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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4161 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1288/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 28.05.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Gian Ettore
Gassani (c.f. , che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. ) CP_1 C.F._3
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
Elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Emanuela
Lucarelli (c.f. ), presso l'avvocato Elisa Chiatroni (c.f. C.F._5
e presso l'avvocato Marianna Carpentieri (c.f. C.F._6
) che li rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._7
APPELLATI-
oggetto: appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
CP_1
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli n. 1283/2022, pubblicata in data 16.08.2022, a definizione del giudizio recante n° R.G. 3402/2020 promosso da nei confronti di e – Parte_1 Controparte_2 CP_1
comodato- restituzione somme-
r.g. n. 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conviene in giudizio, Parte_1
dinanzi al primo giudice, e per: Controparte_3 CP_1
“ (…) Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere la restituzione della somma indebitamente pagata, per i motivi di cui in narrativa;
Per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro o alternativamente tra loro al rimborso in favore dell'attrice della somma di € 60.629,00 o quella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di fine lavori del 28.12.2010 o, in subordine dalla raccomandata del 23.01.2020, sino al soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre Spese generali, cpa ed iva come per legge”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, allega: Parte_1
- Il 09.07.2000, ha contratto matrimonio con . CP_1
- Il 05.12.2016, è intervenuta, tra i coniugi, la separazione personale consensuale.
- Con sentenza n. 1608/2018, in data 22.11.2018, il Tribunale di Tivoli dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio.
- I coniugi, unitamente ai figli e , hanno vissuto nell'abitazione di Per_1 Per_2
proprietà esclusiva del in Zagarolo, Via Colle Palazzola 4, sulla quale si Pt_2
era reso necessario eseguire numerosi lavori di ristrutturazione.
- In data 01.04.2010, di essere stata formalmente autorizzata, dal nudo proprietario, , e dalla di lui madre, usufruttaria, CP_1 Controparte_2 alla ristrutturazione edilizia dell'immobile,
- Di aver eseguito, sull'immobile, i lavori meglio precisati in atti, sopportandone le spese.
- La comunicazione di fine lavori è stata trasmessa, al Comune di Zagarolo, il
28.12.2010.
- Dopo la esecuzione di detti lavori, i coniugi e i figli hanno stabilito, nell'immobile ristrutturato, la loro residenza dei coniugi.
- Intervenuta la separazione personale tra i coniugi, l'immobile è rimasto nella disponibilità dei convenuti.
- Con raccomandata del 23.01.2020, di aver chiesto, ai convenuti, la restituzione delle somme corrisposte per i lavori edili (euro 60.629,00)
r.g. n. 2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 02.12.2020, si costituiscono e resistono alle domande della e Controparte_3 CP_1 Parte_1
rassegnano le seguenti conclusioni:
“in via preliminare dichiarare la prescrizione delle somme di cui alla documentazione allegata all'atto di citazione riguardante il periodo antecedente al 23,01,2010, nel merito rigettare al domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, In subordine nelle deprecata, non creduta ipotesi di riconoscimento di somme a titolo di rimborso in favore dell'attrice si chiede di tener conto che dall'importo deve essere sottratta la somma di cui alle detrazioni fiscali”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, richiamano la normativa e la giurisprudenza in materia di comodato;
allegano che la somma investita dalla nella Parte_1 ristrutturazione dell'immobile non deve essere rimborsata, in quanto i lavori sono stati eseguiti per adeguare l'abitazione rispondente ai bisogni della famiglia;
contestano l'importo richiesto sia in quanto alcuni esborsi non sono riconducibili all'immobile casa familiare;
sia in quanto la è stata ammessa, per tali esborsi, ai benefici fiscali Parte_1
di cui al dpr 917/86 art. 16 bis.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la controversia, ritenuta di natura documentale, è definita, come di seguito, dalla sentenza impugnata:
<< (…) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice, che condanna al pagamento
in favore delle parti convenute della somma di euro 6.605,50, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%>.
Di seguito, le ragioni della decisione.
ha abitato, tra il 2010 e il 2016, l'immobile su cui sono ha eseguito Parte_1
in lavori in oggetto.
La vicenda e sussumibile alla disciplina del comodato.
Per l'art. 1808 c.c., il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, potendo essere rimborsato delle sole spese “straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se questa erano necessarie e urgenti”.
non prova che le spese straordinarie sostenute non avessero finalità Parte_1
di mero godimento o che fossero necessarie e urgenti.
I lavori di ristrutturazione che allega di aver svolto sono ben Parte_1 compatibili anche con l'ipotesi che gli stessi fossero funzionali a garantire alla famiglia il migliore godimento dell'immobile; non vi è prova che i lavori fossero necessari per la conservazione dell'immobile; non vi è prova che ricorresse una situazione di urgenza.
r.g. n. 3 “Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale” (Cass.
n. 1216 del 27/01/2012), che in motivazione chiarisce che le spese rimborsabili di cui al comma 2 dall'art. 1808 c.c. sono quelle per la conservazione del bene, che rispondono a una necessità e urgenza di tipo oggettivo, per evitare o la perdita della res o danni a terzi.
Non è applicabile la disciplina dell'art. 2041 c.c. “ (…) in quanto la natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa non predica che detta azione possa essere esperita in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli effetti sfavorevoli, ogni qual volta, cioè, quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto, per ragioni di fatto o di diritto, il recupero dell'utilità trasferita da una parte all'altra, essendo piuttosto finalizzata ad impedire che gli spostamenti patrimoniali privi di giusta causa tra soggetti terzi, per l'inesistenza o la nullità del rapporto contrattuale, debbano essere retratti nei limiti del minor valore tra arricchimento e danno” (Cass. n. 13339 del 30/06/2015).
Spese processuali, regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate ai sensi del d.m. 55/2014.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, statuire che gli appellati siano
tenuti in solido, o alternativamente tra loro, a ripetere all'appellante la somma di euro
60.629,00, ai sensi dell'art. 1808 c.c., fatta salva maggiore somma decisa dalla Corte, o malauguratamente minore;
2. revocare la rifusione alle spese legali decisa in primo grado nei confronti dell'appellante;
3. vinte le spese del primo e secondo grado di giudizio. In via istruttoria si chiede consulenza tecnica di ufficio per le ragioni in premessa>>.
Con comparsa depositata il 29.06.2023 si costituiscono gli appellati e rassegnano le seguenti conclusioni:
r.g. n. 4 << (…) rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese
e compensi professionali. Ci si oppone, altresì, alla richiesta di nomina di un CTU da parte appellante, per i motivi di cui alle premesse>>.
, a sostegno delle rassegnate conclusioni, articola due motivi di Parte_1
appello.
1) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1808 c.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Travisamento dei fatti e omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio”. censura la decisione nella parte in cui accerta la Parte_1
mancata prova della natura delle spese straordinarie sostenute;
che avessero finalità di conservazione del bene e che fossero necessarie e urgenti. A tal fine allega che la documentazione versata in atti prova l'urgenza e il carattere straordinario dei lavori di ristrutturazione ( la Dia presentata il 27.04.2010; la tipologia di lavori) e che i lavori hanno apportato all'immobile un miglioramento dal punto di vista energetico e dell'abitabilità nonché un aumento del valore di mercato. Aggiunge che per la normativa vigente all'epoca dei lavori, solo gli interventi straordinari avrebbero potuto beneficiare degli sgravi fiscali.
2) Rubricato: “Omessa attività istruttoria. Violazione dell'art. 191 c.p.c.”.
L'appellante lamenta il mancato espletamento di una c.t.u. che avrebbe accertato il tipo degli interventi di ristrutturazione eseguiti sull'immobile.
L'appello non ha pregio.
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte miri, con essa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 8498 del 31/03/2025).
Nel concreto.
Non è necessario disporre una c.t.u. per accertare la natura dei lavori: dalla descrizione della stessa appellante, si tratta sicuramente di lavori di natura straordinaria, tuttavia, la r.g. n. 5 consistenza o la radicalità dei lavori, che pure emerge dalla loro descrizione, non configura i presupposti per l'accoglimento della domanda di rimborso.
In tema di comodato, l'art. 1808 c.c., rubricato: “Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie”, disciplina gli obblighi e dei diritti delle parti relativamente alle spese per l'uso e la manutenzione del bene oggetto del contratto, disponendo, in via generale, che
“il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa”, ad eccezione della ipotesi prevista al secondo comma del medesimo articolo, per il quale il comodatario ha “diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa se queste erano necessarie e urgenti”.
Il comodatario che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel proprio esclusivo interesse e non può pretenderne il rimborso dal comodante, dunque se, come nel concreto, è concesso un immobile in comodato per l'abitazione della famiglia, la parte comodante non è obbligata al rimborso delle spese per la migliore sistemazione dell'abitazione familiare, in quanto il comodante non ha l'obbligo di consegnare la cosa in condizione di idoneità a soddisfare un determinato standard qualitativo, come non è gravato da un'obbligazione di manutenzione straordinaria del bene, che avrebbe senso solo se sussistesse un obbligo del comodante di mantenere inalterata la qualità del godimento.
Tale disciplina generale, trova la propria ragione nel carattere (incontestato nel concreto) di gratuità del rapporto che, di regola, esclude che il comodante sia tenuto, nei confronti del comodatario, ad altro che non sia il semplice astenersi dall'interferire con il godimento che, una volta stipulato il contratto di comodato, a questi spetta.
Per contro, la imposizione al comodante di un'obbligazione di manutenzione straordinaria, nel quadro di un contratto connotato dalla sua essenziale gratuità, renderebbe particolarmente gravoso il suo sacrificio economico e tale obbligazione non
è prevista dalla legge (Cass. n. 15699/2018).
Non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie e urgenti nemmeno nel caso in cui esse comportino miglioramenti del bene oggetto del rapporto (Cass. n. 18063 del
10.7.2018), perché non possono applicarsi né l'art. 1150 c.c. (il comodatario non è possessore), né l'art. 936 c.c.
(il comodatario non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto), né infine l'art. 1595 c.c. in via di richiamo analogico (un'indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario).
r.g. n. 6 L'autorizzazione della nuda proprietaria e dell'usufruttuario, a , Parte_1 all'epoca coniuge di , usufruttuario, ad eseguire lavori di ristrutturazione CP_1
edilizia dell'immobile, non prevede nulla in ordine al rimborso dei lavori o alla necessità dei lavori, e tale necessità non può essere intesa nel senso del miglior utilizzo dell'immobile per i fini a cui aveva destinato l'immobile. Parte_1
La stessa appellante, con l'atto introduttivo del primo giudizio, allega che vi era la
“necessità” di nuove tramezzature e dell'apertura di una nuova finestra, per creare le camere destinate ai figli, in quanto l'appartamento era dotato di una sola camera da letto;
dunque, la spesa è stata programmata dalla appellante e liberamente assunta, in via programmatica, per predisporre l'abitazione del proprio nucleo familiare, dunque in assenza del carattere dell'urgenza dei lavori.
La tipologia dei lavori e il fatto che per essi ha beneficiato di Parte_1
agevolazioni fiscali, nulla provano sulla urgenza e sulla necessità dei lavori (questa ultima da intendersi non come detta irrilevante libera programmazione di uso dell'immobile).
L'allegato stato di fatiscenza e di pericolosità dell'immobile, la allegata inadeguatezza dell'impianto di riscaldamento e la vetustà e pericolosità dell'impianto elettrico non sono dimostrati dal semplice fatto che lavori siano stati eseguiti e abbiano interessato immobile e impianti.
L'accesso ai benefici fiscali, poi, è favorito dallo Stato per l'ammodernamento e l'efficientamento di immobili e impianti, non implicando la fatiscenza o pericolosità dell'immobile o degli impianti interessati dai lavori.
Con particolare riferimento alla necessità dei lavori.
La valutazione di tale presupposto, in ogni caso, non può prescindere dalla prova delle condizioni in cui versavano immobile e impianti prima della realizzazione di tali lavori;
tale prova non emerge dalla natura dei lavori che, ripetersi, ben possono ritenersi compatibili con la decisione di un ammodernamento dell'immobile prima di trasferirvi la residenza familiare dai costi dei lavori stessi;
la documentazione versata in atti dall'appellante non prova lo stato dell'immobile prima dell'esecuzione dei lavori, ma esclusivamente i pagamenti eseguiti per l'esecuzione di tali lavori, l'accesso ai benefici fiscali, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori la parte della nuda proprietaria e dell'usufruttuario; la invocata consulenza tecnica, per la premessa in diritto, non può supplire agli oneri di prova che gravano sulla parte.
Spese di lite.
r.g. n. 7 Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: euro 60.129,00 compensi medi;
esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull' appello come in atti proposto da nei confronti di e avverso la Parte_1 Controparte_2 CP_1
sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli n. 1283/2022, pubblicata in data 16.08.2022, a definizione del giudizio recante n° R.G. 3402/2020 promosso da nei confronti di e ogni diversa Parte_1 Controparte_2 CP_1
conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, a e le Parte_1 CP_1 Controparte_2
spese di lite che liquida, in euro 9.991,00 per compensi oltre a rimborso forfettario
(15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 25.06.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 8
r.g. n.
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