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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Prima Civile – composta dai Signori:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 894 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(già (C.F.: Parte_1 Parte_2
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe P.IVA_1
Di Mauro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Malorgio in Cavallino (LE),
alla Via della Repubblica n. 3, come da procura in calce all'atto di citazione in appello.
-APPELLANTE-
E Controparte_1
-APPELLATA CONTUMACE-
All'udienza collegiale del 8.1.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c.
per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.4.2018, proponeva opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 254/2018 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 22.2.2018, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore del l'importo di euro Parte_1
11.026,97, oltre interessi, spese e compensi, quale corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica presso l'utenza di Contrada Renella sn. -72023- Mesagne (Br), specificata dal Certificato di
Conformità del Libro Giornale della società e dalla fattura, entrambe Parte_2
allegate al ricorso monitorio.
In particolare, l'opponente contestava l'idoneità della documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio e le modalità di calcolo dei consumi.
si costituiva in giudizio, affermando la regolarità della Parte_1
ricostruzione dei consumi effettuata dalla società di distribuzione, e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita mediante produzione documentale e l'espletamento della ctu, veniva decisa con sentenza n. 670/2022, emessa il 27/04/2022, con la quale il Tribunale di Brindisi accoglieva l'opposizione proposta, e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso detta sentenza, interponeva appello, con atto ritualmente notificato, Parte_1
, in persona del l.r.p.t., per i motivi di seguito esposti, chiedendo il rigetto
[...]
dell'originaria opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pur ritualmente citata non si costituiva, e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1 All'udienza collegiale del 8.1.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere erroneamente applicato i principi in tema di riparto dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. Richiama, in proposito, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui al creditore incombe l'onere di allegare la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, mentre spetta al debitore dimostrare l'avvenuto adempimento o l'estinzione dell'obbligazione.
Nel caso di specie, l'appellante evidenzia che l'opponente si è limitato a formulare contestazioni generiche, senza negare in modo specifico né l'esistenza del rapporto contrattuale, né l'entità dei consumi, né il prezzo applicato, né – soprattutto – la manomissione del contatore. Ne consegue, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che i fatti non specificamente contestati debbano considerarsi provati.
In tale contesto, la documentazione tempestivamente prodotta da – Parte_1
costituita da fatture commerciali, verbali di verifica tecnica ed estratti autentici notarili – rappresenta prova piena del credito azionato. Tuttavia, la società appellante rileva che il giudice di primo grado ha completamente omesso di valutarne la rilevanza probatoria, disattendendo l'idoneità dimostrativa degli elementi offerti.
In particolare, sottolinea che il verbale di verifica tecnica, redatto da personale qualificato come incaricato di pubblico servizio, riveste natura di atto pubblico e valore di accertamento fiscale, ai sensi della normativa e della giurisprudenza consolidata. Trattandosi di atto assistito da fede privilegiata fino a querela di falso – mai proposta nel caso di specie – esso avrebbe dovuto essere posto a fondamento della decisione, salvo prova contraria specifica, in concreto del tutto assente.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza gravata per non aver tenuto conto della peculiarità della fattispecie, incentrata su un prelievo fraudolento di energia elettrica a seguito della manomissione del contatore, con conseguente falsificazione della rilevazione dei consumi. Siffatta circostanza, pacificamente accertata e non contestata in giudizio, imponeva l'adozione di criteri presuntivi per la ricostruzione del credito, non potendo applicarsi i principi ordinari in tema di rilevazione dei consumi tramite contatore.
L'appellante evidenzia che il giudice di prime cure ha erroneamente ignorato sia la dettagliata ricostruzione dei consumi operata da Enel Distribuzione S.p.A., sia la documentazione prodotta, tra cui il certificato di conformità del libro giornale regolarmente vidimato e le fatture analitiche riportanti consumi, periodi e prezzi, conformi alla Delibera AEEG ARG/elt 107/09.
In questo senso, rileva che la ricostruzione effettuata dal Distributore, fondata su criteri oggettivi e su documentazione regolare costituisce prova idonea del credito, che, viceversa, il primo giudice ha del tutto trascurato, omettendo qualunque valutazione istruttoria.
3. Con il terzo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.,
lamentando che il Tribunale non abbia valutato la questione giuridica concernente l'obbligo di custodia gravante sull'intestatario dell'utenza, che, secondo consolidata giurisprudenza, permane anche in caso di manomissione del contatore ad opera di terzi rimasti ignoti, nonché in presenza di una collocazione del misuratore in luogo accessibile a estranei.
L'omessa valutazione di tale profilo ha determinato una parziale omissione di pronuncia su domanda o eccezione ritualmente introdotta in giudizio, con conseguente nullità della decisione ex art. 161
c.p.c.
4. Detti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono fondati per quanto di ragione.
Ed invero, preliminarmente, in linea generale fa d'uopo evidenziare che nei contratti di somministrazione, a fronte della contestazione - anche stragiudiziale – circa la congruità dei consumi fatturati nelle bollette e la loro corrispondenza ai consumi effettivi, grava sul somministrante l'onere di provare sia la quantità del bene o servizio fornito (nella fattispecie elettrico), sia l'esatto ammontare del corrispettivo dovuto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c., nonché in applicazione del principio della vicinanza della prova e del disposto dell'art. 1560 c.c.
Tuttavia, al contempo, va evidenziato che il fruitore del servizio che intenda contestare la rilevazione dei consumi tramite contatore, è tenuto a dedurre e dimostrare l'eccessività dei dati rilevati, oppure che gli stessi siano riconducibili a cause a lui non imputabili, nonostante l'adempimento dell'obbligo di diligente custodia dell'impianto di misurazione, che su di lui incombe.
Senonché, il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 13605/2019; Cass. n.
297/2020), in tema di riparto dell'onere della prova nei contratti di somministrazione di energia elettrica con registrazione dei consumi mediante apparecchiature meccaniche o elettroniche, ha chiarito che, ai fini della dimostrazione dell'entità delle prestazioni rese nel corso del rapporto contrattuale, occorre distinguere tra tre differenti ipotesi.
A) Quando si esclude la manomissione del contatore, ma l'utente contesta i consumi registrati,
ritenendoli non corrispondenti a quelli effettivamente sostenuti, ipotizzando quindi un malfunzionamento dell'apparato di misurazione ovvero l'intervento illecito di terzi, si applicano criteri specifici. In tale ipotesi, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi,
è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e, dunque,
di fronte alla pretesa creditoria del somministrante, grava sull'utente l'onere di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Tuttavia, considerato che eventuali disfunzioni del contatore dipendono da guasti generalmente occulti e rilevabili solo mediante verifiche tecniche non eseguibili dall'utente, privo delle necessarie competenze, il principio di vicinanza della prova impone un riparto più articolato dell'onus probandi:
l'utente è tenuto a contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e indicando i consumi effettivamente sostenuti nel periodo;
il gestore, a sua volta, deve dimostrare la regolarità del funzionamento del contatore. Qualora quest'ultimo risulti regolarmente funzionante,
l'utente, per sottrarsi alla pretesa creditoria, dovrà dimostrare non solo che il consumo è imputabile a terzi - ad esempio provando una prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata l'utenza, e dunque la circostanza dell' invito domino - ma anche che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non sia stato agevolato da condotte negligenti a lui imputabili per avere omesso di adottare le misure di controllo esigibili secondo l'ordinaria diligenza.
B) Quando il contatore risulta manomesso ad opera di terzi all'insaputa dell'utente, quest'ultimo può
dirsi, in linea di principio, incolpevole, trattandosi di alterazioni effettuate da soggetti che, ad esempio, si sono abusivamente inseriti sulla derivazione, sottraendo illecitamente energia che veniva poi imputata all'utente stesso, con conseguente registrazione di consumi superiori a quelli effettivamente sostenuti.
In tale evenienza, l'utente che contesti l'anomalia dei consumi - ritenuti eccessivi - è comunque onerato della prova della manifesta sproporzione tra il dato registrato e i consumi effettivamente sostenuti, nonché della condotta illecita del terzo. Deve altresì dimostrare di avere adottato ogni cautela ragionevolmente esigibile, o comunque di aver diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero compromettere il regolare funzionamento dell'impianto di misurazione.
In difetto di tale prova, l'utilizzo -ancorché abusivo- dell'utenza mediante manomissione del contatore installato, ad esempio, in un'abitazione o altro luogo nella disponibilità dell'utente, da parte di soggetti legittimati ad accedervi, comporta comunque l'imputazione dei relativi consumi al titolare dell'utenza.
C) Quando l'alterazione del contatore risulti attribuibile a una condotta dolosa dell'utente, si configura un'ipotesi di responsabilità diretta per il danno subito dal gestore.
