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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Elena Garbo Consigliere
Dott. FF Marzocca Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1709 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASARIN Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VECCHIONI Controparte_1 P.IVA_1
LUCA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1524/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data
02/09/2024 e notificata in data 06/09/2024
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, riformare la sentenza n. 1524/2024 del Tribunale di Treviso,
Sezione Seconda Civile, emessa in data 30 agosto 2024 dalla dr.ssa Clarice Di Tullio, pubblicata in data 02 settembre 2024, notificata in data 06 settembre 2024, all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 3404/2023, per le motivazioni tutte esposte in atti, e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni già precisate nel giudizio di prime cure:
“nel merito: accertata e dichiarata l'erroneità della condanna alle spese di lite della signora
in favore di pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione Parte_1 Controparte_1 dell'intestato Tribunale all'esito della fase sommaria di opposizione all'esecuzione R.G. Es. n.
2140/2022-1 con ordinanza comunicata in data 11 aprile 2023 per tutte le ragioni esplicate in narrativa, disporre, in parziale riforma della predetta ordinanza, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relativamente alla predetta fase sommaria R.G. Es. n. 2140/2022-1 di opposizione all'esecuzione incardinata avanti al Tribunale di Treviso;
sempre nel merito: condannare a rifondere alla signora Controparte_1 Parte_1 le eventuali somme che la medesima IA avesse eventualmente incamerato in virtù dell'ordinanza comunicata in data 11 aprile 2023 all'esito della fase sommaria di opposizione all'esecuzione R.G. Es. n. 2140/2022-1 incardinata avanti al Tribunale di Treviso, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
In ogni caso: condannare, inoltre, la società alla rifusione, in favore della Controparte_1 signora , degli eventuali importi che la stessa abbia eventualmente ottenuto in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e capitalizzazione ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e di competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Condannare inoltre al risarcimento del danno ex art 96 cod. proc. civ. in Controparte_1 favore della signora nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso Parte_1 non inferiore alla somma di Euro 5.000, pari alle spese di lite calcolate secondo il DM 55 del
2014 valori medi, per avere la IA resistito in giudizio quantomeno con colpa grave.”
2 Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis
IN VIA PRINCIPALE Respingere l'appello avversario in quanto inammissibile, infondato e/o comunque del tutto indimostrato.
Con integrale rifusione delle spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 ai sensi dell'art. 616 c.p.c., a seguito del provvedimento di sospensione Controparte_1 dell'esecuzione emesso all'esito del subprocedimento sommario R.G. Es. 2140/2022-1 del
Tribunale di Treviso.
L'attrice esponeva che, in sede di giudizio di rinvio a seguito di accoglimento Parte_1 del ricorso per cassazione, in data 09/05/2022 la Corte d'Appello di Venezia aveva pubblicato la sentenza n. 1009/2022 (doc. 1 1° grado), con la quale aveva condannato Parte_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, Controparte_1
a indennizzare per i danni da questa sofferti in relazione ad un sinistro stradale Parte_1 occorso in data 10/02/1996 e provocato da un autoarticolato non identificato in località Molina di
AL (VI). In particolare, la sentenza citata così aveva statuito: “La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1-accerta il credito di nei confronti di pari ad € 550.000,00, oltre la somma a Parte_1 Controparte_1 titolo di lucro cessante come determinata già dal primo giudice con la sentenza n. 252/2011, il tutto nei limiti del massimale previsto dalla legge pari ad € 774.685,35; 2-accerta il credito di nei confronti di pari ad € 4.377,36; 3-operata la Controparte_1 Parte_1 compensazione tra il credito di di cui al capo 1 e il credito di di Parte_1 Controparte_1 cui al capo 2 del presente dispositivo, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della differenza previa detrazione degli acconti versati da Parte_1 Controparte_1
e di cui al punto 4 della motivazione, attualizzati come da punto 5 della motivazione tra le somme, oltre agli interessi dalla data della sentenza di primo grado al saldo;
2-condanna alla rifusione in favore di delle spese di tutti i gradi di Controparte_1 Parte_1
3 giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado in € 274,00 per esporsi ed € 27.804,00 per compenso, per il giudizio di appello in € 17.628,00, per il giudizio di cassazione in € 13.339,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 17.628,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al
15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4-pone gli oneri delle CTU definitivamente a carico di ”. Sulla base di questo titolo esecutivo giudiziale Controparte_1
aveva promosso l'esecuzione forzata per espropriazione nei confronti di Parte_1
(R.G. Es. n. 2140/2022 del Tribunale di Treviso). In data 05/10/2022, in Controparte_1 vista dell'udienza di comparizione fissata per l'assegnazione delle somme pignorate,
[...] aveva proposto ricorso in opposizione all'esecuzione (doc. 8 1° CP_1 Parte_1 grado), facendo presente di aver già presentato al giudice della cognizione, in data 29/08/2022, istanza di correzione dell'errore materiale relativamente al titolo esecutivo azionato, in quanto al capo 3 del dispositivo era stato omesso per mera svista il riferimento al limite del massimale di legge sotteso anche a interessi e rivalutazioni, e formulando istanza di sospensione dell'esecuzione per la parte eccedente il limite di euro 774.685,35. Nel frattempo, in data
17/03/2023, la Corte d'Appello di Venezia aveva accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale (doc. 9 1° grado): di conseguenza, al capo 3 del dispositivo della Parte_1 sentenza n. 1009/2022 era stato aggiunto in coda l'inciso “il tutto nei limiti del massimale previsto dalla legge pari ad € 774.685,35”. Il Giudice dell'Esecuzione, già instaurato il contraddittorio sull'opposizione, con propria ordinanza dell'11/04/2023 (doc. 10, 1° grado) aveva preso atto dell'intervenuta modifica del dispositivo del titolo esecutivo e aveva disposto la sospensione dell'esecuzione per l'importo eccedente il massimale di legge, condannando a rifondere le spese legali della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione Parte_1 liquidate in euro 5.069,00, oltre spese generali e accessori di legge. Al solo fine di contestare il capo di condanna alle spese di lite aveva deciso di instaurare il giudizio davanti Parte_1 al Tribunale.
In punto di diritto, l'attrice lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in quanto, a suo avviso, avrebbe dovuto disporsi la compensazione delle spese di lite della fase sommaria.
Infatti, l'art. 92, comma 2, c.p.c. era applicabile al caso di specie, dal momento che all'epoca dell'instaurazione del giudizio di esecuzione il titolo era costituito dalla sentenza n. 1009/2022
4 della Corte d'Appello di Venezia, che soltanto in un momento successivo era stata emendata attraverso la correzione dell'errore materiale. Dunque, secondo l'attrice, vi erano le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in quanto, nel momento in cui era stata promossa l'esecuzione forzata, le somme precettate e poi pignorate risultavano integralmente dovute da in favore di . Controparte_1 Parte_1
In conclusione, chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite Parte_1 relativamente alla fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione. Inoltre, domandava la condanna di alla restituzione delle eventuali somme che la medesima Controparte_1
IA avesse ottenuto in virtù dell'ordinanza emessa il 11/04/2023 all'esito della fase sommaria, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal giorno del dovuto al saldo.
2. Con comparsa di risposta si costituiva deducendo che Controparte_1 Parte_1
aveva censurato la decisione soltanto in punto di spese di lite poiché consapevole della
[...] fondatezza dell'opposizione all'esecuzione alla luce della modifica del titolo esecutivo a seguito di correzione dell'errore materiale. La convenuta sosteneva che l'art. 92 Controparte_1 comma 2 c.p.c. non era applicabile al caso di specie, dal momento che, da un lato, non si versava né in un'ipotesi di assoluta novità della questione trattata né in una situazione di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, dall'altro, l'attrice non aveva dato conto delle ragioni concrete che giustificassero un'integrale compensazione delle spese di lite. Inoltre, secondo la convenuta, l'attrice al momento dell'avvio dell'azione esecutiva era in grado di riconoscere la presenza di un errore materiale all'interno del dispositivo della sentenza n.
1009/2022 della Corte d'Appello di Venezia, errore agevolmente desumibile dalla lettura della parte motiva. Di conseguenza, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, non ritenendo possibile la compensazione delle spese della fase sommaria.
3. In corso di causa veniva svolta solo istruttoria documentale.
4. Con la sentenza n. 1524/2024 il Tribunale di Treviso rigettava la domanda formulata dall'attrice e la condannava al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite del giudizio. In particolare, il giudice di primo grado rilevava che, sebbene l'ordinanza di correzione dell'errore materiale fosse stata emessa dopo l'inizio dell'esecuzione, la Corte d'Appello di
5 Venezia in sede di correzione aveva insindacabilmente accertato che l'errore era ictu oculi evincibile dalla stessa sentenza n. 1009/2022 e dalla sua motivazione (“quanto liquidato alla
va contenuto nei limiti del massimale di polizza”), oltre che dal rigetto della domanda di Pt_1 condanna per mala gestio e dalla conseguente impossibilità di riconoscere l'obbligo di corresponsione degli interessi e il maggior danno ex art. 1224 c.c. in eccedenza rispetto al massimale. Di conseguenza, il titolo esecutivo azionato non fondava il diritto a procedere anche per il pagamento degli interessi sopra il massimale. In ogni caso, la condotta di Parte_1 non era stata conforme a prudenza in quanto non aveva tenuto conto dell'assenza del rischio di insolvenza in capo a e dei pagamenti intermedi eseguiti dalla stessa. Controparte_1
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 07/10/2024 impugnava la predetta Parte_1 sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1. Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione del giudice di primo grado nell'aver escluso la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite della fase sommaria.
In primo luogo, ad avviso dell'appellante, l'errore materiale insito nella sentenza n. 1009/2022 della Corte d'Appello di Venezia non era affatto riconoscibile in modo evidente ed immediato al momento della pubblicazione della sentenza. In particolare, l'appellante ha richiamato la scansione degli eventi processuali: 1) la sentenza n. 1009/2022 era stata pubblicata il
09/05/2022; 2) previo ottenimento della formula esecutiva il precetto era stato notificato in data
26/08/2022 (doc. 6 1° grado); 3) il 29/08/2022 aveva Parte_1 Controparte_1 depositato l'istanza di correzione dell'errore materiale (doc. 13 1° grado); 4) in Parte_1 data 09/09/2022 aveva proceduto al pignoramento presso terzi (doc. 7 Parte_1 Parte_1
1° grado); 5) all'udienza del 05/10/2022 davanti al Giudice dell'Esecuzione
[...] [...] aveva dato atto di aver depositato ricorso in opposizione all'esecuzione con istanza CP_1 di sospensione parziale dell'esecuzione (doc. 8 1° grado); 6) l'udienza di Parte_1 trattazione dell'opposizione all'esecuzione e dell'istanza di sospensione era stata fissata al giorno
11/01/2023 (cfr. doc. 14 1° grado); 7) solo in data 17/03/2023 era stata Parte_1 pubblicata l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale (doc. 9
6 1° grado); 8) il giorno 11/04/2023 il Giudice dell'Esecuzione aveva disposto la Parte_1 sospensione parziale della procedura esecutiva, “relativamente alle somme eccedenti il massimale di legge, tenuto conto degli acconti già corrisposti e del controcredito di
[...]
”. Richiamando le deduzioni svolte in primo grado, l'appellante ha sostenuto di aver CP_1 fatto corretto uso del titolo esecutivo di cui poteva disporre al momento in cui aveva agito in via esecutiva. Il provvedimento di correzione dell'errore materiale era intervenuto in un momento successivo e quindi comportato una modifica del titolo esecutivo sopravvenuta anche rispetto allo svolgimento del contraddittorio nel giudizio di opposizione all'esecuzione. Invero, secondo l'appellante, la mancata previsione del limite del massimale nel terzo capo del dispositivo non sarebbe stata suscettibile di emenda mediante il rimedio della correzione di errore materiale bensì, tutt'al più, con una normale impugnazione. Ad ulteriore conferma della propria buona fede l'appellante ha fatto presente di aver depositato, in data 04/04/2023, un'istanza al Giudice dell'Esecuzione per la fissazione di un'apposita udienza per discutere in contraddittorio dell'intervenuta modifica del titolo esecutivo (doc. 16 1° grado). Tale istanza Parte_1 era stata respinta e in data 11/04/2023 era stata disposta la sospensione parziale della procedura esecutiva.
Ad avviso dell'appellante il rigetto della domanda di condanna per mala gestio stabilito dalla sentenza n. 1009/2022 della Corte d'Appello di Venezia era una circostanza irrilevante ai fini del giudizio di opposizione all'esecuzione e dell'assoggettabilità degli interessi moratori al massimale di legge. Ha richiamato Cass. n. 28811/2019, secondo cui “L'assicuratore della responsabilità civile può altresì essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale quando, trascurando di attivarsi con la diligenza da lui esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.p.c., comma 2, pregiudica la copertura di cui l'assicurato avrebbe beneficiato, in caso di esatto adempimento da parte dell'assicuratore… La mora, in primo luogo, espone il debitore all'obbligo di pagare gli interessi moratori (art. 1224 c.c., comma 1), oppure il maggior danno
(art. 1224, comma 2, c.c.) o quelli compensativi (…), a seconda che il debito abbia ad oggetto una obbligazione di valuta o di valore;
per contro, conseguenza della mala gestio è l'obbligo di risarcire il danno causato dalla violazione dei doveri di diligenza e correttezza, che potrebbe essere ben diverso dal mero computo degli interessi”. A tal riguardo, l'appellante ha dato conto
7 di aver proposto due autonomi ricorsi per cassazione: l'uno avverso la sentenza n. 1009/2022 per lamentare la mancata condanna di per mala gestio; l'altro avverso il terzo Controparte_1 capo del dispositivo della medesima sentenza per come modificato con l'ordinanza di correzione di errore materiale (doc. 18 , 1° grado). Parte_1
Da ultimo, secondo l'appellante, l'aver coltivato l'azione esecutiva senza tenere in conto la solvibilità di non integrava un comportamento imprudente. La questione Controparte_1 della solvibilità avrebbe potuto rivestire una qualche rilevanza laddove la controversia avesse riguardato la possibile sospensione dell'efficacia esecutiva di un provvedimento non irrevocabile di condanna (come un decreto ingiuntivo), ipotesi non conferente al caso di specie. L'appellante ha ribadito la sussistenza di ragioni per la compensazione delle spese di lite della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione alla luce della pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato il comma 2 dell'art. 92 c.p.c. costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” per violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, preso atto che tali fattispecie “non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia” e tra di esse rientra il “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” (cfr. Corte Cost. n. 77/2018). Secondo l'appellante, nel caso di specie la sequenza degli avvenimenti processuali, in particolare la modifica del titolo esecutivo sopravvenuta all'avvio dell'azione esecutiva, aveva comportato un'alterazione dei termini della lite non ascrivibile alla condotta della stessa . Ragion per cui avrebbe dovuto Parte_1 disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione.
5.2. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la condanna alle spese Parte_1 di lite del giudizio di primo grado. Ha chiesto che, in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello, fosse condannata al pagamento delle spese di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio. Ha inoltre chiesto la condanna di alla restituzione di Controparte_1 quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata.
8 5.3. Da ultimo, ha domandato la condanna della appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata chiedendo il rigetto Controparte_1 integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
L'appellata ha dedotto che correttamente il giudice di primo grado aveva condiviso il rilievo svolto nell'ordinanza di sospensione parziale della procedura esecutiva, ossia che l'errore materiale insito nel terzo capo del dispositivo della sentenza n. 1009/2022 della Corte d'Appello di Venezia era chiaramente riconoscibile da sulla base della lettura della Parte_1 motivazione (ivi compreso il rigetto della domanda di condanna per mala gestio) e del primo capo del dispositivo;
di conseguenza l'appellante aveva agito in via esecutiva pur potendo e dovendo conoscere che il titolo esecutivo non la legittimava a procedere per somme in misura superiore al massimale di legge. L'appellata ha aggiunto che, in virtù dell'ordinanza di assegnazione del 19/12/2023, aveva ricevuto euro 476.477,95, sicché la stessa Parte_1 non poteva più pretendere nulla in base al titolo esecutivo giudiziale sopra menzionato. ha ribadito l'inapplicabilità dell'art. 92 comma 2 c.p.c., in quanto nel caso Controparte_1 di specie non ricorreva alcuna delle ipotesi tassative ivi riportate.
In definitiva, secondo l'appellata, era stata correttamente condannata al Parte_1 pagamento delle spese di lite della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione.
7. All'esito dell'udienza del 28/01/2025, con ordinanza del 03/02/2025 il Consigliere
Istruttore ha rinviato all'udienza del 18/11/2025 per rimessione della causa in decisione al
Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 18/11/2025, celebrata con le modalità dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
8.1. Il primo motivo di impugnazione è fondato.
L'oggetto del presente giudizio è circoscritto al solo capo di condanna a carico di Pt_1
9 al pagamento in favore di delle spese di lite della fase sommaria Pt_1 Controparte_1 dell'opposizione all'esecuzione, fase all'esito della quale è stata disposta la parziale sospensione della procedura esecutiva.
In favore della fondatezza dell'appello depone lo sviluppo temporale della vicenda processuale.
Per quanto di interesse, risulta documentato che l'azione esecutiva, fondata sulla sentenza n.
1009/2022, è stata avviata con l'atto di pignoramento presso terzi del 09/09/2022 (doc. 7
, 1° grado), previa notifica del precetto in data 26/08/2022 (doc. 7 Parte_1 Parte_1
, 1° grado). All'epoca dell'instaurazione della procedura esecutiva il titolo esecutivo era
[...] costituito dalla suddetta sentenza ed in particolare dal terzo capo del dispositivo, così formulato:
“operata la compensazione tra il credito di di cui al capo 1 e il credito di Parte_1
di cui al capo 2 del presente dispositivo, condanna al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore di della differenza previa detrazione degli acconti versati Parte_1 da e di cui al punto 4 della motivazione, attualizzati come da punto 5 della Controparte_1 motivazione tra le somme, oltre agli interessi dalla data della sentenza di primo grado al saldo;
”. Mancava dunque un richiamo esplicito al massimale di legge.
L'istanza di correzione dell'errore materiale è stata proposta in data 29/08/2022 (doc. 13
, 1° grado). Se per un verso è vero che l'atto iniziale della procedura esecutiva, Parte_1 ossia il pignoramento presso terzi, è stato di poco successivo al deposito dell'istanza di correzione, occorre tuttavia considerare che la sola pendenza di un procedimento ex art. 287
c.p.c. avente ad oggetto la sentenza che fungeva da titolo esecutivo non poteva essere ostativa all'esercizio della tutela esecutiva. Incidentalmente, dall'esame complessivo della sentenza non risultava chiaramente riconoscibile la sussistenza di un semplice errore materiale suscettibile di correzione, ma all'epoca residuava quanto meno il dubbio che la discrasia tra la parte motiva e il primo capo del dispositivo, da una parte, e il terzo capo del dispositivo, dall'altra, costituisse un vizio da far valere attraverso un ordinario mezzo di impugnazione e che quindi a maggior ragione non fosse preclusa, nel frattempo, l'azione esecutiva.
Da un lato, l'ordinanza che ha disposto la correzione del terzo capo del dispositivo della sentenza n. 1009/2022, con l'aggiunta finale delle parole “il tutto nei limiti del massimale previsto dalla legge pari a € 774.685,35”, è stata pubblicata in data 17/03/2023 (doc. 9 , 1° Parte_1
10 grado). Dall'altro lato, risulta che: - ha depositato ricorso in opposizione ex Controparte_1 art. 615 c.p.c. in occasione dell'udienza del 05/10/2022 fissata per la dichiarazione del terzo (cfr. doc. 8 1° grado); - il successivo 11/01/2023 è stata celebrata l'udienza di Parte_1 comparizione per la trattazione dell'opposizione all'esecuzione e dell'istanza di sospensione parziale (cfr. doc. 14 1° grado); - infine, in data 11/04/2023 è stata disposta la Parte_1 sospensione parziale della procedura esecutiva relativamente alle somme eccedenti il massimale di legge.
Dunque, la modifica del titolo esecutivo originario si è cristallizzata soltanto il giorno
17/03/2023 con la pubblicazione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale ed ha comportato la perdita del diritto ad agire in via esecutiva per somme eccedenti il massimale di legge, dando adito al successivo accoglimento dell'istanza di sospensione parziale della procedura esecutiva datato 11/04/2023.
In definitiva, si evince che la modifica al titolo esecutivo, discendente dalla correzione di errore materiale, è avvenuta successivamente all'avvio dell'azione esecutiva e, soprattutto, dopo lo svolgimento del contraddittorio sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva in seno al giudizio di opposizione all'esecuzione ed ha preceduto la sola emanazione del provvedimento di sospensiva.
La modifica del titolo esecutivo sopravvenuta in corso di giudizio di opposizione all'esecuzione può senza dubbio rientrare tra quelle ipotesi di “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”, che, secondo la pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale, legittimano la compensazione delle spese di lite per “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rispetto a quelle tipizzate dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c.. Nel caso di specie, all'epoca dell'instaurazione del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. e della trattazione dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, il titolo esecutivo era ancora quello originariamente azionato dall'odierna appellante, sicché con puntuale riguardo a tale fase processuale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
8.2. Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dalla riforma della sentenza impugnata, dovendo la soccombenza e le spese di lite essere valutate conformemente al nuovo decisum.
11 8.3. Da ultimo, non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non avendo resistito nel presente giudizio con mala fede o colpa Controparte_1 grave, non equivalendo la mala fede e la colpa grave ad aver sostenuto una tesi ritenuta poi infondata all'esito dell'impugnazione.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, accolto l'appello proposto, con condanna della parte appellata alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del provvedimento dell'11.4.2023.
10. Le spese di lite di entrambi i gradi del presente giudizio devono essere poste a carico dell'appellata soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e succ. mod. nei valori minimi delle controversie del valore del disputatum, in considerazione del carattere limitato del thema decidendum, con esclusione per l'appello della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata:
- Dispone la compensazione delle spese di lite della fase sommaria R.G. Es. n. 2140/2022-
1 dell'opposizione all'esecuzione incardinata davanti al Tribunale di Treviso di cui all'ordinanza del 11.4.2023.
- Condanna alla restituzione ad di quanto Controparte_1 Parte_1 eventualmente ricevuto in esecuzione della predetta ordinanza o al pagamento alla medesima delle somme eventualmente compensate a tale titolo rispetto al maggior credito della , oltre interessi legali dal versamento o dalla compensazione al saldo. Pt_1
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, oltre ad esborsi (CU e marca) e per il presente grado in euro
972,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese
12 generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad esborsi (CU e marca).
