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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 821/2022 R.G.
promosso da
(P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Aldo Valentini (C.F. e Gianluca Saccomandi C.F._1
) in virtù di procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t. ( P.IVA: ), difeso e CP_1 P.IVA_2 rappresentato dall' Avv. Arianna Simoncini (C.F: in C.F._3 virtù di delega in atti e presso il cui studio a Fano (PU), viale Bruno Buozzi n.
47 è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il procuratore di parte resistente ha concluso chiedendo: ”Rigettare integralmente le domande avanzate dalla società ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra illustrate, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese di lite. -Alla luce dell'istruttoria e, in particolare, della CTU, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere fondate nell'an le domande di parte ricorrente, si chiede, attese le osservazioni del CTP del Comune Arch. fatte proprie dalla scrivente difesa, in Per_1 ordine all'erroneità della quantificazione effettuata dal CTU sulla base di valori
IMU riferiti al 2009 e non al 2014, nonché all'abnormità dell'indennizzo calcolato in perizia, di quantificare quest'ultimo sulla base dei valori corretti e tenendo conto del principio per cui un indennizzo non può tramutarsi in un ingiustificato arricchimento per il privato”.
Oggetto: indennità ex art. 39 D.P.R. 327/2001
FATTI DI CAUSA
La società ha avanzato domanda volta ad Parte_1 ottenere l'indennità ex art. 39 D.P.R. 327/2001 rappresentando che il terreno di cui è proprietaria sito in , frazione Metaurilia censito al Catasto CP_1 al F. 93, mappali 67 e 77 della originaria superficie complessiva di mq 23.820, di cui è proprietaria, risultava classificato nel PRG approvato nel 2009, in parte C2 – zona residenziale di espansione estensiva, per circa mq 12.500, e la residua superficie in parte F 6 – Zona destinata all'istruzione (mq. 7.463) e F 5
– zona destinata ad attrezzature collettive (mq. 3.263,69) e che la medesima destinazione era stata prevista fin dal 1978 e poi ribadita nel Piano regolatore del 1993 e nel PRG del 1998 “Adeguamento al PPAR”, nonché con convenzione regolatrice i rapporti e obblighi tra le parti stipulata per atto
Notar 28/10/1999, rep. 43049 sulla scorta del P.L. approvato dal Per_2
Comune di con delibera n. 261 del 29/09/1998, ed in cui si prevedeva, CP_1 tra l'altro, un comparto da destinare a strutture scolastiche per la scuola dell'obbligo (F 6), per una superficie di mq 7.463,73 ed uno per insediamenti per attività sociali, culturali assistenziali, sanitarie, rappresentative, religiose e ricreative (F 7) di ulteriori mq. 3.263,69.
Rilevato che trattavasi di ordinario vincolo che restava preordinato all'esproprio, quantomeno per la destinazione “strutture scolastiche”, deduceva di aver proposto, con atto di citazione notificato in data 7.2.2018, giudizio dinanzi alla Corte di appello di Ancona rubricato al nr. 213/2018
RG, concluso con sentenza nr. 1204/2021 pubblicata il 8/11/2021, di accoglimento della domanda di riconoscimento della indennità ex art. 39 D.P.R. 327/2001 in relazione al periodo intercorrente fra il 29.10.2009 e l'08.03.2014, in ragione della reiterazione del vincolo (tra l'altro accertata con sentenza del TAR Marche RG. 590/2017), nonché della previgenza delle previsioni vincolistiche già a decorrere dal 1978. Quindi chiedeva il riconoscimento della medesima indennità per il periodo successivo al
2014 da determinarsi nella misura di € 107.856,75, ovvero in quella maggiore in caso di adeguamento degli indici e dei tassi di interessi attualizzati alla data di pronuncia della decisione, ovvero, in via subordinata, in altra somma, previa CTU o in via equitativa, oltre ad interessi legali dalla data della scadenza del termine previsto dall'art. 39, d.p.r. 327/2001, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il , costituendosi, contestava la domanda e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto.
All'esito della disposta CTU le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte e, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla società ricorrente ha ad oggetto l'area inclusa in un Piano di Lottizzazione approvato con delibera consiliare del 29.9.1998 sulla base del quale era stata stipulata la convenzione per atto Notaio del 28.10.1999, avente durata decennale, con cui sono stati regolati i Per_2 rapporti tra le parti e che prevedeva - tra l'altro e per quello che rileva in questa sede - un comparto da destinare a strutture scolastiche (F6) per una superficie di mq. 7.463,73, inserita, sin dal 1978, in una zona edificabile destinata ad attrezzature di tipo scolastico (destinazione ribadita nel Piano regolatore del 1993 e nel P.R.G. 1998 'Adeguamento al PPAR') la cui utilizzazione poteva avvenire previa redazione ed autorizzazione di un Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica (relazione CTU pagg. 11-13).
In base al P.R.G. approvato il 19.2.2009, l'area in questione è stata inserita in
“zona edificabile destinata all'istruzione F6:SM scuole di infanzia” : detto piano ha introdotto la possibilità che anche un possa intervenire CP_2 nell'area, ferma restando la destinazione (scolastica), la modalità di intervento
(piano particolareggiato) e la formalità del rapporto con l'Amministrazione comunale (convenzione).
Le parti hanno, infine, dato atto della intervenuta adozione nel 2023 di nuovo PRG in base al quale è stata attribuita all'area in questione destinazione agricola.
Occorre ricordare che la aveva impugnato Parte_1 dinanzi al TAR Marche ( R.G.n.329/2008) gli atti di adozione del nuovo PRG del contestando l'illegittimità delle destinazioni urbanistiche F5 CP_1
(insediamenti per attività sociali, culturali, assistenziali, sanitarie, rappresentative, religiose e ricreative) e F6 (istruzione scolastica) per illegittima reiterazione di vincoli scaduti senza alcuna previsione di indennizzo.
Il giudice adito, con sentenza n. 1227/2010 aveva respinto il ricorso rilevando che le destinazioni previste dal precedente PRG erano state confermate nella convenzione di lottizzazione sottoscritta tra le parti con validità decennale a decorrere dalla stipula della convenzione e, dunque, sino al 28.10.2009 con la conseguenza che, alla data di adozione e di approvazione definitiva del nuovo PRG (rispettivamente, il 29.09.2007 ed il 19.02.2009) le destinazioni erano ancora valide e non vi era quindi alcuna reiterazione di vincoli scaduti, ma semplice recepimento, nel nuovo strumento urbanistico, di vincoli ancora efficaci.
La aveva impugnato la sentenza dinanzi Parte_1 al Consiglio di Stato (R.G. n. 9592/2010) ed in pendenza di tale procedimento aveva proposto altri due ricorsi innanzi al TAR Marche (n. 933/10 e n.423/11
R.G.) avverso gli atti del relativi ad una richiesta di variazione CP_1 al PRG presentata dalla stessa dopo la scadenza Parte_1 dei vincoli pattiziamente convenuti contestando, tra gli altri, l'illegittima ultrattività dei vincoli con conseguente domanda risarcitoria. I suddetti giudizi sono stati definiti, a seguito di riunione, con la sentenza n.
590/2017, di rigetto della domanda, compresa quella risarcitoria, e riguardante anche la natura dei vincoli in questione avendo il TAR rilevato che quello relativo alle attrezzature di interesse collettivo non aveva più natura espropriativa, in considerazione della possibilità di attuazione diretta da parte del privato e della tipologia molto variegata degli insediamenti possibili, mentre quello relativo alla destinazione ad attrezzature scolastiche aveva natura espropriativa ed evidenziando che, rispetto a quest'ultimo, la conseguente domanda di liquidazione dell'indennizzo doveva essere proposta innanzi alla
Corte di Appello.
Sempre in pendenza dell'appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la precedente sentenza del Tar Marche n. 1227/2010, la Parte_1 aveva proposto la domanda di accertamento e condanna al pagamento
[...] dell'indennizzo per legittima reiterazione del vincolo sul terreno destinato a edilizia scolastica.
Il relativo giudizio, promosso dinanzi alla Corte di appello, veniva definito con sentenza n.1204/2021 pubblicata in data 08.11.2021 con cui, accertato il diritto della società attrice, quale proprietaria dell'area di mq. 7.464,00, destinata ad edilizia scolastica (F6), ad essere indennizzata per la reiterazione del vincolo espropriativo sul fondo per il periodo dal 29.10.2009 fino all'8.3.2014, veniva determinata l'indennità richiesta ex art. 39 DPR n.
327/2001 in complessivi €. 110.000,00 con conseguente condanna del a versare alla società detta CP_1 Parte_1 somma, oltre gli interessi legali decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla domanda fino al saldo.
Nel corso del giudizio innanzi alla Corte di Appello, il Consiglio di Stato, con sentenza n.6011/2020 pubblicata in data 09.10.2020, definendo il giudizio promosso avverso la sentenza n. 1227/2010 del TAR, aveva confermato che, alla data di approvazione definitiva del PRG, le destinazioni F6 e F7 erano ancora efficaci e che, dunque, non vi era stata reiterazione di vincoli scaduti, ma semplice recepimento di quelli ancora efficaci in forza della convenzione urbanistica rilevando, tuttavia, che “il di fatto, ha prorogato senza CP_1 perspicua motivazione il precedente regime urbanistico delle aree di proprietà della ricorrente proprio in prossimità (se non in coincidenza) con la scadenza dei vincoli espropriativi”, così accogliendo, nei limiti della motivazione,
l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza appellata, annullando, in parte qua, il PRG impugnato.
La pronuncia della intestata Corte territoriale n. 1204/2021 è stata adottata in relazione al periodo intercorrente fra il 29.10.2009 e l'08.03.2014 sul presupposto della incontestata reiterazione del vincolo da parte del , “... già accertata dal TAR delle Marche che, con la CP_1 citata sentenza n. 590/2017, ha anche evidenziato che, con il nuovo PRG del
2009, l'Ente ha riproposto le medesime destinazioni funzionali previste dal precedente strumento e ha voluto riproporre il medesimo assetto fissato dal precedente PRG e dal piano attuativo di cui alla convenzione del 28.10.1999 intercorsa tra le parti, reiterando così il vincolo che, come si è visto, per la parte del lotto destinata alle attrezzature scolastiche, ha natura espropriativa”.