In particolare, in assenza di prova di condotte idonee ad impedire l'intrusione di terzi, e a maggior ragione qualora la manomissione sia direttamente imputabile all'utente, quest'ultimo risponde del pregiudizio subito dal somministrante, da intendersi come il valore dell'energia consumata e non contabilizzata, oltre al mancato utile derivante dalla sua indebita sottrazione. In tale evenienza, non si discute la sussistenza del credito, bensì si tratta di individuare il criterio di liquidazione del "quantum", potendosi fare riferimento, alternativamente, al prezzo contrattuale, ai valori medi di mercato ovvero ad altri criteri equitativi.
La prova dell'ammontare del danno incombe sulla società fornitrice, che potrà assolverla anche mediante elementi presuntivi, quali calcoli statistici fondati sui consumi storici dell'utenza o, più in generale, mediante la specificazione dei criteri metodologici usualmente adottati nel settore per stimare i consumi presunti, con riferimento, ad esempio, alla qualità dell'attività esercitata, alle dimensioni dell'esercizio, al volume d'affari o ad altri parametri oggettivi.
Tanto premesso, dall'istruttoria svolta è emerso che, a seguito di una verifica tecnica effettuata in data 12.11.2014 sul contatore a servizio dell'immobile sito in Mesagne (BR), Contrada Renella, i tecnici incaricati da Enel Distribuzione S.p.A. accertavano un'anomalia nella misurazione dei prelievi di energia. In particolare, veniva riscontrato un allaccio abusivo diretto alla rete — realizzato Pt_2
mediante un cavo di sezione 2 x 6 mm² — che bypassava integralmente il misuratore (cfr. Verifica
Tecnica DP3M 55711 267/2014 e relativo verbale in data 12.11.2014, allegato n. 3 al fascicolo di primo grado di parte opponente).
La verifica veniva eseguita alla presenza del marito dell'intestataria dell'utenza, il quale sottoscriveva il verbale redatto contestualmente dai tecnici intervenuti. A seguito di tale accertamento,
[...]
provvedeva altresì a denunciare la sottrazione fraudolenta di energia elettrica Parte_2
alle autorità competenti.
Alla luce di quanto accertato, appare evidente che nella specie ricorra l'ipotesi sub lett. C), ossia la manomissione dell'apparato di misurazione riconducibile a una condotta illecita imputabile all'utente.
Ed invero, al fine di escludere la propria responsabilità, a fronte della prova della manomissione del contatore, era onere dell'intestataria dell'utenza contestare in modo puntuale l'alterazione del contatore, dimostrando che la stessa fosse ascrivibile all'opera di terzi e, al contempo, di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedirne la manomissione, nonché – elemento particolarmente rilevante – l'eventuale sproporzione tra il consumo effettivo e quello registrato.
Ed infatti, se l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività
illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza,
nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza,
i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita
(cfr. in questo senso Cass. n. 297/2020 e Cass. n. 836/2021).
Di contro, incombe sul gestore l'onere di provare l'entità del danno subito. Sul punto, si rileva come l'opponente non abbia formulato alcuna specifica contestazione in ordine alle modalità di calcolo dei consumi effettivi e delle somme fatturate. In tale contesto, sarebbe stato onere della CP_1
dimostrare l'effettivo ammontare dell'energia prelevata nel periodo in contestazione, nonché – in presenza di una manomissione accertata – che l'anomalia nei consumi fosse imputabile a soggetti terzi, estranei al proprio controllo.
La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15771/2022), infatti, ha affermato che in caso di prelievi abusivi l'onere della prova del consumo effettivo, in luogo di quello ricostruito, grava integralmente sull'utente: “con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento
dall'accertamento di prelievi abusivi, … quando "l'apparecchio-contatore risulta effettivamente
manomesso, l'utente che intenda far accertare che la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad
opera di terzi, e a sua insaputa, così contestando, pertanto, l'anomalia dei consumi registrati ritenuta
eccessiva, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello
effettivamente sostenuto", dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo", non configurandosi
alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alla "inesistenza del credito vantato", che è
configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte
diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (in senso conforme anche Cass. n. 18092/2020; Cass. n.
13395/2018)”
Pertanto, il Collegio ritiene che, sulla scorta del principio sopra richiamato, i dati relativi ai consumi effettivi, accertati nel contraddittorio tra le parti, nonché il conseguente credito vantato dal gestore,
possano ritenersi sufficientemente provati, anche in considerazione di elementi indiziari tra loro convergenti.
