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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Heather Maria Rita Lo Giudice Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 723/2023, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SR) il 14/11/1968, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CORRIAS EUGENIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CONCONI
VALERIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa;
pagina 1 di 10 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 09.05.2023,
21.09.2023 e 13.11.2023).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria Pt_1
istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare:
1)Assolvere entrambe le parti dal corrispondere assegno divorzile a favore dell'altra parte
o, subordinatamente, contenere, per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione nella fase di merito, l'assegno divorzile a favore della sig.ra
in una somma non superiore ad euro 400,00 mensili, da cessare alla vendita della _1
casa in comune fra le parti – sita in Saltrio, via Del Crotto 7/D - e/o allo scioglimento della comunione afferente tale bene.
2)Respingersi ogni domanda formulata dalla resistente perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni illustrate nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché in memoria di costituzione nella fase di merito, e dichiararsi improponibile e/o inammissibile e/o comunque infondata nel merito la domanda di assegnazione dell'ex domicilio coniugale svolta dalla stessa sig.ra . Controparte_1
3)Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via istruttoria: si richiamano le deduzioni di cui agli atti”;
Per parte resistente : “all'Ill.mo Giudice Adito: _1
a) di rinviare l'odierna udienza a nuova data, da svolgersi possibilmente in presenza, affinchè la parte rappresentata possa ottemperare alla necessaria produzione documentale, necessaria per il prosieguo del presente giudizio;
b) in alternativa, l'apertura dell'ADS o di qualsiasi più opportuna misura, idonea alla tutela degli interessi della resistente.
pagina 2 di 10 Solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto precede, la Sig.ra _1
, ut supra, rappresentata e difesa, precisa le seguenti conclusioni:
[...]
IN VIA PRINCIPALE:
a)Disporre che la casa coniugale continuerà ad essere abitata dalla resistente.
b)Disporre che il ricorrente corrisponda alla resistente un assegno divorzile mensile di euro 600,00 (seicento/00). L'importo verrà rivalutato annualmente sulla base degli indici
ISTAT ogni dodici mesi a partire dall'udienza presidenziale.
c)Rigettare le avverse domande, svolte da controparte, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.
Con il favore di spese e compensi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2023 (rito ante c.d. Riforma Cartabia) il sig. ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con in Controparte_1
HI (VA) in data 17/04/1988, come da relativo Atto di Matrimonio n. 3, parte II, serie A, dell'anno 1988; da tale unione sono nati due figli: , nato a [...] il Per_1
26.10.1988, e , nato a [...] il [...], maggiorenni ed autosufficienti. Per_2
La separazione personale delle parti è stata omologata con decreto 24/03/2021.
Il ricorrente ha chiesto che la pronuncia divorzile avvenga senza ulteriori condizioni. In particolare, lo stesso ha ricostruito i tentativi stragiudiziali di bonario componimento, volti alla definizione tombale del contezioso, comprendendo anche la domanda di scioglimento della comunione, senza esito positivo. Nel merito, il ricorrente ha dedotto l'ingiustificata chiusura, ad opera della moglie, prima della pronuncia di separazione personale, alla fine del 2019, dell'attività di gelateria/pasticceria, nonostante il suo carattere redditizio, con semplice cessazione dell'attività, senza vendita o affitto dell'azienda. Ancora, il ricorrente ha dedotto che la moglie svolgerebbe alcune attività lavorative non regolarizzate, quale badante e addetta alle pulizie presso famiglie della zona.
In definitiva il ricorrente ha precisato che non ricorrerebbero i presupposti di legge per riconoscere in favore della moglie un assegno divorzile, nonostante l'assegno di pagina 3 di 10 mantenimento pattuito in sede di separazione personale, in ragione della differente natura dei due istituti. Infine, il ricorrente ha dedotto la contrazione dei propri redditi, in conseguenza dell'incendio occorso presso il mulino svizzero ove lavora e conseguente riduzione dell'importo percepito a titolo di salario.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente sig.ra
, aderendo alla domanda sullo status, ma chiedendo che venga Controparte_1
disposto che la casa coniugale continuerà ad essere abitata da ella, con riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile per € 600,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, importo pari al contributo già previsto in suo favore in sede di separazione personale a titolo di assegno di mantenimento.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente ha allegato che la gelateria, aperta per consentire uno sbocco lavorativo al figlio poi in realtà dedicatosi ad altro, è stata chiusa di comune accordo fra i coniugi, e gestita fintanto che la malattia della resistente lo ha consentito;
dopo la separazione le condizioni di salute della resistente sono del tutto peggiorate, impedendole di rinvenire autonoma occupazione lavorativa, anche non in regola;
la difesa resistente ha chiesto al giudice procedente, addirittura, di valutare l'apertura di una ADS in favore della resistente per il presente giudizio, non ritenendo la stessa del tutto in grado di partecipare consapevolmente allo stesso.
I coniugi sono comparsi personalmente avanti al Presidente di Sezione alle udienze
18/05/2023 e 21/06/2023; nonostante la formulazione di proposta giudiziale, nonché i dati di novità e le sopravvenienze emersi in tale contesto, non è stato possibile giungere ad un bonario componimento della lite;
con ordinanza riservata 26/06/2023 sono state integralmente confermate le condizioni di cui alla separazione personale ed è stato nominato il giudice relatore.
A seguito dell'emissione provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, sono state regolarmente depositate Memoria Integrativa del ricorrente e Comparsa di costituzione in giudizio della resistente, ex art. 709 co. 3 c.p.c.
pagina 4 di 10 Alla prima udienza avanti al G.I., 17.10.2023, il ricorrente ha chiesto pronuncia circa lo status divorzile ex art. 709 bis c.p.c., cui la resistente non si è opposta;
vi è stata richiesta di termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. al fine di istruire il giudizio in ordine alle domande ulteriori. Le parti hanno rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi in relazione alla mera pronuncia sullo status, e la causa è stata direttamente trattenuta in decisione al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 1117/2023 pubblicata in data 23/10/2023 è stato pronunciato il divorzio delle parti, con contestuale remissione sul ruolo istruttorio del giudicante e assegnazione dei richiesti termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni svolta ex art. 127 ter c.p.c., sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 21/10/2024 (dies a quo non computatur).
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) Preliminarmente
In via preliminare, occorre ribadire il contenuto del provvedimento 18/10/2024 con cui sono state rigettate le istanze preliminari di parte resistente, la quale aveva a tal fine chiesto differirsi la fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Ed invero, per le motivazioni già ivi chiarite, non ricorrono i presupposti né, in primo luogo, per assegnare ulteriore termine per produzione di documentazione che medio tempore dovrebbe essere sopravvenuta, si astrattamente ammissibile laddove effettivamente sopravvenuta, ma inammissibile in quanto non indicata in concreto e nello specifico (a contrario il giudizio dovrebbe essere rinviato sine die in quanto vi sarebbe sempre un documento nuovo sopravvenuto che potrebbe prodursi in giudizio), né, in secondo luogo, per la nomina in questa sede di un amministratore di sostegno alla parte resistente;
ed pagina 5 di 10 invero, come più volte già chiarito, laddove si ritenga che la parte non sia dotata della necessaria capacità processuale, sarà onere della parte stessa ovvero degli altri soggetti a ciò abilitati dalla legge, promuovere istanza avanti al Giudice Tutelare competente per l'adozione dei provvedimenti più opportuni.
Ancora, risulta del tutto inammissibile la domanda svolta dalla resistente relativa alla regolamentazione dell'utilizzo dell'immobile ex casa coniugale. Ed invero,
l'assegnazione della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c. può avvenire esclusivamente a tutela di figli minorenni ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti, mentre i figli della coppia sono pacificamente già maggiorenni ed autonomi.
Ancora, laddove la domanda debba interpretarsi quale riconoscimento di un diritto di abitazione ovvero altro titolo, al stessa è parimenti inammissibile in questa sede, rattandosi di questioni afferenti all'ordinario diritto civile contenzioso ed in tale sede, e con il diverso rito, dovranno essere eventualmente trattate, non operando il cumulo ex art. 40
c.p.c.
2) L'assegno divorzile
La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente deve trovare accoglimento, per la minor somma di € 400,00 mensili.
In via generale, quanto al richiesto assegno divorzile, preme evidenziare come l'evoluzione giurisprudenziale di legittimità abbia da ultimo chiarito la diversa natura dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione e di quello divorzile (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 5605 del 28/2/2020; ma anche Cass. civ., Sez. I, n. 17098 del
2019); invero, la Corte di Cassazione ha sottolineato le necessarie conseguenze in tema di quantificazione dell'assegno divorzile proprio sul rinnovato assunto che nella determinazione dell'assegno a norma dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, quanto rileva è che, nella finalità anche perequativo-compensativa dallo stesso assolta (secondo la più recente, condivisa e persuasiva giurisprudenza), debba restare estranea ogni esigenza di mantenimento del pregresso tenore di vita. Tale assunto è stato affermato, stante l'obiettiva diversità degli istituti dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale pagina 6 di 10 (laddove il vincolo coniugale permane, seppur sfumato e temperato negli obblighi, ad es. nell'obbligo di fedeltà) e dell'assegno divorzile (laddove il vincolo viene meno, pur permanendo taluni obblighi di solidarietà più incisivi rispetto alla relazione fra due sconosciuti, in ragione della pregressa unione); invero, tali istituti assolvono ben distinte e differenti finalità.
