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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di previdenza in grado di appello iscritta nel R.G.270/2021, avverso la sentenza n. 239 del 02.02.2021 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, in materia di riliquidazione pensione vecchiaia
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Maraglino e Marcello Carano Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Antonella Lamanna e Antonio CP_1
Andriulli, Ester Cascio
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/07/2021, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 239 del 02.02.2021 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza tombale, della domanda dalla medesima proposta volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia cat. VO n.13004883, con decorrenza CP_ dall'1.4.2002, per non avere l' conteggiato i periodi di malattia incidenti sui contributi figurativi.
1.1. Con unico motivo di appello, la ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme di Parte_1 legge avendo il giudice di prime cure applicato una sentenza unica ed isolata in ordine alla decadenza tombale rispetto all'orientamento maturato ed espresso già con la sentenza n. 17430 del 17.6.2021 applicativo della decadenza mobile nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, ribadendo il suo diritto al corretto calcolo del trattamento pensionistico, peraltro, riconosciuto dallo stesso in primo grado come CP_1 da conteggi allegati. Ha, pertanto concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata n. 239 del 02.02.2021, l'accoglimento CP_ della domanda di cu al ricorso del 17.5.2020, con condanna dell' alla corresponsione dei ratei differenziali maturati sulla pensione godimento, con vittoria delle spese di lite. CP_
1.2. L' ritualmente costituito, ha reiterato le eccezioni preliminari proposte in primo grado relative alla decadenza dall'azione ed alla prescrizione ratei maturati dall'1.4.2002 al 23.6.2015 (in relazione alla notifica del ricorso del 12.6.2020), chiedendo in via subordinata “dichiarare il diritto di alla Parte_1 riliquidazione della sua pensione VO/13005848, con riconoscimento dei periodi di contribuzione figurativa per periodi di malattia sulla base di una retribuzione media settimanale di €259,062 e n.1283 settimane contributive per la quota 'A', ammontante ad €511,349 e di una retribuzione settimanale di €288,403 per n.452 settimane contributive per una quota 'B' ammontante ad €200,551, per un importo pensionistico alla decorrenza originaria di €711,90, con diritto ai ratei pensionistici arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale a far tempo dalla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio”.
1.3. La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti, all'esito dell'udienza di discussione è stata decisa con lettura del dispositivo.
2. L'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. La sentenza impugnata, richiamando a quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28416 del 14.12.2020, ha ritenuto maturata la decadenza in relazione alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico e non soltanto dei ratei della pensione di vecchiaia in godimento alla parte appellante.
2.2. Invero, alla fattispecie in esame deve applicarsi il diverso ed ormai consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in forza del quale “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2022, n.123).
Sicchè, in relazione al deposito del ricorso in primo grado in data 18.5.2020, deve aversi riguardo ai ratei maturati nel triennio precedente ovvero dal 18.05.2017 al 18.05.2020.
CP_
2.3. L' già in primo grado, ha dedotto e depositato conteggi da cui si evince il riconoscimento in favore della parte appellante del maggior rateo pensionistico nei seguenti termini: “una retribuzione media settimanale di €259,062 in relazione a n.1283 settimane contributive maturate fino al 31.12.1992, per cui la quota 'A' ammonterebbe ad €511,349; - una retribuzione settimanale di €288,403 in relazione a n.452 settimane contributive maturate dall'1.1.1993 in poi per cui la quota 'B' ammonterebbe ad €200,551. La sommatoria delle due quote determinerebbe importo pensionistico alla decorrenza originaria di €711,90, con diritto ai ratei pensionistici differenziali arretrati, via via perequati, nei limiti della prescrizione quinquennale a far tempo dalla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio”.
2.4. Pertanto, in applicazione dei sopra esposti principi giurisprudenziali ed avendo l'appellante CP_
ha accettato i conteggi allegati dall' (v. verbale udienza del giudizio di primo grado), Parte_1 in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi il diritto di alla riliquidazione della pensione di vecchiaia VO n. 13004883 dal 18.05.2017, Parte_1 CP_ mediante corresponsione di un importo complessivo di € 711,90, con condanna dell' al pagamento dalla predetta data della somma differenziale, sui ratei, rispetto a quella corrisposta (€ 669,70), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. 412/91.
3. Le spese del doppio grado di giudizio si liquidano in dispositivo tenuto conto del decisum e della concreta attività svolta nel presente grado di giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi il diritto di alla riliquidazione della pensione di vecchiaia VO n. 13004883 dal 18.05.2017, Parte_1 CP_ mediante corresponsione di un importo complessivo di € 711,90, con condanna dell' al pagamento dalla predetta data al pagamento della somma differenziale rispetto a quella corrisposta (€ 669,70), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. 412/91.
- condanna l' al pagamento in favore della delle spese di lite del giudizio di primo CP_1 Parte_1 grado liquidate in € 1312,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre alle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessive € 962,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di previdenza in grado di appello iscritta nel R.G.270/2021, avverso la sentenza n. 239 del 02.02.2021 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, in materia di riliquidazione pensione vecchiaia
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Maraglino e Marcello Carano Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Antonella Lamanna e Antonio CP_1
Andriulli, Ester Cascio
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/07/2021, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 239 del 02.02.2021 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza tombale, della domanda dalla medesima proposta volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia cat. VO n.13004883, con decorrenza CP_ dall'1.4.2002, per non avere l' conteggiato i periodi di malattia incidenti sui contributi figurativi.
1.1. Con unico motivo di appello, la ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme di Parte_1 legge avendo il giudice di prime cure applicato una sentenza unica ed isolata in ordine alla decadenza tombale rispetto all'orientamento maturato ed espresso già con la sentenza n. 17430 del 17.6.2021 applicativo della decadenza mobile nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, ribadendo il suo diritto al corretto calcolo del trattamento pensionistico, peraltro, riconosciuto dallo stesso in primo grado come CP_1 da conteggi allegati. Ha, pertanto concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata n. 239 del 02.02.2021, l'accoglimento CP_ della domanda di cu al ricorso del 17.5.2020, con condanna dell' alla corresponsione dei ratei differenziali maturati sulla pensione godimento, con vittoria delle spese di lite. CP_
1.2. L' ritualmente costituito, ha reiterato le eccezioni preliminari proposte in primo grado relative alla decadenza dall'azione ed alla prescrizione ratei maturati dall'1.4.2002 al 23.6.2015 (in relazione alla notifica del ricorso del 12.6.2020), chiedendo in via subordinata “dichiarare il diritto di alla Parte_1 riliquidazione della sua pensione VO/13005848, con riconoscimento dei periodi di contribuzione figurativa per periodi di malattia sulla base di una retribuzione media settimanale di €259,062 e n.1283 settimane contributive per la quota 'A', ammontante ad €511,349 e di una retribuzione settimanale di €288,403 per n.452 settimane contributive per una quota 'B' ammontante ad €200,551, per un importo pensionistico alla decorrenza originaria di €711,90, con diritto ai ratei pensionistici arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale a far tempo dalla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio”.
1.3. La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti, all'esito dell'udienza di discussione è stata decisa con lettura del dispositivo.
2. L'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. La sentenza impugnata, richiamando a quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28416 del 14.12.2020, ha ritenuto maturata la decadenza in relazione alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico e non soltanto dei ratei della pensione di vecchiaia in godimento alla parte appellante.
2.2. Invero, alla fattispecie in esame deve applicarsi il diverso ed ormai consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in forza del quale “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2022, n.123).
Sicchè, in relazione al deposito del ricorso in primo grado in data 18.5.2020, deve aversi riguardo ai ratei maturati nel triennio precedente ovvero dal 18.05.2017 al 18.05.2020.
CP_
2.3. L' già in primo grado, ha dedotto e depositato conteggi da cui si evince il riconoscimento in favore della parte appellante del maggior rateo pensionistico nei seguenti termini: “una retribuzione media settimanale di €259,062 in relazione a n.1283 settimane contributive maturate fino al 31.12.1992, per cui la quota 'A' ammonterebbe ad €511,349; - una retribuzione settimanale di €288,403 in relazione a n.452 settimane contributive maturate dall'1.1.1993 in poi per cui la quota 'B' ammonterebbe ad €200,551. La sommatoria delle due quote determinerebbe importo pensionistico alla decorrenza originaria di €711,90, con diritto ai ratei pensionistici differenziali arretrati, via via perequati, nei limiti della prescrizione quinquennale a far tempo dalla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio”.
2.4. Pertanto, in applicazione dei sopra esposti principi giurisprudenziali ed avendo l'appellante CP_
ha accettato i conteggi allegati dall' (v. verbale udienza del giudizio di primo grado), Parte_1 in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi il diritto di alla riliquidazione della pensione di vecchiaia VO n. 13004883 dal 18.05.2017, Parte_1 CP_ mediante corresponsione di un importo complessivo di € 711,90, con condanna dell' al pagamento dalla predetta data della somma differenziale, sui ratei, rispetto a quella corrisposta (€ 669,70), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. 412/91.
3. Le spese del doppio grado di giudizio si liquidano in dispositivo tenuto conto del decisum e della concreta attività svolta nel presente grado di giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi il diritto di alla riliquidazione della pensione di vecchiaia VO n. 13004883 dal 18.05.2017, Parte_1 CP_ mediante corresponsione di un importo complessivo di € 711,90, con condanna dell' al pagamento dalla predetta data al pagamento della somma differenziale rispetto a quella corrisposta (€ 669,70), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. 412/91.
- condanna l' al pagamento in favore della delle spese di lite del giudizio di primo CP_1 Parte_1 grado liquidate in € 1312,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre alle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessive € 962,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella