Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1927/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice alberto munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 02 aprile 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1927 dell'anno 2022
T R A
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Taranto alla Parte_1 C.F._1
Via Leonida n. 84 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Catapano (cod. fisc. ) C.F._2
che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Massimo Troina (cod. fisc.
) come da documentazione in atti;
C.F._3
Attrice
C O N T R O
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Cesare Paradiso (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._4
il suo studio in Taranto alla Via Ovidio n. 22, come da documentazione in atti;
( ), elettivamente domiciliato in Taranto, alla Piazza Parte_2 C.F._5
Castello n.3, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Scarcella (C.F. ) del foro di C.F._6
Taranto, che lo rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Convenuti
1
disgiuntamente dall'Avv. Giacomo Metta (c.f. ) e dall'Avv. Michele CodiceFiscale_8
Bellino (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei ridetti CodiceFiscale_9
difensori sito in Bari alla via Domenico Morea n. 15 come da documentazione in atti;
Convenuta, attrice in chiamata di garanzia
E N E I C O N F R O N T I D I
in proprio ed in qualità di Delegataria dell'Impresa di Parte_3
Coassicurazione (cod. IVASS 10592 – n. Controparte_3
iscrizione II 00343), 3rd floor, Georges Quay Plaza, Goerges Quay, Dublino (Ireland), in persona del
Rappresentante per l'Italia corrente in Milano al Corso Garibaldi n. 86 (p. iva ); P.IVA_2
Terza chiamata contumace
Ove all'udienza del 27 dicembre 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 10
febbraio 2025 e del 02 marzo 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premeSS appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata
2 come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omeSS pronuncia poichè nessun potere-
dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espreSSmente richiamate nei motivi della decisione.
3 Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire paSSndo analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espreSSmente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omeSS pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano neceSSriamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimeSS al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad eSS contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi poSS essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 4 capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1
, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_4 Parte_2 Controparte_2
conclusioni:
[A) accertare e dichiarare nella vicenda per cui è causa la responsabilità contrattuale della
[...]
e la responsabilità extracontrattuale del Dott. Controparte_5 Parte_2
e della Dott.SS per malpractice;
[...] Controparte_6
B) per l'effetto, accogliere la domanda e condannare i convenuti, in solido, ciascuno in ragione della rispettiva responsabilità, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nell'occorso, della complessiva somma di €. 131.130,65, come
specificata nella narrativa che precede al punto sub 23), oltre al c.d. danno morale secondo la
percentuale che sarà ritenuta di giustizia, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà
determinata in corso di causa a seguito di consulenza medico-legale d'ufficio; oltre ad €. 2.392,00
per spese legali relative all'assistenza tecnica stragiudiziale, compresa la procedura di mediazione obbligatoria, quale ulteriore voce di danno patrimoniale consequenziale dell'illecito e/o quale danno emergente, ovvero di quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa, nonché alla
rivalutazione monetaria ed agli interessi legali compensativi e/o moratori dal dì dell'evento al
soddisfo.
C) con condanna alle spese e ai compensi di causa, oltre al forfettario 15 % per r.s.g. ed agli oneri accessori legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano anticipatari.]
Così argomentava l'attrice le proprie richieste:
[1) Il giorno 11/4/2020, alle ore 11:45 circa, la Dott.SS cadeva accidentalmente e Parte_1
rovinosamente nella sua abitazione in Taranto da una scala a libro, dall'altezza di 1,5 mt. circa.
2) Il piede e la caviglia sinistra si sono immediatamente gonfiati e l'impossibilità di poggiare l'arto
a terra era il segno clinico di probabile frattura o grave infrazione.
3) Si è reso neceSSrio, dunque, chiedere l'intervento del 118 per gli accertamenti del caso.
4) A causa delle disposizioni per la pandemia in atto, non essendo possibile accedere all'Ospedale
“SS. Annunziata” di Taranto, dedicato ai casi sospetti di Covid, il trasporto è avvenuto presso il
nosocomio di Martina AN, ove la paziente è giunta alle ore 13:15 circa.
5) Dopo un iter difficoltoso, la Dott.SS è stata dimeSS con la diagnosi di “trauma Pt_1
contusivo-distorsivo della caviglia sinistra”, con prescrizione di tutore e carico non prima di sette
giorni.
6) I successivi esami strumentali presso la clinica San Camillo hanno evidenziato, invece, una
situazione ben più grave;
infatti, le sono state diagnosticate: “frattura scomposta pluriframmentata
del calcagno con lieve risalita del moncone posteriore. Imbibizione dei tessuti molli della regione
retrocalcaneare e sottocalcaneare”.
7) La diagnosi corretta, quindi, era quella della clinica San Camillo.
8) Le conseguenza della diagnosi errata sono state così descritte: “postumi di frattura infoSSta e
pluriframmentata del calcagno con edema della spongiosa lungo le rime di frattura. Appiattita
l'arcata plantare. Diffusa alterazione di segnale che intereSS tutte le componenti ossee della caviglia
e del meso-retropiede, caratterizzata da multiple millimetriche areole di edema della spongiosa ossea, come da atrofia di Sudek. ... ...”.
9) Dalla perizia di parte del Dr. stimato e serio decano esperto in materia, emerge la Persona_1
colpa grave della struttura ospedaliera e del personale sanitario di Martina AN, atteso che la
6 frattura del calcagno sinistro, con distrazione dell'apparato legamentoso (peroneo-calcaneare e
peroneo-astragalico anteriore), paSSta misconosciuta, si è consolidata viziosamente.
10) In definitiva, all'errata diagnosi iniziale sono da imputarsi i danni permanenti di cui oggi soffre
la cliente.
L'evento è da attribuirsi -senza alcun dubbio- ad imperizia e negligenza degli operatori sanitari.
11) La lesione non fu oggetto di attenta osservazione l'11/4/2020, nonostante la Dott.SS Pt_1
lamentasse notevole dolore.
12) Perdurando algia, edema ingravescente e impotenza funzionale, le lesioni furono meglio
qualificate solo il 5 maggio ossia ventiquattro giorni dopo, quando ormai ogni intervento di
riparazione sarebbe stato vano, a causa di un vizio definitivo di consolidazione.
13) In conseguenza di tale condotta errata sono residuati importanti postumi di natura permanente,
oltre al danno temporaneo, ai pregiudizi alla capacità lavorativa specifica, al danno emergente ed
al lucro ceSSnte.
