Decreto cautelare 9 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 7 marzo 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 23957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23957 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23957/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2024, proposto da
IU SE, rappresentato e difeso dall'avvocato AR Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
IA EN DO e LI AU, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria finale di merito, dell'elenco dei vincitori nonché del relativo decreto del 31/01/2024 di approvazione, tutti pubblicati con avviso datato 1/02/24 sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente in merito al “ concorso pubblico per esami a 104 posti, elevati a 236, nel profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico – pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ” indetto con P.D.G. del 10/10/22 e pubblicato in GURI n. 85/22, lesivi sia nella parte in cui non è stato incluso il ricorrente tra i riservatari ex art. 1 c.2 del bando che nella parte in cui il Ministero non ha garantito ai riservatari, ai fini della scelta della sede, una priorità nel posizionamento in graduatoria rispetto agli altri candidati o almeno la possibilità di rientrare in una graduatoria “separata”;
per quanto di ragione, dell'avviso dell’1/01/24 pubblicato su sito web istituzionale, con cui l'Amministrazione ha comunicato ai vincitori che in data 9/02/24 si sarebbe tenuta una videoconferenza per l'assegnazione di sede;
per quanto occorrer possa, del bando indetto con P.D.G. del 10/10/22 e pubblicato in GURI n. 85/22 (e successive modifiche che hanno comportato l'elevazione dei posti fino a 236 unità), con cui è stato indetto il “ concorso pubblico per esami a 104 posti nel profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico – pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ”, laddove lesivo nei confronti del ricorrente;
per quanto di ragione, dell'illegittimo e omesso riscontro alle istanze di riesame presentate dal ricorrente in merito alla rettifica della domanda di partecipazione laddove non è stata “fleggata”, per errore, la casella relativa ai posti riservati ex art. 1 c.2 del bando;
per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione, dagli estremi ignoti, con cui è stata predisposta la graduatoria finale di merito senza tener conto delle quote di riserva, non garantendo così la “priorità di scelta” a favore dei riservatari ex art. 1 c.2 del bando;
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente;
nonché per l'accertamento
dell'interesse in capo al ricorrente alla rettifica della graduatoria e dell'elenco dei vincitori laddove lo stesso non è inserito come riservatario ex art. 1 c.2 della “lex specialis” laddove i candidati riservatari non risultano collocati tra i primi in graduatoria o almeno posizionati in una graduatoria “dedicata e separata” come previsto dall'art. 1 c.2 del bando relativo alla procedura concorsuale sopra indicata;
e la conseguente condanna
- ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata a provvedere in merito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ES OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in data 22.10.2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato in atti la rinuncia al ricorso da parte del proprio assistito;
Ritenuto che, in assenza delle formalità di cui all’art. 84 c.p.a., il predetto atto di rinunzia valga in ogni caso ad attestare la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla definizione del gravame ai sensi del comma 4 della prefata disposizione;
Ritenuto, conseguentemente, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla decisione del medesimo;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite anche in ragione della definizione del presente gravame con pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR OI, Presidente
Ida Tascone, Referendario
ES OC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES OC | AR OI |
IL SEGRETARIO