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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6627 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2536/2021
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 11:30
Presidente Dott. AL Tilocca Consigliere Relatore Dott. IA AR
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SODANI TIZIANA presente avv. Alcamo in sost
Appellato/i
CP_1
Avv. MANNI AUGUSTO presente
Controparte_2
Avv. MANNI AUGUSTO
CP_3
Avv.
Controparte_4
Avv. MARIANI TIZIANO presente
Avv. SIRENA ANDREA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR AL Tilocca
NA BI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL Tilocca Presidente dott.ssa IA AR Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2536 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Buccari n.11, presso lo studio legale dell'Avv. Tiziana Sodani (C.F.
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
(P. IVA ), elettivamente domiciliato Controparte_4 P.IVA_1 in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'Avv. Tiziano Mariani (C.F.
[...]
) che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Sirena C.F._3
(C.F.: ) giusta procura in atti;
CodiceFiscale_4
APPELLATA
E
, (C.F. ) e , (C.F. CP_1 C.F._5 Controparte_2
) elettivamente domiciliati in Marino (RM), C.so Vittoria Colonna n. 196 C.F._6 presso lo Studio dell'Avv. US MA (C.F. ) che li rappresenta e difende C.F._7 giusta procura in atti;
2 APPELLATI
E
, (P.IVA , elettivamente Controparte_5 P.IVA_2 domiciliata in , in Via Fabi, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Manzi giusta CP_3 procura in atti;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e , in proprio e in CP_1 Controparte_2 qualità di eredi di convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, l' Persona_1 [...]
nonché , chiedendo la condanna dei convenuti, in solido Parte_2 Parte_1 tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali, patiti in seguito al trattamento medico- chirurgico ricevuto all'interno dell'ospedale Umberto 1° di in occasione del ricovero del loro CP_3 congiunto, avvenuto in data 28/05/2006, seguito dall' operazione del 6/06/2006. Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto, insistendo lo per la chiamata in causa della propria compagnia Pt_1
, al fine di essere garantito e manlevato, in caso di condanna. Autorizza la Controparte_4 chiamata in causa, si costituiva la predetta compagnia, eccependo l'inoperatività della polizza contratta dallo . Pt_1
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 320/2021, pubblicata il 23.03.2021 così statuiva:
“Accoglie in parte la domanda proposta, e, previo riconoscimento della colpa professionale del dott.
, nei termini di cui in motivazione, condanna l' in Parte_1 Parte_2 persona del suo legale rappresentante, in solido con il dott. , a corrispondere agli attori, Pt_1
e , a titolo di risarcimento danni, subiti dal loro congiunto, Controparte_2 CP_1 Per_1
, la somma di € 17.477,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali e
[...] rivalutazione nei termini di cui in motivazione. Rigetta per il resto la domanda. Condanna l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante, in solido con il dott. , a pagare le spese Parte_2 Pt_1 di lite che liquida in € 780,00 per spese, € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, nonché quelle relative alla c.t.u, liquidate con separato provvedimento. Dichiara l'inoperatività della polizza contratta dal dott.
, rigettando la domanda in garanzia avanzata nei confronti del terzo, Pt_1 Controparte_4
, con relativa compensazione delle spese di lite tra le due parti.”
[...]
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, in riforma della sentenza n.320/2021 del Tribunale di Frosinone Sezione Civile Giudice Dr.
3 ST RO, depositata in data 23/03/2021 e notificata a mezzo pec dalla Controparte_4
il 27/03/2021 accogliere il seguente appello e per l'effetto; -Accertare e dichiarare errata la
[...] quantificazione del danno per errata applicazione del criterio di liquidazione in violazione del d.l
13/09/2012 n.138 comma 3, con modificazioni, nella l. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. Legge Balduzzi) con condanna della in persona del suo legale rappresentante, in solido con il Dott. Parte_2
, a corrispondere agli attori e , a titolo di risarcimento danni, Pt_1 Controparte_2 CP_1 subiti dal loro congiunto, , la somma di euro 7.747,99 in applicazione dei criteri di cui Persona_1 all'art. 139 del Cod. Ass. aggiornate al DM. 31.05.2006 vigente al momento dell'evento – sinistro, per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto di gravame;
- accertare e dichiarare l'omessa ed errata valutazione del Giudice di prime cure di tutte le domande di garanzia e manleva proposte dal Dr. , e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza accogliere la domanda Pt_1 formulata nel giudizio di primo grado in via subordinata dal Dr. in ipotesi di colpa lieve, Pt_1 condannando la , quale datrice di lavoro, a tenere indenne il proprio dipendente, da Parte_2 quanto eventualmente dovuto agli attori a titolo di risarcimento del danno all'esito della emanata sentenza anche a titolo di spese processuali, per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto di gravame – accertare e dichiarare fondata la domanda di manleva e garanzia svolta dal CP_6 nei confronti della propria compagnia e l'effetto dichiarare quest'ultima Controparte_4 tenuta a manlevare il Dr. da quanto abbia a corrispondere in ragione della presente Pt_1 decisione, anche a titolo di spese processuali, per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto di gravame, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
L nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_4 all'Ecc.ma Corte di Appello adita - in via principale, rigettare l'appello in ordine all'accertamento di inoperatività della garanzia assicurativa e la domanda di garanzia proposta dal Dottor Pt_1 nei confronti di in quanto infondata in fatto e diritto, sia in punto di an che Controparte_4 di quantum;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza CP_4
per violazione degli artt. 1892 c.c. e 11 condizioni generali;
- in via di gradato
[...] subordine, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e di rigetto della eccezione di inoperatività ex artt. 1892 c.c. e 11 c.g., accertare e dichiarare l'operatività della polizza nei limiti della sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato e Controparte_4 disporre la condanna in manleva della esponente compagnia entro detta quota. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
e nel costituirsi rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1 Controparte_2
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previo ogni opportuno pronunciamento in rito e in merito, rigettare l'appello proposto dall'appellante Dott.
4 , in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e per Pt_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dover quantificare il risarcimento del danno biologico sulla base delle tabelle di cui al D.lgs 7 settembre 2005 n. 209 artt. 138 e 139, condannare comunque la Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solito col Dott. , oltre all'importo Pt_1 riconosciuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, agli interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso all'effettivo soddisfo. Col favore delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_2 di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare l'appello proposto dal dott. nei confronti della avverso la sentenza n. 320/2021 del Pt_1 Parte_2
Tribunale di Frosinone, per le ragioni e nei limiti di cui sopra. Con vittoria di spese di lite secondo il principio della soccombenza processuale.”
Alla presente udienza i difensori hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in tre motivi.
La sentenza è motivata come segue.
“Il dott. ha chiarito i termini della vicenda che ha coinvolto il sig. Persona_2 Per_1
nella perizia in atti. Nella pagina finale della sua perizia il dott. ha concluso nei
[...] Per_2 seguenti termini: “In conclusione, tenuto conto della documentazione medica esaminata e delle considerazioni medico legali sopra esposte….. risulta che sia stato commesso un errore tecnico della riduzione e nella sintesi della frattura tibiale nel corso dell'intervento del 6/06/2006”. A pag. 14 della perizia il dott. ha avuto modo di precisare quanto segue:” l'inadeguata riduzione e Per_2 fissazione della frattura hanno determinato una viziosa consolidazione della frattura che ha reso necessari ulteriori interventi chirurgici per il riallineamento osseo, la rimozione del chiodo e la corretta riduzione e sintesi della frattura con posizionamento di un fissatore esterno, successivamente rimosso. Una corretta riduzione e sintesi iniziale della frattura invece non avrebbe determinato il ricorso ad ulteriori interventi ove si eccettui quello per la rimozione del chiodo endomidollare”. Tali conclusioni, pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi e contraddizioni, precise e puntuali, non lasciano adito a dubbio circa la non conformità alle regole dell'arte e della scienza medica del trattamento chirurgico praticato dal convenuto, dott. , all'interno dell'ospedale di Pt_1 CP_3 al sig. e circa la sussistenza di un sicuro nesso causale tra l'operato del predetto e i Persona_1 danni patiti da quest'ultimo.
5 Si può dunque affermare che al sig. spetta, tenuto conto della sua età al momento Persona_1 del sinistro (anni 80) e delle tabelle di liquidazione del danno biologico adottate dal Tribunale di
Milano e ciò sulla scorta della recente sentenza della Suprema Corte n.12408 del 7/06/2011, secondo la quale le tabelle milanesi sono l'unico parametro valutativo da prendere in considerazione in grado di assicurare equità e quindi uguaglianza tra tutti cittadini, trattandosi del criterio più diffuso a livello nazionale, la somma di € 4.247,00 corrispondente al 4% come postumi invalidanti permanenti, la somma di € 8.820,00 (€.98* 90) per l'invalidità temporanea totale o assoluta, la somma di €
4.410,00 per l'invalidità temporanea parziale (€ 98 *90:2), per un ammontare complessivo di €
17.477,00. Tale importo deve ritenersi comprensivo anche del c.d. danno morale, attesa l'assenza di pregiudizi ulteriori e peculiari, come chiarito da recente giurisprudenza di legittimità, considerata anche la tenuità del danno patito. Analoghe conclusioni possono essere rassegnate anche in ordine all'asserito danno non patrimoniale diretto dei congiunti, connesso al disagio subito per l'assistenza che sarebbe stata prestata al sig. , posto che in atti non vi è prova adeguata in merito Per_1 all'incapacità di quest'ultimo di attendere autonomamente alle occupazioni quotidiane, compresa la cura della persona, considerata peraltro l'età avanzata del de cuius già al momento dell'evento. Per quanto concerne il danno patrimoniale, infine, dalla c.t.u. non risulta alcuna spesa medica sostenuta dagli attori, sicché nulla può essere riconosciuto. Sulla somma complessiva liquidata va inoltre calcolato il risarcimento del danno subito da parte attrice per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata, trattandosi di importo di denaro che, ove fosse stato ex tunc nella immediata disponibilità del soggetto danneggiato, sarebbe stato presumibilmente investito per ricavarne un lucro finanziario (in tal senso va interpretata la domanda dell'attore diretta ad ottenere la corresponsione, sulla somma oggi liquidata a titolo risarcitorio, degli interessi legali). Il risarcimento di tale voce di danno - in aderenza al più recente orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. un., n. 1712/1995 seguita da Cass. n. 4677/1998; Cass. n. 13463/1999; Cass. n. 2796/2000) - può essere determinato in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), applicando sulla somma via via rivalutata il tasso legale di interesse in vigore in ciascun anno di riferimento, con decorrenza dal giorno dell'evento e sino alla pubblicazione della presente sentenza. In particolare, l'importo di €
17.477,00 liquidato per il danno non patrimoniale, deve essere invece devalutato sino alla data del fatto illecito sulla scorta dei parametri ISTAT e, sugli importi rivalutati anno per anno, vanno calcolati gli interessi legali per ciascun anno di riferimento sino sempre alla pubblicazione della sentenza. Sull'importo complessivo ottenuto vanno ulteriormente calcolati gli interessi al tasso legale dal deposito della sentenza sino all'effettivo pagamento.
Per quanto concerne l'eccezione di inoperatività della polizza stipulata dal dott. , si Pt_1 osserva che il documento contrattuale versato in atti stabilisce, nell'ambito dell'oggetto
6 dell'assicurazione, che la polizza possa essere attivata soltanto quando derivino danni (lesioni personali, morte ovvero pregiudizi a beni intangibili) a terzi dall'azione di rivalsa esperita dall'impresa di assicurazioni ai sensi delle condizioni di assicurazione ovvero dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'azienda di appartenenza e/o dalla pubblica amministrazione, in genere nei casi prevista dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati. Nella fattispecie in esame non si sono verificate tali condizioni, ove si consideri che la causa radicata innanzi al Tribunale di
Frosinone ha per oggetto esclusivamente la domanda risarcitoria proposta dai congiunti del sig.
e nessuna pretesa è stata spiegata al momento, in via di rivalsa, dall'impresa di Persona_1 assicurazioni o dall'azienda sanitaria nei confronti del proprio dipendente. Ne consegue l'accoglimento della relativa eccezione, con conseguente rigetto della domanda in garanzia. La domanda pertanto deve essere quindi accolta nei termini sopra descritti. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza.”
Con il primo motivo la sentenza è censurata in relazione alla quantificazione del danno, essendo state applicate le tabelle di Milano anziché le tabelle per le micropermanenti stante la previsione di cui alla cd. Legge Balduzzi.
Il motivo è fondato.
La L. 8 novembre 2012, n. 189, cd Legge Balduzzi, (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158), prevede, all'art.3 comma III, che “il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”. La norma ha, dunque, esteso l'applicabilità delle tabelle liquidatorie previste per i danni da circolazione stradale anche ai danni da responsabilità medica.
La S.C. ha precisato come “non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile (negando od impedendo il risarcimento di conseguenze-dannose già realizzatisi), l'art. 3, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012 n.
158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012 n. 189 (cd. legge Balduzzi che dispone l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità - contrattuale od extracontrattuale per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del CAD - criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, confermati anche dalla successiva legge 8.3.2017 n. 24 cd. Gelli -Bianco), trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non
7 patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul "quantum". Non è ostativa, infatti, la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente alla entrata in vigore della legge, o che l'azione risarcitoria sia stata promossa prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge;
né può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i giudizi pendenti, atteso che proprio e soltanto la definizione del giudizio - e la formazione del giudicato - preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale a tutela della autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario. Neppure può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile: la norma sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, né ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento della fattispecie” (Cass. n.
28990/2019). Pertanto i criteri di liquidazione di cui agli artt. 138 e 139 CAD, essendo criteri di valutazione equitativa del danno, trovano applicazione anche alle fattispecie pregresse.
Trattandosi di microlesioni, trovano applicazione le tabelle di cui all'art. 139 CAD, con la precisazione che vanno applicate le tabelle all'attualità, trattandosi della valutazione di un criterio equitativo del danno al momento attuale.
Il danno va quindi quantificato come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 80 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Indennità giornaliera € 55,24
Danno biologico permanente € 3.201,87
Invalidità temporanea totale € 4.971,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.485,80
Totale danno biologico temporaneo € 7.457,40
Danno morale (33,33%) € 3.552,73
Danno complessivo € 14.212,00
Va sul punto precisato che il danno morale può presumersi dalla stessa tipologia ed intensità della lesione del diritto alla salute e che non sussistono elementi per una ulteriore personalizzazione,
8 in assenza di allegazione di circostanze idonee in tal senso.
Tale somma è già all'attualità e sulla stessa decorrono dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi legali, convertendosi per effetto della presente sentenza il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, parte attrice in primo grado non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
9 Il fatto che il giudice di primo grado abbia riconosciuto gli interessi compensativi non è preclusivo di tale statuizione, considerato che viene in considerazione una mera modalità liquidatoria del danno con la conseguenza che la revisione della statuizione relativa al danno comporta una nuova valutazione sul punto (arg. a contrario da Cass. n. 2171/1987 secondo cui il debito di interessi di natura accessoria può essere riconosciuto in secondo grado anche in assenza di domanda).
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, il danno riconosciuto va quantificato nella minor somma di € 14.212,00, con effetti anche nei confronti dell' ex art. 336 c.p.c.. A tale Pt_3 somma andrà detratto quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo la sentenza è censurata per errata valutazione di tutte le domande di garanzia proposte dall'appellante, specificatamente della domanda proposta nei confronti della
[...]
. Parte_2
L'appellante nel costituirsi in primo grado ha proposto domanda di manleva nei confronti Parte dell' qualora fosse accertata una propria responsabilità per colpa lieve;
domanda effettivamente non esaminata dal giudice di primo grado. Parte Innanzitutto l'eccezione di inammissibilità formulata dall' in relazione a tale motivo di appello è infondata, avendo l'appellante precisato di aver proposto tale domanda nel costituirsi e indicato gli elementi posti a fondamento di tale domanda. Infondato è anche l'assunto secondo cui tale domanda presuppone una graduazione delle colpe mai richiesta, atteso che da un lato la graduazione è insita nella stessa domanda e che dall'altro lato la domanda si fonda sul rapporto di lavoro e sull'esclusione della colpa grave.