Ed invero, l'opponente, sin dall'atto introduttivo, si è limitata a una generica contestazione dell'idoneità probatoria dell'estratto conto e della fattura, senza formulare alcuna doglianza in ordine al metodo di contabilizzazione dei consumi - necessariamente presunti - adottato da Enel
Distribuzione S.p.A. Una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione, scelto consensualmente dalle parti quale mezzo di registrazione dei prelievi, risulta evidente come, in presenza di un contatore alterato, non sia possibile determinare con esattezza il numero di unità di energia effettivamente prelevate dall'utente finale, imponendosi pertanto il ricorso a criteri tecnici di stima.
In secondo luogo, assume rilievo la terzietà di Enel Distribuzione S.p.A. rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, quale soggetto tecnicamente preposto – ai sensi della delibera n.
200/1999 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (oggi ARERA) – alla verifica e rettifica dei consumi in presenza di accertata alterazione dei dispositivi di misurazione.
I descritti elementi giustificano l'attribuzione all'operazione tecnica di ricalcolo di un sufficiente grado di attendibilità, in mancanza di elementi contrari forniti dal debitore, ai fini della determinazione del “normale fabbisogno” dell'esercizio commerciale somministrato, ai sensi dell'art. 1560, comma 1, c.c.
Senonché, giova ribadire il principio giurisprudenziale sopra richiamato, secondo cui, nell'ipotesi —
quale quella ricorrente nel caso di specie — in cui vi sia prova certa della manomissione del contatore,
accertata ictu oculi dai tecnici mediante riscontro di un allaccio abusivo con cavo da 2 x 6 mm², il giudice non può affermare l'inesistenza del credito invertendo l'onere della prova e ponendolo a carico della società somministrante. Al contrario, detto onere incombe in via esclusiva sull'utente,
chiamato a dimostrare la manifesta sproporzione del consumo rilevato — o, più correttamente,
ricostruito — nonché l'eventuale condotta illecita posta in essere da terzi mediante allaccio abusivo,
evenienza che nel caso in esame non risulta neppure allegata.
Tale principio si coordina coerentemente con l'ulteriore orientamento (Cass. n. 7075/2020), secondo cui, nell'attività di misurazione dei consumi e di verifica di eventuali anomalie del contatore, il tecnico assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p., Pt_2
trattandosi di soggetto operante per conto di un ente erogatore di un servizio disciplinato da norme di natura pubblica e preposto alla riscossione dei relativi corrispettivi. Ne consegue che agli accertamenti da questi effettuati deve riconoscersi fede privilegiata (cfr. Cass. pen. n. 7566/2020).
Pertanto, a fronte delle circostanze testé esposte, l'opponente, per contro, si è limitata a una generica contestazione del quantum fatturato e azionato in sede monitoria, prospettandone l'abnormità, senza tuttavia fornire – o, più propriamente, senza neppure richiedere di fornire – alcuna prova della sproporzione dei consumi ricostruiti e fatturati, né tantomeno dell'eventuale intervento illecito di terzi mediante allaccio abusivo del contatore a servizio dell'utenza a lei intestata, circostanza, peraltro, mai oggetto di specifica contestazione.
In altri termini, l'opponente non ha minimamente ottemperato all'onere probatorio pur impostole dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Per quanto esposto, l'appello deve essere accolto, in considerazione dell'assenza di elementi idonei a superare la presunzione di veridicità che assiste i dati raccolti dal distributore. Tale presunzione,
infatti, non risulta essere stata validamente contrastata dall'originaria opponente, la quale non ha formulato specifiche allegazioni in senso contrario. Gli importi fatturati a conguaglio da
[...]
possono dunque ritenersi provati per presunzione, avuto riguardo alla Parte_1
qualità di terzo rivestita da Enel Distribuzione S.p.A. rispetto al rapporto di somministrazione dedotto in giudizio — soggetto che ha effettuato il ricalcolo secondo i criteri fissati dall'Autorità di settore — nonché alla mancata deduzione da parte della sig.ra di una manifesta sproporzione tra il CP_1
consumo accertato e quello effettivamente sostenuto.
5. All'esito del presente giudizio conseguono, pertanto, l'integrale riforma dell'impugnata sentenza nonché la condanna dell'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M.
n.55/2014, applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da in persona del l.r.p.t., Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 670/2022 del Tribunale di Brindisi, così Controparte_1
provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 254/2018 emesso dal Tribunale di Brindisi nei confronti di
[...]
che viene pertanto confermato con conseguente condanna di al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore di di € 11.026,97, oltre interessi, spese e Parte_1
compensi come riconosciuti nel decreto opposto;
2) condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi euro
3.000,00 oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% ed in complessivi euro 2.855,55, di cui € 355,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% per questo grado.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il
23/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Prima Civile – composta dai Signori:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 894 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(già (C.F.: Parte_1 Parte_2
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe P.IVA_1
Di Mauro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Malorgio in Cavallino (LE),
alla Via della Repubblica n. 3, come da procura in calce all'atto di citazione in appello.