3) Condanna alla restituzione ad di quanto Controparte_1 Parte_1 eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado o al pagamento alla medesima delle somme eventualmente compensate a tale titolo rispetto al maggior credito della , oltre interessi legali dal versamento o dalla compensazione al saldo. Pt_1
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa FF Marzocca Dott. Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del Mot dott. Alberto Oliveri
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Elena Garbo Consigliere
Dott. FF Marzocca Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1709 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASARIN Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VECCHIONI Controparte_1 P.IVA_1
LUCA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1524/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data
02/09/2024 e notificata in data 06/09/2024
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, riformare la sentenza n. 1524/2024 del Tribunale di Treviso,
Sezione Seconda Civile, emessa in data 30 agosto 2024 dalla dr.ssa Clarice Di Tullio, pubblicata in data 02 settembre 2024, notificata in data 06 settembre 2024, all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 3404/2023, per le motivazioni tutte esposte in atti, e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni già precisate nel giudizio di prime cure:
“nel merito: accertata e dichiarata l'erroneità della condanna alle spese di lite della signora
in favore di pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione Parte_1 Controparte_1 dell'intestato Tribunale all'esito della fase sommaria di opposizione all'esecuzione R.G. Es. n.
2140/2022-1 con ordinanza comunicata in data 11 aprile 2023 per tutte le ragioni esplicate in narrativa, disporre, in parziale riforma della predetta ordinanza, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relativamente alla predetta fase sommaria R.G. Es. n. 2140/2022-1 di opposizione all'esecuzione incardinata avanti al Tribunale di Treviso;
sempre nel merito: condannare a rifondere alla signora Controparte_1 Parte_1 le eventuali somme che la medesima IA avesse eventualmente incamerato in virtù dell'ordinanza comunicata in data 11 aprile 2023 all'esito della fase sommaria di opposizione all'esecuzione R.G. Es. n. 2140/2022-1 incardinata avanti al Tribunale di Treviso, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
In ogni caso: condannare, inoltre, la società alla rifusione, in favore della Controparte_1 signora , degli eventuali importi che la stessa abbia eventualmente ottenuto in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e capitalizzazione ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e di competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Condannare inoltre al risarcimento del danno ex art 96 cod. proc. civ. in Controparte_1 favore della signora nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso Parte_1 non inferiore alla somma di Euro 5.000, pari alle spese di lite calcolate secondo il DM 55 del
2014 valori medi, per avere la IA resistito in giudizio quantomeno con colpa grave.”
2 Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis
IN VIA PRINCIPALE Respingere l'appello avversario in quanto inammissibile, infondato e/o comunque del tutto indimostrato.
Con integrale rifusione delle spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 ai sensi dell'art. 616 c.p.c., a seguito del provvedimento di sospensione Controparte_1 dell'esecuzione emesso all'esito del subprocedimento sommario R.G. Es. 2140/2022-1 del
Tribunale di Treviso.
L'attrice esponeva che, in sede di giudizio di rinvio a seguito di accoglimento Parte_1 del ricorso per cassazione, in data 09/05/2022 la Corte d'Appello di Venezia aveva pubblicato la sentenza n. 1009/2022 (doc. 1 1° grado), con la quale aveva condannato Parte_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, Controparte_1
a indennizzare per i danni da questa sofferti in relazione ad un sinistro stradale Parte_1 occorso in data 10/02/1996 e provocato da un autoarticolato non identificato in località Molina di
AL (VI). In particolare, la sentenza citata così aveva statuito: “La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1-accerta il credito di nei confronti di pari ad € 550.000,00, oltre la somma a Parte_1 Controparte_1 titolo di lucro cessante come determinata già dal primo giudice con la sentenza n. 252/2011, il tutto nei limiti del massimale previsto dalla legge pari ad € 774.685,35; 2-accerta il credito di nei confronti di pari ad € 4.377,36; 3-operata la Controparte_1 Parte_1 compensazione tra il credito di di cui al capo 1 e il credito di di Parte_1 Controparte_1 cui al capo 2 del presente dispositivo, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della differenza previa detrazione degli acconti versati da Parte_1 Controparte_1
e di cui al punto 4 della motivazione, attualizzati come da punto 5 della motivazione tra le somme, oltre agli interessi dalla data della sentenza di primo grado al saldo;
2-condanna alla rifusione in favore di delle spese di tutti i gradi di Controparte_1 Parte_1
3 giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado in € 274,00 per esporsi ed € 27.804,00 per compenso, per il giudizio di appello in € 17.628,00, per il giudizio di cassazione in € 13.339,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 17.628,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al
15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4-pone gli oneri delle CTU definitivamente a carico di ”. Sulla base di questo titolo esecutivo giudiziale Controparte_1
aveva promosso l'esecuzione forzata per espropriazione nei confronti di Parte_1
(R.G. Es. n. 2140/2022 del Tribunale di Treviso). In data 05/10/2022, in Controparte_1 vista dell'udienza di comparizione fissata per l'assegnazione delle somme pignorate,
[...] aveva proposto ricorso in opposizione all'esecuzione (doc. 8 1° CP_1 Parte_1 grado), facendo presente di aver già presentato al giudice della cognizione, in data 29/08/2022, istanza di correzione dell'errore materiale relativamente al titolo esecutivo azionato, in quanto al capo 3 del dispositivo era stato omesso per mera svista il riferimento al limite del massimale di legge sotteso anche a interessi e rivalutazioni, e formulando istanza di sospensione dell'esecuzione per la parte eccedente il limite di euro 774.685,35. Nel frattempo, in data
17/03/2023, la Corte d'Appello di Venezia aveva accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale (doc. 9 1° grado): di conseguenza, al capo 3 del dispositivo della Parte_1 sentenza n. 1009/2022 era stato aggiunto in coda l'inciso “il tutto nei limiti del massimale previsto dalla legge pari ad € 774.685,35”. Il Giudice dell'Esecuzione, già instaurato il contraddittorio sull'opposizione, con propria ordinanza dell'11/04/2023 (doc. 10, 1° grado) aveva preso atto dell'intervenuta modifica del dispositivo del titolo esecutivo e aveva disposto la sospensione dell'esecuzione per l'importo eccedente il massimale di legge, condannando a rifondere le spese legali della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione Parte_1 liquidate in euro 5.069,00, oltre spese generali e accessori di legge. Al solo fine di contestare il capo di condanna alle spese di lite aveva deciso di instaurare il giudizio davanti Parte_1 al Tribunale.
In punto di diritto, l'attrice lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in quanto, a suo avviso, avrebbe dovuto disporsi la compensazione delle spese di lite della fase sommaria.
Infatti, l'art. 92, comma 2, c.p.c. era applicabile al caso di specie, dal momento che all'epoca dell'instaurazione del giudizio di esecuzione il titolo era costituito dalla sentenza n. 1009/2022
4 della Corte d'Appello di Venezia, che soltanto in un momento successivo era stata emendata attraverso la correzione dell'errore materiale. Dunque, secondo l'attrice, vi erano le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in quanto, nel momento in cui era stata promossa l'esecuzione forzata, le somme precettate e poi pignorate risultavano integralmente dovute da in favore di . Controparte_1 Parte_1
In conclusione, chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite Parte_1 relativamente alla fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione. Inoltre, domandava la condanna di alla restituzione delle eventuali somme che la medesima Controparte_1
IA avesse ottenuto in virtù dell'ordinanza emessa il 11/04/2023 all'esito della fase sommaria, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal giorno del dovuto al saldo.
2. Con comparsa di risposta si costituiva deducendo che Controparte_1 Parte_1
aveva censurato la decisione soltanto in punto di spese di lite poiché consapevole della
[...] fondatezza dell'opposizione all'esecuzione alla luce della modifica del titolo esecutivo a seguito di correzione dell'errore materiale. La convenuta sosteneva che l'art. 92 Controparte_1 comma 2 c.p.c. non era applicabile al caso di specie, dal momento che, da un lato, non si versava né in un'ipotesi di assoluta novità della questione trattata né in una situazione di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, dall'altro, l'attrice non aveva dato conto delle ragioni concrete che giustificassero un'integrale compensazione delle spese di lite. Inoltre, secondo la convenuta, l'attrice al momento dell'avvio dell'azione esecutiva era in grado di riconoscere la presenza di un errore materiale all'interno del dispositivo della sentenza n.
1009/2022 della Corte d'Appello di Venezia, errore agevolmente desumibile dalla lettura della parte motiva. Di conseguenza, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, non ritenendo possibile la compensazione delle spese della fase sommaria.
3. In corso di causa veniva svolta solo istruttoria documentale.
4. Con la sentenza n. 1524/2024 il Tribunale di Treviso rigettava la domanda formulata dall'attrice e la condannava al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite del giudizio. In particolare, il giudice di primo grado rilevava che, sebbene l'ordinanza di correzione dell'errore materiale fosse stata emessa dopo l'inizio dell'esecuzione, la Corte d'Appello di
5 Venezia in sede di correzione aveva insindacabilmente accertato che l'errore era ictu oculi evincibile dalla stessa sentenza n. 1009/2022 e dalla sua motivazione (“quanto liquidato alla
va contenuto nei limiti del massimale di polizza”), oltre che dal rigetto della domanda di Pt_1 condanna per mala gestio e dalla conseguente impossibilità di riconoscere l'obbligo di corresponsione degli interessi e il maggior danno ex art. 1224 c.c. in eccedenza rispetto al massimale. Di conseguenza, il titolo esecutivo azionato non fondava il diritto a procedere anche per il pagamento degli interessi sopra il massimale. In ogni caso, la condotta di Parte_1 non era stata conforme a prudenza in quanto non aveva tenuto conto dell'assenza del rischio di insolvenza in capo a e dei pagamenti intermedi eseguiti dalla stessa. Controparte_1
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 07/10/2024 impugnava la predetta Parte_1 sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1. Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione del giudice di primo grado nell'aver escluso la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite della fase sommaria.
In primo luogo, ad avviso dell'appellante, l'errore materiale insito nella sentenza n. 1009/2022 della Corte d'Appello di Venezia non era affatto riconoscibile in modo evidente ed immediato al momento della pubblicazione della sentenza. In particolare, l'appellante ha richiamato la scansione degli eventi processuali: 1) la sentenza n. 1009/2022 era stata pubblicata il
09/05/2022; 2) previo ottenimento della formula esecutiva il precetto era stato notificato in data
26/08/2022 (doc. 6 1° grado); 3) il 29/08/2022 aveva Parte_1 Controparte_1 depositato l'istanza di correzione dell'errore materiale (doc. 13 1° grado); 4) in Parte_1 data 09/09/2022 aveva proceduto al pignoramento presso terzi (doc. 7 Parte_1 Parte_1
1° grado); 5) all'udienza del 05/10/2022 davanti al Giudice dell'Esecuzione
[...] [...] aveva dato atto di aver depositato ricorso in opposizione all'esecuzione con istanza CP_1 di sospensione parziale dell'esecuzione (doc. 8 1° grado); 6) l'udienza di Parte_1 trattazione dell'opposizione all'esecuzione e dell'istanza di sospensione era stata fissata al giorno
11/01/2023 (cfr. doc. 14 1° grado); 7) solo in data 17/03/2023 era stata Parte_1 pubblicata l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale (doc. 9
6 1° grado); 8) il giorno 11/04/2023 il Giudice dell'Esecuzione aveva disposto la Parte_1 sospensione parziale della procedura esecutiva, “relativamente alle somme eccedenti il massimale di legge, tenuto conto degli acconti già corrisposti e del controcredito di
[...]
”. Richiamando le deduzioni svolte in primo grado, l'appellante ha sostenuto di aver CP_1 fatto corretto uso del titolo esecutivo di cui poteva disporre al momento in cui aveva agito in via esecutiva. Il provvedimento di correzione dell'errore materiale era intervenuto in un momento successivo e quindi comportato una modifica del titolo esecutivo sopravvenuta anche rispetto allo svolgimento del contraddittorio nel giudizio di opposizione all'esecuzione. Invero, secondo l'appellante, la mancata previsione del limite del massimale nel terzo capo del dispositivo non sarebbe stata suscettibile di emenda mediante il rimedio della correzione di errore materiale bensì, tutt'al più, con una normale impugnazione. Ad ulteriore conferma della propria buona fede l'appellante ha fatto presente di aver depositato, in data 04/04/2023, un'istanza al Giudice dell'Esecuzione per la fissazione di un'apposita udienza per discutere in contraddittorio dell'intervenuta modifica del titolo esecutivo (doc. 16 1° grado). Tale istanza Parte_1 era stata respinta e in data 11/04/2023 era stata disposta la sospensione parziale della procedura esecutiva.
Ad avviso dell'appellante il rigetto della domanda di condanna per mala gestio stabilito dalla sentenza n. 1009/2022 della Corte d'Appello di Venezia era una circostanza irrilevante ai fini del giudizio di opposizione all'esecuzione e dell'assoggettabilità degli interessi moratori al massimale di legge. Ha richiamato Cass. n. 28811/2019, secondo cui “L'assicuratore della responsabilità civile può altresì essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale quando, trascurando di attivarsi con la diligenza da lui esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.p.c., comma 2, pregiudica la copertura di cui l'assicurato avrebbe beneficiato, in caso di esatto adempimento da parte dell'assicuratore… La mora, in primo luogo, espone il debitore all'obbligo di pagare gli interessi moratori (art. 1224 c.c., comma 1), oppure il maggior danno
(art. 1224, comma 2, c.c.) o quelli compensativi (…), a seconda che il debito abbia ad oggetto una obbligazione di valuta o di valore;
per contro, conseguenza della mala gestio è l'obbligo di risarcire il danno causato dalla violazione dei doveri di diligenza e correttezza, che potrebbe essere ben diverso dal mero computo degli interessi”. A tal riguardo, l'appellante ha dato conto
7 di aver proposto due autonomi ricorsi per cassazione: l'uno avverso la sentenza n. 1009/2022 per lamentare la mancata condanna di per mala gestio; l'altro avverso il terzo Controparte_1 capo del dispositivo della medesima sentenza per come modificato con l'ordinanza di correzione di errore materiale (doc. 18 , 1° grado). Parte_1
Da ultimo, secondo l'appellante, l'aver coltivato l'azione esecutiva senza tenere in conto la solvibilità di non integrava un comportamento imprudente. La questione Controparte_1 della solvibilità avrebbe potuto rivestire una qualche rilevanza laddove la controversia avesse riguardato la possibile sospensione dell'efficacia esecutiva di un provvedimento non irrevocabile di condanna (come un decreto ingiuntivo), ipotesi non conferente al caso di specie. L'appellante ha ribadito la sussistenza di ragioni per la compensazione delle spese di lite della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione alla luce della pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato il comma 2 dell'art. 92 c.p.c. costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” per violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, preso atto che tali fattispecie “non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia” e tra di esse rientra il “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” (cfr. Corte Cost. n. 77/2018). Secondo l'appellante, nel caso di specie la sequenza degli avvenimenti processuali, in particolare la modifica del titolo esecutivo sopravvenuta all'avvio dell'azione esecutiva, aveva comportato un'alterazione dei termini della lite non ascrivibile alla condotta della stessa . Ragion per cui avrebbe dovuto Parte_1 disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione.
5.2. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la condanna alle spese Parte_1 di lite del giudizio di primo grado. Ha chiesto che, in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello, fosse condannata al pagamento delle spese di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio. Ha inoltre chiesto la condanna di alla restituzione di Controparte_1 quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata.
8 5.3. Da ultimo, ha domandato la condanna della appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata chiedendo il rigetto Controparte_1 integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
L'appellata ha dedotto che correttamente il giudice di primo grado aveva condiviso il rilievo svolto nell'ordinanza di sospensione parziale della procedura esecutiva, ossia che l'errore materiale insito nel terzo capo del dispositivo della sentenza n. 1009/2022 della Corte d'Appello di Venezia era chiaramente riconoscibile da sulla base della lettura della Parte_1 motivazione (ivi compreso il rigetto della domanda di condanna per mala gestio) e del primo capo del dispositivo;
di conseguenza l'appellante aveva agito in via esecutiva pur potendo e dovendo conoscere che il titolo esecutivo non la legittimava a procedere per somme in misura superiore al massimale di legge. L'appellata ha aggiunto che, in virtù dell'ordinanza di assegnazione del 19/12/2023, aveva ricevuto euro 476.477,95, sicché la stessa Parte_1 non poteva più pretendere nulla in base al titolo esecutivo giudiziale sopra menzionato. ha ribadito l'inapplicabilità dell'art. 92 comma 2 c.p.c., in quanto nel caso Controparte_1 di specie non ricorreva alcuna delle ipotesi tassative ivi riportate.
In definitiva, secondo l'appellata, era stata correttamente condannata al Parte_1 pagamento delle spese di lite della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione.
7. All'esito dell'udienza del 28/01/2025, con ordinanza del 03/02/2025 il Consigliere
Istruttore ha rinviato all'udienza del 18/11/2025 per rimessione della causa in decisione al
Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 18/11/2025, celebrata con le modalità dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
8.1. Il primo motivo di impugnazione è fondato.
L'oggetto del presente giudizio è circoscritto al solo capo di condanna a carico di Pt_1
9 al pagamento in favore di delle spese di lite della fase sommaria Pt_1 Controparte_1 dell'opposizione all'esecuzione, fase all'esito della quale è stata disposta la parziale sospensione della procedura esecutiva.
In favore della fondatezza dell'appello depone lo sviluppo temporale della vicenda processuale.
Per quanto di interesse, risulta documentato che l'azione esecutiva, fondata sulla sentenza n.
1009/2022, è stata avviata con l'atto di pignoramento presso terzi del 09/09/2022 (doc. 7
, 1° grado), previa notifica del precetto in data 26/08/2022 (doc. 7 Parte_1 Parte_1
, 1° grado). All'epoca dell'instaurazione della procedura esecutiva il titolo esecutivo era
[...] costituito dalla suddetta sentenza ed in particolare dal terzo capo del dispositivo, così formulato:
“operata la compensazione tra il credito di di cui al capo 1 e il credito di Parte_1
di cui al capo 2 del presente dispositivo, condanna al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore di della differenza previa detrazione degli acconti versati Parte_1 da e di cui al punto 4 della motivazione, attualizzati come da punto 5 della Controparte_1 motivazione tra le somme, oltre agli interessi dalla data della sentenza di primo grado al saldo;
”. Mancava dunque un richiamo esplicito al massimale di legge.
L'istanza di correzione dell'errore materiale è stata proposta in data 29/08/2022 (doc. 13
, 1° grado). Se per un verso è vero che l'atto iniziale della procedura esecutiva, Parte_1 ossia il pignoramento presso terzi, è stato di poco successivo al deposito dell'istanza di correzione, occorre tuttavia considerare che la sola pendenza di un procedimento ex art. 287
c.p.c. avente ad oggetto la sentenza che fungeva da titolo esecutivo non poteva essere ostativa all'esercizio della tutela esecutiva. Incidentalmente, dall'esame complessivo della sentenza non risultava chiaramente riconoscibile la sussistenza di un semplice errore materiale suscettibile di correzione, ma all'epoca residuava quanto meno il dubbio che la discrasia tra la parte motiva e il primo capo del dispositivo, da una parte, e il terzo capo del dispositivo, dall'altra, costituisse un vizio da far valere attraverso un ordinario mezzo di impugnazione e che quindi a maggior ragione non fosse preclusa, nel frattempo, l'azione esecutiva.
Da un lato, l'ordinanza che ha disposto la correzione del terzo capo del dispositivo della sentenza n. 1009/2022, con l'aggiunta finale delle parole “il tutto nei limiti del massimale previsto dalla legge pari a € 774.685,35”, è stata pubblicata in data 17/03/2023 (doc. 9 , 1° Parte_1
10 grado). Dall'altro lato, risulta che: - ha depositato ricorso in opposizione ex Controparte_1 art. 615 c.p.c. in occasione dell'udienza del 05/10/2022 fissata per la dichiarazione del terzo (cfr. doc. 8 1° grado); - il successivo 11/01/2023 è stata celebrata l'udienza di Parte_1 comparizione per la trattazione dell'opposizione all'esecuzione e dell'istanza di sospensione parziale (cfr. doc. 14 1° grado); - infine, in data 11/04/2023 è stata disposta la Parte_1 sospensione parziale della procedura esecutiva relativamente alle somme eccedenti il massimale di legge.
Dunque, la modifica del titolo esecutivo originario si è cristallizzata soltanto il giorno
17/03/2023 con la pubblicazione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale ed ha comportato la perdita del diritto ad agire in via esecutiva per somme eccedenti il massimale di legge, dando adito al successivo accoglimento dell'istanza di sospensione parziale della procedura esecutiva datato 11/04/2023.
In definitiva, si evince che la modifica al titolo esecutivo, discendente dalla correzione di errore materiale, è avvenuta successivamente all'avvio dell'azione esecutiva e, soprattutto, dopo lo svolgimento del contraddittorio sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva in seno al giudizio di opposizione all'esecuzione ed ha preceduto la sola emanazione del provvedimento di sospensiva.
La modifica del titolo esecutivo sopravvenuta in corso di giudizio di opposizione all'esecuzione può senza dubbio rientrare tra quelle ipotesi di “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”, che, secondo la pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale, legittimano la compensazione delle spese di lite per “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rispetto a quelle tipizzate dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c.. Nel caso di specie, all'epoca dell'instaurazione del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. e della trattazione dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, il titolo esecutivo era ancora quello originariamente azionato dall'odierna appellante, sicché con puntuale riguardo a tale fase processuale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
8.2. Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dalla riforma della sentenza impugnata, dovendo la soccombenza e le spese di lite essere valutate conformemente al nuovo decisum.
11 8.3. Da ultimo, non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non avendo resistito nel presente giudizio con mala fede o colpa Controparte_1 grave, non equivalendo la mala fede e la colpa grave ad aver sostenuto una tesi ritenuta poi infondata all'esito dell'impugnazione.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, accolto l'appello proposto, con condanna della parte appellata alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del provvedimento dell'11.4.2023.
10. Le spese di lite di entrambi i gradi del presente giudizio devono essere poste a carico dell'appellata soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e succ. mod. nei valori minimi delle controversie del valore del disputatum, in considerazione del carattere limitato del thema decidendum, con esclusione per l'appello della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata:
- Dispone la compensazione delle spese di lite della fase sommaria R.G. Es. n. 2140/2022-
1 dell'opposizione all'esecuzione incardinata davanti al Tribunale di Treviso di cui all'ordinanza del 11.4.2023.
- Condanna alla restituzione ad di quanto Controparte_1 Parte_1 eventualmente ricevuto in esecuzione della predetta ordinanza o al pagamento alla medesima delle somme eventualmente compensate a tale titolo rispetto al maggior credito della , oltre interessi legali dal versamento o dalla compensazione al saldo. Pt_1
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, oltre ad esborsi (CU e marca) e per il presente grado in euro
972,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese
12 generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad esborsi (CU e marca).
3) Condanna alla restituzione ad di quanto Controparte_1 Parte_1 eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado o al pagamento alla medesima delle somme eventualmente compensate a tale titolo rispetto al maggior credito della , oltre interessi legali dal versamento o dalla compensazione al saldo. Pt_1
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa FF Marzocca Dott. Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del Mot dott. Alberto Oliveri
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