sud Italia. Lavoro presso un ufficio dell'azienda a Formia. Non ho lavorato nella sede ove lavorava la ricorrente ma comunque ivi mi recavo in occasione delle riunioni che si facevano. Talvolta anche per più giorni nella stessa settimana. ADR preciso che ho sempre lavorato a partita IVA come collaboratore esterno.
ADR mi recavo a Treviso circa sei o sette volte all'anno, quando c'era necessità. La mia permanenza a Treviso poteva essere di più giorni, due, tre o anche 10 giorni.”
La preferenza accordata ai testi indotti dalla ricorrente è giustificata. Allo stato, non vi sono ragioni di inimicizia che giustifichino lo svilimento delle dichiarazioni della e del valorizzate dal primo giudice. Si Tes_2 Tes_3
tratta, la prima, di soggetto che lavorava a stretto contatto con l'appellata, il secondo di teste che riferisce per “esperienza” diretta per quanto concerne una delle attività qualificanti. Si tratta di teste che riferisce circa la presenza di una costante delle attività della lavoratrice, a prescindere dalla latitudine temporale della sua presenza (dal 2013 o 2014, quindi in sostanziale coincidenza con il periodo lavorativo in scrutinio).
I testi indicati dalla resistente, invece, non hanno quella prossimità qualificata per contrastare le dichiarazioni a favore, pur lavorando la
[...]
presso la stessa sede di via Calmaggiore, non partecipa alle riunioni o Tes_4
pag. 14/17 riferisce quanto a suo dire riportatile dalla lavoratrice. Il ha una Tes_1
presenza saltuaria presso la sede;
manca, quindi, quale carattere continuativo che consente un apprezzamento qualificato delle sue dichiarazioni.
Una volta avvalorato il giudizio di attendibilità, il contenuto delle testimonianze a favore della lavoratrice non è sindacato quanto alla loro valenza per qualificare il maggiore inquadramento.
Resta da esaminare la richiesta di integrazione istruttoria che peraltro è generica quanto al contenuto delle mail ( o irrilevante quanto a Tes_3
(riferendo di una contestazione dopo il rapporto, peraltro senza che Tes_2
risulti alcuno strascico.
Con riguardo alle richieste di integrazione istruttoria va puntualizzato che la stessa è stata svolta in primo grado all'udienza del 25 febbraio 2021
(venendo reiterata all'udienza del 27 maggio 2021) nei seguenti termini:
“L'avv. Viggiani chiede di poter produrre documentazione attestante il tenore delle interlocuzioni tra il teste appena escusso e il sig. , Parte_2
ciò a controprova di quanto riferito dal teste. Chiede inoltre di poter produrre lettera di contestazione dell'azienda nei confronti della teste
.”. Nelle note conclusive la richiesta è stata reiterata con tale Testimone_5
testuale deduzione: “Peraltro ha dichiarato cose che risultano in Tes_3
assoluto contrasto con gli scambi via mail intervenuti direttamente con il
e che la parte resistente ha chiesto di produrre per evidenziare Parte_2
l'inspiegabile contrasto con quanto da questi riferito. Si reitera detta istanza di produzione anche in questa sede.”).
Risulta, quindi, inapprezzabile, il rilievo critico svolto con riguardo all'attendibilità del teste dal momento che né nel primo grado, né Tes_3
pag. 15/17 in questo risulta offerta la documentazione della cui acquisizione l'appellante lamenta l'omissione; in tale modo non è stato consentito né al primo giudice né alla Corte di apprezzare la rilevanza della richiesta istruttoria.