-APPELLANTE-
E Controparte_1
-APPELLATA CONTUMACE-
All'udienza collegiale del 8.1.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c.
per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.4.2018, proponeva opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 254/2018 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 22.2.2018, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore del l'importo di euro Parte_1
11.026,97, oltre interessi, spese e compensi, quale corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica presso l'utenza di Contrada Renella sn. -72023- Mesagne (Br), specificata dal Certificato di
Conformità del Libro Giornale della società e dalla fattura, entrambe Parte_2
allegate al ricorso monitorio.
In particolare, l'opponente contestava l'idoneità della documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio e le modalità di calcolo dei consumi.
si costituiva in giudizio, affermando la regolarità della Parte_1
ricostruzione dei consumi effettuata dalla società di distribuzione, e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita mediante produzione documentale e l'espletamento della ctu, veniva decisa con sentenza n. 670/2022, emessa il 27/04/2022, con la quale il Tribunale di Brindisi accoglieva l'opposizione proposta, e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso detta sentenza, interponeva appello, con atto ritualmente notificato, Parte_1
, in persona del l.r.p.t., per i motivi di seguito esposti, chiedendo il rigetto
[...]
dell'originaria opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pur ritualmente citata non si costituiva, e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1 All'udienza collegiale del 8.1.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere erroneamente applicato i principi in tema di riparto dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. Richiama, in proposito, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui al creditore incombe l'onere di allegare la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, mentre spetta al debitore dimostrare l'avvenuto adempimento o l'estinzione dell'obbligazione.
Nel caso di specie, l'appellante evidenzia che l'opponente si è limitato a formulare contestazioni generiche, senza negare in modo specifico né l'esistenza del rapporto contrattuale, né l'entità dei consumi, né il prezzo applicato, né – soprattutto – la manomissione del contatore. Ne consegue, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che i fatti non specificamente contestati debbano considerarsi provati.
In tale contesto, la documentazione tempestivamente prodotta da – Parte_1
costituita da fatture commerciali, verbali di verifica tecnica ed estratti autentici notarili – rappresenta prova piena del credito azionato. Tuttavia, la società appellante rileva che il giudice di primo grado ha completamente omesso di valutarne la rilevanza probatoria, disattendendo l'idoneità dimostrativa degli elementi offerti.
In particolare, sottolinea che il verbale di verifica tecnica, redatto da personale qualificato come incaricato di pubblico servizio, riveste natura di atto pubblico e valore di accertamento fiscale, ai sensi della normativa e della giurisprudenza consolidata. Trattandosi di atto assistito da fede privilegiata fino a querela di falso – mai proposta nel caso di specie – esso avrebbe dovuto essere posto a fondamento della decisione, salvo prova contraria specifica, in concreto del tutto assente.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza gravata per non aver tenuto conto della peculiarità della fattispecie, incentrata su un prelievo fraudolento di energia elettrica a seguito della manomissione del contatore, con conseguente falsificazione della rilevazione dei consumi. Siffatta circostanza, pacificamente accertata e non contestata in giudizio, imponeva l'adozione di criteri presuntivi per la ricostruzione del credito, non potendo applicarsi i principi ordinari in tema di rilevazione dei consumi tramite contatore.
L'appellante evidenzia che il giudice di prime cure ha erroneamente ignorato sia la dettagliata ricostruzione dei consumi operata da Enel Distribuzione S.p.A., sia la documentazione prodotta, tra cui il certificato di conformità del libro giornale regolarmente vidimato e le fatture analitiche riportanti consumi, periodi e prezzi, conformi alla Delibera AEEG ARG/elt 107/09.
In questo senso, rileva che la ricostruzione effettuata dal Distributore, fondata su criteri oggettivi e su documentazione regolare costituisce prova idonea del credito, che, viceversa, il primo giudice ha del tutto trascurato, omettendo qualunque valutazione istruttoria.
3. Con il terzo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.,
lamentando che il Tribunale non abbia valutato la questione giuridica concernente l'obbligo di custodia gravante sull'intestatario dell'utenza, che, secondo consolidata giurisprudenza, permane anche in caso di manomissione del contatore ad opera di terzi rimasti ignoti, nonché in presenza di una collocazione del misuratore in luogo accessibile a estranei.