Secondo quanto prospettato dalla parte ricorrente il presente giudizio risulterebbe “... direttamente inciso dalla precedente sentenza nr. 1204/2021 pubblicata l'8.11.2021 con cui è già statuito e determinato l'indennizzo, in relazione alla medesima previsione urbanistica per il periodo decorrente dal
29.10.2009 fino all'8.3.2014, oggetto del giudizio rubricato al nr. 213/2018
RG.”.
L'assunto di parte ricorrente non può ritenersi condivisibile.
Come evidenziato dalla difesa del il vincolo preordinato Controparte_1 all'esproprio è decaduto nel marzo 2014 senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti da parte del che, è dunque, Controparte_1 rimasto inerte a seguito della scadenza del vincolo di destinazione preordinato all'espropriazione.
A norma dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. 327/2001, “Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Inoltre, così come stabilito dal successivo comma 4, “ Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard”.
Indubbia, dunque, la necessità , dopo la decadenza del vincoli, di un rinnovato procedimento volto all'adozione dei provvedimenti di cui al richiamato art. 9, comma, 1, deve farsi applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte in fattispecie avente ad oggetto la domanda di condanna di un Comune al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 39 d.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327, secondo cui “In materia urbanistica, qualora il Comune rimanga inerte a seguito della situazione di provvisoria inedificabilità dovuta alla scadenza del vincolo di destinazione di piano preordinato all'esproprio (cd. vuoto urbanistico), senza provvedere alla reiterazione del vincolo (con previsione di indennizzo) o, in alternativa, all'integrazione dello strumento pianificatorio stabilendo la nuova destinazione dell'area interessata, la situazione conseguente non è equiparabile alla compressione del diritto dominicale provocata dai vincoli preordinati all'esproprio, né è definibile come espropriazione di valore, attesa la provvisorietà del regime urbanistico di salvaguardia, ma il proprietario non resta senza tutela, ben potendo promuovere gli interventi sostitutivi della
Regione, oppure reagire attraverso la procedura di messa in mora per far accertare l'illegittimità del silenzio, sicché solo in caso di persistente inerzia della P.A. può configurarsi la lesione del bene della vita identificabile nell'interesse alla certezza circa la possibilità di razionale e adeguata utilizzazione della proprietà, con conseguente diritto del privato al risarcimento del danno” ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15161 dell'11/06/2018; v. anche
Cass. Sez. 3, n. 26546 del 17.12.2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12268 del
14.06.2016).
Si legge nella motivazione della richiamata ordinanza:” In materia urbanistica, infatti, la scadenza del termine quinquennale del vincolo di destinazione di piano preordinato all'esproprio comporta il venir meno della regolamentazione urbanistica e l'applicazione delle norme di salvaguardia previste per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali. Tuttavia, la situazione di inedificabilità conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni del piano (cosiddetto vuoto urbanistico) è per sua natura provvisoria, avendo l'autorità comunale l'obbligo di reiterare il vincolo (con previsione di indennizzo) ovvero, in alternativa, di provvedere all'integrazione dello strumento pianificatorio divenuto parzialmente inoperante, stabilendo la nuova destinazione da assegnare all'area interessata. Qualora la P.A. rimanga inerte, la situazione conseguente non è equiparabile alla compressione del diritto dominicale provocata dai vincoli preordinati all'esproprio, né è definibile come espropriazione di valore, attesa la provvisorietà del regime urbanistico di salvaguardia, per cui nessuna aspettativa si crea nel proprietario in ordine al conferimento di particolari qualità edificatorie oltre quei limiti o, ancor meno, riguardo a possibili lottizzazioni. Egli, però, non resta senza tutela nei confronti dell'inerzia dell'ente territoriale, ben potendo, ove vi abbia interesse, promuovere gli interventi sostitutivi della Regione, oppure reagire attraverso la procedura di messa in mora per far accertare l'illegittimità del silenzio;
solo in caso di persistente inerzia della P.A. può configurarsi la lesione del bene della vita identificabile nell'interesse alla certezza circa la possibilità di razionale e adeguata utilizzazione della proprietà, con conseguente diritto del privato al risarcimento del danno (Cass. 31 marzo 2008, n. 8384; Cass. 17 dicembre
2014, n. 26546). In tale contesto, appare evidente che la pretesa azionabile è diversa da quella concretamente esercitata”.
Ne consegue il rigetto della domanda svolta dalla società ricorrente.
La peculiarità e complessità, anche sotto il profilo giuridico, della vicenda oggetto del presente giudizio impongono la totale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, respinge la domanda proposta dalla Parte_1
nei confronti del .
[...] Controparte_1
Dichiara le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Spese di CTU a carico della parte ricorrente.
Ancona, così deciso il 19.03.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico