Articolo 13 della Legge 29 gennaio 1986, n. 25
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 marzo 1986
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Versione
14 aprile 1987
Art. 13.
Sono soppressi gli articoli 7 e 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384 e l' articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692 , e successive modificazioni.
L'aggio ai rivenditori di cui all' articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e' stabilito nella misura dell'8,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' valutato, in ragione di anno, in lire 42.500 milioni. All'onere di lire 14.500 milioni per l'anno 1985 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 195 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
All'onere di lire 42.500 milioni per gli anni 1986 e 1987 si provvede quanto a lire 32.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 195 e per lire 10.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla consegna dei prodotti direttamente presso le rivendite ((gia' aggregate ai magazzini vendita di Lipari e La Maddalena)) sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Entrata in vigore il 14 aprile 1987