14) Si ha errore diagnostico quando il medico omette di eseguire o disporre controlli ed accertamenti
doverosi o interpreta male gli stessi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi e, di
conseguenza, sbaglia ad inquadrare la patologia.
Ove l'errore diagnostico e terapeutico del sanitario concorra con una causa naturale nella produzione dell'evento lesivo, mentre sul piano della causalità materiale la preesistenza, coesistenza
o concorrenza della causa naturale steSS risulta indifferente, le conseguenze dannose della lesione
vanno liquidate nella loro effettiva e complessiva consistenza, attribuendo all'autore dell'illecito la
percentuale di aggravamento della situazione preesistente (Cass. civ., Sent. n. 514/2020).
Invero, nel caso di specie, le complicanze evidenziate potevano essere evitate del tutto se fossero stati
eseguiti e ben interpretati i normali neceSSri riscontri diagnostici.
I rilevati elementi di criticità nelle procedure diagnostiche e terapeutiche alle quali è stata inizialmente sottoposta la Dott.SS presso l'Ospedale di Martina AN sono senz'altro Pt_1
7 da porre in nesso di causa con le chiare complicanze insorte successivamente all'infortunio mal
curato.
Alla luce della L. n. 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonché in materia di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria) e dei consolidati arresti
giurisprudenziali in punto di merito e di legittimità, pertanto, è lecito affermare la responsabilità
della struttura sanitaria in indirizzo e degli operatori Dr. (ortopedico) e Dott.SS Parte_2
(radiologa), che hanno omesso di eseguire correttamente gli interventi di Controparte_2
diagnosi e terapia.
15) In definitiva, non sussistono dubbi sulla rispettiva responsabilità (contrattuale per l'Ospedale ossia la ed extracontrattuale per il personale medico) nella determinazione dell'evento CP_1
dannoso in oggetto, quale conseguenza di malpractice ascrivibile all'operato dei sanitari del
nonché all'inadeguatezza della relativa struttura. Parte_4
16) La durata della dolorosa malattia è stata di 85 giorni complessivi, di cui i primi 40 gg. di ITT, i
successivi 15 gg. di ITP al 75 %, gli ulteriori 10 gg. al 50 % ed i restanti 20 gg. di ITP al 25 %.
17) Il danno permanente, in termini di danno biologico ossia di compromissione dell'integrità psico-
fisica della persona (danno alla salute), causato dal ritardo diagnostico, è valutabile nella misura
fra il 15% ed il 18%, come attesta la relazione medico-legale di parte del Dott. Persona_1
Del resto, l'attrice è costretta -oramai costantemente- ad utilizzare uno strumento di appoggio
(stampella o bastone), a causa della forte algia all'arto offeso e al depotenziamento della struttura
muscolare del medesimo.
18) Gli esborsi -allo stato- ammontano ad €. 876,65.
19) L'attrice ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni -patrimoniali e non patrimoniali-
subiti nel sinistro in oggetto, ivi compreso il c.d. danno morale, stante in astratto la responsabilità penale di parte avversa, in considerazione dell'entità delle lesioni, delle intense sofferenze fisiche e
psicologiche durante la malattia e dei postumi permanenti residuati.
8 20) A causa delle limitazioni funzionali per i gravi danni permanenti conseguenti all'errata diagnosi
e alle errate cure iniziali, la Dott.SS ha subito anche consistenti pregiudizi patrimoniali. Pt_1
Invero, ne risulta irrimediabilmente compromeSS la capacità lavorativa specifica, trattandosi di
medico specializzato in fisiatria, che esercita la sua attività prevalentemente in posizione eretta.
Come rimarcato dal ctp Dr. la detta postura ha comportato e comporterà lancinanti dolori Per_1
all'arto infortunato nello svolgimento dell'attività professionale dell'esponente.
La rilevante riduzione dei redditi risulta dalle dichiarazioni dei redditi già allegate e da quelle future che si produrranno nel corso del giudizio e persisterà per la residua vita lavorativa dell'attrice.
Per il danno emergente ed il lucro ceSSnte si chiede il risarcimento dell'importo di €. 60.000,00
ovvero di quelle altre somme minori o maggiori che saranno ritenute di giustizia, anche in via
equitativa .
21) Pur essendo stati formalmente costituiti in mora con la racc. pec del 13/8/2021, allegata in atti
ed inviata unitamente alla relazione di parte, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia di
RC, e pur avendo la sottoposto a visita la deducente con un proprio fiduciario medico, gli CP_1
odierni convenuti, ciascuno per la propria rispettiva responsabilità, non hanno inteso provvedere al
dovuto risarcimento né hanno fornito alcun riscontro.
22) Si dà atto, altresì, che viene esperita la procedura di mediazione obbligatoria, di cui si chiede il
rimborso dei relativi costi, sia per gli esborsi sia per i compensi professionali.
23) In ragione del perdurante silenzio dei convenuti, si è resa neceSSria la presente azione
giudiziaria, al fine di ottenere il seguente giusto risarcimento, con valutazione all'attualità del danno
non patrimoniale, secondo le tabelle del Tribunale di Milano:
- danno biologico permanente €. 65.799,00 (I.P. 18% con personalizzazione massima - anni 65); danno biologico da ITT €. 3.960,00 (gg. 40); danno biologico da ITP al 75 % €. 1.113,75 (gg. 17); danno biologico da ITP al 50 % €. 495,00 (gg. 15); danno biologico da ITP al 25 % €. 495,00 (gg.
15); esborsi €. 876,65; danno patrimoniale (danno emergente e lucro ceSSnte) €. 60.000,00, e così
9 per un totale complessivo di €. 131.130,65, S. E. e/o O., oltre al c.d. danno morale / sofferenze, alle
spese e compensi della mediazione obbligatoria e alle competenze legali, relative alla fase
stragiudiziale, costituente danno patrimoniale consequenziale dell'illecito.
24) Per le competenze legali, relative alla fase stragiudiziale, compresa la procedura di mediazione obbligatoria, compete l'importo di €. 2.392,00, compresi esborsi ed accessori di legge.
Con la Sentenza n. 26973/08, la Suprema Corte di CaSSzione, a Sezioni Unite, aveva chiarito e
ribadito che LE SPESE LEGALI STRAGIUDIZIALI SONO SEMPRE DOVUTE, ANCHE SE È
STATO INTRAPRESO UN GIUDIZIO, statuendo quanto segue: “Anche le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223
c.c.)”.
Il principio è ormai consolidato e la Suprema Corte considera le spese stragiudiziali un danno
emergente.
Si vedano in tal senso per analogia, ex multis: Cass. Civ. n. 6422/2017; Cass. Civ. n. 3266/2016;
Cass. Civ. n. 11154/2015; Cass. Civ. n. 997/2010; Cass. Civ. n. 11606/2005; Cass. Civ. n. 2275/2006;
Sent. n. 523 del 22/4/2009 Trib. Modena.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_4
Cont
[Con la presente costituzione la respinge l'ipotesi di responsabilità nelle forme e nella misura
avanzate da parte attrice contestando pertanto la richiesta risarcitoria che appare peraltro
totalmente sproporzionata nel quantum.
Si oppone fin da ora alle ulteriori richieste istruttorie di parte attrice, salvo meglio approfondire nei
successivi termini a concedersi.
Tutto quanto premesso si conclude per il rigetto della domanda e, in subordine, fin d'ora non si oppone all'utilizzo a fini decisori di una CTU. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore
del sottoscritto avvocato anticipante.]
10 Così argomentava la le proprie richieste: CP_1
Cont
[1. La Dott.SS ha convenuto in giudizio la , qui deducente, e i Parte_1 Parte_5
e , chiedendo di essere risarcita nei danni patiti in occasione del proprio ricorso alle cure CP_2
sanitarie del presidio ospedaliero di Martina AN. La signora si era rivolta a tale struttura a seguito di una caduta avvenuta all'interno del proprio appartamento, in data 11/04/2020.
Giunta al nosocomio di Martina AN, al quale era destinata perché il Ss. Annunziata era in piena emergenza Covid, la dottoreSS riferisce di essere stata dimeSS con la diagnosi di “trauma
contusivo-distorsivo della caviglia dx”. Riferisce anche che con successivi esami strumentali presso la Casa di Cura San Camillo di Taranto, le veniva invece diagnosticata la “frattura scomposta del calcagno con lieve risalita del moncone posteriore”.
L'attrice ritiene, dunque, di aver subito un errore diagnostico, per essere la seconda diagnosi quella
corretta e invoca il risarcimento dei danni;
2. In realtà l'andamento dei fatti depone per l'assenza di responsabilità in capo all'odierna convenuta, in quanto la prima visita avviene l'11/04/2020, come correttamente riferito in citazione,
ma la seconda è datata, invece, 12/10/2020.
In occasione della prima visita ortopedica presso l'Ospedale di Martina AN, che non
evidenziava, attraverso la radiografia, evidenti chiare immagini a rime di frattura, alla paziente
veniva applicato un tutore per immobilizzare l'arto, in attesa di una verifica del decorso del trauma.
In questo tempo l'attrice si rivolgeva ad un proprio specialista di fiducia, si sottoponeva a verifiche
e controlli e solo il 12/10/2020, cioè quasi sei mesi dopo, il dott. medico dell'Ospedale Ss. Per_2
Annunziata, riscontrava l'edema osseo;
seguivano successivi controlli in aprile e maggio 2021.
3. È dunque evidente che, se ritardo diagnostico vi è stato, non può essere imputato alla . È CP_1
vero infatti che nel primo referto (qui prodotto) viene diagnosticato il solo trauma contusivo
distorsivo della caviglia sinistra, esame complicato dalla presenza della tavola spinale non radiotrasparente che inficiava sia la qualità che l'accuratezza dell'esame. Ma è vero anche – deve
ritenersi proprio per una necessità di rapida verifica – che veniva prescritto alla paziente di tornare
11 a visita entro gg.
7. Questo non è avvenuto perché la steSS riteneva di seguire un altro percorso specialistico e diversi trattamenti e solo nella data indicata del 12/10/2020 tornava all'esame della
struttura pubblica nella persona del Dott. Per_2
4. Va anche precisato che risulta anche che successivamente la S.C. di radiologia del P.O. SS
Annunziata provvedeva a revisionare l'esame eseguito in data 11/04/2020, riscontrando una
sostanziale conformità.
È evidente pertanto che la richiesta risarcitoria, basata sulle premesse della vicenda storico clinica
così come prospettata da controparte non corrisponda al reale andamento della vicenda affidata al
giudizio del Tribunale, che dovrà ricostruirla con criteri che rispettino e ricostruiscano anche solo cronologicamente l'evoluzione delle scelte diagnostiche e terapeutiche operate dalla Pt_1
Ciò sulla base di quanto prodotto in uno al presente atto e di quanto ancora potrà prodursi con la documentazione autorizzata nei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. ]
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
[1. rigettare ogni domanda, eccezione e conclusione proposta dalla parte attrice per i motivi innanzi
indicati;
2. condannare la parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste: Parte_2
[in data 11.04.2020, verso le ore 11,45, la signora cadeva da una scala all'interno della Pt_1
propria abitazione. Veniva trasportata a mezzo del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale di
Martina AN, dove veniva sottoposta ad esame radiologico d'urgenza, all'esito del quale veniva
diagnosticato un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra e veniva consigliata
l'applicazione di un tutore tipo Sircast, di muovere la caviglia dopo 7 giorni e di effettuare il carico
solo dopo 7 giorni.
Sul referto rilasciato dalla Struttura sanitaria veniva specificato: “esame eseguito in regime
d'urgenza, in paziente su tavola spinale non radiotrasparente che inficia la qualità e l'accuratezza dell'esame. Per quanto possibile osservare, non evidenti chiare immagini riferibili a rime di fratture
12 a carico di segmenti scheletrici esaminati. Si consiglia valutazione in ambito specialistico e, in caso
di dubbio, eventuale esame TC”. Successivamente, il 27.04.2020 l'attrice si sottoponeva a visita presso uno specialista ortopedico che rilevava una sospetta fattura e richiedeva “Tac TT sx”. Il
6 maggio 2021, eseguita la TC al piede sinistro veniva riscontrata una frattura scomposta
pluriframmentaria del calcagno con lieve risalita del moncon fratturativo posteriore.
Il 7 maggio ed il 14 maggio seguivano visite specialistiche ortopediche, all'esito delle quali veniva
consigliato dapprima il divieto di carico e successivamente gambaletto elastico tipo Sigvaris a
compressione. Nei mesi successivi la signora i sottoponeva a ulteriori visite presso altri Pt_1
Studi medici specialistici e ad altrettanti trattamenti riabilitativi, senza mai sottoporsi ad intervento
chirurgico.
