Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6356/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 16/12/2024
DA
) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
GARILLI DANIELA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BARTOLI VALERIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di omologare le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno opportuno, con obbligo di tempestiva reciproca comunicazione del nuovo indirizzo, in caso di cambiamento di residenza;
2) La RA continuerà a vivere nella casa familiare sita in Commessaggio (MN) Pt_1 in Via Magrino n. 4;
3) Darsi atto che il signor si è trasferito a vivere in Commessaggio (MN) presso CP_1 l'abitazione dei propri genitori in Commessaggio (MN) in Via indipendenza n.34già a
4) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità parentale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse;
le figlie abiteranno prevalentemente con la madre;
5) Il padre terrà con sé le figlie minori uno o due giorni alla settimana, previo accordo con la madre, con pernotto a casa del padre che provvederà a portarle a scuola alla mattina successiva;
6) Il padre terrà con sé le figlie minori per due week-end alternati dal venerdì alle ore 19.00 sino alla domenica alle ore 22.00 quando riporterà le figlie a casa della madre;
7) Durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con la madre, mentre il giorno di Santo Stefano con il padre, ad anni alterni. Le minori trascorreranno il giorno del 31 dicembre con la madre ed il giorno del 1 gennaio con il padre, ad anni alterni. Il tutto, comunque, anche in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, talché tali modalità potranno subire delle modifiche, con accordo tra i genitori da prendersi con congruo anticipo. Durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé le figlie minori, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 09.00 alle ore 22.00. In caso di disaccordo tra i genitori, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre negli anni dispari;
8) Durante le vacanze estive, le minori trascorreranno due settimane con l'uno e due settimane con l'altro genitore, anche non consecutive, a seconda degli impegni lavorativi degli stessi, da concordarsi e con reciproca comunicazione preventiva entro il 30 maggio di ogni anno;
9) Il sig. verserà, a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minori, alla CP_1 RA la somma di € 400,00 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese a Pt_1 mezzo bonifico bancario con decorrenza dal mese di gennaio 2025. Detto importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat. La somma di € 400,00 mensili verrà versata sul conto corrente intestato alla RA ed acceso presso la Banca Intesa Pt_1 San Paolo – Filiale di Sabbioneta (Mn)- codice IBAN: IT09 A030 6957 9101 0000 0003 868;
10) L'assegno unico verrà percepito, a far data dalla omologa della separazione, nella misura del 50% da entrambi i genitori;
le detrazioni saranno a carico dei genitori nella misura del 50%;
11) Darsi atto che il sig. ha provveduto a versare il 50% del residuo importo CP_1 dell'assegno unico da lui percepito fino a novembre 2024 alla sig.ra sul conto Pt_1 corrente alla stessa intestato ed acceso presso la Banca Intesa San Paolo – Filiale di Sabbioneta (Mn)- codice IBAN: IT09 A030 6957 9101 0000 0003 868;
12) Darsi atto che il sig. ha versato alla sig.ra il 50% dell'assegno unico CP_1 Pt_1 dallo stesso percepito dal mese di dicembre 2024 fino al mese di gennaio 2025. Il sig. nei mesi di febbraio e marzo 2025 ha provveduto a utilizzare l'assegno unico per CP_1 pagamenti spese mensa scolastica e attività sportive nell'interesse delle figlie. Il sig. si impegna, altresì, a provvedere al versamento del 50% dell'assegno unico a far CP_1 data dal mese di aprile 2025 sino alla data dell'omologa della separazione. I coniugi si impegnano, dalla data dell'omologa della separazione, a far richiesta dell'assegno unico nella misura del 50% ognuno.
13) I ricorrenti sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative che si rendessero necessarie per le figlie secondo le indicazioni del Protocollo Famiglia siglato dal Tribunale di Mantova in data 28.05.2024
2 di cui hanno ricevuto copia;
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro;
15) Alla RA rimarrà in uso esclusivo l'automobile Fiat 550L targata Pt_1 EY280WV alla stessa intestata e nulla il signor avrà a pretendere, in caso di CP_1 alienazione per detto autoveicolo;
16) Al sig. rimarrà in uso esclusivo l'autovettura Ford Fiesta tg DZ769PW allo CP_1 stesso intestata e nulla la RA avrà a pretendere, in caso di alienazione, per Pt_1 detto autoveicolo;
17) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o altro documento d'identità valido per l'espatrio anche per i figli;
18) I coniugi dichiarano che, una volta adempiute le obbligazioni di cui ai punti precedenti, nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro per ragioni economiche e/o per qualsivoglia altro motivo o ragione;
19) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
** ** ** INOLTRE I ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, chiedono che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice relatore affinché:
- fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine dei sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi per la fase di separazione, nella quale il Giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi oppure fissi alle parti il termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter 2 comma c.p.c. con scadenza successiva ai sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito,
- rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data in data 04.10.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Commessaggio (MN) al n. 1 parte II-serie A- Anno 2015;
- Ordinare al Comune di Commessaggio (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare le spese del procedimento integralmente compensate tra le parti.
- OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità parentale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse;
le figlie abiteranno prevalentemente con la madre;
2) Il padre terrà con sé le figlie minori uno o due giorni alla settimana, previo accordo con la madre, con pernotto a casa del padre che provvederà a portare a scuola le figlie alla mattina successiva.
3) Il padre terrà con sé le figlie minori per due week-end alternati dal venerdì alle ore 19.00 sino alla domenica alle ore 22.00 quando riporterà le figlie a casa della madre;
4) Durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con la madre, mentre il giorno di Santo Stefano con il padre, ad anni alterni. Le minori trascorreranno il giorno del 31 dicembre con la madre ed il giorno del 1 gennaio con il padre, ad anni alterni. Il tutto, comunque anche in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, talché tali modalità potranno subire delle modifiche, con accordo tra i genitori da prendersi con congruo anticipo. Durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé le figlie minori, ad anni alterni, o il giorno di
3 Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 09.00 alle ore 22.00. In caso di disaccordo tra i genitori, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre negli anni dispari;
5) Durante le vacanze estive, le minori trascorreranno due settimane con l'uno e due settimane con l'altro genitore, anche non consecutive, a seconda degli impegni lavorativi degli stessi, da concordarsi e con reciproca comunicazione preventiva entro il 30 maggio di ogni anno;
6) Il sig. continuerà a versare alla RA , a titolo di contributo nel CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie minori, la somma di € 400,00 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Detto importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat. La somma € 400,00 mensili verrà versata sul conto corrente intestato dalla RA ed acceso presso la Banca Intesa San Paolo – Filiale di Pt_1 Sabbionetta (Mn) - codice IBAN: IT09 A030 6957 9101 0000 0003 868;
7) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
le detrazioni saranno a carico dei genitori nella misura del 50%;
8) I ricorrenti sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative che si rendessero necessarie per le figlie secondo le indicazioni del Protocollo famiglia siglato dal Tribunale di Mantova in data 28.05.2024 di cui hanno ricevuto copia.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro.
10) I coniugi esprimono il reciproco assenso/rinnovo del passaporto e/o altro documento d'identità valido per l'espatrio anche per le figlie;
11) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
COMMESSAGGIO in data 04/10/2015 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 1, parte II, serie A , anno 2015) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
4 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMMESSAGGIO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10.04.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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