Tantomeno risulta documentata la richiesta di integrazione, peraltro, non più reiterata in questa sede, in ordine alla posizione lavorativa della teste
. Tes_2
Infine, non può essere considerata rilevante la richiesta di ammissione della teste , essendo finalizzata la prova richiesta a Parte_4
dimostrare che ad identico inquadramento corrisponda un medesimo contenuto delle mansioni delle due lavoratrici, situazione che è del tutto indifferente rispetto al compendio probatorio valorizzabile: che la dipendente svolga le mansioni proprie del livello contrattuale Pt_4
ovvero mansioni di contenuto diverso, nulla aggiunge o toglie alla ricostruzione dell'impegno lavorativo dell'odierna appellata. La rilevanza della prova poggia su di una presunzione – ossia che l'impegno delle due dipendenti fosse il medesimo perché medesimo era il loro concreto inserimento nell'organizzazione aziendale - rimasto del tutto indimostrato e non dimostrabile neppure con le deduzioni istruttorie articolate dalla parte1, peraltro sul punto ampiamente valutative, quindi, inammissibili, in ordine al profilo che avrebbe dovuto dimostrare l'identità di mansioni e la loro corrispondenza al livello di inquadramento contrattuale. 1 Il rinvio è al capitolo7 così articolato in primo grado: “Dopo il licenziamento della sig.ra per CP_1 coprire il posto da questa lasciato libero è stata assunta la sig.ra la quale ha Parte_4 continuato a svolgere le stesse mansioni al tempo assegnate alla sig.ra e che risulta CP_1 analogamente inquadrata nel 3° livello senza alcuna autonomia o discrezionalità operativa e senza alcuna responsabilità di direzione esecutiva che sovraintenda a unità produttive o a funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa ma agendo in continua esecuzione delle direttive impartite dal Direttore commerciale e restando sempre entro i limiti di tale ambito” pag. 16/17 5) Le spese di lite del seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 2023, in base al valore di causa
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata liquidandole in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario, iva e cpa nei confronti di quest'ultima;
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 novembre 2025
Il Presidente estensore
GI SI
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ALESSIO Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16 agosto 2023 da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Viggiani, in Parte_2
virtù di procura alle liti allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale
PEC: Email_1
-appellante- contro
(C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Aldo Piazza e Diletta Andreatta, giusta procura alle liti allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
Email_3
-appellata- Oggetto: appello avverso sentenza non definitiva n. 330/22 e sentenza definitiva n. 74/23 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: superiore inquadramento – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 6 novembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “ – In via pregiudiziale principale dichiarare assenza di legittimazione passiva della resistente sulla domanda svolta per il periodo anteriore al 01\10\17, – In via pregiudiziale concomitante e subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della ricorrente dall'azione volta a ottenere il riconoscimento di un superiore livello di inquadramento e la conseguenziale condanna al pagamento delle connesse differenze retributive per l'inutile decorso del termine di duecentosettanta giorni dal trasferimento aziendale nell'ambito del quale trasferimento si inserisce la cessione del contratto di lavoro oggetto di causa senza che sia stato depositato il ricorso introduttivo della presente causa di lavoro o esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 cod. proc. civ., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 comma 4 lettera c) della legge 04.11.2010 n. 183; - In via pregiudiziale ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti per i singoli ratei retributivi ovvero differenze retributive maturati in epoca anteriore al quinquennio dalla data del ricorso introduttivo o del primo atto validamente interruttivo della prescrizione
pag. 2/17 - NEL MERITO, rigettarsi tutte le domande formulate in ricorso, tanto in via principale che in via subordinata da nei confronti di Controparte_1
perchè infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
Con vittoria di spese e compenso di causa del doppio grado di giudizio, oltre a rimborso forfetario spese generali al 15% a c.p.a. e a IVA di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA, […]”
Conclusioni per parte appellata: “ 1) Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di
Venezia ogni contraria istanza reietta, pronunciarsi per il rigetto del ricorso in appello presentato da (C.F. ) in Parte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante “pro-tempore”, perché infondato, con la conferma della sentenza non definitiva n. 330/22 del 29.06.2022 nonché della sentenza definitiva n. 74/2023 emessa in data 15.02.2023, rese entrambe nel procedimento avente RG 287/2020 del Tribunale di Treviso, con le quali il Tribunale di Treviso, Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso proposto in primo grado da . Controparte_1
Spese, diritti, onorari refusi.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 16 agosto 2023 la ha Parte_1
impugnato sentenza non definitiva n.330/22 e quella definitiva n. 74/23 del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso con le quali ha dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento al II livello del CCNL
Commercio dal 22 aprile 2013 e sino al 28 gennaio 2019 con conseguente diritto a percepire le differenze retributive tra quanto spettante in base all'inquadramento sopra riconosciuto e quanto effettivamente corrisposto in forza del minore inquadramento contrattualmente assegnato, comprensive pag. 3/17 delle incidenze sulle competenze di fine rapporto, determinando con la sentenza definitiva la misura del credito in €.24.067,49 lordi a titolo di differenze retributive ed €.1.597,88 lordi a titolo di differenze sul TFR.
Con memoria depositata il 14 febbraio 2025 si è costituita CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, a seguito di un rinvio determinato dalla riassegnazione della causa facente parte del ruolo assegnato al giudice estensore delle sentenze impugnate, è stata discussa all'udienza del 6 novembre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza non definitiva il giudice trevigiano ha preso posizione sull'eccezione della convenuta circa il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo che il rilievo difensivo relativo alla carenza di propria legittimazione periodo antecedente alla cessione del contratto di lavoro da parte della alla stessa appellante, avvenuta con Controparte_2
effetto dal 1° ottobre 2017 fosse infondato: ha ricordato, a tale riguardo, che nella comunicazione di cessione, sottoscritta per accettazione dalla lavoratrice, era stato espressamente stabilito che quest'ultima avrebbe
“conservato tutti i diritti sino ad allora maturati, compresa l'anzianità di servizio”. Da ciò è derivata l'obbligazione della società cessionaria, pertanto, tenuta a rispondere dei crediti maturati dalla ricorrente in data antecedente la cessione.
Ha pure ritenuto infondata l'ulteriore eccezione preliminare di merito svolta dalla società circa la dedotta intervenuta decadenza. Sul tema ha chiarito che non veniva in rilievo una contestazione che involgesse la pag. 4/17 cessione del contratto, né la rivendicazione della sussistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto diverso da formale datore di lavoro. Pertanto, ha ritenuto inconferente il richiamo alla decadenza ex art. 32, co. 4, lett. c) della legge n. 183/2010 così come non era configurabile una decadenza ex art. 32, co. 4, lett. d) della medesima legge.
Ha rigettato anche la terza questione circa l'intervenuta prescrizione, non essendo stata provata la sussistenza dei requisiti dimensionali per l'applicazione della tutela reale ed anzi, risultando dalla lettura dei dati presenti in visura camerale la loro insussistenza.
Quanto al merito della pretesa economica della lavoratrice, all'esito dell'istruzione testimoniale il giudice ha ritenuto che le emergenze istruttorie, globalmente considerate, conducessero a ritenere che la ricorrente svolgesse mansioni aventi contenuto anche creativo, con possibilità di interfacciarsi direttamente con soggetti terzi, anche con un grado di autonomia necessario per far avanzare la concreta realizzazione dei progetti di marketing.
Nel comparare le testimonianze di contenuto opposto ha ritenuto maggiormente attendibili i testi che avevano confermato l'autonomia operativa della ricorrente in grado anche di gestire riunioni in assenza del sig. ossia i testi dalla stessa indotti, in quanto direttamente Parte_2
coinvolti nei progetti in cui era impegnata la signora . Ha ritenuto, CP_1
invece, non affidabile la ricostruzione delle mansioni della lavoratrice compiuta dai testi indicati dalla parte resistente in quanto non direttamente coinvolti nell'attività concretamente svolta dalla ricorrente e neppure presenti alle riunioni con i fornitori di servizi;
inoltre avevano reso dichiarazioni volte a ridimensionare fortemente il grado di autonomia della pag. 5/17 ricorrente alla stregua di mera esecutrice di ordini di dettaglio impartiti dal titolare, in buona parte smentite dalle testimonianze dei due fornitori escussi;
quanto al teste ha puntualizzato che non lavorava Tes_1
abitualmente presso la sede operativa ove era impiegata la ricorrente.
All'esito di tale ricognizione del materiale probatorio ha ritenuto corretto l'inquadramento al secondo livello (a fronte della pretesa della lavoratrice al maggiore livello superior I livello) del CCNL Commercio con effetto dal
22 aprile 2013 e sino al 28 gennaio 2019, data di cessazione del rapporto, con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive ed incidenza riflessa sulle competenze di fine rapporto.
2) Col primo motivo di appello la società ripropone le questioni preliminari disattese dal primo giudice.
Quanto al difetto di legittimazione, premesso che Controparte_2
Parte (quale cedente) e (quale cessionaria) erano soggetti giuridici ben distinti, ha dedotto che la seconda risponde del rapporto ceduto “nella forma che appare dal titolo”. Osserva come non sia possibile la contestazione di un inquadramento superiore dopo 3 anni per “un rapporto di lavoro documentalmente inquadrato come IV livello” per il periodo anteriore al 1° ottobre 2017 (come già ricordato data di effetto della cessione), “non potendosi vedere opposti argomenti relativi ad un diverso inquadramento”, attenendo a compiti, incarichi e attività che sarebbero state svolte dalla lavoratrice alle dipendenze della cedente in difformità rispetto all'inquadramento contrattuale, circostanze non Parte rientranti nella sfera di dominio di , risultando un diverso inquadramento dal testo del contratto stipulato tra Controparte_2
e la lavoratrice.
[...]
pag. 6/17 L'istruttoria, d'altra parte, non aveva provato un contenuto diverso dell'accordo di cessione tra ed Controparte_2 Controparte_3
(ora o una contestazione del rapporto, da parte
[...] Parte_1
della lavoratrice, con riferimento alle mansioni svolte, anteriore a detta cessione.
Afferma conclusivamente che “non può essere chiamata a rispondere di qualcosa che sia diverso da quanto documentalmente riscontrabile.”.
Quanto alla decadenza prospetta che la contestazione della lavoratrice investe comunque la cessione del contratto perché affermando lo svolgimento di mansioni superiori, contesta l'inquadramento espressamente indicato nell'accordo di cessione. Rinvia, quindi, agli argomenti in diritto del primo grado (inerenti all'inutile decorso del termine di duecentosettanta giorni dal trasferimento aziendale nell'ambito del quale trasferimento si inserisce la cessione del contratto di lavoro).
Con riguardo, infine, al decorso della prescrizione quinquennale assume che l'effetto estintivo opera per i singoli ratei retributivi ovvero differenze retributive computate mese per mese che si pretende essere maturati in epoca anteriore al quinquennio dalla data del ricorso introduttivo o del primo atto validamente interruttivo della prescrizione.
Col secondo motivo contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice trevigiano.
In particolare, censura la motivazione della sentenza “in quanto pare dare maggiore peso alle dichiarazioni rese dai testi e ed Tes_2 Tes_3
inspiegabile minore rilievo a quelle dei testi e ”, questi Tes_4 Tes_1
ultimi a conoscenza di “circostanze reali e direttamente conosciute e non hanno espresso valutazioni o pareri sulla scorta di sensazioni per loro
pag. 7/17 stessa ammissione”. Richiama testualmente le testimonianze e Tes_4
. Sulla attendibilità della prima: “la stessa era responsabile delle Tes_1
risorse umane al tempo e dunque, proprio per tale sua funzione in seno alla società era nella piena e reale consapevolezza delle mansioni effettivamente svolte da tutti i dipendenti. Questa circostanza non è stata adeguatamente considerata e valorizzata dal giudice di primo grado”. Su quella del secondo afferma: “si recava personalmente presso la sede ove lavorava la ricorrente. E questa circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal giudice di prime cure. Ciò come, lui stesso precisa, avveniva in occasione delle riunioni che si facevano a Treviso. Talvolta il
rimaneva presso la sede di Treviso anche per più giorni nella Tes_1
stessa settimana, a volte anche fino a 10 giorni consecutivi. Egli ha dunque una esperienza diretta nella fase operativa della società. Conosce il
“dietro le quinte” delle attività svolte.”.
Con riguardo ai testimoni valorizzati a favore della tesi della ricorrente deduce che era intervenuto in una fase successiva, quella CP_4
operativa, ed è un soggetto esterno, riporta una sua opinione e non un dato di fatto (sue espressioni “secondo me” oppure “non ho avuto
l'impressione” “penso che svolgesse” “questa è l'idea che mi sono fatto” ).
Le sue dichiarazioni, inoltre, risultano in assoluto contrasto con gli scambi via mail intervenuti direttamente con il che la parte resistente Parte_2
ha chiesto di produrre per evidenziare l'inspiegabile contrasto con quanto da questi riferito. Reitera detta istanza di produzione.
Pure riporta una sua opinione e non un dato di fatto, CP_5
riferendo comunque: “l'ultima parola ce l'aveva comunque in Parte_2
quanto titolare dell'azienda. Per alcune cose, specie a livello di grafica, la
pag. 8/17 ricorrente doveva confrontarsi con , era necessario che lui fosse Pt_2
d'accordo…discutevamo su quello che ritenevamo giusto fare ma poi aspettavo una conferma definitiva. Penso che ci fosse un confronto interno in azienda con il titolare”.
Se ne ricava, ad avviso della società, che la signora in tali CP_1
occasioni altro non facesse che raccogliere informazioni operative da sottoporre all'attenzione del direttore marketing, rendendo così Parte_2
evidente la assenza di sua autonomia decisionale sul punto.
Infine, per la teste richiama i contrasti originatesi con la Testimone_5 [...]
e la dichiarata amicizia che la lega alla ricorrente. Pt_1
Col terzo motivo inerente alla incompletezza dell'attività istruttoria, richiama la deduzione svolta in primo grado circa l'assunzione di
[...]
con le medesime mansioni svolte dall'appellata ed Parte_4
inquadrata nel 3° livello (quindi, senza alcuna autonomia o discrezionalità operativa e senza alcuna responsabilità di direzione esecutiva). La dipendente era stata indicata quale testimone ed ammessa, ma nel corso del giudizio era stata ritenuta l'irrilevanza della sua audizione. Rammenta, poi la richiesta integrazione anche documentale.
3) L'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Quanto alla legittimazione passiva il collegio rileva che la motivazione non viene censurata nel passaggio in cui valorizza il tenore letterale della cessione del contratto (“Lei passa alle nostre dipendenze. Il suo rapporto proseguirà con noi e conserverà pertanto tutti i diritti finora maturati, compresa l'anzianità di servizio…” – evidenza dell'estensore).
L'affermazione circa l'insensibilità della cessione alla rivendicazione del maggiore inquadramento, sul rilievo meramente formale dell'attribuzione pag. 9/17 del livello indicato nella lettera di assunzione ed in quello in sede di cessione, non considera che tra i diritti maturati vi è anche quello alla rivendicazione del maggiore inquadramento.
D'altra parte, una diversa conclusione non considera la previsione dell'art.1409 c.c. circa l'opponibilità al cessionario delle eccezioni che il ceduto può sollevare nei confronti del cedente. In tale senso già Cass. civ.
Sez. 2, Sentenza n. 6362 del 20/07/1987 (Rv. 454637 - 01): “La cessione del contratto importa il trasferimento di questo nel suo complesso unitario costituito da diritti ed obblighi del cedente, con la conseguenza che il contraente ceduto conserva, tra gli altri poteri, nei confronti del terzo cessionario, quello di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, da valutarsi con riguardo al nuovo soggetto subentrato nella posizione contrattuale del cedente con assunzione dei relativi obblighi, e di conseguenza senza che il successivo fallimento di quest'ultimo ormai estraneo al rapporto possa comportare limiti in relazione ai poteri conferiti al curatore dall'art. 72 legge fall..”.
Nel caso in esame lo svolgimento di mansioni superiori e, quindi, la non conformità al contenuto e all'inquadramento del contratto di lavoro, dà titolo alla lavoratrice per la rivendicazione anche per il periodo anteriore alla cessione.
Quanto alle questioni di decadenza e di prescrizione si tratta di deduzioni inammissibili e, comunque, infondate.
Il primo giudice ha spiegato in termini lineari che al caso di cessione del contratto non poteva essere esteso il regime decadenziale introdotto dalla disciplina di legge citata in sentenza.
pag. 10/17 Rispetto a tale assunto, del tutto corretto nel merito, la parte non ha svolto alcuna critica. La contestazione circa l'inquadramento operato dal datore di lavoro non rientra in nessuna delle rivendicazioni rispetto alle quali il regime decadenziale è previsto: in primo grado era stato invocato il regime di cui all'art.32 comma 4 lett. c) della legge n.183 del 2010, norma di carattere eccezionale (Cass. n.6649 del 2020), relativo alla cessione del contratto, ma nell'ambito della disciplina affatto speciale dell'art.2112, ove, come ben noto si prescinde dal consenso del ceduto, contrariamente al caso in esame regolato, come sopra rammentato dall'art.1406 c.c..
Infine, del tutto incomprensibile è la deduzione a sostegno del motivo di gravame afferente all'intervenuta prescrizione: posto che non è in discussione che la prescrizione possa decorrere in via generale dalla maturazione del singolo credito, il richiamo del primo giudice alla disciplina giuslavoristica e, quindi, al rilievo che, in assenza di prova (di cui è onerata la parte datoriale) del requisito dimensionale ex art.18 st. lav., la prescrizione non potesse decorrere nel corso del rapporto anche per i singoli crediti maturati, non è stato in alcun modo toccata dalla deduzione in appello. Per di più, come correttamente rileva la parte appellata alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità (più di recente Sez. L - , Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024, Rv. 671848 - 02) in tema di corso della prescrizione successivamente all'entrata in vigore della legge n.92 del 2012 neppure qualora fosse stato provato il requisito dimensionale risulterebbe possibile invocare il fatto estintivo.
4) Nel merito il collegio ritiene che la valutazione circa l'attendibilità dei testimoni vada operata alla luce del dato istruttorio che qualifica la conoscenza dei fatti da parte di ciascun teste.
pag. 11/17 La rassegna delle dichiarazioni di ciascuno di essi consente di avvalorare la valutazione compiuta dal primo giudice.
dichiara: “ADR Il mio rapporto di lavoro con la convenuta è cessato Tes_2
perché mi sono dimessa. La società mi ha mosso delle accuse dopo le mie dimissioni ma io mi sono dimessa per motivazioni personali. Non ho dissidi Parte in corso con l'amministratore di né vi sono cause pendenti tra me e la società.”
: “Sono stato un fornitore di servizi, in particolare del sito web. CP_5
Sono stato contattato, ho fatto il preventivo per la realizzazione del sito che poi è stato consegnato. Poi di tanto in tanto è stato necessario fare degli interventi di modifica.
…
La collaborazione con la società è durata circa un anno, un anno e mezzo.
Poi ci sono stati degli interventi marginali di manutenzione del sito.”
: “ho lavorato per la società nel periodo 2017 – 2019 ed Tes_4 Parte_1
ero responsabile delle risorse umane. Lavoravo nella sede di Via
Calmaggiore…. io non ero presente alle riunioni ma è capitato che la ricorrente mi dicesse che il non si era presentato e che aveva Parte_2
dovuto mandare indietro la persona dell'appuntamento dopo aver fatto due parole di cortesia.
… in caso di riunioni di marketing la ricorrente doveva temporeggiare in assenza del sig. perché non poteva prendere decisioni in Parte_2
autonomia.
ADR conosco le mansioni della ricorrente perché in parte ho avuto modo di vedere cosa facesse e in parte perché mi sono state riferite dalla stessa
pag. 12/17 ricorrente. Inoltre, è capitato che il sig. mi dicesse di fermare Parte_2
la ricorrente, di bloccarla nello svolgimento di qualche incombenza.”
“la ricorrente, per quella che è stata la mia esperienza, era la Tes_3
responsabile delle questioni che portavamo avanti assieme nel settore web.
Almeno questa è l'idea che mi sono fatto. Se vi fossero state delle problematiche avremmo chiamato direttamente lei. In base alla mia esperienza la ricorrente era una responsabile della comunicazione. Per quel che ricordo era la ricorrente che decideva, prendeva iniziative. Sub 6
– secondo me aveva questo ruolo perché il più delle volte era lei che veniva in ufficio da noi da sola. Alcune volte veniva con il sig. . Parte_2
… per quella che è stata la mia esperienza posso dire che era la ricorrente anche a elaborare le parti di testo che andavano inserite nella pagina web.
Non credo che per la creazione di contenuti dovesse seguire puntuali indicazioni del sig. . Parte_2
… confermo che la ricorrente teneva delle riunioni con noi per definire le strategie da intraprendere. Generalmente veniva da sola. È anche capitato che noi andassimo in ufficio dalla ricorrente. Nel corso di queste riunioni la ricorrente era in grado di decidere cosa fare in autonomia, di decidere la strategia da seguire. Sub 15 – è capitato che a delle riunioni per progetti di marketing non sia stato presente il sig. ma si sono tenute lo Parte_2
stesso. In quelle occasioni assieme alla ricorrente abbiamo deciso il da farsi e poi i tecnici hanno realizzato quanto deciso nel corso delle riunioni.
…
pag. 13/17 In diverse occasioni è capitato che non fosse presente alle riunioni [NDR:
e comunque noi ci rapportavamo tranquillamente con la Parte_2
ricorrente. Era lei il nostro riferimento per l'ambito di nostra competenza, comunicazione web, marketing strategico.”
: “ Lavoro per la società convenuta dal 2016. Sono stato assunto, Tes_1
anzi ho iniziato a collaborare, per sviluppare la parte commerciale dell'azienda nella zona del centro sud Italia. Lavoro presso un ufficio dell'azienda a Formia. Non ho lavorato nella sede ove lavorava la ricorrente ma comunque ivi mi recavo in occasione delle riunioni che si facevano. Talvolta anche per più giorni nella stessa settimana. ADR preciso che ho sempre lavorato a partita IVA come collaboratore esterno.
ADR mi recavo a Treviso circa sei o sette volte all'anno, quando c'era necessità. La mia permanenza a Treviso poteva essere di più giorni, due, tre o anche 10 giorni.”
La preferenza accordata ai testi indotti dalla ricorrente è giustificata. Allo stato, non vi sono ragioni di inimicizia che giustifichino lo svilimento delle dichiarazioni della e del valorizzate dal primo giudice. Si Tes_2 Tes_3
tratta, la prima, di soggetto che lavorava a stretto contatto con l'appellata, il secondo di teste che riferisce per “esperienza” diretta per quanto concerne una delle attività qualificanti. Si tratta di teste che riferisce circa la presenza di una costante delle attività della lavoratrice, a prescindere dalla latitudine temporale della sua presenza (dal 2013 o 2014, quindi in sostanziale coincidenza con il periodo lavorativo in scrutinio).
I testi indicati dalla resistente, invece, non hanno quella prossimità qualificata per contrastare le dichiarazioni a favore, pur lavorando la
[...]
presso la stessa sede di via Calmaggiore, non partecipa alle riunioni o Tes_4
pag. 14/17 riferisce quanto a suo dire riportatile dalla lavoratrice. Il ha una Tes_1
presenza saltuaria presso la sede;
manca, quindi, quale carattere continuativo che consente un apprezzamento qualificato delle sue dichiarazioni.