Per tabulas si può riscontrare che, nella vicenda che ci occupa, il ruolo del Dott. è stato Pt_2
assolutamente marginale e privo di nesso teleologico con il danno lamentato dall'attrice.
Infatti, l'unica attività prestata dal Dott. è consistita nell'interpretare l'esame TC Pt_2
dell'11.04.2020, eseguito presso l'ambulatorio di radiologia del P.O. di Martina AN, che per
ragioni tecniche non dipendenti da imperizia medica non poteva essere sufficiente per rilevare
un'eventuale frattura, per via della presenza di una “tavola spinale non radiotrasparente che inficia la qualità e l'accuratezza dell'esame”, come, si ripete, fu immediatamente comunicato alla paziente.
Lo stesso dott. nella sua relazione redatta in data 03.05.2022 rileva che Persona_3
“l'evoluzione della frattura in sdr di Sudeck è da addebitarsi allo specialista ortopedico privato che,
preso atto della frattura in data 7 maggio, avrebbe potuto predisporre un diverso trattamento….”.
Tutto ciò premesso, con il presente atto il Dott. , come sopra rappresentato, difeso Parte_2
e domiciliato, si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore contestando e
disconoscendo tutto quanto dedotto eccepito e concluso dall'odierna attrice…]
Si costituiva con comparsa di risposta formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2
[in via preliminare di rito: - autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicurativa
[...]
[...]
[...] in proprio ed in qualità di Delegataria dell'impresa di coassicurazione Controparte_7
(cod. IVASS 10592 – n. iscriz. II 00343), 3rd Controparte_3
floor, Georges Quay Plaza, Georges Quay, Dublino, Irlanda, in persona del Rappresentante per
l'Italia, con sede in Milano al Corso Garibaldi n. 86, (p.i. ), affinché tali compagnie la P.IVA_2
tengano indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio;
ed a tal fine differire
l'udienza di prima comparizione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., concedendo
congruo termine per la notifica;
in via principale: - rigettare integralmente la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso rigettare la domanda attorea nei confronti della dott.SS Controparte_2
poiché infondata per i motivi esposti in atto;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda
attorea: o dichiarare tenuta la a manlevare la dott.SS e per l'effetto CP_4 CP_2
condannarla a tenere indenne la dott.SS per quanto dovesse essere tenuta a corrispondere CP_2
a qualsiasi titolo nei confronti della odierna attrice;
o rideterminare, anche per mezzo della
espletanda CTU medica, il quantum del risarcimento spettante alla dott.SS o Parte_1
accertare l'effettiva eventuale quota di responsabilità della dott.SS per il danno cagionato, CP_2
rideterminandone l'ammontare;
in ogni caso: o dichiarare la compagnia , in proprio ed in qualità di Parte_3
Delegataria dell'impresa di coassicurazione Controparte_3
P.IVA_ (cod. IVASS 10592 – n. iscriz. II ), 3rd floor, Georges Quay Plaza, Georges Quay, Dublino,
Irlanda, in persona del Rappresentante per l'Italia, con sede in Milano al Corso Garibaldi n. 86, (p.i.
) tenuta a tenere indenne la dott.SS da ogni richiesta risarcitoria avanzata in P.IVA_2 CP_2
conseguenza del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannarla al pagamento di quanto dovesse
essere riconosciuto dovuto a qualsiasi titolo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste: Controparte_2
[IN FATTO
1. Dalla ricostruzione di parte attrice, emerge che in data 11.4.2020, la dott.SS Pt_1
14 medico fisiatra, è stata accompagnata da operatori del servizio 118 presso il Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale di Martina AN dove la steSS ha riferito di essere caduta da una scala e di lamentare dolore all'anca ed alla caviglia sinistra.
2. Giunta in Pronto Soccorso, la paziente è
stata visitata dalla dott.SS che, alla luce della sintomatologia riferita dalla Persona_4
paziente, ha formulato la seguente ipotesi diagnostica: “trauma alla caviglia sinistra – rif. dolore
anca sinistra”.
3. Sulla scorta di tale esame e si quanto riferito dalla paziente è stato formulato il
quesito diagnostico nei confronti della dott.SS , medico radiologo, volto Controparte_2
ad accertare la presenza di un trauma alla caviglia sinistra ed all'anca sinistra.
4. La paziente è
giunta presso il nosocomio su tavola spinale non radiotrasparente, ed ivi è restata anche durante
l'esame radiologico.
5. Al fine di rispondere al quesito diagnostico, è stato dunque condotto l'esame
radiologico sul bacino e sulla tibiotarsica sinistra della paziente, all'esito del quale la dott.SS
, rilevata la scarsa qualità di parte delle immagini dovuta alla presenza della tavola spinale CP_2
non radiotrasparente, ha consigliato una nuova valutazione in ambito specialistico e, in caso di
dubbio clinico, eventuale esame TC (tomografia computerizzata).
6. La paziente è stata dunque
condotta presso il reparto di ortopedia dove il dott. , nonostante le criticità Parte_2
indicate nel referto della dott.SS , non ha ritenuto neceSSrio svolgere ulteriori esami e, CP_2
diagnosticato un “trauma distorsivo della caviglia”, ha prescritto un tutore tipo “AIRCAST”,
l'immobilizzazione della caviglia per 7 giorni e il divieto di carico sulla steSSper almeno 7 giorni.
7. La paziente, dunque, è stata nuovamente condotta presso il P.S. e qui, a seguitodi nuova disamina della documentazione radiologica e ortopedica, è statadimeSS con affidamento al medico curante con diagnosi “altri e non meglio specificati traumatismi di ginocchio, gamba, caviglia e piede – trauma caviglia sinistra e riferisce trauma anca sinistra”.
8. La dott.SS odierna Parte_1
attrice, ammette e documenta che solo indata 6.5.2020, ovvero ben 25 giorni dopo l'incidente occorsole, si è recata da unospecialista al fine di effettuare una tomografia computerizzata, che ha rilevato la frattura del calcagno, a suo dire presente ma non rilevata nel precedente esame radiografico.
9. A seguito di tale scoperta, la dott.SS i è sottoposta a numerose altrevisite, Pt_1
ed in particolare:a) Il 27.5.2020 si è rivolta alla dott.SS ortopedico, la qualeha Persona_5
prescritto deambulazione con Walker per due settimane, rinforzo muscolare, magnetoterapia,
15 Difosfonal 200mg e carico completo entro ilterzo mese.B) Il 6.6.2020 si è sottoposta ad un nuovo esame TC presso la esame ripetuto in data 8.7.20 presso la steSS Controparte_8
struttura, che non ha evidenziato peggioramenti rispetto all'esame del mese precedente;
c) Il
15.7.2020 il dott. ortopedico, visitata la paziente haritenuto che in considerazione Persona_6
del tempo trascorso, oltre 90 giorni, fosseopportuno continuare il trattamento incruento, consigliando all'esito,esercizi di rinforzo muscolare e immobilizzazione della tibiotarsica;
prescrivendo un ciclo di per 30 giorni e una visita di controlloda effettuarsi entro 40-50 giorni.Tale ultima Parte_6
visita di controllo è stata effettuata solo in data 12.10.2020, 90giorni dopo la prima e ben 40 giorni dopo il termine massimo consigliatodall'ortopedico.d. Ulteriori esami sono stati poi condotti l'11.9.2020, il 19.9.2020 e il10.12.2020.e) Infine, il 30.4.2021, il referto del dott. Persona_7
rileva una “notevole limitazione funzionale” dell'arto della dott.SS mentre il 21.5.2021il Pt_1
dott. del dipartimento di salute mentale dell' ha diagnosticato Per_8 Controparte_9
una “depressione cronica”.
IN DIRITTO 1. Carenza di prova dell'evento lesivo.
La responsabilità della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria è regolata dalla l. 8
marzo 2017, n. 24, che – all'art. 7, 3° co., - dispone che il professionista risponda del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. La natura extracontrattuale della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria implica che l'onere di provare l'evento lesivo, il nesso di causalità con il danno,
e la colpa/dolo del convenuto ricada sull'attore. Ebbene, allo stato controparte non appare aver assolto al proprio onere probatorio. Parte attrice si è infatti limitata a depositare una serie di referti medici ed una perizia di parte – il cui contenuto si contesta – che si limitano ad attestare che al momento del loro svolgimento la dott.SS presentava una frattura del calcagno. Pt_1
Sennonché il mancato deposito delle immagini diagnostiche relative all'esame tenutosi presso l'Ospedale di Martina AN ed all'esame del 6.5.2020, non consente di verificare che tali lesioni fossero già presenti l'11.4.2020 e che dunque non fossero state tempestivamente rilevate. Nulla
conferma che tale lesione non poSS essersi verificata in un momento successivo all'assistenza in
P.S., posto che la lesione è stata individuata ben 25 giorni dopo l'accesso al Pronto Soccorso, senza
16 che vi sia traccia degli accadimenti verificatisi nell'anzidetto arco temporale. In ogni caso, sin d'ora si riserva ogni opportuna valutazione, anche per mezzo di un professionista di propria fiducia, sulla documentazione che parte attrice eventualmente depositerà nei termini di legge.
2. Sulla condotta della dott.SS . Controparte_2
Differentemente da quanto ex adverso sostenuto, la ricostruzione degli eventi e la documentazione medica in atti conferma come la dott.SS non poSS essere ritenuta Controparte_2
responsabile ad alcun titolo di quanto occorso alla paziente.
L'odierna convenuta ha infatti agito rispettando tutte le procedure, le norme e le regole dell'arte relative all'attività prestata. L'esame effettuato dalla radiologa, su richiesta del Pronto Soccorso,
mirava a verificare – per quanto qui intereSS – la eventuale presenza di traumi all'anca ed alla caviglia sinistra.
E difatti, la dott.SS ha condotto un esame rx sull'anca, sull'articolazione tibiotarsica sinistra CP_2
e sul piede, che non presentava alcun chiaro segno di rime di frattura che – in effetti – secondo quanto controparte ha riferito di aver successivamente scoperto, intereSSva esclusivamente il calcagno,
mentre alcuna lesione è stata rinvenuta nelle zone oggetto di indagine da parte della radiologa.
Giova in questa sede rammentarsi che seppur il calcagno sia ricompreso nel campo di visione della radiografia del piede, l'esame dello stesso necessita di una proiezione dedicata che non è stata richiesta nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che, la steSS paziente lamentava dolore solo alla caviglia ed all'anca sinistra, e non anche al calcagno, con la conseguenza che il quesito diagnostico e l'esame radiografico sono stati condotti in linea con la sintomatologia presentata.
In ogni caso, l'adeguatezza dell'operato della dott.SS e la sua accuratezza sono confermate CP_2
dalla circostanza che, sebbene nulla fosse emerso dalla disamina della caviglia, del piede e dell'anca sinistra, stante le interferenze dovute alla sistemazione della paziente su tavola spinale non radiotrasparente, la dott.SS ha espreSSmente consigliato una “valutazione in ambito CP_2
specialistico e, in caso di dubbio clinico, un eventuale esame TC”. Ciò nonostante, a seguito
17 dell'esame ortopedico, il dott. ha diagnosticato un “trauma distorsivo della caviglia” ed ha Pt_2
prescritto un tutore tipo “AIRCAST”, l'immobilizzazione della caviglia per 7 giorni e il divieto di carico sulla steSS per almeno 7 giorni.
La paziente è quindi tornata presso il P.S., dove è stata dimeSS con diagnosi “altri e non specificati
traumatismi di ginocchio, gamba, caviglia e piede – trauma caviglia sinistra e rif. trauma anca sinistra” con 10 giorni di prognosi.
La condotta della radiologa risulta essere peraltro conforme alle “linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate” emesse ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 187/2000,
pubblicate sulla G.U. – serie generale – n. 261 del 9.11.2015, che prevedono che per le pratiche radiologiche in regime di urgenza il medico radiologo, metta al corrente delle proprie conclusioni il medico prescrivente al fine della conduzione di un eventuale esame sostitutivo, in funzione di una migliore risposta al quesito clinico posto.
In definitiva, alcuna responsabilità può essere ascritta alla dott.SS , che ha svolto la propria CP_2
attività diligentemente, nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla tecnica medica e dalla normativa.
3. Nesso di causalità.
Fermo restando quanto già esposto circa la mancanza di prova dell'evento lesivo e l'assenza di colpa nella condotta della dott.SS , si rileva come non sia stato dimostrato in alcun modo un nesso CP_2
di causalità tra l'asserito ritardo diagnostico delle visite dell'11.4.2020 e le conseguenze pregiudizievoli lamentate da parte attrice;
né risulta essere stato provato che tali conseguenze sarebbero state meno gravose ove la frattura fosse stata immediatamente individuata.
Sotto correlato profilo non vi è poi prova del fatto che la dott.SS abbia pedissequamente Pt_1
seguito le prescrizioni dei medici dell'Ospedale di Martina AN né dei successivi specialisti;
circostanza, questa, che porta ad escludere, o quantomeno a ridimensionare, il rapporto causale tra l'evento lesivo, l'asserito ritardo diagnostico e i danni lamentati.
Si rileva inoltre come la dott.SS , consigliando ulteriori esami – che non sono stati svolti – CP_2
non poSS trovarsi in diretta relazione tra il ritardo diagnostico e il danno verificatosi in sua
18 conseguenza: l'operato dei colleghi del reparto ortopedia e del P.S. è di per sé idoneo ad escludere il nesso di causalità tra l'asserito (e contestato) errore diagnostico della radiologa e il presunto evento lesivo prodottosi.
Ed infatti, se da un lato non esiste alcuna prova che porti alla conclusione che la dott.SS non CP_2
abbia correttamente refertato la paziente, per converso è circostanza documentale e pacifica che non siano state espletate le indagini TC consigliate della radiologa.
Sotto analogo profilo, non risulta essere stato dimostrato il nesso di causalità tra l'asserito evento lesivo e il lamentato danno morale subìto dalla dott.SS la cui “depressione cronica” – non Pt_1
dimostrata – potrebbe essere dovuta a fattori indipendenti dall'evento dell'11.4.2020 o preesistente rispetto a tale data.
4. Concorso del fatto colposo del danneggiato – art. 1227 c.c.
Controparte ha affermato in atti che “le lesioni furono meglio qualificate solo il 5 maggio, ossia
ventiquattro giorni dopo, quando ormai ogni intervento di riparazione sarebbe stato vano, a causa
di un vizio definitivo di consolidazione”.
Da ciò emerge che la paziente – la quale riferisce di aver sofferto durante tutto tale periodo di tempo
– abbia effettuato un nuovo esame solo 25 giorni dopo l'evento traumatico (dai documenti depositati si evince che tale esame è stato effettuato il 6 e non il 5 maggio 2020).
Si rammenti in merito che l'odierna attrice svolge la professione di medico fisiatra e dunque alla steSS va riconosciuta una correlata capacità valutativa che mal si concilia con il comportamento tenuto.
Ma vi è di più; la documentazione prodotta dall'attrice porta a ritenere che la dott.SS non Pt_1
abbia neanche adeguatamente e diligentemente seguito le cure prescritte dai professionisti interpellati nei mesi successivi all'evento.
Non è stata infatti esibita alcuna documentazione relativa all'acquisto dei farmaci, dei tutori ed allo svolgimento delle attività riabilitative prescritte, incluso il plantare;
la documentazione relativa alle
19 visite dal dott. (ortopedico di fiducia della dott.SS mostrano invece che la paziente Per_2 Pt_1
abbia tardato ad effettuare una visita di controllo per ben 50 giorni, con conseguente potenziale colpevole aggravio delle proprie condizioni. Andranno poi adeguatamente valutati i trattamenti prescritti dai medici susseguitisi nella gestione della paziente onde verificare il grado di incidenza degli stessi sulla patologia lamentata.
In ultimo si evidenzia che non vi è prova dell'asserzione per cui 25 giorni dopo l'evento lesivo non si sarebbe potuto porre rimedio alla situazione patologica creatasi.
Dunque, sulla scorta di quanto evidenziato, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga che l'attività svolta dalla dott.SS poSS essere fonte anche solo parziale di responsabilità, CP_2
risulta chiaro che l'aggravarsi delle condizioni della paziente sia imputabile al comportamento colposo della parte.
5. Sul quantum richiesto. Fermo restando quanto innanzi evidenziato, si contesta la quantificazione del danno effettuata da parte attrice. In primo luogo, si stigmatizza che alcuna valenza probatoria potrà spiegare la perizia a firma del dott. , il cui contenuto sin d'ora si contesta, in quanto Persona_1
mera allegazione difensiva e, in quanto tale, priva di autonomo rilievo probatorio.
Conseguentemente, riservando più approfondite contestazioni con le successive memorie ex art. 183
c.p.c., si contesta parimenti la quantificazione dell'importo richiesto dalla dott.SS he non Pt_1
fornisce prova adeguata a supporto della pretesa risarcitoria azionata e non tiene conto di eventuali fattori che possono aver concorso alla realizzazione dell'asserito danno patito;
né possono soccorrere,
ai fini della determinazione di un eventuale danno patrimoniale, le dichiarazioni dei redditi depositate,
in quanto la flessione del reddito potrebbe essere stata dovuta al concorso di diversi fattori, quali – a titolo esemplificativo – le misure restrittive cui si era sottoposti nel periodo 2020/2021 ai fini del contenimento della pandemia da Sars-Cov2.
Infine, come già precedentemente rilevato, non risulta essere stata depositata alcuna documentazione relativa alle visite ed alle terapie cui l'attrice sostiene essersi è sottoposta, con la conseguenza che,
oltre a mancare la prova del danno, manca anche la prova dell'osservanza delle terapie prescritte
20 dall'Ospedale e dai successivi specialisti, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuto alcun risarcimento in favore della dott.SS a tale titolo. Pt_1
6. Manleva.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, la dott.SS sin d'ora reitera la richiesta – già formulata nelle missive inviate in data 7.4.2022 e CP_2
successivamente il 27.5.2022 – di essere manlevata dalla per quanto dovesse ipoteticamente CP_1
essere condannata a corrispondere in favore della dott.SS Ed infatti, nel denegato Parte_1
caso in cui la domanda attorea fosse anche solo parzialmente accolta, la struttura sanitaria odierna convenuta, di cui la dott.SS era dipendente all'epoca dei fatti sarebbe solidalmente CP_2
responsabile con la radiologa ai sensi dell'art. 1228 c.c., e – ai sensi dell'art. 9 l. 24/2017 – avrebbe possibilità di rivalersi sull'esercente la professione sanitaria solo in caso di colpa grave dello stesso.
