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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 653/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per la Separazione giudiziale e divorzio congiunto iscritta al n. 653 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il
31/01/2024 da
(C.F. ), (ora Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nata a [...] il [...] , con il proc. dom. avv.
[...]
ZANNI MAURO del Foro di Brescia, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
16/11/1976 , con il proc. dom. avv. DURNWALDER MEINHARD del Foro di
Bolzano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO OGGETTO: cessazione degli effetti civili di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concorde come da nota depositata per l'udienza cartolare del 13.11.24.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunto .
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 13.5.2006 a ST (Regno
Unito), debitamente trascritto in Italia, e di avere avuto due figli dall'unione, Per_1
(n. Harlow- Regno Unito. Il 30.3.2007) e (Chester – Regno Unito
[...] Persona_2
il 18.11.2009), entrambi ancora minori.
Con sentenza n. 828/24 del 20.3.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Nelle more veniva sostituito il giudice relatore a causa del trasferimento presso altra sezione del Tribunale del precedente assegnatario.
Gli avvocati per l'udienza prefissata depositavano, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato oltre note ove rideterminavano con chiarezza le condizioni del richiesto divorzio e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 828/24 pubblicata il 3.4.24 è passata in giudicato e che l'udienza cartolare per la comparizione della separazione era stata fissata al 6.3.2024 così che appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia del divorzio congiunto. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, agli interessi dei minori, era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel marzo 2024.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra e in data 13.5.2006 a ST (Regno Parte_1 CP_1
Unito), (iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Brunico (BZ), anno 2006, atto n. 8 , parte II, serie C);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BRUNICO (BZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 19/12/2024. Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per la Separazione giudiziale e divorzio congiunto iscritta al n. 653 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il
31/01/2024 da
(C.F. ), (ora Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nata a [...] il [...] , con il proc. dom. avv.
[...]
ZANNI MAURO del Foro di Brescia, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
16/11/1976 , con il proc. dom. avv. DURNWALDER MEINHARD del Foro di
Bolzano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO OGGETTO: cessazione degli effetti civili di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concorde come da nota depositata per l'udienza cartolare del 13.11.24.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunto .
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 13.5.2006 a ST (Regno
Unito), debitamente trascritto in Italia, e di avere avuto due figli dall'unione, Per_1
(n. Harlow- Regno Unito. Il 30.3.2007) e (Chester – Regno Unito
[...] Persona_2
il 18.11.2009), entrambi ancora minori.
Con sentenza n. 828/24 del 20.3.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Nelle more veniva sostituito il giudice relatore a causa del trasferimento presso altra sezione del Tribunale del precedente assegnatario.
Gli avvocati per l'udienza prefissata depositavano, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato oltre note ove rideterminavano con chiarezza le condizioni del richiesto divorzio e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 828/24 pubblicata il 3.4.24 è passata in giudicato e che l'udienza cartolare per la comparizione della separazione era stata fissata al 6.3.2024 così che appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia del divorzio congiunto. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, agli interessi dei minori, era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel marzo 2024.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra e in data 13.5.2006 a ST (Regno Parte_1 CP_1
Unito), (iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Brunico (BZ), anno 2006, atto n. 8 , parte II, serie C);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BRUNICO (BZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 19/12/2024. Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino