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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/12/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 402/2020 RGAC, decisa all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter comma 4 c.p.p. del 26.11.2025, mediante deposito telematico della motivazione della sentenza e vertente TRA
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...], titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, con sede in Strongoli (KR) Via Pianette, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in Crotone alla Via I° maggio, 6 presso lo studio dell'Avv. Angelo Clausi che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellante
E cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pitaro (cod. fisc.
come da procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso il C.F._3 suo studio in Catanzaro alla Via Francesco Acri n. 88;
Appellato
CONCLUSIONI: come da atto di appello e comparsa di costituzione
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Crotone, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti Parte_1 in conseguenza dell'evento occorso. A sostegno della domanda deduceva: -- di aver incaricato la ditta individuale di parte convenuta per la realizzazione di un pavimento in legno di bamboo per la propria abitazione il quale, tuttavia, avrebbe presentato fin dalla sua installazione gravi vizi e ondulazioni varie;
-- di avere progressivamente constatato un aggravamento delle condizioni del pavimento realizzato e di avere, successivamente a plurime richieste avanzate a parte convenuta, accertato la sussistenza dei danni e la loro CP_ riconducibilità causale all'operato della convenuta in conseguenza di accertamento tecnico preventivo disposto ante causam. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando, in Parte_1 particolare, la riconducibilità causale dei danni lamentati ad un evento imputabile a soggetti terzi, avendo dedotto di essersi recato, a pochi mesi di distanza dalla realizzazione dell'opera, nell'abitazione di parte attrice e di avere constata l'esistenza di una perdita d'acqua proveniente dall'appartamento sottostante. 1.1. Con sentenza n. 1081/2019 Reg. Sent., pubblicata in data 18.09.2019, il Tribunale di Crotone ha:
1) accolto la domanda e, per l'effetto, accertata la responsabilità di parte convenuta per l'evento occorso, condannato parte convenuta al pagamento, in favore di a titolo Controparte_1 risarcitorio, della somma di euro 12.710,12, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale ed interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data della presentazione della domanda stessa e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo;
2) condannato parte convenuta a rifondere a le spese di lite liquidate in euro Controparte_1
2738,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) posto le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta. In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto:
-- che i profili di responsabilità invocati nel giudizio sono astrattamente inquadrabili nell'ambito di operatività previsto dall'art 1667 c.c. posto che la responsabilità dell'appaltatore è configurabile allorquando, nell'intervenuto completamento dei lavori, sia stato consegnato alla controparte non soltanto un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti ma anche quando l'opera stessa non risulti conforme alle regole dell'arte;
-- sotto il profilo causale, è stata accertata la riconducibilità eziologica dei danni suddetti ai lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice nella realizzazione della pavimentazione in oggetto;
-- che parte convenuta si è limita ad allegare genericamente la riconducibilità dell'evento lesivo ad una causa a lui non imputabile (i.e. asserita perdita d'acqua proveniente dall'appartamento sottostante) senza in alcun modo riferire alcunché in merito all'esatta esecuzione dell'opera dalla stessa ditta convenuta prestata. 1.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a due motivi di gravame (di Parte_1 cui meglio e diffusamente si dirà infra), con cui, in sintesi ha contestato:
-- con un primo morivo: «error in procedendo – difetto di motivazione - mancata ammissione di un mezzo di prova essenziale e risolutivo»;
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
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-- con un secondo morivo: «errore nell' inquadramento giuridico della fattispecie motivazione insufficiente ed errata». Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, resistendo all'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto. 1.3. Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile e acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 22.09.2020 la Corte ha rigettato le richieste istruttorie formulate da parte appellante e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 24 ottobre 2023 e, quindi, alla predetta udienza, rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 10.12.2024. Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 22.10.2025. All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita con decreto regolarmente comunicato dal deposito di note scritte, la Corte, preso atto che nessuna delle parti costituite aveva depositato nei termini note scritte per l'udienza e che, pertanto, ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c., occorresse assegnare nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte, assegnava alle parti, ai sensi della norma citata, nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 26.11.2025. Alla scadenza del termine indicato per il deposito di note scritte, presso atto che nessuna delle parti aveva nuovamente provveduto al deposito delle stesse, -sul presupposto che secondo le disposizioni sopra citate il mancato deposito di note equivale a mancata comparizione in udienza- è stata riservata in decisione ex artt. 127 ter e 309 c.p.c. senza termini.
§ 2. L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d. lgs. 10.10.2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1.1.2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte né nel termine precedentemente assegnato in vista dell'udienza cartolare del 22.10.2025 né nel successivo termine assegnato col decreto emesso all'esito di tale udienza (ossia entro il 26.11.2025) Posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 1081/2019 Reg. Sent., Parte_1 pubblicata in data 18.09.2019, così provvede: Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in data 28.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
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