Una volta avvalorato il giudizio di attendibilità, il contenuto delle testimonianze a favore della lavoratrice non è sindacato quanto alla loro valenza per qualificare il maggiore inquadramento.
Resta da esaminare la richiesta di integrazione istruttoria che peraltro è generica quanto al contenuto delle mail ( o irrilevante quanto a Tes_3
(riferendo di una contestazione dopo il rapporto, peraltro senza che Tes_2
risulti alcuno strascico.
Con riguardo alle richieste di integrazione istruttoria va puntualizzato che la stessa è stata svolta in primo grado all'udienza del 25 febbraio 2021
(venendo reiterata all'udienza del 27 maggio 2021) nei seguenti termini:
“L'avv. Viggiani chiede di poter produrre documentazione attestante il tenore delle interlocuzioni tra il teste appena escusso e il sig. , Parte_2
ciò a controprova di quanto riferito dal teste. Chiede inoltre di poter produrre lettera di contestazione dell'azienda nei confronti della teste
.”. Nelle note conclusive la richiesta è stata reiterata con tale Testimone_5
testuale deduzione: “Peraltro ha dichiarato cose che risultano in Tes_3
assoluto contrasto con gli scambi via mail intervenuti direttamente con il
e che la parte resistente ha chiesto di produrre per evidenziare Parte_2
l'inspiegabile contrasto con quanto da questi riferito. Si reitera detta istanza di produzione anche in questa sede.”).
Risulta, quindi, inapprezzabile, il rilievo critico svolto con riguardo all'attendibilità del teste dal momento che né nel primo grado, né Tes_3
pag. 15/17 in questo risulta offerta la documentazione della cui acquisizione l'appellante lamenta l'omissione; in tale modo non è stato consentito né al primo giudice né alla Corte di apprezzare la rilevanza della richiesta istruttoria.
Tantomeno risulta documentata la richiesta di integrazione, peraltro, non più reiterata in questa sede, in ordine alla posizione lavorativa della teste
. Tes_2
Infine, non può essere considerata rilevante la richiesta di ammissione della teste , essendo finalizzata la prova richiesta a Parte_4
dimostrare che ad identico inquadramento corrisponda un medesimo contenuto delle mansioni delle due lavoratrici, situazione che è del tutto indifferente rispetto al compendio probatorio valorizzabile: che la dipendente svolga le mansioni proprie del livello contrattuale Pt_4
ovvero mansioni di contenuto diverso, nulla aggiunge o toglie alla ricostruzione dell'impegno lavorativo dell'odierna appellata. La rilevanza della prova poggia su di una presunzione – ossia che l'impegno delle due dipendenti fosse il medesimo perché medesimo era il loro concreto inserimento nell'organizzazione aziendale - rimasto del tutto indimostrato e non dimostrabile neppure con le deduzioni istruttorie articolate dalla parte1, peraltro sul punto ampiamente valutative, quindi, inammissibili, in ordine al profilo che avrebbe dovuto dimostrare l'identità di mansioni e la loro corrispondenza al livello di inquadramento contrattuale. 1 Il rinvio è al capitolo7 così articolato in primo grado: “Dopo il licenziamento della sig.ra per CP_1 coprire il posto da questa lasciato libero è stata assunta la sig.ra la quale ha Parte_4 continuato a svolgere le stesse mansioni al tempo assegnate alla sig.ra e che risulta CP_1 analogamente inquadrata nel 3° livello senza alcuna autonomia o discrezionalità operativa e senza alcuna responsabilità di direzione esecutiva che sovraintenda a unità produttive o a funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa ma agendo in continua esecuzione delle direttive impartite dal Direttore commerciale e restando sempre entro i limiti di tale ambito” pag. 16/17 5) Le spese di lite del seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 2023, in base al valore di causa
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata liquidandole in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario, iva e cpa nei confronti di quest'ultima;
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 novembre 2025
Il Presidente estensore
GI SI
pag. 17/17