Articolo 2 della Legge 31 gennaio 1949, n. 21
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 marzo 1949
Art. 2.
Per i sanitari, liberi esercenti, che si iscrivono volontariamente fra i contribuenti all'Opera nazionale, detto contributo e' stabilito nella misura di L. 2000 annue.
Entrata in vigore il 1 marzo 1949
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