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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 9 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7860/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Bertoloni n. 44, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Enrico Rossi, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti, unitamente all'avv.
Andrea Bava.
Ricorrente
E
, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Controparte_1
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.
Resistente
Conclusioni: come da ricorso, memoria di costituzione e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 26/2/2024 si è rivolto a questo Tribunale, Parte_1
in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
-in data 30 maggio 2017, la Squadra dei Vigili del Fuoco, cui era assegnato, era stata inviata d'urgenza a prestare soccorso ad una signora che, caduta e feritasi in casa, non riusciva ad alzarsi e ad aprire la porta ai soccorritori, rimanendo dunque rinchiusa all'interno del proprio appartamento;
-giunta sul luogo dell'intervento, era stata posizionata l'autoscala e, quindi, a mezzo di quest'ultima stava raggiungendo il balcone della abitazione per sfondare la finestra ed accedere alla casa e fare entrare i soccorsi medici;
-giunto all'altezza del balcone della abitazione, stava appoggiando il piede destro alla relativa ringhiera per spostarsi sul poggiolo, ma improvvisamente la scala aveva avuto un'oscillazione, con repentino movimento che aveva provocato il violento schiacciamento del piede sinistro tra scala stessa e la ringhiera del balcone;
1 -nonostante il forte dolore, era riuscito a non cadere e, soccorso dai colleghi, era stato;
trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Madre Giuseppina Vannini” Istituto Figlie di San Camillo di Roma, ove gli era stata diagnosticata “Frattura pluriframmentaria scomposta con diastasi dei frammenti fratturativi a livello della diafisi e della testa della falange prossimale del I raggio, fr falange distale del I raggio con distacco della base e frattura composta della III prossimale della diafisi;
frattura parcellare composta della testa della falange prossimale e della base della falange intermedia del II raggio;
frattura III, IV raggio e frattura scomposta del V raggio piede sinistro”;
-Successivamente, a causa della gravità delle ferite riportate, in data 14/07/2017 aveva subito l'amputazione del 2̊ e 3̊ dito del piede sinistro;
-avendo riportato una condizione di invalidità permanente, in data 16/11/2017 aveva presentato istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo per “Esiti post-traumatici di amputazione II e III dito piede sx, in fratture pluriframmentarie scomposte I, II, III, IV e V raggio piede sx”, che era stata accolta dal
[...]
, con provvedimento notificato in data 27.02.2020; CP_1
- in data 22/10/2018 aveva presentato volta ad ottenere il riconoscimento dello status di Vittima del
Dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005, avendo subito un' invalidità permanente in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di evento verificatosi in tipica operazione di soccorso, istanza che però era stata respinta dal con decreto Controparte_1 del 6/4/2021, in base al rilievo secondo cui “le circostanze specifiche, seppur inserite nell'ambito di un contesto operativo di soccorso, non appalesano condizioni straordinarie, imprevedibili od incontrollabili verificatesi durante lo svolgimento diretto dell'attività di soccorso e tali da aumentarne il livello di rischio rispetto all'ordinario, ma trattasi, piuttosto, di lesione riportata nell'espletamento dell'attività d'istituto".
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto la illegittimità del provvedimento di diniego adottato dall'Amministrazione datrice di lavoro, in quanto fondato su una erronea interpretazione dell'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005, che doveva essere “letto”, come confermato dalla più recente giurisprudenza, nel senso che la copertura diretta apprestata da tale disposizione si estendeva agli eventi lesivi legati al rischio intrinseco alle sei attività “sensibili” ivi enumerate, venendo invece limitata la necessità di un rischio anomalo solo per le attività generiche (missioni di qualunque natura) disciplinate dal successivo comma 564, anche in considerazione del fatto che il regime introdotto dai commi 562 e ss aveva innovato la nozione di Vittime del Dovere, estendendola soggettivamente (non più solo i soggetti menzionati nel vecchio art. 3 l. 466/80, ma in generale anche tutto il pubblico impiego) ed oggettivamente (aggiungendo fattispecie tipiche, prima limitate solo a operazioni di
2 soccorso, repressione criminalità, ordine pubblico), esplicitamente collegando tale tutela al rischio istituzionale legato a tali attività.
Ha, quindi, concluso chiedendo, previa disapplicazione del provvedimento del
[...]
n. 61/ 2021 del 6/4/2021e Controparte_2
previa CTU medico-legale volta a quantificare ex dpr 181/09 le conseguenze permanenti dell'evento del 30/05/2017, la condanna dell'Amministrazione dell'Interno:
al riconoscimento dello status di vittima del Dovere ex art. 1, comma 563, legge n. 266/05 si fini della concessione dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
-all'inserimento nell'elenco ex art. 3, comma 3, Dpr 243/06 tenuto dal convenuto;
CP_1
- all'erogazione della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, legge n. 206/04, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva determinanda tramite CTU nel 30% o nella percentuale anche superiore ex dpr 181/09, in ogni caso sulla base del valore di euro 2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del 01.01.2003 o dalla data meglio vista;
-all'erogazione dello speciale assegno vitalizio ex art 5, commi 3 e 4, legge n. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla data dell'1/01/2006 (o da quella meglio vista) e da valere a vita;
-all'erogazione dell'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla data dell'1.1/2008 (o da quella meglio vista) e da valere a vita.
Si è costituito il , che ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo Controparte_1
che la posizione del ricorrente non poteva essere ricondotta né alle previsioni dell'art. 1, comma 563, legge n. 266/2055, atteso che non rientrava in alcuna delle attività tipizzate ivi previste, né alla previsione del successivo comma 564, atteso che, affinché potessero ritenersi integrati i presupposti che connotano lo status di vittima del dovere, non è sufficiente aver contratto una infermità in qualunque tipo di servizio d'istituto, né tantomeno basta che vi sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti si istituirebbe un automatismo tra la qualifica di invalido e quella di vittima del dovere, essendo necessario che l'evento lesivo consegua alla esposizione a un rischio specifico intrinsecamente connesso o tendenzialmente inerente agli eventi di soccorso indicati dalla normativa in argomento, ovvero al sopravvenire di circostanze imprevedibili e aggiuntive nel contesto dell'intervento, mentre nel caso di specie di era tratta di lesione riportata in conseguenza di normale attività d'istituto, giacchè, nel momento in cui l'evento si è verificato, il ricorrente stava effettuando un semplice servizio d'istituto comandato.
Disposta ctu medico-legale, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ex art. 429, comma 1, c.p.c..
2.La domanda è parzialmente fondata.
3 3.In punto di fatto, rileva il Tribunale che la vicenda in occasione della quale il ricorrente ha riportato le lesioni refertategli nella cartella clinica redatta a seguito del ricovero, nell'immediatezza dei fatti, al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Madre Giuseppina Vannini” in data 30/5/2017 e i conseguenti esiti post-traumatici di amputazione II e III dito piede sx, è sostanzialmente pacifica ed emerge dalla documentazione in atti: un'anziana signora, , era caduta all'interno del proprio Parte_2 appartamento e non riusciva più ad aprire le porte di casa;
era stato, quindi, richiesto l'intervento dei
Vigili del Fuoco, che giunti sul luogo, posizionavano l'autoscala per raggiungere il balcone della abitazione per sfondare la finestra ed accedere alla casa e fare entrare i soccorsi medici;
il ricorrente, vigile coordinatore della Squadra, avvalendosi dell'autoscala, giunto all'altezza del balcone della abitazione, stava appoggiando il piede destro alla relativa ringhiera per spostarsi sul poggiolo, ma improvvisamente la scala ebbe un'oscillazione, che provocò lo schiacciamento del piede sinistro tra scala stessa e la ringhiera del balcone;
il ricorrente riuscì a liberare il piede e ad adagiarsi all'interno del balcone, ove poi venne soccorso dal personale del Servizio 118, alle cui cure venne affidata anche la signora ( v. rapporto di intervento e decreto 61/2024 del 6/4/2021 sub nn.3 e 1 f. Parte_2
ricorrente).
4.In punto di diritto, rileva il Tribunale che i riferimenti normativi essenziali sono rappresentati dai commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere.
Queste ultime sono così definite nel comma 563: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità»
Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'ambito delle vittime del dovere, lì dove dispone che
«Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.».
Il successivo comma 565, affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare «i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze» in discorso.
4 A sua volta il regolamento - poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione dei concetti di benefici, provvidenze e missioni.
In particolare, l'art. 1, lett. b) e c) del citato d.P.R., ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere, definisce le missioni come quelle «... di qualunque natura ... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente» e le particolari condizioni ambientali od operative come quelle « comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
4.1. Nell'interpretare tali disposizioni, la Suprema Corte affermato i seguenti principi:
-l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività ( v. fra le altre, Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15);
-siffatta ulteriore condizione riguarda, però, le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio «... per le particolari condizioni ambientali od operative».
-esiste, dunque, un tratto differenziale tra la previsione del comma 563 e la previsione del comma
564, rappresentata dal fatto che il primo, a differenza del secondo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari o in operazioni di soccorso o in attività di tutela della pubblica incolumità o a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità ( v. tra le altre Cass, S.U..
4/5/2017 n. 10791; Cass 17/10/2018, n. 26012);
-la previsione del comma 563, rispetto alla previsione successiva contenuta nel comma 564, “elenca una serie di attività, ritenute dal Legislatore, ex se, pericolose. In altre parole, in relazione alle stesse, quando per effetto del loro espletamento conseguono eventi lesivi, automaticamente sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con attribuzione dei relativi benefici. Non è richiesta cioè la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (v., tra le altre, Cass.15/2/2021, n. 3824; Cass. 5/11/2021, n. 32158;
Cass. S.U. 24/2/2022, n. 6214, punto 4.2., e Cass.29/1/2024 n. 2664).
5 4.2.Appare, poi, di particolare rilievo, ai fini del riconoscimento dello status controverso, tratteggiare le fattispecie ritenute dalla Suprema Corte riconducibili all'ipotesi astratta prevista dalla lett. d) del comma 563 («operazioni di soccorso») nelle sentenze in precedenza richiamate, connotate da un evento lesivo occorso durante le ordinarie attività di istituto e dall'assenza di circostanze tali da esporre la vittima a maggiori rischi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento di detti compiti:
-infortunio occorso a vigile del fuoco che partecipando, con la sua squadra, ad un'operazione di servizio a seguito dello scoppio di un ordigno, con crollo di un solaio, ferimento di una persona e necessità di evacuazione di luoghi divenuti pericolosi, scivolava su una lastra di vetro antisfondamento, riportando contusioni alla spalla ( v. Cass. n. 2664/2024, cit;
);
-infortunio occorso a vigile del fuoco, che in servizio, come caposquadra, insieme all'autista della autogru in dotazione, per recuperare un autoarticolato uscito di strada, una volta recuperato il veicolo, nel rientrare in caserma percorrendo strada di ridotte dimensioni, con scarsa visibilità e procedendo con lampeggianti accesi, si scontrava con macchina proveniente dalla corsia opposta che invadeva la carreggiata, sicchè, per evitare l'impatto, l'autista dell'autogru di soccorso sterzava e l'autogru scivolava e si schiantava contro un edificio, con sfondamento della cabina di guida nella quale, tra le lamiere, il capo squadra rimaneva intrappolato ( v. Cass. n. 32158/2021, cit).
4.3. Osserva, poi, il Tribunale che la lettera d) fa riferimento a tutte le operazioni di soccorso rientranti nelle funzioni di istituto che, nella specie, sono dettate dal D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che ha proceduto al riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Risultano così assegnati al Corpo nazionale dei vigli del fuoco compiti di soccorso pubblico, «al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni», assicurati «in relazione alla diversa intensità degli eventi» ed enucleati, nell'art. 24 del citato d.lgs. n. 139/2006, in attività di «direzione e coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali».
Le peculiari professionalità tecniche ad elevato contenuto specialistico e le idonee risorse strumentali sono, dunque, necessarie per l'assolvimento del compiti di soccorso pubblico demandati agli appartenenti al Corpo ed è, pertanto, sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nell'azione di pubblico soccorso per contrastare alcuno degli eventi che mettono in pericolo l'incolumità delle persone o l'integrità dei beni, senza che occorra un rischio specifico, ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (v. Cass. n.
6 32158/2921, cit e precedenti conformi ivi richiamati e, tra le successive conformi, Cass. n.
2664/2024).
5.Applicando i principi in precedenza richiamati al caso di specie, ritiene il Tribunale che nella previsione di cui alla lett. d), comma 563, art. 1, legge n. 266/2005 rientra anche l'evento lesivo di cui è rimasto vittima il ricorrente, essendo esso verificatosi nello svolgimento del servizio di pubblico soccorso, nel cui ambito va ricompreso l'intervento posto in essere dal medesimo con le idonee risorse strumentali in dotazione al Corpo dei Vigili del Fuoco ed al fine di contrastare un evento che metteva in pericolo l'incolumità della persona soccorsa, dovendosi, altresì, rilevare che le lesioni subite sono comunque derivate da evento che costituisce concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico dell'attività svolta, rappresentati dall'arrampicarsi sull'autoscala e da questa transitare su un balcone, entrambe operazioni connotate da precario equilibrio .
5.1. Al ricorrente spetta, dunque, il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con conseguente diritto all'iscrizione nell'elenco previsto dall'art.3, comma 3, d.P.R. 7 luglio 2006, n.243, tenuto dal
. Controparte_1
5.2.Spetta, inoltre, la speciale elargizione prevista dall'art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004, pari ad euro 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità riportata, nella misura massima di euro 200.000, che è stata estesa alla vittime del dovere dall'art. 34, comma 1, d.l. 1 ottobre 2007, n.159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale così dispone: « Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge
3 agosto 2004, n. 206…». Tale estensione è ribadita anche dal art. 2, comma 105, legge 24 dicembre
2007, n. 244, che prevede: «A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma
106».
La quantificazione dell'invalidità riportata deve avvenire in base alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. 30 ottobre
2009, n. 181 del 2009, che ha colmato il vuoto normativo inerenti ai criteri di liquidazione, giusta quanto precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ( v. Cass., S.U. n.6214/2022, cit., ), le quali hanno affermato i seguenti principi:
7 “all'art. 6, comma 1, della legge n. 206/2004- secondo cui «le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale….»- deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge"
-"I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità - organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009".
Quest'ultimo, intitolato "Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206" (provvidenze, come detto estese alle vittime del dovere), all'art. 4, ha previsto separatamente le modalità di determinazione della percentuale di danno biologico (DB) e della percentuale di danno morale (DM)
Con tale d.P.R., dunque, il legislatore, con riguardo alla determinazione dell'invalidità rilevante ai fini delle provvidenze per cui è causa, ha consapevolmente affermato la valenza ontologica del danno morale quale autonoma categoria di danno in seno al più complesso pregiudizio non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
Passando ad esaminare le disposizioni di detto Regolamento direttamente rilevanti nel caso di specie, rileva il Tribunale che l'art. 3, rubricato «Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente» dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa,
è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B,
E, Fl annesse al d.P.R. n. 915/1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo. La norma, dunque, fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri.
Il successivo art. 4, rubricato «Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale» stabilisce i criteri per la rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che: la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità - lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3; - la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui agli artt. 138, comma 1 e 139, comma 4, d.lgs. n. 209/2005; la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso - (secondo i parametri indicati dalla medesima
8 norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui all'art. 6 I. n. - 206/2004 sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC
- DB + DM + (IP-DB).
5.3.Alla stregua di tali criteri il ctu nominato, dott. , specialista in medicina-legale, Persona_1
dopo aver accertato che, a seguito dell'evento lesivo sofferto in data 30/5/2017, il ricorrente ha riportato “Esiti di trauma da schiacciamento del piede sinistro con frattura pluriframmentaria scomposta a livello della falange prossimale e distale del I raggio, con frattura parcellare composta della falange prossimale e intermedia del II raggio nonché con frattura falangee a livello del III, IV e
V raggio, consistenti in amputazione parziale del II e III dito e limitazione articolare a livello del I,
III e V raggio”, applicando la formula IC= DB+DM+(IP-DB), ha quantificato in misura complessivamente pari al 17% la percentuale dell'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa e del danno biologico e morale subiti, quantificando quest'ultimo in misura pari ad ¼ del primo.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009
Le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare non sono state, d'altro canto, oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera delle parti, atteso che parte ricorrente ha omesso di inviare al ctu osservazioni ai sensi del disposto dell'art. 195, comma 3, c.p.c., mentre parte resistente ha fatto pervenire “parere di concordanza con le considerazioni e conclusioni medico-legali” dell'ausiliare.
Risultano, poi, del tutto generiche le contestazioni sollevate dal difensore del ricorrente all'odierna udienza, ove si consideri che l'ausiliare non ha affatto valutato solo gli esiti delle amputazioni ma anche la limitazione articolare a livello del I, III e V raggio e gli esiti delle fratture riportate.
5.4.Il deve, pertanto, essere condannato a pagare in favore del ricorrente la Controparte_1
provvidenza in oggetto, parametrata ad euro 2.000,00 per ogni punto di percentuale di invalidità accertata dal ctu, il cui importo deve, tuttavia, essere rivalutato ai sensi dell'art. 8 della legge 20 ottobre 1990, n.302.
In base alla disposizione da ultimo citata, richiamata dall'art. 34, comma 1, d.l. n. 159/2007, la speciale elargizione, prevista nella somma massima di euro 200.000,00 dall'art. 2 della legge n.
369/2003 alla data del 24 dicembre 2003, deve essere rivalutata ogni anno in misura pari al tasso di
9 inflazione accertato dall'ISTAT per l'anno precedente, fino al momento in cui avviene la corresponsione.
Trattandosi di una prestazione erogata una tantum, la rivalutazione non può che operare dalla data della fissazione dell'importo nominale, ossia dall'1/1/2003, fino alla data dell'erogazione e non dalla successiva entrata in vigore del d.l. n. 159/2007, posto che tale ultima normativa ha solo esteso l'ambito soggettivo degli aventi diritto e non ha introdotto un nuovo beneficio ( v. Trib. Roma n.
1551/2023 del 15/2/2023 e Corte Appello Roma n. 3306/2023 del 29/9/2023).
Poiché tale rivalutazione costituisce una delle due componenti della provvidenza, sulla stessa sono dovuti anche gli interessi legali.
5.Devono, invece, essere rigettati i capi di domanda aventi ad oggetto:
a) lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensili, previsto dall'art. 5, comma 3, legge n.
206/2004, esteso dall'1/1/2008 alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007.
La disposizione citata prevede, infatti, che la provvidenza in questione spetta solo a chi “subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa”.
b)l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2, comma 1, legge n. 407/1998, atteso che anche la provvidenza in questione spetta solo a chi, “per effetto di ferite o lesioni …. subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa”.
Rileva il Tribunale che, giusta quanto accertato dal ctu, la prescritta riduzione della capacità lavorativa non ricorre nel caso di specie.
6.Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, ricorrono i presupposti ex art. 92, comma
2, c.p.c. per compensare per 1/3 le spese di lite, come liquidate per l'intero in dispositivo, tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 e dal D.M. n. 147 del 2002, che per i residui 2/3 devono porsi a carico del resistente secondo soccombenza, unitamente alle spese di ctu CP_1
come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
a) accerta e dichiara lo status di vittima del dovere del ricorrente e il conseguente diritto del medesimo ad essere inserito nell'elenco previsto dall'art.3, comma 3, d.P.R. 7 luglio 2006, n.243;
b) condanna il al pagamento delle speciale elargizione ex art. 5, comma 1, Controparte_1
legge n. 206/2004, parametrata ad euro 2.000,00 per ogni punto di percentuale della invalidità del
10 14% accertata e con applicazione della rivalutazione ai sensi dell'art. 8 della legge 20 ottobre 1990,
n.302,oltre interessi legali dal 120 giorno dalla domanda amministrativa;
c)rigetta ogni altra domanda;
d)compensa per 1/3 le spese di lite, che liquida per l'intero in € 4.650,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, condannando il alla rifusione dei residui Controparte_1
2/3, da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente;
e) pone in via definitiva a cario del le spese di ctu, come liquidate con separato Controparte_1
decreto.
Così deciso in Roma il 9/1/2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 9 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7860/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Bertoloni n. 44, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Enrico Rossi, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti, unitamente all'avv.
Andrea Bava.
Ricorrente
E
, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Controparte_1
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.
Resistente
Conclusioni: come da ricorso, memoria di costituzione e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 26/2/2024 si è rivolto a questo Tribunale, Parte_1
in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
-in data 30 maggio 2017, la Squadra dei Vigili del Fuoco, cui era assegnato, era stata inviata d'urgenza a prestare soccorso ad una signora che, caduta e feritasi in casa, non riusciva ad alzarsi e ad aprire la porta ai soccorritori, rimanendo dunque rinchiusa all'interno del proprio appartamento;
-giunta sul luogo dell'intervento, era stata posizionata l'autoscala e, quindi, a mezzo di quest'ultima stava raggiungendo il balcone della abitazione per sfondare la finestra ed accedere alla casa e fare entrare i soccorsi medici;
-giunto all'altezza del balcone della abitazione, stava appoggiando il piede destro alla relativa ringhiera per spostarsi sul poggiolo, ma improvvisamente la scala aveva avuto un'oscillazione, con repentino movimento che aveva provocato il violento schiacciamento del piede sinistro tra scala stessa e la ringhiera del balcone;
1 -nonostante il forte dolore, era riuscito a non cadere e, soccorso dai colleghi, era stato;
trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Madre Giuseppina Vannini” Istituto Figlie di San Camillo di Roma, ove gli era stata diagnosticata “Frattura pluriframmentaria scomposta con diastasi dei frammenti fratturativi a livello della diafisi e della testa della falange prossimale del I raggio, fr falange distale del I raggio con distacco della base e frattura composta della III prossimale della diafisi;
frattura parcellare composta della testa della falange prossimale e della base della falange intermedia del II raggio;
frattura III, IV raggio e frattura scomposta del V raggio piede sinistro”;
-Successivamente, a causa della gravità delle ferite riportate, in data 14/07/2017 aveva subito l'amputazione del 2̊ e 3̊ dito del piede sinistro;
-avendo riportato una condizione di invalidità permanente, in data 16/11/2017 aveva presentato istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo per “Esiti post-traumatici di amputazione II e III dito piede sx, in fratture pluriframmentarie scomposte I, II, III, IV e V raggio piede sx”, che era stata accolta dal
[...]
, con provvedimento notificato in data 27.02.2020; CP_1
- in data 22/10/2018 aveva presentato volta ad ottenere il riconoscimento dello status di Vittima del
Dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005, avendo subito un' invalidità permanente in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di evento verificatosi in tipica operazione di soccorso, istanza che però era stata respinta dal con decreto Controparte_1 del 6/4/2021, in base al rilievo secondo cui “le circostanze specifiche, seppur inserite nell'ambito di un contesto operativo di soccorso, non appalesano condizioni straordinarie, imprevedibili od incontrollabili verificatesi durante lo svolgimento diretto dell'attività di soccorso e tali da aumentarne il livello di rischio rispetto all'ordinario, ma trattasi, piuttosto, di lesione riportata nell'espletamento dell'attività d'istituto".
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto la illegittimità del provvedimento di diniego adottato dall'Amministrazione datrice di lavoro, in quanto fondato su una erronea interpretazione dell'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005, che doveva essere “letto”, come confermato dalla più recente giurisprudenza, nel senso che la copertura diretta apprestata da tale disposizione si estendeva agli eventi lesivi legati al rischio intrinseco alle sei attività “sensibili” ivi enumerate, venendo invece limitata la necessità di un rischio anomalo solo per le attività generiche (missioni di qualunque natura) disciplinate dal successivo comma 564, anche in considerazione del fatto che il regime introdotto dai commi 562 e ss aveva innovato la nozione di Vittime del Dovere, estendendola soggettivamente (non più solo i soggetti menzionati nel vecchio art. 3 l. 466/80, ma in generale anche tutto il pubblico impiego) ed oggettivamente (aggiungendo fattispecie tipiche, prima limitate solo a operazioni di
2 soccorso, repressione criminalità, ordine pubblico), esplicitamente collegando tale tutela al rischio istituzionale legato a tali attività.
Ha, quindi, concluso chiedendo, previa disapplicazione del provvedimento del
[...]
n. 61/ 2021 del 6/4/2021e Controparte_2
previa CTU medico-legale volta a quantificare ex dpr 181/09 le conseguenze permanenti dell'evento del 30/05/2017, la condanna dell'Amministrazione dell'Interno:
al riconoscimento dello status di vittima del Dovere ex art. 1, comma 563, legge n. 266/05 si fini della concessione dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
-all'inserimento nell'elenco ex art. 3, comma 3, Dpr 243/06 tenuto dal convenuto;
CP_1
- all'erogazione della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, legge n. 206/04, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva determinanda tramite CTU nel 30% o nella percentuale anche superiore ex dpr 181/09, in ogni caso sulla base del valore di euro 2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del 01.01.2003 o dalla data meglio vista;
-all'erogazione dello speciale assegno vitalizio ex art 5, commi 3 e 4, legge n. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla data dell'1/01/2006 (o da quella meglio vista) e da valere a vita;
-all'erogazione dell'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla data dell'1.1/2008 (o da quella meglio vista) e da valere a vita.
Si è costituito il , che ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo Controparte_1
che la posizione del ricorrente non poteva essere ricondotta né alle previsioni dell'art. 1, comma 563, legge n. 266/2055, atteso che non rientrava in alcuna delle attività tipizzate ivi previste, né alla previsione del successivo comma 564, atteso che, affinché potessero ritenersi integrati i presupposti che connotano lo status di vittima del dovere, non è sufficiente aver contratto una infermità in qualunque tipo di servizio d'istituto, né tantomeno basta che vi sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti si istituirebbe un automatismo tra la qualifica di invalido e quella di vittima del dovere, essendo necessario che l'evento lesivo consegua alla esposizione a un rischio specifico intrinsecamente connesso o tendenzialmente inerente agli eventi di soccorso indicati dalla normativa in argomento, ovvero al sopravvenire di circostanze imprevedibili e aggiuntive nel contesto dell'intervento, mentre nel caso di specie di era tratta di lesione riportata in conseguenza di normale attività d'istituto, giacchè, nel momento in cui l'evento si è verificato, il ricorrente stava effettuando un semplice servizio d'istituto comandato.
Disposta ctu medico-legale, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ex art. 429, comma 1, c.p.c..
2.La domanda è parzialmente fondata.
3 3.In punto di fatto, rileva il Tribunale che la vicenda in occasione della quale il ricorrente ha riportato le lesioni refertategli nella cartella clinica redatta a seguito del ricovero, nell'immediatezza dei fatti, al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Madre Giuseppina Vannini” in data 30/5/2017 e i conseguenti esiti post-traumatici di amputazione II e III dito piede sx, è sostanzialmente pacifica ed emerge dalla documentazione in atti: un'anziana signora, , era caduta all'interno del proprio Parte_2 appartamento e non riusciva più ad aprire le porte di casa;
era stato, quindi, richiesto l'intervento dei
Vigili del Fuoco, che giunti sul luogo, posizionavano l'autoscala per raggiungere il balcone della abitazione per sfondare la finestra ed accedere alla casa e fare entrare i soccorsi medici;
il ricorrente, vigile coordinatore della Squadra, avvalendosi dell'autoscala, giunto all'altezza del balcone della abitazione, stava appoggiando il piede destro alla relativa ringhiera per spostarsi sul poggiolo, ma improvvisamente la scala ebbe un'oscillazione, che provocò lo schiacciamento del piede sinistro tra scala stessa e la ringhiera del balcone;
il ricorrente riuscì a liberare il piede e ad adagiarsi all'interno del balcone, ove poi venne soccorso dal personale del Servizio 118, alle cui cure venne affidata anche la signora ( v. rapporto di intervento e decreto 61/2024 del 6/4/2021 sub nn.3 e 1 f. Parte_2
ricorrente).
4.In punto di diritto, rileva il Tribunale che i riferimenti normativi essenziali sono rappresentati dai commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere.
Queste ultime sono così definite nel comma 563: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità»
Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'ambito delle vittime del dovere, lì dove dispone che
«Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.».
Il successivo comma 565, affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare «i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze» in discorso.
4 A sua volta il regolamento - poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione dei concetti di benefici, provvidenze e missioni.
In particolare, l'art. 1, lett. b) e c) del citato d.P.R., ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere, definisce le missioni come quelle «... di qualunque natura ... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente» e le particolari condizioni ambientali od operative come quelle « comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
4.1. Nell'interpretare tali disposizioni, la Suprema Corte affermato i seguenti principi:
-l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività ( v. fra le altre, Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15);
-siffatta ulteriore condizione riguarda, però, le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio «... per le particolari condizioni ambientali od operative».
-esiste, dunque, un tratto differenziale tra la previsione del comma 563 e la previsione del comma
564, rappresentata dal fatto che il primo, a differenza del secondo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari o in operazioni di soccorso o in attività di tutela della pubblica incolumità o a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità ( v. tra le altre Cass, S.U..
4/5/2017 n. 10791; Cass 17/10/2018, n. 26012);
-la previsione del comma 563, rispetto alla previsione successiva contenuta nel comma 564, “elenca una serie di attività, ritenute dal Legislatore, ex se, pericolose. In altre parole, in relazione alle stesse, quando per effetto del loro espletamento conseguono eventi lesivi, automaticamente sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con attribuzione dei relativi benefici. Non è richiesta cioè la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (v., tra le altre, Cass.15/2/2021, n. 3824; Cass. 5/11/2021, n. 32158;
Cass. S.U. 24/2/2022, n. 6214, punto 4.2., e Cass.29/1/2024 n. 2664).
5 4.2.Appare, poi, di particolare rilievo, ai fini del riconoscimento dello status controverso, tratteggiare le fattispecie ritenute dalla Suprema Corte riconducibili all'ipotesi astratta prevista dalla lett. d) del comma 563 («operazioni di soccorso») nelle sentenze in precedenza richiamate, connotate da un evento lesivo occorso durante le ordinarie attività di istituto e dall'assenza di circostanze tali da esporre la vittima a maggiori rischi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento di detti compiti:
-infortunio occorso a vigile del fuoco che partecipando, con la sua squadra, ad un'operazione di servizio a seguito dello scoppio di un ordigno, con crollo di un solaio, ferimento di una persona e necessità di evacuazione di luoghi divenuti pericolosi, scivolava su una lastra di vetro antisfondamento, riportando contusioni alla spalla ( v. Cass. n. 2664/2024, cit;
);
-infortunio occorso a vigile del fuoco, che in servizio, come caposquadra, insieme all'autista della autogru in dotazione, per recuperare un autoarticolato uscito di strada, una volta recuperato il veicolo, nel rientrare in caserma percorrendo strada di ridotte dimensioni, con scarsa visibilità e procedendo con lampeggianti accesi, si scontrava con macchina proveniente dalla corsia opposta che invadeva la carreggiata, sicchè, per evitare l'impatto, l'autista dell'autogru di soccorso sterzava e l'autogru scivolava e si schiantava contro un edificio, con sfondamento della cabina di guida nella quale, tra le lamiere, il capo squadra rimaneva intrappolato ( v. Cass. n. 32158/2021, cit).
4.3. Osserva, poi, il Tribunale che la lettera d) fa riferimento a tutte le operazioni di soccorso rientranti nelle funzioni di istituto che, nella specie, sono dettate dal D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che ha proceduto al riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Risultano così assegnati al Corpo nazionale dei vigli del fuoco compiti di soccorso pubblico, «al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni», assicurati «in relazione alla diversa intensità degli eventi» ed enucleati, nell'art. 24 del citato d.lgs. n. 139/2006, in attività di «direzione e coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali».
Le peculiari professionalità tecniche ad elevato contenuto specialistico e le idonee risorse strumentali sono, dunque, necessarie per l'assolvimento del compiti di soccorso pubblico demandati agli appartenenti al Corpo ed è, pertanto, sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nell'azione di pubblico soccorso per contrastare alcuno degli eventi che mettono in pericolo l'incolumità delle persone o l'integrità dei beni, senza che occorra un rischio specifico, ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (v. Cass. n.
6 32158/2921, cit e precedenti conformi ivi richiamati e, tra le successive conformi, Cass. n.
2664/2024).
5.Applicando i principi in precedenza richiamati al caso di specie, ritiene il Tribunale che nella previsione di cui alla lett. d), comma 563, art. 1, legge n. 266/2005 rientra anche l'evento lesivo di cui è rimasto vittima il ricorrente, essendo esso verificatosi nello svolgimento del servizio di pubblico soccorso, nel cui ambito va ricompreso l'intervento posto in essere dal medesimo con le idonee risorse strumentali in dotazione al Corpo dei Vigili del Fuoco ed al fine di contrastare un evento che metteva in pericolo l'incolumità della persona soccorsa, dovendosi, altresì, rilevare che le lesioni subite sono comunque derivate da evento che costituisce concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico dell'attività svolta, rappresentati dall'arrampicarsi sull'autoscala e da questa transitare su un balcone, entrambe operazioni connotate da precario equilibrio .
5.1. Al ricorrente spetta, dunque, il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con conseguente diritto all'iscrizione nell'elenco previsto dall'art.3, comma 3, d.P.R. 7 luglio 2006, n.243, tenuto dal
. Controparte_1
5.2.Spetta, inoltre, la speciale elargizione prevista dall'art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004, pari ad euro 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità riportata, nella misura massima di euro 200.000, che è stata estesa alla vittime del dovere dall'art. 34, comma 1, d.l. 1 ottobre 2007, n.159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale così dispone: « Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge
3 agosto 2004, n. 206…». Tale estensione è ribadita anche dal art. 2, comma 105, legge 24 dicembre
2007, n. 244, che prevede: «A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma
106».
La quantificazione dell'invalidità riportata deve avvenire in base alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. 30 ottobre
2009, n. 181 del 2009, che ha colmato il vuoto normativo inerenti ai criteri di liquidazione, giusta quanto precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ( v. Cass., S.U. n.6214/2022, cit., ), le quali hanno affermato i seguenti principi:
7 “all'art. 6, comma 1, della legge n. 206/2004- secondo cui «le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale….»- deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge"
-"I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità - organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009".
Quest'ultimo, intitolato "Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206" (provvidenze, come detto estese alle vittime del dovere), all'art. 4, ha previsto separatamente le modalità di determinazione della percentuale di danno biologico (DB) e della percentuale di danno morale (DM)
Con tale d.P.R., dunque, il legislatore, con riguardo alla determinazione dell'invalidità rilevante ai fini delle provvidenze per cui è causa, ha consapevolmente affermato la valenza ontologica del danno morale quale autonoma categoria di danno in seno al più complesso pregiudizio non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
Passando ad esaminare le disposizioni di detto Regolamento direttamente rilevanti nel caso di specie, rileva il Tribunale che l'art. 3, rubricato «Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente» dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa,
è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B,
E, Fl annesse al d.P.R. n. 915/1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo. La norma, dunque, fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri.
Il successivo art. 4, rubricato «Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale» stabilisce i criteri per la rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che: la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità - lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3; - la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui agli artt. 138, comma 1 e 139, comma 4, d.lgs. n. 209/2005; la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso - (secondo i parametri indicati dalla medesima
8 norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui all'art. 6 I. n. - 206/2004 sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC
- DB + DM + (IP-DB).
5.3.Alla stregua di tali criteri il ctu nominato, dott. , specialista in medicina-legale, Persona_1
dopo aver accertato che, a seguito dell'evento lesivo sofferto in data 30/5/2017, il ricorrente ha riportato “Esiti di trauma da schiacciamento del piede sinistro con frattura pluriframmentaria scomposta a livello della falange prossimale e distale del I raggio, con frattura parcellare composta della falange prossimale e intermedia del II raggio nonché con frattura falangee a livello del III, IV e
V raggio, consistenti in amputazione parziale del II e III dito e limitazione articolare a livello del I,
III e V raggio”, applicando la formula IC= DB+DM+(IP-DB), ha quantificato in misura complessivamente pari al 17% la percentuale dell'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa e del danno biologico e morale subiti, quantificando quest'ultimo in misura pari ad ¼ del primo.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009
Le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare non sono state, d'altro canto, oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera delle parti, atteso che parte ricorrente ha omesso di inviare al ctu osservazioni ai sensi del disposto dell'art. 195, comma 3, c.p.c., mentre parte resistente ha fatto pervenire “parere di concordanza con le considerazioni e conclusioni medico-legali” dell'ausiliare.
Risultano, poi, del tutto generiche le contestazioni sollevate dal difensore del ricorrente all'odierna udienza, ove si consideri che l'ausiliare non ha affatto valutato solo gli esiti delle amputazioni ma anche la limitazione articolare a livello del I, III e V raggio e gli esiti delle fratture riportate.
5.4.Il deve, pertanto, essere condannato a pagare in favore del ricorrente la Controparte_1
provvidenza in oggetto, parametrata ad euro 2.000,00 per ogni punto di percentuale di invalidità accertata dal ctu, il cui importo deve, tuttavia, essere rivalutato ai sensi dell'art. 8 della legge 20 ottobre 1990, n.302.
In base alla disposizione da ultimo citata, richiamata dall'art. 34, comma 1, d.l. n. 159/2007, la speciale elargizione, prevista nella somma massima di euro 200.000,00 dall'art. 2 della legge n.
369/2003 alla data del 24 dicembre 2003, deve essere rivalutata ogni anno in misura pari al tasso di
9 inflazione accertato dall'ISTAT per l'anno precedente, fino al momento in cui avviene la corresponsione.
Trattandosi di una prestazione erogata una tantum, la rivalutazione non può che operare dalla data della fissazione dell'importo nominale, ossia dall'1/1/2003, fino alla data dell'erogazione e non dalla successiva entrata in vigore del d.l. n. 159/2007, posto che tale ultima normativa ha solo esteso l'ambito soggettivo degli aventi diritto e non ha introdotto un nuovo beneficio ( v. Trib. Roma n.
1551/2023 del 15/2/2023 e Corte Appello Roma n. 3306/2023 del 29/9/2023).
Poiché tale rivalutazione costituisce una delle due componenti della provvidenza, sulla stessa sono dovuti anche gli interessi legali.
5.Devono, invece, essere rigettati i capi di domanda aventi ad oggetto:
a) lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensili, previsto dall'art. 5, comma 3, legge n.
206/2004, esteso dall'1/1/2008 alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007.
La disposizione citata prevede, infatti, che la provvidenza in questione spetta solo a chi “subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa”.
b)l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2, comma 1, legge n. 407/1998, atteso che anche la provvidenza in questione spetta solo a chi, “per effetto di ferite o lesioni …. subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa”.
Rileva il Tribunale che, giusta quanto accertato dal ctu, la prescritta riduzione della capacità lavorativa non ricorre nel caso di specie.
6.Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, ricorrono i presupposti ex art. 92, comma
2, c.p.c. per compensare per 1/3 le spese di lite, come liquidate per l'intero in dispositivo, tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 e dal D.M. n. 147 del 2002, che per i residui 2/3 devono porsi a carico del resistente secondo soccombenza, unitamente alle spese di ctu CP_1
come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
a) accerta e dichiara lo status di vittima del dovere del ricorrente e il conseguente diritto del medesimo ad essere inserito nell'elenco previsto dall'art.3, comma 3, d.P.R. 7 luglio 2006, n.243;
b) condanna il al pagamento delle speciale elargizione ex art. 5, comma 1, Controparte_1
legge n. 206/2004, parametrata ad euro 2.000,00 per ogni punto di percentuale della invalidità del
10 14% accertata e con applicazione della rivalutazione ai sensi dell'art. 8 della legge 20 ottobre 1990,
n.302,oltre interessi legali dal 120 giorno dalla domanda amministrativa;
c)rigetta ogni altra domanda;
d)compensa per 1/3 le spese di lite, che liquida per l'intero in € 4.650,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, condannando il alla rifusione dei residui Controparte_1
2/3, da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente;
e) pone in via definitiva a cario del le spese di ctu, come liquidate con separato Controparte_1
decreto.
Così deciso in Roma il 9/1/2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
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