Articolo 2 della Legge 7 aprile 1954, n. 120
Articolo 1
Versione
15 maggio 1954
Art. 2.
Alla spesa di cui al precedente articolo sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52, in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151 . Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 maggio 1954