Nel merito va tuttavia evidenziato come, al di là di qualsiasi questione relativa alla sussistenza Parte
o meno della colpa grave, l'appellante ha dedotto che l' è tenuta contrattualmente a coprire i propri dipendenti, senza tuttavia aver allegato e prodotto (tempestivamente) alcunché a fondamento di tale obbligo contrattuale. Sul punto le allegazioni inerenti al contratto collettivo sono inammissibili ex art. 345 c.p.c. (oltre a non essere supportate dalla relativa documentazione tempestivamente prodotta).
Pertanto il motivo è infondato.
Con il terzo motivo la sentenza è censurata per errata valutazione della domanda di manleva proposta nei confronti della . Secondo l'appellante erroneamente il giudice di Controparte_4 primo grado ha valutato la proposta domanda, avendo chiesto di essere garantito anche dalle domande Parte che potrebbero essere proposte dalle altre parti (e quindi dall' . Inoltre nell'incertezza la clausola deve essere interpretata contro il predisponente.
L in data 3.11.2025 ha depositato sentenza tra lei e l'appellante del Controparte_4
Tribunale di Frosinone n. 1028/2021, pubblicata in data 2.11.2021, con l'attestazione del passaggio
10 in giudicato.
Innanzitutto tale produzione, successiva alla stessa costituzione dell'appellata, è ammissibile in quanto sopravvenuta.
In linea di fatto, ai sensi della polizza, “Oggetto dell'assicurazione”: “gli assicuratori si obbligano a tenere indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro , per i Parte_4 quali l'assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento dell'attività istituzionale/professionale, compresa l'attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti:
- dall'azione di rivalsa esperita dall'impresa di assicurazioni ai sensi delle condizioni di assicurazione della polizza aziendale;
- dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'azienda di appartenenza e/o dalla pubblica amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati”.
La sentenza del Tribunale di Frosinone ha rigettato la domanda di garanzia proposta dallo nei confronti della relativamente ai danni subiti da terzi per Pt_1 Controparte_4 inoperatività della medesima polizza. In tal senso statuisce “… con riferimento all'eccezione di inoperatività della polizza stipulata dal dott. , si osserva che il documento contrattuale Pt_1 versato in atti stabilisce, nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione, che la polizza possa essere attivata soltanto quando derivino danni (lesioni personali, morte ovvero pregiudizi a beni intangibili)
a terzi dall'azione di rivalsa esperita dall'impresa di assicurazioni ai sensi delle condizioni di assicurazione ovvero dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'azienda di appartenenza e/o dalla pubblica amministrazione, in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati. Nella fattispecie in esame non si sono verificate tali condizioni …”.
Pertanto tra le parti per effetto della sentenza del Tribunale di Frosinone si è formato un giudicato (esterno, cfr. Cass. n. 9712/2020, secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, pertanto, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo”) circa l'operatività della polizza unicamente nel caso di danni a terzi derivanti da azioni di rivalsa. E nel caso di specie non si rientra in tale ipotesi.
11 Peraltro va evidenziato come la lettura del testo negoziale, che limita l'operatività della polizza all'azione di rivalsa proposta dall'azienda o dalla compagnia di assicurazione, appare di piana e non dubbia interpretazione, sicché non si pone un problema di interpretazione della clausola contro il proponente.
Va poi sottolineato come lo stesso appellante dà conto di come tale polizza non lo copre nei confronti dei danneggiati.
Il rilievo dell'appellante secondo cui erroneamente è stato interpretato il contenuto della domanda proposta, essendo nella sua volontà estendere la garanzia a tutte le domande di regresso Parte proposte da tutte le altre parti si scontra con il fatto che nessuna domanda è stata proposta dall'
(come è stato rilevato dal giudice di primo grado); il che esclude in radice l'operatività della polizza, che presuppone per la sua operatività un'azione esperita, e non un'azione solo ipotetica. E questo anche al di là della questione della rivalsa limitata alla colpa grave (non rilevante di per sé in assenza di rivalsa, pur evidenziandosi come la disposizione è chiara nel limitare la colpa grave, non rilevando in senso contrario il CCNL, peraltro non prodotto, non attinente al rapporto tra medico e sua assicurazione).
Quanto poi alle spese di resistenza, il loro regime segue chiaramente quello della polizza, dovendo quindi essere escluse in caso di inoperatività della polizza stessa.
Pertanto, il motivo d'appello è infondato.
L'accoglimento parziale dell'appello comporta una complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi tra l'appellante/l' e e . L'esito Parte_2 CP_1 Controparte_2 complessivo giustifica la compensazione delle spese per un quarto, dovendo i rimanenti tre quarti Parte essere posti a carico dell' e dello . Pt_1
La complessa ricostruzione dei rapporti tra le altre parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 320/2021 del Tribunale di Frosinone, così provvede: Parte in parziale accoglimento dell'appello, condanna e l' di Parte_1 al pagamento in via solidale a favore di e della minore CP_3 CP_1 Controparte_2 somma di € 14.212,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
compensate le spese dei due gradi da un lato tra , l' Parte_1 [...]
e dall'altro e per un quarto, condanna Parte_2 CP_1 Controparte_2 [...]
e l' in via solidale al pagamento a favore di e Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese dei due lati che liquida (già ridotte): quanto al primo grado in € 3.807,00 Controparte_2
12 per compensi, € 585,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA;
quanto al secondo grado in €
3.666,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
il tutto con distrazione a favore dell'avv.
US MA, antistatario;
compensa le spese del grado tra le altre parti.
Roma, 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IA AR AL Tilocca
13
Sezione VI civile
R.G. 2536/2021
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 11:30
Presidente Dott. AL Tilocca Consigliere Relatore Dott. IA AR
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SODANI TIZIANA presente avv. Alcamo in sost
Appellato/i
CP_1
Avv. MANNI AUGUSTO presente
Controparte_2
Avv. MANNI AUGUSTO
CP_3
Avv.
Controparte_4
Avv. MARIANI TIZIANO presente
Avv. SIRENA ANDREA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR AL Tilocca
NA BI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL Tilocca Presidente dott.ssa IA AR Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2536 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Buccari n.11, presso lo studio legale dell'Avv. Tiziana Sodani (C.F.
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
(P. IVA ), elettivamente domiciliato Controparte_4 P.IVA_1 in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'Avv. Tiziano Mariani (C.F.
[...]
) che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Sirena C.F._3
(C.F.: ) giusta procura in atti;
CodiceFiscale_4
APPELLATA
E
, (C.F. ) e , (C.F. CP_1 C.F._5 Controparte_2
) elettivamente domiciliati in Marino (RM), C.so Vittoria Colonna n. 196 C.F._6 presso lo Studio dell'Avv. US MA (C.F. ) che li rappresenta e difende C.F._7 giusta procura in atti;
2 APPELLATI
E
, (P.IVA , elettivamente Controparte_5 P.IVA_2 domiciliata in , in Via Fabi, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Manzi giusta CP_3 procura in atti;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e , in proprio e in CP_1 Controparte_2 qualità di eredi di convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, l' Persona_1 [...]
nonché , chiedendo la condanna dei convenuti, in solido Parte_2 Parte_1 tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali, patiti in seguito al trattamento medico- chirurgico ricevuto all'interno dell'ospedale Umberto 1° di in occasione del ricovero del loro CP_3 congiunto, avvenuto in data 28/05/2006, seguito dall' operazione del 6/06/2006. Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto, insistendo lo per la chiamata in causa della propria compagnia Pt_1
, al fine di essere garantito e manlevato, in caso di condanna. Autorizza la Controparte_4 chiamata in causa, si costituiva la predetta compagnia, eccependo l'inoperatività della polizza contratta dallo . Pt_1
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 320/2021, pubblicata il 23.03.2021 così statuiva:
“Accoglie in parte la domanda proposta, e, previo riconoscimento della colpa professionale del dott.
, nei termini di cui in motivazione, condanna l' in Parte_1 Parte_2 persona del suo legale rappresentante, in solido con il dott. , a corrispondere agli attori, Pt_1
e , a titolo di risarcimento danni, subiti dal loro congiunto, Controparte_2 CP_1 Per_1
, la somma di € 17.477,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali e
[...] rivalutazione nei termini di cui in motivazione. Rigetta per il resto la domanda. Condanna l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante, in solido con il dott. , a pagare le spese Parte_2 Pt_1 di lite che liquida in € 780,00 per spese, € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, nonché quelle relative alla c.t.u, liquidate con separato provvedimento. Dichiara l'inoperatività della polizza contratta dal dott.
, rigettando la domanda in garanzia avanzata nei confronti del terzo, Pt_1 Controparte_4
, con relativa compensazione delle spese di lite tra le due parti.”
[...]
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, in riforma della sentenza n.320/2021 del Tribunale di Frosinone Sezione Civile Giudice Dr.
3 ST RO, depositata in data 23/03/2021 e notificata a mezzo pec dalla Controparte_4
il 27/03/2021 accogliere il seguente appello e per l'effetto; -Accertare e dichiarare errata la
[...] quantificazione del danno per errata applicazione del criterio di liquidazione in violazione del d.l
13/09/2012 n.138 comma 3, con modificazioni, nella l. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. Legge Balduzzi) con condanna della in persona del suo legale rappresentante, in solido con il Dott. Parte_2
, a corrispondere agli attori e , a titolo di risarcimento danni, Pt_1 Controparte_2 CP_1 subiti dal loro congiunto, , la somma di euro 7.747,99 in applicazione dei criteri di cui Persona_1 all'art. 139 del Cod. Ass. aggiornate al DM. 31.05.2006 vigente al momento dell'evento – sinistro, per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto di gravame;
- accertare e dichiarare l'omessa ed errata valutazione del Giudice di prime cure di tutte le domande di garanzia e manleva proposte dal Dr. , e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza accogliere la domanda Pt_1 formulata nel giudizio di primo grado in via subordinata dal Dr. in ipotesi di colpa lieve, Pt_1 condannando la , quale datrice di lavoro, a tenere indenne il proprio dipendente, da Parte_2 quanto eventualmente dovuto agli attori a titolo di risarcimento del danno all'esito della emanata sentenza anche a titolo di spese processuali, per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto di gravame – accertare e dichiarare fondata la domanda di manleva e garanzia svolta dal CP_6 nei confronti della propria compagnia e l'effetto dichiarare quest'ultima Controparte_4 tenuta a manlevare il Dr. da quanto abbia a corrispondere in ragione della presente Pt_1 decisione, anche a titolo di spese processuali, per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto di gravame, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
L nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_4 all'Ecc.ma Corte di Appello adita - in via principale, rigettare l'appello in ordine all'accertamento di inoperatività della garanzia assicurativa e la domanda di garanzia proposta dal Dottor Pt_1 nei confronti di in quanto infondata in fatto e diritto, sia in punto di an che Controparte_4 di quantum;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza CP_4
per violazione degli artt. 1892 c.c. e 11 condizioni generali;
- in via di gradato
[...] subordine, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e di rigetto della eccezione di inoperatività ex artt. 1892 c.c. e 11 c.g., accertare e dichiarare l'operatività della polizza nei limiti della sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato e Controparte_4 disporre la condanna in manleva della esponente compagnia entro detta quota. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
e nel costituirsi rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1 Controparte_2
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previo ogni opportuno pronunciamento in rito e in merito, rigettare l'appello proposto dall'appellante Dott.
