Articolo 58 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 57Articolo 59
Versione
3 giugno 1985
Art. 58.
I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonche' per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.
La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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