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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/07/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3090/2024 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. Miriam Parte_1 C.F._1
Campus e Antonio AC
APPELLANTE contro
( ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Marco Cogoni
APPELLATO
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata e in via preliminare accertare e dichiarare la propria competenza a decidere la sentenza impugnata;
nel merito accogliere l'opposizione a precetto proposta da e Parte_1 per l'effetto dare atto che non sussistevano i presupposti perché il decreto ingiuntivo fosse dichiarato provvisoriamente esecutivo, trattandosi di somme dovute allo Controparte_1
, che ne aveva fatto formale richiesta al il CP_1 Parte_2 quale si era impegnato a provvedere al pagamento. Accertare che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è illegittimo perché emanato in violazione delle seguenti norme: art.1193 e segg. CC;
art.63 disp. att. C.C.; art. 113 e 642 C.P.C.. Dare atto che il rag. intende illegittimamente arricchirsi delle CP_1 somme dovutegli dai condomini nei confronti dei quali non ha instaurato procedimento monitorio e che hanno autonomamente provveduto al saldo, dando atto che la ragione del contendere è in ogni caso cessata avendo il pagato l'intero importo dovuto da tutti i Controparte_2
pagina 1 di 4 condomini, per un ammontare complessivo di €. 2.089,18. Dichiarare illegittimo l'importo liquidato di €.
1.500,00 per rifusione delle spese di lite e condannare l'appellato alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio. Condannare inoltre lo , Controparte_1 alla restituzione dell'importo di €. 2.188,68 o di quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia pagato dalla all'avv. Marco Cogoni dichiaratosi antistatario al fine di evitare atti esecutivi e con riserva di Pt_1 ripetizione.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia l'Ill.mo Tribunale, adito in funzione di giudice d'Appello, respingere le domande tutte spiegate da con l'atto introduttivo del presente giudizio, ed Parte_1 in particolare, rigettata ogni avversa pretesa e/o eccezione:
In via preliminare e\o pregiudiziale
1. Dichiarare inammissibile l'atto d'appello per la violazione dell'art. 326 c.p.c. e quindi per la decorrenza del termine breve come meglio argomentato in atti.
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell' art. 339,c.
3. c.p.c.: inappellabilità della sentenza impugnata:
3. Per l'effetto confermare la sentenza appellata.
4. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di opposizione per carenza dei presupposti di applicabilità dovendo la (c.f.: ), proporre le infondate Parte_1 C.F._1 lamentele dinanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
5. Per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità e\o improponibilità e\o improcedibilità della avversa domanda con conferma della sentenza appellata.
Nel merito:
6. Dichiarare l'inammissibilità e\o improponibilità e\o improcedibilità della domanda per i motivi di cui al presente atto;
7. rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto;
8. accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'appellante e per l'effetto condannare ex art. 96 al pagamento delle somma ritenuta di giustizia e comunque non inferiore ad Parte_1
€ 2500.00.
9. Con vittoria di spese e di onorari del doppio giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a precetto proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto notificato in data 30.5.2023 nell'interesse dello Controparte_1 CP_1
Il credito traeva origine dal decreto ing. n. 832/2023 – r.a.c. n. 1570\2023 emesso dal Giudice di
[...]
pagina 2 di 4 CE di IA (provvisoriamente esecutivo) avente ad oggetto l'intimazione al pagamento della somma di € 54,50 a titolo di quota millesimale del debito maturato dai condomini per anticipazioni prestate dal rag. in veste di precedente amministratore del CP_1 Parte_3
, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
[...]
Con sentenza n. 315/2024 il Giudice di CE ha rigettato l'opposizione a precetto e condannato l'appellante alla rifusione delle spese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la integrale riforma, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, notificato oltre il termine di cui all'art. 326 c.p.c.; l'inappellabilità della sentenza, ai sensi dell'art. 339; nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello.
**
L'appello è inammissibile.
In punto di diritto, deve osservarsi che, secondo il combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.pc. il termine per proporre l'appello è di 30 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.
Lo spirare di tale termine determina -in danno della parte destinataria della notifica- la decadenza dall'impugnazione.
Deve, infatti, rilevarsi, più in generale, che i termini previsti per l'impugnazione delle sentenze, espressamente qualificati come perentori, si inquadrano nell'istituto generale della decadenza e, pertanto, decorrono per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge.
Orbene, la verifica della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione è funzionale al riscontro del rispetto del vincolo, di carattere pubblicistico, della cosa giudicata formale. Viene, cioè, in rilievo la valutazione della sussistenza di un presupposto processuale dell'azione, che il giudice è tenuto ad effettuare anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Ancora in punto di diritto, con riguardo alla validità della notifica, deve poi aggiungersi che, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione basta la notifica ad uno dei difensori.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio reale o eletto del difensore, non già presso il domicilio eletto dalla parte, anche se detti luoghi possono coincidere essendo il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte suo tramite, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguire nel corso del procedimento. Infine, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione basta la notifica ad uno dei difensori;
e la notifica al difensore costituito, pagina 3 di 4 indicato come tale nell'atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, e lo sarebbe anche se la notifica avvenisse in un luogo diverso da quello in cui presso il medesimo difensore fosse stato eletto domicilio (Sez. Un. n. 7454/2020; Cass. 808/2024). Inoltre, è "sempre" valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza (in questo senso Sez. Un. n. 23620/2018).
Tanto premesso, dalla documentazione prodotta dall'appellato (doc. 2 comparsa di costituzione), si evince che l'appellato notificava la sentenza n. 315/2024 -oggetto di gravame- in data 9.04.2024, inviandone copia, alla parte presso il domicilio digitale di uno dei co-difensori, corrispondente all'indirizzo p.e.c
(sulla idoneità della notifica ad uno solo dei difensori, a far decorrere il termine breve di impugnazione, vedasi Cass. civ., sez. lav., n. 33806/2021; Cass. civ., n.10129/2021 e n. 20625/2017).
A fronte di tale notifica, da ritenersi validamente effettuata e, pertanto, idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione, l'appellante notificava l'atto di appello solo in data
17.05.2024 e, dunque, ben oltre lo spirare del termine decadenziale del 9.5.2024 (come emerge dalle ricevute di accettazione e consegna degli allegati all'atto di appello e dal doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione).
La declaratoria di inammissibilità dell'appello, tardivamente proposto, assume valore assorbente, precludendo l'esame delle ulteriori questioni.
L'appello deve pertanto essere ritenuto tardivo e per l'effetto inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate sul valore della controversia, in applicazione dei valori medi quanto alla fase di studio e introduttiva, minimi quanto alle fasi istruttoria e decisoria (avuto riguardo alla semplicità delle questioni che hanno condotto alla decisione e all'assenza di istruttoria diversa da quella documentale), in considerazione della natura di rito della pronuncia emessa a definizione del giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Marco Cogoni, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese e competenze di lite, che liquida in euro 462,00 oltre accessori, come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Marco Cogoni, dichiaratosi antistatario
IA, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Murru pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3090/2024 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. Miriam Parte_1 C.F._1
Campus e Antonio AC
APPELLANTE contro
( ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Marco Cogoni
APPELLATO
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata e in via preliminare accertare e dichiarare la propria competenza a decidere la sentenza impugnata;
nel merito accogliere l'opposizione a precetto proposta da e Parte_1 per l'effetto dare atto che non sussistevano i presupposti perché il decreto ingiuntivo fosse dichiarato provvisoriamente esecutivo, trattandosi di somme dovute allo Controparte_1
, che ne aveva fatto formale richiesta al il CP_1 Parte_2 quale si era impegnato a provvedere al pagamento. Accertare che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è illegittimo perché emanato in violazione delle seguenti norme: art.1193 e segg. CC;
art.63 disp. att. C.C.; art. 113 e 642 C.P.C.. Dare atto che il rag. intende illegittimamente arricchirsi delle CP_1 somme dovutegli dai condomini nei confronti dei quali non ha instaurato procedimento monitorio e che hanno autonomamente provveduto al saldo, dando atto che la ragione del contendere è in ogni caso cessata avendo il pagato l'intero importo dovuto da tutti i Controparte_2
pagina 1 di 4 condomini, per un ammontare complessivo di €. 2.089,18. Dichiarare illegittimo l'importo liquidato di €.
1.500,00 per rifusione delle spese di lite e condannare l'appellato alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio. Condannare inoltre lo , Controparte_1 alla restituzione dell'importo di €. 2.188,68 o di quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia pagato dalla all'avv. Marco Cogoni dichiaratosi antistatario al fine di evitare atti esecutivi e con riserva di Pt_1 ripetizione.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia l'Ill.mo Tribunale, adito in funzione di giudice d'Appello, respingere le domande tutte spiegate da con l'atto introduttivo del presente giudizio, ed Parte_1 in particolare, rigettata ogni avversa pretesa e/o eccezione:
In via preliminare e\o pregiudiziale
1. Dichiarare inammissibile l'atto d'appello per la violazione dell'art. 326 c.p.c. e quindi per la decorrenza del termine breve come meglio argomentato in atti.
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell' art. 339,c.