L'omessa valutazione di tale profilo ha determinato una parziale omissione di pronuncia su domanda o eccezione ritualmente introdotta in giudizio, con conseguente nullità della decisione ex art. 161
c.p.c.
4. Detti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono fondati per quanto di ragione.
Ed invero, preliminarmente, in linea generale fa d'uopo evidenziare che nei contratti di somministrazione, a fronte della contestazione - anche stragiudiziale – circa la congruità dei consumi fatturati nelle bollette e la loro corrispondenza ai consumi effettivi, grava sul somministrante l'onere di provare sia la quantità del bene o servizio fornito (nella fattispecie elettrico), sia l'esatto ammontare del corrispettivo dovuto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c., nonché in applicazione del principio della vicinanza della prova e del disposto dell'art. 1560 c.c.
Tuttavia, al contempo, va evidenziato che il fruitore del servizio che intenda contestare la rilevazione dei consumi tramite contatore, è tenuto a dedurre e dimostrare l'eccessività dei dati rilevati, oppure che gli stessi siano riconducibili a cause a lui non imputabili, nonostante l'adempimento dell'obbligo di diligente custodia dell'impianto di misurazione, che su di lui incombe.
Senonché, il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 13605/2019; Cass. n.
297/2020), in tema di riparto dell'onere della prova nei contratti di somministrazione di energia elettrica con registrazione dei consumi mediante apparecchiature meccaniche o elettroniche, ha chiarito che, ai fini della dimostrazione dell'entità delle prestazioni rese nel corso del rapporto contrattuale, occorre distinguere tra tre differenti ipotesi.
A) Quando si esclude la manomissione del contatore, ma l'utente contesta i consumi registrati,
ritenendoli non corrispondenti a quelli effettivamente sostenuti, ipotizzando quindi un malfunzionamento dell'apparato di misurazione ovvero l'intervento illecito di terzi, si applicano criteri specifici. In tale ipotesi, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi,
è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e, dunque,
di fronte alla pretesa creditoria del somministrante, grava sull'utente l'onere di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Tuttavia, considerato che eventuali disfunzioni del contatore dipendono da guasti generalmente occulti e rilevabili solo mediante verifiche tecniche non eseguibili dall'utente, privo delle necessarie competenze, il principio di vicinanza della prova impone un riparto più articolato dell'onus probandi:
l'utente è tenuto a contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e indicando i consumi effettivamente sostenuti nel periodo;
il gestore, a sua volta, deve dimostrare la regolarità del funzionamento del contatore. Qualora quest'ultimo risulti regolarmente funzionante,
l'utente, per sottrarsi alla pretesa creditoria, dovrà dimostrare non solo che il consumo è imputabile a terzi - ad esempio provando una prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata l'utenza, e dunque la circostanza dell' invito domino - ma anche che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non sia stato agevolato da condotte negligenti a lui imputabili per avere omesso di adottare le misure di controllo esigibili secondo l'ordinaria diligenza.
B) Quando il contatore risulta manomesso ad opera di terzi all'insaputa dell'utente, quest'ultimo può
dirsi, in linea di principio, incolpevole, trattandosi di alterazioni effettuate da soggetti che, ad esempio, si sono abusivamente inseriti sulla derivazione, sottraendo illecitamente energia che veniva poi imputata all'utente stesso, con conseguente registrazione di consumi superiori a quelli effettivamente sostenuti.
In tale evenienza, l'utente che contesti l'anomalia dei consumi - ritenuti eccessivi - è comunque onerato della prova della manifesta sproporzione tra il dato registrato e i consumi effettivamente sostenuti, nonché della condotta illecita del terzo. Deve altresì dimostrare di avere adottato ogni cautela ragionevolmente esigibile, o comunque di aver diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero compromettere il regolare funzionamento dell'impianto di misurazione.
In difetto di tale prova, l'utilizzo -ancorché abusivo- dell'utenza mediante manomissione del contatore installato, ad esempio, in un'abitazione o altro luogo nella disponibilità dell'utente, da parte di soggetti legittimati ad accedervi, comporta comunque l'imputazione dei relativi consumi al titolare dell'utenza.
C) Quando l'alterazione del contatore risulti attribuibile a una condotta dolosa dell'utente, si configura un'ipotesi di responsabilità diretta per il danno subito dal gestore.