4 , in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e per Pt_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dover quantificare il risarcimento del danno biologico sulla base delle tabelle di cui al D.lgs 7 settembre 2005 n. 209 artt. 138 e 139, condannare comunque la Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solito col Dott. , oltre all'importo Pt_1 riconosciuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, agli interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso all'effettivo soddisfo. Col favore delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_2 di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare l'appello proposto dal dott. nei confronti della avverso la sentenza n. 320/2021 del Pt_1 Parte_2
Tribunale di Frosinone, per le ragioni e nei limiti di cui sopra. Con vittoria di spese di lite secondo il principio della soccombenza processuale.”
Alla presente udienza i difensori hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in tre motivi.
La sentenza è motivata come segue.
“Il dott. ha chiarito i termini della vicenda che ha coinvolto il sig. Persona_2 Per_1
nella perizia in atti. Nella pagina finale della sua perizia il dott. ha concluso nei
[...] Per_2 seguenti termini: “In conclusione, tenuto conto della documentazione medica esaminata e delle considerazioni medico legali sopra esposte….. risulta che sia stato commesso un errore tecnico della riduzione e nella sintesi della frattura tibiale nel corso dell'intervento del 6/06/2006”. A pag. 14 della perizia il dott. ha avuto modo di precisare quanto segue:” l'inadeguata riduzione e Per_2 fissazione della frattura hanno determinato una viziosa consolidazione della frattura che ha reso necessari ulteriori interventi chirurgici per il riallineamento osseo, la rimozione del chiodo e la corretta riduzione e sintesi della frattura con posizionamento di un fissatore esterno, successivamente rimosso. Una corretta riduzione e sintesi iniziale della frattura invece non avrebbe determinato il ricorso ad ulteriori interventi ove si eccettui quello per la rimozione del chiodo endomidollare”. Tali conclusioni, pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi e contraddizioni, precise e puntuali, non lasciano adito a dubbio circa la non conformità alle regole dell'arte e della scienza medica del trattamento chirurgico praticato dal convenuto, dott. , all'interno dell'ospedale di Pt_1 CP_3 al sig. e circa la sussistenza di un sicuro nesso causale tra l'operato del predetto e i Persona_1 danni patiti da quest'ultimo.
5 Si può dunque affermare che al sig. spetta, tenuto conto della sua età al momento Persona_1 del sinistro (anni 80) e delle tabelle di liquidazione del danno biologico adottate dal Tribunale di
Milano e ciò sulla scorta della recente sentenza della Suprema Corte n.12408 del 7/06/2011, secondo la quale le tabelle milanesi sono l'unico parametro valutativo da prendere in considerazione in grado di assicurare equità e quindi uguaglianza tra tutti cittadini, trattandosi del criterio più diffuso a livello nazionale, la somma di € 4.247,00 corrispondente al 4% come postumi invalidanti permanenti, la somma di € 8.820,00 (€.98* 90) per l'invalidità temporanea totale o assoluta, la somma di €
4.410,00 per l'invalidità temporanea parziale (€ 98 *90:2), per un ammontare complessivo di €
17.477,00. Tale importo deve ritenersi comprensivo anche del c.d. danno morale, attesa l'assenza di pregiudizi ulteriori e peculiari, come chiarito da recente giurisprudenza di legittimità, considerata anche la tenuità del danno patito. Analoghe conclusioni possono essere rassegnate anche in ordine all'asserito danno non patrimoniale diretto dei congiunti, connesso al disagio subito per l'assistenza che sarebbe stata prestata al sig. , posto che in atti non vi è prova adeguata in merito Per_1 all'incapacità di quest'ultimo di attendere autonomamente alle occupazioni quotidiane, compresa la cura della persona, considerata peraltro l'età avanzata del de cuius già al momento dell'evento. Per quanto concerne il danno patrimoniale, infine, dalla c.t.u. non risulta alcuna spesa medica sostenuta dagli attori, sicché nulla può essere riconosciuto. Sulla somma complessiva liquidata va inoltre calcolato il risarcimento del danno subito da parte attrice per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata, trattandosi di importo di denaro che, ove fosse stato ex tunc nella immediata disponibilità del soggetto danneggiato, sarebbe stato presumibilmente investito per ricavarne un lucro finanziario (in tal senso va interpretata la domanda dell'attore diretta ad ottenere la corresponsione, sulla somma oggi liquidata a titolo risarcitorio, degli interessi legali). Il risarcimento di tale voce di danno - in aderenza al più recente orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. un., n. 1712/1995 seguita da Cass. n. 4677/1998; Cass. n. 13463/1999; Cass. n. 2796/2000) - può essere determinato in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), applicando sulla somma via via rivalutata il tasso legale di interesse in vigore in ciascun anno di riferimento, con decorrenza dal giorno dell'evento e sino alla pubblicazione della presente sentenza. In particolare, l'importo di €
17.477,00 liquidato per il danno non patrimoniale, deve essere invece devalutato sino alla data del fatto illecito sulla scorta dei parametri ISTAT e, sugli importi rivalutati anno per anno, vanno calcolati gli interessi legali per ciascun anno di riferimento sino sempre alla pubblicazione della sentenza. Sull'importo complessivo ottenuto vanno ulteriormente calcolati gli interessi al tasso legale dal deposito della sentenza sino all'effettivo pagamento.
Per quanto concerne l'eccezione di inoperatività della polizza stipulata dal dott. , si Pt_1 osserva che il documento contrattuale versato in atti stabilisce, nell'ambito dell'oggetto
6 dell'assicurazione, che la polizza possa essere attivata soltanto quando derivino danni (lesioni personali, morte ovvero pregiudizi a beni intangibili) a terzi dall'azione di rivalsa esperita dall'impresa di assicurazioni ai sensi delle condizioni di assicurazione ovvero dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'azienda di appartenenza e/o dalla pubblica amministrazione, in genere nei casi prevista dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati. Nella fattispecie in esame non si sono verificate tali condizioni, ove si consideri che la causa radicata innanzi al Tribunale di
Frosinone ha per oggetto esclusivamente la domanda risarcitoria proposta dai congiunti del sig.
e nessuna pretesa è stata spiegata al momento, in via di rivalsa, dall'impresa di Persona_1 assicurazioni o dall'azienda sanitaria nei confronti del proprio dipendente. Ne consegue l'accoglimento della relativa eccezione, con conseguente rigetto della domanda in garanzia. La domanda pertanto deve essere quindi accolta nei termini sopra descritti. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza.”
Con il primo motivo la sentenza è censurata in relazione alla quantificazione del danno, essendo state applicate le tabelle di Milano anziché le tabelle per le micropermanenti stante la previsione di cui alla cd. Legge Balduzzi.
Il motivo è fondato.
La L. 8 novembre 2012, n. 189, cd Legge Balduzzi, (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158), prevede, all'art.3 comma III, che “il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”. La norma ha, dunque, esteso l'applicabilità delle tabelle liquidatorie previste per i danni da circolazione stradale anche ai danni da responsabilità medica.
La S.C. ha precisato come “non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile (negando od impedendo il risarcimento di conseguenze-dannose già realizzatisi), l'art. 3, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012 n.
158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012 n. 189 (cd. legge Balduzzi che dispone l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità - contrattuale od extracontrattuale per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del CAD - criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, confermati anche dalla successiva legge 8.3.2017 n. 24 cd. Gelli -Bianco), trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non
7 patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul "quantum". Non è ostativa, infatti, la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente alla entrata in vigore della legge, o che l'azione risarcitoria sia stata promossa prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge;
né può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i giudizi pendenti, atteso che proprio e soltanto la definizione del giudizio - e la formazione del giudicato - preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale a tutela della autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario. Neppure può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile: la norma sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, né ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento della fattispecie” (Cass. n.
28990/2019). Pertanto i criteri di liquidazione di cui agli artt. 138 e 139 CAD, essendo criteri di valutazione equitativa del danno, trovano applicazione anche alle fattispecie pregresse.
Trattandosi di microlesioni, trovano applicazione le tabelle di cui all'art. 139 CAD, con la precisazione che vanno applicate le tabelle all'attualità, trattandosi della valutazione di un criterio equitativo del danno al momento attuale.
Il danno va quindi quantificato come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 80 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Indennità giornaliera € 55,24
Danno biologico permanente € 3.201,87
Invalidità temporanea totale € 4.971,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.485,80
Totale danno biologico temporaneo € 7.457,40
Danno morale (33,33%) € 3.552,73
Danno complessivo € 14.212,00
Va sul punto precisato che il danno morale può presumersi dalla stessa tipologia ed intensità della lesione del diritto alla salute e che non sussistono elementi per una ulteriore personalizzazione,
8 in assenza di allegazione di circostanze idonee in tal senso.
Tale somma è già all'attualità e sulla stessa decorrono dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi legali, convertendosi per effetto della presente sentenza il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, parte attrice in primo grado non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
9 Il fatto che il giudice di primo grado abbia riconosciuto gli interessi compensativi non è preclusivo di tale statuizione, considerato che viene in considerazione una mera modalità liquidatoria del danno con la conseguenza che la revisione della statuizione relativa al danno comporta una nuova valutazione sul punto (arg. a contrario da Cass. n. 2171/1987 secondo cui il debito di interessi di natura accessoria può essere riconosciuto in secondo grado anche in assenza di domanda).
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, il danno riconosciuto va quantificato nella minor somma di € 14.212,00, con effetti anche nei confronti dell' ex art. 336 c.p.c.. A tale Pt_3 somma andrà detratto quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo la sentenza è censurata per errata valutazione di tutte le domande di garanzia proposte dall'appellante, specificatamente della domanda proposta nei confronti della
[...]
. Parte_2
L'appellante nel costituirsi in primo grado ha proposto domanda di manleva nei confronti Parte dell' qualora fosse accertata una propria responsabilità per colpa lieve;
domanda effettivamente non esaminata dal giudice di primo grado. Parte Innanzitutto l'eccezione di inammissibilità formulata dall' in relazione a tale motivo di appello è infondata, avendo l'appellante precisato di aver proposto tale domanda nel costituirsi e indicato gli elementi posti a fondamento di tale domanda. Infondato è anche l'assunto secondo cui tale domanda presuppone una graduazione delle colpe mai richiesta, atteso che da un lato la graduazione è insita nella stessa domanda e che dall'altro lato la domanda si fonda sul rapporto di lavoro e sull'esclusione della colpa grave.
Nel merito va tuttavia evidenziato come, al di là di qualsiasi questione relativa alla sussistenza Parte
o meno della colpa grave, l'appellante ha dedotto che l' è tenuta contrattualmente a coprire i propri dipendenti, senza tuttavia aver allegato e prodotto (tempestivamente) alcunché a fondamento di tale obbligo contrattuale. Sul punto le allegazioni inerenti al contratto collettivo sono inammissibili ex art. 345 c.p.c. (oltre a non essere supportate dalla relativa documentazione tempestivamente prodotta).
Pertanto il motivo è infondato.
Con il terzo motivo la sentenza è censurata per errata valutazione della domanda di manleva proposta nei confronti della . Secondo l'appellante erroneamente il giudice di Controparte_4 primo grado ha valutato la proposta domanda, avendo chiesto di essere garantito anche dalle domande Parte che potrebbero essere proposte dalle altre parti (e quindi dall' . Inoltre nell'incertezza la clausola deve essere interpretata contro il predisponente.
L in data 3.11.2025 ha depositato sentenza tra lei e l'appellante del Controparte_4
Tribunale di Frosinone n. 1028/2021, pubblicata in data 2.11.2021, con l'attestazione del passaggio
10 in giudicato.
Innanzitutto tale produzione, successiva alla stessa costituzione dell'appellata, è ammissibile in quanto sopravvenuta.
In linea di fatto, ai sensi della polizza, “Oggetto dell'assicurazione”: “gli assicuratori si obbligano a tenere indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro , per i Parte_4 quali l'assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento dell'attività istituzionale/professionale, compresa l'attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti:
- dall'azione di rivalsa esperita dall'impresa di assicurazioni ai sensi delle condizioni di assicurazione della polizza aziendale;
- dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'azienda di appartenenza e/o dalla pubblica amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati”.
La sentenza del Tribunale di Frosinone ha rigettato la domanda di garanzia proposta dallo nei confronti della relativamente ai danni subiti da terzi per Pt_1 Controparte_4 inoperatività della medesima polizza. In tal senso statuisce “… con riferimento all'eccezione di inoperatività della polizza stipulata dal dott. , si osserva che il documento contrattuale Pt_1 versato in atti stabilisce, nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione, che la polizza possa essere attivata soltanto quando derivino danni (lesioni personali, morte ovvero pregiudizi a beni intangibili)
a terzi dall'azione di rivalsa esperita dall'impresa di assicurazioni ai sensi delle condizioni di assicurazione ovvero dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'azienda di appartenenza e/o dalla pubblica amministrazione, in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati. Nella fattispecie in esame non si sono verificate tali condizioni …”.
Pertanto tra le parti per effetto della sentenza del Tribunale di Frosinone si è formato un giudicato (esterno, cfr. Cass. n. 9712/2020, secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, pertanto, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo”) circa l'operatività della polizza unicamente nel caso di danni a terzi derivanti da azioni di rivalsa. E nel caso di specie non si rientra in tale ipotesi.
11 Peraltro va evidenziato come la lettura del testo negoziale, che limita l'operatività della polizza all'azione di rivalsa proposta dall'azienda o dalla compagnia di assicurazione, appare di piana e non dubbia interpretazione, sicché non si pone un problema di interpretazione della clausola contro il proponente.
Va poi sottolineato come lo stesso appellante dà conto di come tale polizza non lo copre nei confronti dei danneggiati.
Il rilievo dell'appellante secondo cui erroneamente è stato interpretato il contenuto della domanda proposta, essendo nella sua volontà estendere la garanzia a tutte le domande di regresso Parte proposte da tutte le altre parti si scontra con il fatto che nessuna domanda è stata proposta dall'
(come è stato rilevato dal giudice di primo grado); il che esclude in radice l'operatività della polizza, che presuppone per la sua operatività un'azione esperita, e non un'azione solo ipotetica. E questo anche al di là della questione della rivalsa limitata alla colpa grave (non rilevante di per sé in assenza di rivalsa, pur evidenziandosi come la disposizione è chiara nel limitare la colpa grave, non rilevando in senso contrario il CCNL, peraltro non prodotto, non attinente al rapporto tra medico e sua assicurazione).
Quanto poi alle spese di resistenza, il loro regime segue chiaramente quello della polizza, dovendo quindi essere escluse in caso di inoperatività della polizza stessa.
Pertanto, il motivo d'appello è infondato.
L'accoglimento parziale dell'appello comporta una complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi tra l'appellante/l' e e . L'esito Parte_2 CP_1 Controparte_2 complessivo giustifica la compensazione delle spese per un quarto, dovendo i rimanenti tre quarti Parte essere posti a carico dell' e dello . Pt_1
La complessa ricostruzione dei rapporti tra le altre parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 320/2021 del Tribunale di Frosinone, così provvede: Parte in parziale accoglimento dell'appello, condanna e l' di Parte_1 al pagamento in via solidale a favore di e della minore CP_3 CP_1 Controparte_2 somma di € 14.212,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
compensate le spese dei due gradi da un lato tra , l' Parte_1 [...]
e dall'altro e per un quarto, condanna Parte_2 CP_1 Controparte_2 [...]
e l' in via solidale al pagamento a favore di e Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese dei due lati che liquida (già ridotte): quanto al primo grado in € 3.807,00 Controparte_2
12 per compensi, € 585,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA;
quanto al secondo grado in €
3.666,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
il tutto con distrazione a favore dell'avv.
US MA, antistatario;
compensa le spese del grado tra le altre parti.
Roma, 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IA AR AL Tilocca
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