Ancora, l'art. 10 della l. 24/2017 obbliga le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche ad adottare misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitari;
sotto un distinto versante, anche il CCNL della dirigenza medica prevede analoghe statuizioni,
conformemente alla l. 24/2017.
Ne discende che nessuna responsabilità può essere ascritta alla dott.SS che ha CP_2
diligentemente operato e, pertanto, dovrà in ogni caso essere tenuta indenne da ogni ipotetica richiesta risarcitoria.
A tal fine, la dott.SS ha richiesto alla di comunicare i dati della propria compagnia CP_2 CP_1
assicurativa, la quale ha comunicato che il sinistro è gestito in SIR, direttamente dalla struttura sanitaria.
7. Richiesta di chiamata in causa del terzo.
La dott.SS , all'epoca dei fatti occorsi, aveva sottoscritto la polizza stipulata dal CP_2 [...]
con la compagnia (appendice Parte_7 Parte_3
n. DV19SNR100524-LB – contratto n. DV19000SNR1-LB) per il tramite del Broker CP_10
adesione confermata e rinnovata nei due anni successivi.
21 Dunque, attualmente la dott.sa ha aderito, sempre per il tramite del Broker alla CP_2 CP_10
polizza stipulata dal SNR n. DV210000USNR-LB, appendice n. DV22SNR0989-LB, che prevede che la copertura assicurativa sia prestata sia dalla società (c.d. Pt_3 Parte_3
“Delegataria”) sia dalla (cod. IVASS 10592 – Controparte_3
n. iscriz. II 00343), (c.d. Coassicuratrice).
La Compagnia opera in regime di stabilimento in Italia attraverso Pt_3 Parte_3
la società con sede legale italiana in Milano al Corso Garibaldi n. Parte_3
86, (p.i. – registrata presso la Camera di Commercio MI-2540259) che ha rilasciato il P.IVA_2
certificato assicurativo.
È dunque interesse della dott.SS chiamare in causa la propria compagnia Controparte_2
assicurativa in proprio ed in qualità di Delegataria dell'impresa di Parte_3
coassicurazione e per esse il Rappresentante Controparte_3
per l'Italia, affinché tali compagnie la tengano indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio.]
III.- L'attrice è nata il [...] e, quindi, il giorno dell'incidente accaduto Parte_1
l'11 aprile 2020 aveva 65 anni, 10 mesi e 7 giorni di età.
La dottrina mette in guardia sui rischi gravi derivanti dal ricorso alla chirurgia nel trattamento delle fratture di calcagno in pazienti ultraseSSntenni: [Il paziente ultraseSSntacinquenne è stato
selezionato per il trattamento chirurgico, solo in quanto particolarmente motivato ed attivo (corsa,
bocce, tennis o ciclismo) e non affetto da alcuni fattori ormai noti come controindicazione, quali il
diabete insulino-dipendente, grave insufficienza venosa, linfedema, immunodeficienza, forti fumatori,
sulla base di un'esperienza statunitense 28 ed in controtendenza con le indicazioni di SS
che ha riportato l'80% di buoni risultati al disotto dei 50 anni e di solo il 40% oltre i 50 anni 29……..]
(Così , anno 2014, numero 16). Controparte_11
La dottrina considera indispensabili sia un esame radiografico approfondito sia l'esecuzione della
Tomografia Assiale Computerizzata:
22 [Anche nella nostra modesta esperienza, l'indicazione all'osteosintesi è stata sempre posta dopo aver
studiato la frattura in prima istanza con immagini radiografiche in proiezione antero-posteriore (per valutare l'intereSSmento della articolazione calcaneo-cuboidea), laterale (per valutare il coinvolgimento di sottoastragalica e l'angolo di e ed assiale, per valutare l'entità Per_9 Per_10
della scomposizione mediale della tuberosità posteriore;
si è quindi sempre proceduto con esame
TAC che consente un'analisi accurata del grado di comminuzione e, con le sue ricostruzioni
multiplanari e tridimensionali, permette una completa esplorazione delle superfici articolari ed una
valutazione precisa della esatta anatomia della frattura;
con questa metodica si possono infatti
estrarre informazioni supplementari sulla dimensione e sul numero di frammenti di frattura, sulle
dimensioni e dislocazione del sustentaculum tali, sulla presenza e sul grado di irregolarità o diastasi della faccetta posteriore e sull' impingement del malleolo peroneale su tuberosità di calcagno (nella
nostra pratica non abbiamo mai utilizzato proiezioni radiografiche oblique o di RO 25 ed
EN 26). Ed è proprio grazie ai progressi ottenuti in ambito radiologico che è stata possibile
una migliore comprensione della patologia e si sono create le basi per una nuova classificazione
utile ad indirizzare il trattamento oltre che a fornire un significato prognostico: criteri tutti
soddisfatti, ormai unanimamente, dalla classificazione di RS 27, che è una classificazione TAC
che si basa sull'individuazione delle rime di frattura nelle scansioni coronali in cui la superficie
inferiore della faccetta articolare posteriore appare più ampia.] (Così il Giornale Italiano di
Ortopedia e Traumatologia, anno 2014, numero 16).
In perfetta sintonia con la miglior scienza ed esperienza del settore appare così l'intervento svolto nella vicenda dalla convenuta dott.SS in qualità di Mèdico Radiologo Controparte_2
presso il Presidio Ospedaliero di Martina AN (Ta):
[In ogni caso, l'adeguatezza dell'operato della dott.SS e la sua accuratezza sono CP_2
confermate dalla circostanza che, sebbene nulla fosse emerso dalla disamina della caviglia, del piede
e dell'anca sinistra, stante le interferenze dovute alla sistemazione della paziente su tavola spinale non radiotrasparente, la dott.SS ha espreSSmente consigliato una “valutazione in ambito CP_2
specialistico e, in caso di dubbio clinico, un eventuale esame TC”.] (Comparsa di costituzione e
23 risposta per ]. Controparte_2
E' pacifico e non contestato tra le parti che l'attrice soltanto in data 05 maggio 2021, ovverosia 24 o
25 giorni dopo la specifica indicazione ricevuta dalla convenuta dott.SS , si sia sottoposta CP_2
alla T.A.C. presso la Casa ( allora Casa di Cura San Camillo ). Controparte_8
Vi è così una oggettiva ipotesi di autoresponsabilità del paziente idonea a ridurre o addirittura eliminare l'eventuale pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 1227 cc che, sotto la rubrica “concorso del fatto colposo del creditore” così dispone: “1.- Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle
conseguenze che ne sono derivate. 2.- Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
Il profilo di autoresponsabilità gravante sull'attrice è ben individuato dalla dottrina nei casi in cui il ricorso ad una approfondita indagine radiografica e ad alla Tomografia Assiale Computerizzata sia tardivo:
[Il tempo intercorso tra il trauma e l'osteosintesi è variato da 6 giorni a 15 giorni, con una media di
9,5 giorni. Lo studio preoperatorio ha previsto, in Pronto Soccorso, le radiografie del piede in
proiezione antero-posteriore e laterale del piede e del calcagno in proiezione assiale;
in paSSto
venivano utilizzate le proiezioni di con inclinazioni del tubo a 10, 20, 30 e 40 gradi, per una CP_12
miglior comprensione della frattura della faccetta posteriore. Noi in tutti i casi abbiamo effettuato,
in regime di ricovero, uno studio con esame tomografico, anche con ricostruzioni tridimensionali, in
modo tale da poter classificare le fratture secondo le indicazioni di ] (Così il Giornale Per_11
Italiano di Ortopedia e Traumatologia, anno 2014, numero 16).
Il profilo di autoresponsabilità del paziente emerge ancor più nel caso in cui procrastini temporalmente il ricorso all'intervento chirurgico nei casi in cui non vi ostino controindicazioni:
[Viene trovata conferma in letteratura che la tempistica migliore per quanto riguarda l'intervento è compresa tra i 6 ed i 14 giorni, con evidenza pratica che il ritardo nell'affrontare la frattura, purché
ciò avvenga entro le tre settimane, non crea particolari problemi, ma anzi riduce, con la
24 detumescenza del piede, il rischio di complicazioni delle parti molli.] (Così il Giornale Italiano di
Ortopedia e Traumatologia, anno 2014, numero 16).
L'attrice aveva così ricevuto dal Presidio Ospedaliero di Martina AN (Ta) valide indicazioni per mezzo della convenuta dr.SS , , e non le ha tradotte in atto con la CP_2 Persona_12
tempistica neceSSria incorrendo così in una ipotesi di autoresponsabilità.
Indipendentemente ed a prescindere dalla condotta della paziente ostativa alla configurabilità di una pretesa risarcitoria, la frattura del calcagno non sembra avesse manifestato sintomi specifici evidenziati dalla attrice al personale del Pronto Soccorso, tanto da ingenerare il costruttivo dubbio maturato dal quipe dr.SS e concretizzatosi nella specifica Controparte_13 CP_2
indicazione non seguita dalla paziente con la dovuta tempestività.
In disparte il ritardo nel ricevere la diagnosi corretta solo in data 05/06 maggio 2020, anche in considerazione dell'età della paziente, la miglior scienza ed esperienza formula riserve sulle aspettative di successo della trattamento chirurgico della frattura pluriframmentaria del calcagno:
[Comunque, in una notevole percentuale dei casi, indipendentemente dalla procedura e metodica
adottata, queste fratture continuano ad avere un risultato funzionale scadente (9 10) che incide
gravemente sulle capacità lavorative ed extralavorative dei pazienti e presentano una cospicua
percentuale di complicanze.] (Così il Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia, anno 2014,
numero 16).
[gli autori poco propensi al trattamento chirurgico contestano a tale metodica gli elevati rischi di
complicanze a livello di ferita chirurgica (il 20% in media, con oscillazioni dall'3% al 32% a seconda
degli studi) 13 14, l'8% di infezioni più o meno profonde che possono condurre ad osteomieliti (da
0% all'8% di alcune casistiche), e le lesioni neurologiche a carico del nervo surale, unitamente alla
difficoltà di ottenere una riduzione anatomica in situazioni molto spesso “difficili” di
pluriframmentarietà; sempre tali autori fanno notare come, anche dopo la chirurgia, il recupero dell'articolarità della sottoastragalica sia comunque limitato per circa il 50%, non differentemente
da quanto si ottiene con il trattamento incruento 15, ed inoltre l'insorgenza di patologia
25 degenerativa della sottoastragalica sia pressoché costante 16.] (Così il Giornale Italiano di
Ortopedia e Traumatologia, anno 2014, numero 16).
[Anche se abbiamo sottoposto, senza complicazioni e con buoni risultati, ad intervento chirurgico 5
pazienti ultraseSSntenni (uno dei quali di 67 anni), seppur selezionati, nel tentativo di migliorare la
loro prognosi, riducendo il dolore cronico, i problemi con le calzature e le anomalie del passo,
concordiamo comunque che pazienti anziani con basse richieste funzionali debbano essere esclusi
dal trattamento chirurgico per evitare potenziali complicazioni] (Così il Giornale Italiano di
Ortopedia e Traumatologia, anno 2014, numero 16).
Bibliografia citata nell'opera:
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IV.- Non può affermarsi con un grado di probabilità prossimo alla certezza che il tempestivo ricorso alla terapia chirurgica senza l'attesa protrattasi venticinque giorni, ritardo questo comunque ascrivibile all'autoresponsabilità dell'attrice con gli effetti di cui all'art. 1227 del codice civile, avrebbe consentito alla paziente di porre rimedio al vulnus patito con l'infortunio occorsole l'11
aprile 2020.
La domanda attrice deve pertanto essere rigettata.
28 V.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia della nella epigrafata qualità; Parte_3
b) rigetta la domanda proposta da Parte_1
c) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna a rifondere spese e competenze di lite in Parte_1
favore della , liquidandole in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori CP_4
come per legge, oltre al 33% delle spese di registrazione della sentenza:
d) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna a rifondere spese e competenze di lite in Parte_1
favore di , liquidandole in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori Parte_2
come per legge, oltre al 33% delle spese di registrazione della sentenza:
e) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna a rifondere spese e competenze di lite in Parte_1
favore di liquidandole in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
accessori come per legge, oltre al 33% delle spese di registrazione della sentenza:
f) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire la domanda proposta da contro la;
Controparte_2 Parte_3
g) compensa le spese di lite tra e la terza chiamata;
Controparte_2
h) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di manleva proposta da contro la Controparte_2 CP_1
i) compensa le spese di lite tra e la Controparte_2 CP_1
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
29 Così deciso in Monopoli in data 29 marzo 2025;
30
Il giudice dott. alberto munno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omeSS pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di eSS.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 8 “L'omeSS pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omeSS pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omeSS pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 5