3. c.p.c.: inappellabilità della sentenza impugnata:
3. Per l'effetto confermare la sentenza appellata.
4. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di opposizione per carenza dei presupposti di applicabilità dovendo la (c.f.: ), proporre le infondate Parte_1 C.F._1 lamentele dinanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
5. Per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità e\o improponibilità e\o improcedibilità della avversa domanda con conferma della sentenza appellata.
Nel merito:
6. Dichiarare l'inammissibilità e\o improponibilità e\o improcedibilità della domanda per i motivi di cui al presente atto;
7. rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto;
8. accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'appellante e per l'effetto condannare ex art. 96 al pagamento delle somma ritenuta di giustizia e comunque non inferiore ad Parte_1
€ 2500.00.
9. Con vittoria di spese e di onorari del doppio giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a precetto proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto notificato in data 30.5.2023 nell'interesse dello Controparte_1 CP_1
Il credito traeva origine dal decreto ing. n. 832/2023 – r.a.c. n. 1570\2023 emesso dal Giudice di
[...]
pagina 2 di 4 CE di IA (provvisoriamente esecutivo) avente ad oggetto l'intimazione al pagamento della somma di € 54,50 a titolo di quota millesimale del debito maturato dai condomini per anticipazioni prestate dal rag. in veste di precedente amministratore del CP_1 Parte_3
, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
[...]
Con sentenza n. 315/2024 il Giudice di CE ha rigettato l'opposizione a precetto e condannato l'appellante alla rifusione delle spese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la integrale riforma, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, notificato oltre il termine di cui all'art. 326 c.p.c.; l'inappellabilità della sentenza, ai sensi dell'art. 339; nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello.
**
L'appello è inammissibile.
In punto di diritto, deve osservarsi che, secondo il combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.pc. il termine per proporre l'appello è di 30 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.
Lo spirare di tale termine determina -in danno della parte destinataria della notifica- la decadenza dall'impugnazione.
Deve, infatti, rilevarsi, più in generale, che i termini previsti per l'impugnazione delle sentenze, espressamente qualificati come perentori, si inquadrano nell'istituto generale della decadenza e, pertanto, decorrono per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge.
Orbene, la verifica della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione è funzionale al riscontro del rispetto del vincolo, di carattere pubblicistico, della cosa giudicata formale. Viene, cioè, in rilievo la valutazione della sussistenza di un presupposto processuale dell'azione, che il giudice è tenuto ad effettuare anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Ancora in punto di diritto, con riguardo alla validità della notifica, deve poi aggiungersi che, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione basta la notifica ad uno dei difensori.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio reale o eletto del difensore, non già presso il domicilio eletto dalla parte, anche se detti luoghi possono coincidere essendo il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte suo tramite, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguire nel corso del procedimento. Infine, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione basta la notifica ad uno dei difensori;
e la notifica al difensore costituito, pagina 3 di 4 indicato come tale nell'atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, e lo sarebbe anche se la notifica avvenisse in un luogo diverso da quello in cui presso il medesimo difensore fosse stato eletto domicilio (Sez. Un. n. 7454/2020; Cass. 808/2024). Inoltre, è "sempre" valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza (in questo senso Sez. Un. n. 23620/2018).
Tanto premesso, dalla documentazione prodotta dall'appellato (doc. 2 comparsa di costituzione), si evince che l'appellato notificava la sentenza n. 315/2024 -oggetto di gravame- in data 9.04.2024, inviandone copia, alla parte presso il domicilio digitale di uno dei co-difensori, corrispondente all'indirizzo p.e.c
(sulla idoneità della notifica ad uno solo dei difensori, a far decorrere il termine breve di impugnazione, vedasi Cass. civ., sez. lav., n. 33806/2021; Cass. civ., n.10129/2021 e n. 20625/2017).
A fronte di tale notifica, da ritenersi validamente effettuata e, pertanto, idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione, l'appellante notificava l'atto di appello solo in data
17.05.2024 e, dunque, ben oltre lo spirare del termine decadenziale del 9.5.2024 (come emerge dalle ricevute di accettazione e consegna degli allegati all'atto di appello e dal doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione).
La declaratoria di inammissibilità dell'appello, tardivamente proposto, assume valore assorbente, precludendo l'esame delle ulteriori questioni.
L'appello deve pertanto essere ritenuto tardivo e per l'effetto inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate sul valore della controversia, in applicazione dei valori medi quanto alla fase di studio e introduttiva, minimi quanto alle fasi istruttoria e decisoria (avuto riguardo alla semplicità delle questioni che hanno condotto alla decisione e all'assenza di istruttoria diversa da quella documentale), in considerazione della natura di rito della pronuncia emessa a definizione del giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Marco Cogoni, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese e competenze di lite, che liquida in euro 462,00 oltre accessori, come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Marco Cogoni, dichiaratosi antistatario
IA, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Murru pagina 4 di 4