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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 2698/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
9.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] nel Lazio – RM- il 02/08/1941), elettivamente domiciliato Parte_1 in Roma Via Valdinievole 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma Via Cesare Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92 nonché l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18/80.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha accertato che si trova nella condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92 a decorrere dalla domanda ammnistrativa (24.11.2022), mentre ha escluso la sussistenza del requisito utile ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Con l'instaurazione del giudizio di opposizione, mediante deposito del ricorso in data 3.5.2024, il ha contestato le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo, Pt_1 richiamando le note critiche redatte dal proprio consulente Dott. In particolare, ha Persona_1
1 lamentato l'omessa valutazione della patologia “deficit cognitivo MMSE 21/30; ADL 2/6; IADL 2/8” riportata nel certificato geriatrico del 27.10.2023, in cui viene descritta una grave depressione dell'umore associata ad un iniziale deterioramento cognitivo. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. (dott. , nell'elaborato peritale in atti, tratte Persona_2 dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
Il Ctu, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria in atti, ha accertato che il è affetto Pt_1 dalle seguenti patologie: “Ipertensione arteriosa essenziale. Diabete mellito tipo 2. Fibrillazione atriale parossistica in terapia preventiva anticoagulante, episodi di tachicardia ventricolare, insufficienza valvolare tricuspidale moderata-severa; artrosi polidistrettuale in artroprotesi d'anca destra. Ipertiroidismo in terapia”, spiegando che tale quadro clinico non integra il requisito medico per ottenere l'indennità di accompagno.
Ebbene, deve rilevarsi che dette note critiche di parte ricorrente richiamano le medesime patologie già esaminate dal Ctu, e si limitano a proporre rilievi già adeguatamente valutati dallo stesso, senza illustrare alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu ed omettendo di spiegare tecnicamente le ragioni per le quali si dovrebbe giungere ad una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal
Ctu; né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto.
In merito alle censure mosse da parte ricorrente sull'omesso esame della documentazione in atti
(certificato geriatrico del 28.10.2023), va precisato che le patologie in questione sono richiamate nell'analisi peritale, ove il Ctu ha avuto modo di chiarire che: “ Per quanto riguarda la fattispecie se il Sig. si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un Pt_1 accompagnatore, si può affermare, sulla base della documentazione in atti e dell'esame obiettivo effettuato in sede di visita peritale, che attualmente il ricorrente presenta una limitata capacità deambulatoria che tuttavia non necessita del supporto di terze persone. Infatti, seppur affetto da un artrosi polidistrettuale in portatore di artroprotesi d'anca destra e di una insufficienza cardiaca con ridotta tolleranza allo sforzo allo stato attuale, mantiene la posizione eretta con equilibrio stabile;
deambula lentamente, a piccoli passi, con monoappoggio di sicurezza e con andatura sicura a basso rischio di caduta. L'autonomia di marcia risulta tuttavia molto limitata (10-20 metri in piano, una rampa di scale). Inoltre esegue i passaggi posturali con difficoltà ma senza necessità di aiuto.
2 Per quel che attiene, invece, se il ricorrente sia in grado di compiere i comuni atti della vita quotidiana senza la necessità di una assistenza continua, sarà bene ricordare che per atti quotidiani la giurisprudenza dominante intende quelle azioni del tutto elementari dell'esistenza, comuni ad ogni individuo, indispensabili per condurre una vita decorosa, ossia la vestizione, la preparazione dei cibi,
l'igiene personale e del proprio ambiente di vita nonché la possibilità di provvedere alla propria incolumità in situazioni di pericolo.
Al riguardo, per quanto riguarda l'assetto cognitivo, nell'anamnesi e nel corso dell'accertamento non sono emersi elementi indicativi di un decadimento delle funzioni cerebrali. Il ricorrente è infatti apparso ben orientato nel tempo, nello spazio e nelle persone. I contenuti del discorso sono risultati sempre coerenti in rapporto con gli argomenti trattati ed in assenza di elementi dispercettivi. La capacità di giudizio è apparsa inoltre adeguata e non sono emersi deficit delle funzioni cognitive superiori semplici e complesse (attenzione, memoria, linguaggio, calcolo, capacità di astrazione e di pianificazione). Sul versante timico è emersa, invece, una lieve deflessione del tono dell'umore su verosimile base involutiva.
Per quanto riguarda poi le altre patologie in diagnosi - ossia la cardiopatia dilatativa in portatore di PMK-ICD (in prevenzione primaria) con insufficienza valvolare tricuspidale moderata-severa e ipertensione arteriosa essenziale (classe NYHA III); il diabete mellito tipo 2 in buon controllo glicometabolico con ipoglicemizzanti orali;
l'aneurisma dell'aorta addominale trattato mediante endoprotesi aorto-bisiliaca e l'ipertiroidismo in buon compenso endocrino-metabolico con i farmaci antitiroidei - si tratta evidentemente di patologie che anche in comorbilità con quelle precedentemente descritte non pregiudicano, allo stato attuale, l'autosufficienza del ricorrente.
Ritengo, pertanto, che attualmente il Sig. non si trovi nelle condizioni sanitarie previste dall' Pt_1 ex art. 1 della Legge 18/80”.
Le censure della ricorrente si sostanziano, quindi, in un dissenso diagnostico che non individua puntuali errori o contraddizioni nella valutazione svolta dal Ctu.
Le critiche del ricorrente sono, dunque, il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del Ctu.
Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico- legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal Ctu, la mera prospettazione di una semplice
3 difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass., 3.10.2011 n.20188).
Dalle considerazioni sinora esposte emerge che non si giustifica il rinnovo della ctu e le stesse conducono al rigetto del presente ricorso nel merito.
In ossequio alle risultanze dell'atp, va dichiarato che il ricorrente si trova nella condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22.11.2022).
Il parziale accoglimento della domanda (solo un requisito medico è stato riconosciuto) determina la compensazione per intero delle spese processuali, comprese quelle di atp.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- dichiara che il ricorrente si trova nella condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92;
- compensa per intero le spese processuali
Tivoli, 9.1.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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