In particolare, in assenza di prova di condotte idonee ad impedire l'intrusione di terzi, e a maggior ragione qualora la manomissione sia direttamente imputabile all'utente, quest'ultimo risponde del pregiudizio subito dal somministrante, da intendersi come il valore dell'energia consumata e non contabilizzata, oltre al mancato utile derivante dalla sua indebita sottrazione. In tale evenienza, non si discute la sussistenza del credito, bensì si tratta di individuare il criterio di liquidazione del "quantum", potendosi fare riferimento, alternativamente, al prezzo contrattuale, ai valori medi di mercato ovvero ad altri criteri equitativi.
La prova dell'ammontare del danno incombe sulla società fornitrice, che potrà assolverla anche mediante elementi presuntivi, quali calcoli statistici fondati sui consumi storici dell'utenza o, più in generale, mediante la specificazione dei criteri metodologici usualmente adottati nel settore per stimare i consumi presunti, con riferimento, ad esempio, alla qualità dell'attività esercitata, alle dimensioni dell'esercizio, al volume d'affari o ad altri parametri oggettivi.
Tanto premesso, dall'istruttoria svolta è emerso che, a seguito di una verifica tecnica effettuata in data 12.11.2014 sul contatore a servizio dell'immobile sito in Mesagne (BR), Contrada Renella, i tecnici incaricati da Enel Distribuzione S.p.A. accertavano un'anomalia nella misurazione dei prelievi di energia. In particolare, veniva riscontrato un allaccio abusivo diretto alla rete — realizzato Pt_2
mediante un cavo di sezione 2 x 6 mm² — che bypassava integralmente il misuratore (cfr. Verifica
Tecnica DP3M 55711 267/2014 e relativo verbale in data 12.11.2014, allegato n. 3 al fascicolo di primo grado di parte opponente).
La verifica veniva eseguita alla presenza del marito dell'intestataria dell'utenza, il quale sottoscriveva il verbale redatto contestualmente dai tecnici intervenuti. A seguito di tale accertamento,
[...]
provvedeva altresì a denunciare la sottrazione fraudolenta di energia elettrica Parte_2
alle autorità competenti.
Alla luce di quanto accertato, appare evidente che nella specie ricorra l'ipotesi sub lett. C), ossia la manomissione dell'apparato di misurazione riconducibile a una condotta illecita imputabile all'utente.
Ed invero, al fine di escludere la propria responsabilità, a fronte della prova della manomissione del contatore, era onere dell'intestataria dell'utenza contestare in modo puntuale l'alterazione del contatore, dimostrando che la stessa fosse ascrivibile all'opera di terzi e, al contempo, di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedirne la manomissione, nonché – elemento particolarmente rilevante – l'eventuale sproporzione tra il consumo effettivo e quello registrato.
Ed infatti, se l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività
illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza,
nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza,
i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita
(cfr. in questo senso Cass. n. 297/2020 e Cass. n. 836/2021).
Di contro, incombe sul gestore l'onere di provare l'entità del danno subito. Sul punto, si rileva come l'opponente non abbia formulato alcuna specifica contestazione in ordine alle modalità di calcolo dei consumi effettivi e delle somme fatturate. In tale contesto, sarebbe stato onere della CP_1
dimostrare l'effettivo ammontare dell'energia prelevata nel periodo in contestazione, nonché – in presenza di una manomissione accertata – che l'anomalia nei consumi fosse imputabile a soggetti terzi, estranei al proprio controllo.
La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15771/2022), infatti, ha affermato che in caso di prelievi abusivi l'onere della prova del consumo effettivo, in luogo di quello ricostruito, grava integralmente sull'utente: “con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento
dall'accertamento di prelievi abusivi, … quando "l'apparecchio-contatore risulta effettivamente
manomesso, l'utente che intenda far accertare che la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad
opera di terzi, e a sua insaputa, così contestando, pertanto, l'anomalia dei consumi registrati ritenuta
eccessiva, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello
effettivamente sostenuto", dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo", non configurandosi
alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alla "inesistenza del credito vantato", che è
configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte
diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (in senso conforme anche Cass. n. 18092/2020; Cass. n.
13395/2018)”
Pertanto, il Collegio ritiene che, sulla scorta del principio sopra richiamato, i dati relativi ai consumi effettivi, accertati nel contraddittorio tra le parti, nonché il conseguente credito vantato dal gestore,
possano ritenersi sufficientemente provati, anche in considerazione di elementi indiziari tra loro convergenti.
Ed invero, l'opponente, sin dall'atto introduttivo, si è limitata a una generica contestazione dell'idoneità probatoria dell'estratto conto e della fattura, senza formulare alcuna doglianza in ordine al metodo di contabilizzazione dei consumi - necessariamente presunti - adottato da Enel
Distribuzione S.p.A. Una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione, scelto consensualmente dalle parti quale mezzo di registrazione dei prelievi, risulta evidente come, in presenza di un contatore alterato, non sia possibile determinare con esattezza il numero di unità di energia effettivamente prelevate dall'utente finale, imponendosi pertanto il ricorso a criteri tecnici di stima.
In secondo luogo, assume rilievo la terzietà di Enel Distribuzione S.p.A. rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, quale soggetto tecnicamente preposto – ai sensi della delibera n.
200/1999 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (oggi ARERA) – alla verifica e rettifica dei consumi in presenza di accertata alterazione dei dispositivi di misurazione.
I descritti elementi giustificano l'attribuzione all'operazione tecnica di ricalcolo di un sufficiente grado di attendibilità, in mancanza di elementi contrari forniti dal debitore, ai fini della determinazione del “normale fabbisogno” dell'esercizio commerciale somministrato, ai sensi dell'art. 1560, comma 1, c.c.
Senonché, giova ribadire il principio giurisprudenziale sopra richiamato, secondo cui, nell'ipotesi —
quale quella ricorrente nel caso di specie — in cui vi sia prova certa della manomissione del contatore,
accertata ictu oculi dai tecnici mediante riscontro di un allaccio abusivo con cavo da 2 x 6 mm², il giudice non può affermare l'inesistenza del credito invertendo l'onere della prova e ponendolo a carico della società somministrante. Al contrario, detto onere incombe in via esclusiva sull'utente,
chiamato a dimostrare la manifesta sproporzione del consumo rilevato — o, più correttamente,
ricostruito — nonché l'eventuale condotta illecita posta in essere da terzi mediante allaccio abusivo,
evenienza che nel caso in esame non risulta neppure allegata.
Tale principio si coordina coerentemente con l'ulteriore orientamento (Cass. n. 7075/2020), secondo cui, nell'attività di misurazione dei consumi e di verifica di eventuali anomalie del contatore, il tecnico assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p., Pt_2
trattandosi di soggetto operante per conto di un ente erogatore di un servizio disciplinato da norme di natura pubblica e preposto alla riscossione dei relativi corrispettivi. Ne consegue che agli accertamenti da questi effettuati deve riconoscersi fede privilegiata (cfr. Cass. pen. n. 7566/2020).
Pertanto, a fronte delle circostanze testé esposte, l'opponente, per contro, si è limitata a una generica contestazione del quantum fatturato e azionato in sede monitoria, prospettandone l'abnormità, senza tuttavia fornire – o, più propriamente, senza neppure richiedere di fornire – alcuna prova della sproporzione dei consumi ricostruiti e fatturati, né tantomeno dell'eventuale intervento illecito di terzi mediante allaccio abusivo del contatore a servizio dell'utenza a lei intestata, circostanza, peraltro, mai oggetto di specifica contestazione.
In altri termini, l'opponente non ha minimamente ottemperato all'onere probatorio pur impostole dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Per quanto esposto, l'appello deve essere accolto, in considerazione dell'assenza di elementi idonei a superare la presunzione di veridicità che assiste i dati raccolti dal distributore. Tale presunzione,
infatti, non risulta essere stata validamente contrastata dall'originaria opponente, la quale non ha formulato specifiche allegazioni in senso contrario. Gli importi fatturati a conguaglio da
[...]
possono dunque ritenersi provati per presunzione, avuto riguardo alla Parte_1
qualità di terzo rivestita da Enel Distribuzione S.p.A. rispetto al rapporto di somministrazione dedotto in giudizio — soggetto che ha effettuato il ricalcolo secondo i criteri fissati dall'Autorità di settore — nonché alla mancata deduzione da parte della sig.ra di una manifesta sproporzione tra il CP_1
consumo accertato e quello effettivamente sostenuto.
5. All'esito del presente giudizio conseguono, pertanto, l'integrale riforma dell'impugnata sentenza nonché la condanna dell'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M.
n.55/2014, applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da in persona del l.r.p.t., Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 670/2022 del Tribunale di Brindisi, così Controparte_1
provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 254/2018 emesso dal Tribunale di Brindisi nei confronti di
[...]
che viene pertanto confermato con conseguente condanna di al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore di di € 11.026,97, oltre interessi, spese e Parte_1
compensi come riconosciuti nel decreto opposto;
2) condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi euro
3.000,00 oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% ed in complessivi euro 2.855,55, di cui € 355,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% per questo grado.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il
23/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele