Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 19/06/2023, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 00608/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01172/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pianigiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Grosseto, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Grosseto cat. A.12/2021-Imm. Del 25.8.2021, con il quale veniva respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. Marcello Faviere e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Pende avanti questo Tribunale il ricorso (notificato il 7.10.2021) avverso il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui il Questore di Grosseto ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno formulata dal ricorrente in data 4.02.2021.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 20.10.2021) che ha depositato una relazione della Questura sui fatti di causa. Ha fatto seguito il deposito di memoria di replica del ricorrente (il 18.11.2022) e di ulteriori documenti e memoria del ricorrente (il 4.05.2023).
Questo Tribunale, con ordinanza n.-OMISSIS-, ha respinto l’istanza cautelare.
Alla udienza pubblica del 6 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
3. Con i due motivi in cui il gravame si articola, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione degli artt. 6 della direttiva 2003/109/CE, degli artt. 4, 5, comma 5, 29 del d.lgs. 286/98, art. 380 c.p.p. nonché eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria.
In sostanza il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento nella misura in cui:
- desumerebbe la sua pericolosità sociale in via automatica, sulla base della mera circostanza della condanna con sentenza del -OMISSIS- emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per violazione degli artt. 110 c.p. e 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/90 senza una valutazione concreta, in relazione al percorso di inserimento nella società compiuto;
- non considererebbe, ai medesimi fini, il nucleo familiare che egli ha in Italia;
- includerebbe il reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/90 tra quelli rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità sociale dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, laddove l’art. 5, comma 5 e 5 bis, del D.Lgs. 289/1998 espressamente lo escluderebbero (mediante il riferimento all’art. 380 c.p.p.).
Le doglianze colgono complessivamente nel segno.
Il Collegio rileva che la vicenda che qui interessa deve essere letta alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale 08/05/2023, n. 88, che ha dichiarato “ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, comma 2, c.p., poiché in tali casi l'autorità competente deve verificare in concreto la pericolosità sociale del richiedente”.
Come è noto, infatti, per costante giurisprudenza l'efficacia retroattiva delle pronunce d'incostituzionalità adottate dalla Corte costituzionale trova limite solo negli effetti che la stessa norma colpita ha irrevocabilmente prodotto, in conseguenza della preclusione nascente dal giudicato o dalla scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza, nonché a seguito dell'esaurimento del rapporto e della situazione giuridica in astratto interessata, determinato da atti e fatti, rilevanti sul piano sostanziale o processuale.
Il giudice delle leggi ha evidenziato che “ ben può verificarsi che uno straniero commetta il reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, il quale, per la sua lieve entità, per le circostanze del fatto, per il tempo ormai trascorso dalla sua commissione, per il percorso rieducativo eventualmente seguito alla condanna, non sia tale da comportare un giudizio di pericolosità attuale riferito alla persona del reo. Risulta allora contrario al principio di proporzionalità, letto anche alla luce dell'art. 8 CEDU, escludere, in dette ipotesi, la possibilità che l'amministrazione valuti la situazione concreta, in relazione al percorso di inserimento nella società dello straniero, al fine del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro. […] Poiché l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 al terzo periodo, richiamando tutti "i reati inerenti gli stupefacenti", include la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, tra quelle automaticamente ostative al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente” .
Nel caso di specie il provvedimento impugnato espressamente motiva il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno sulla base degli effetti automaticamente ostativi di una condanna per un reato di spaccio di stupefacenti di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5 del DPR 309/1990.
Vi si legge infatti “la pericolosità sociale del cittadino straniero, anche in relazione alla presenza dello stesso sul territorio nazionale, che richiederebbe un particolare grado di inserimento sociale del tutto assente nella circostanza, in quanto non si sottraeva alla commissione di reati deplorevoli e di notevole allarme sociale […] che il cittadino straniero ha posto in essere azioni delittuose ¬pericolose sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica ¬che hanno comportato una condanna in materia di stupefacenti e che i reati commessi per loro natura assumono un carattere di per sé indicativo di evidente ed innegabile pericolosità del suo autore, della mancanza di rispetto per la salute e la persona altrui, nonché di spregio dei valori della civile convivenza”.
L’atto, inoltre, richiama il disvalore rappresentato dai reati in materia di stupefacenti, intesi come categoria complessiva, senza distinzione tra quelli di lieve entità e gli altri e l’automatismo ostativo che il legislatore riconosce a tali eventi, privando l’amministrazione della discrezionalità nel valutare la pericolosità sociale dell’autore nel caso concreto.
L’unico cenno alla valutazione della posizione soggettiva del ricorrente è rimessa a statuizioni di mero stile (in cui si legge che “ il cittadino straniero ha denotato sia mancato inserimento, in maniera proficua, nel contesto sociale, sia scarso rispetto delle Leggi che regolano il vivere civile; comportamenti che implicano un indice di pericolosità sociale ”) mentre il richiamo alle osservazioni procedimentali si limita alla questione della rilevanza tout court dei reati di cui si controverte nel procedimento di rinnovo ai sensi dell’art. 5, comma 5 e 5 bis del D.P.R. n. 309/1990.
Tali posizioni sono altresì confermate dalle difese di parte resistente (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria di parte resistente).
Alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia sopra indicata, secondo il nostro ordinamento l’amministrazione pubblica deve procedere, in presenza di reati riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990, alla valutazione dell’effettiva e concreta pericolosità sociale espressa da tali condotte.
Il provvedimento impugnato, pertanto, non risulta legittimo nella parte in cui non motiva sul punto e deve essere annullato.
In sede di riesercizio del potere, in ragione dell’effetto conformativo della presente pronuncia, l'autorità competente dovrà valutare in concreto la pericolosità sociale del richiedente, verificando se la condanna non sia tale da comportare un giudizio di pericolosità attuale riferito alla persona del reo, considerando in concreto l’entità e le circostanze del fatto, il tempo ormai trascorso dalla sua commissione e il livello di integrazione sociale nel frattempo raggiunto.
4. Il ricorso nel suo complesso è fondato e pertanto deve essere accolto.
5. Il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, con decreto n. 74/2021, la competente Commissione ha respinto.
Con memoria depositata il 4.05.2023 il ricorrente ha reiterato la richiesta.
Il Collegio, stante l’esito del ricorso ed esaminata la documentazione prodotta e riqualificando l’ultima istanza citata quale reclamo, ritiene sussistano i presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 74, 76 e 122 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Gli onorari spettanti alla difesa di parte ricorrente, pertanto, sono liquidati in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali (pari al 15%) ed oneri di legge.
6. Tenuto conto dell’andamento complessivo della controversia e della novità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato agli scopi di cui in motivazione.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida i relativi importi nella misura di cui in motivazione.
Spese compensate nel presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.