Ebbene, con particolare riferimento all'assegno divorzile, l'art. 5 della Legge n.
898/1970 sul prevede: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
Nell'attività giurisprudenziale di concretizzazione dei criteri e dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'emolumento disciplinato, costituisce ad oggi arresto di riferimento la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11/07/2018, la quale ha costituito un motivato ma drastico superamento del precedente consolidato orientamento.
La Suprema Corte, prendendo le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e della solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, ha valorizzato la funzione equilibratrice e perequativa dell'assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte dell'art. 5 sesto comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.
Conseguentemente, l'assegno divorzile oggi risulta compartecipe di tre distinte nature: assistenziale, compensativa e risarcitoria.
Il Supremo Consesso ha spiegato: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura
pagina 7 di 10 compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”.
Nella fattispecie concreta, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile, nella sua funzione assistenziale, in ragione dell'assenza di redditi della resistente, titolare di una modesta pensione di invalidità conseguente alle patologie certificategli e non titolare esclusiva di alcun bene immobile di proprietà.
Ed infatti, appare indubbia la situazione di inadeguatezza delle risorse della resistente al suo sostentamento;
a fronte di tale dato, in realtà non negato neppure dal ricorrente, ritiene il Collegio che non possa attribuirsi alcuna imputabilità esclusiva della situazione in capo alla resistente.
Invero, non è risultato del tutto provato che la cessazione dell'attività della Parte_2
sia stata mossa del tutto antieconomica, ovvero frutto di una colpevole inerzia o immotivata decisione della resistente;
al contrario, la stessa ha documentalmente dimostrato di essere affetta da serie patologie, tali da giustificare la sua certificazione presso INPS, anche con conseguente erogazione di indennità statale;
ancora, la chiusura della gelateria, temporalmente, risulta del tutto antecedente rispetto anche alla pronuncia di separazione pagina 8 di 10 personale (cessazione 2019, separazione 2021, ricorso divorzile 2023) laddove è stato pattuito un assegno di mantenimento in favore della moglie, priva di risorse proprie.
Pertanto, tale circostanza addotta dal ricorrente non può assurgere a elemento escludente l'emolumento richiesto dalla resistente.
Con riferimento alla quantificazione, ad ogni modo, non può non rilevarsi come il reddito del ricorrente sia effettivamente ridotto, sebbene di poco, rispetto a quello oggetto di ponderazione in sede di separazione personale e, al contempo, è sopravvenuto il riconoscimento dell'indennità in favore della moglie.
In definitiva, ritiene il Collegio di dover rideterminare l'importo spettante alla resistente in € 400,00 mensili, oltre ordinaria rivalutazione annuale ex lege.
Infine, è appena il caso di richiamare come l'istituto dell'assegno divorzile, laddove giudizialmente stabilito, non consente di apporre un termine o una condizione alla sua corresponsione, come invece richiesto dal ricorrente, trattandosi di statuizione soggetta a quel particolare giudicato tipico della materia famialiristica, e cioè rebus sic stantibus.
La decorrenza della presente statuizione seguirà le ordinarie regole della materia, e pertanto l'importo di € 400,00 sarà dovuto a far dalla pronuncia divorzile sullo status.
3) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque integralmente compensate nella misura del 50%, in ragione della parziale reciproca soccombenza, nonché della natura costitutiva della pronuncia divorzile sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, richiamata la sentenza parziale sullo status divorzile n. 1117/2023 pubblicata in data 23/10/2023 nel corso di questo giudizio, così provvede:
pagina 9 di 10 1) DISPONE che parte ricorrente corrisponda a parte Parte_1
resistente , a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di Controparte_1 goni mese l'importo di € 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat Foi di legge;
2) DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda della resistente relativa alla ex casa coniugale;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Heather Maria Rita Lo Giudice Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 723/2023, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SR) il 14/11/1968, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CORRIAS EUGENIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CONCONI
VALERIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa;
pagina 1 di 10 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 09.05.2023,
21.09.2023 e 13.11.2023).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria Pt_1
istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare:
1)Assolvere entrambe le parti dal corrispondere assegno divorzile a favore dell'altra parte
o, subordinatamente, contenere, per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione nella fase di merito, l'assegno divorzile a favore della sig.ra
in una somma non superiore ad euro 400,00 mensili, da cessare alla vendita della _1
casa in comune fra le parti – sita in Saltrio, via Del Crotto 7/D - e/o allo scioglimento della comunione afferente tale bene.
2)Respingersi ogni domanda formulata dalla resistente perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni illustrate nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché in memoria di costituzione nella fase di merito, e dichiararsi improponibile e/o inammissibile e/o comunque infondata nel merito la domanda di assegnazione dell'ex domicilio coniugale svolta dalla stessa sig.ra . Controparte_1
3)Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via istruttoria: si richiamano le deduzioni di cui agli atti”;
Per parte resistente : “all'Ill.mo Giudice Adito: _1
a) di rinviare l'odierna udienza a nuova data, da svolgersi possibilmente in presenza, affinchè la parte rappresentata possa ottemperare alla necessaria produzione documentale, necessaria per il prosieguo del presente giudizio;
b) in alternativa, l'apertura dell'ADS o di qualsiasi più opportuna misura, idonea alla tutela degli interessi della resistente.
pagina 2 di 10 Solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto precede, la Sig.ra _1
, ut supra, rappresentata e difesa, precisa le seguenti conclusioni:
[...]
IN VIA PRINCIPALE:
a)Disporre che la casa coniugale continuerà ad essere abitata dalla resistente.
b)Disporre che il ricorrente corrisponda alla resistente un assegno divorzile mensile di euro 600,00 (seicento/00). L'importo verrà rivalutato annualmente sulla base degli indici
ISTAT ogni dodici mesi a partire dall'udienza presidenziale.
c)Rigettare le avverse domande, svolte da controparte, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.
Con il favore di spese e compensi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2023 (rito ante c.d. Riforma Cartabia) il sig. ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con in Controparte_1
HI (VA) in data 17/04/1988, come da relativo Atto di Matrimonio n. 3, parte II, serie A, dell'anno 1988; da tale unione sono nati due figli: , nato a [...] il Per_1
26.10.1988, e , nato a [...] il [...], maggiorenni ed autosufficienti. Per_2
La separazione personale delle parti è stata omologata con decreto 24/03/2021.
Il ricorrente ha chiesto che la pronuncia divorzile avvenga senza ulteriori condizioni. In particolare, lo stesso ha ricostruito i tentativi stragiudiziali di bonario componimento, volti alla definizione tombale del contezioso, comprendendo anche la domanda di scioglimento della comunione, senza esito positivo. Nel merito, il ricorrente ha dedotto l'ingiustificata chiusura, ad opera della moglie, prima della pronuncia di separazione personale, alla fine del 2019, dell'attività di gelateria/pasticceria, nonostante il suo carattere redditizio, con semplice cessazione dell'attività, senza vendita o affitto dell'azienda. Ancora, il ricorrente ha dedotto che la moglie svolgerebbe alcune attività lavorative non regolarizzate, quale badante e addetta alle pulizie presso famiglie della zona.
In definitiva il ricorrente ha precisato che non ricorrerebbero i presupposti di legge per riconoscere in favore della moglie un assegno divorzile, nonostante l'assegno di pagina 3 di 10 mantenimento pattuito in sede di separazione personale, in ragione della differente natura dei due istituti. Infine, il ricorrente ha dedotto la contrazione dei propri redditi, in conseguenza dell'incendio occorso presso il mulino svizzero ove lavora e conseguente riduzione dell'importo percepito a titolo di salario.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente sig.ra
, aderendo alla domanda sullo status, ma chiedendo che venga Controparte_1
disposto che la casa coniugale continuerà ad essere abitata da ella, con riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile per € 600,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, importo pari al contributo già previsto in suo favore in sede di separazione personale a titolo di assegno di mantenimento.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente ha allegato che la gelateria, aperta per consentire uno sbocco lavorativo al figlio poi in realtà dedicatosi ad altro, è stata chiusa di comune accordo fra i coniugi, e gestita fintanto che la malattia della resistente lo ha consentito;
dopo la separazione le condizioni di salute della resistente sono del tutto peggiorate, impedendole di rinvenire autonoma occupazione lavorativa, anche non in regola;
la difesa resistente ha chiesto al giudice procedente, addirittura, di valutare l'apertura di una ADS in favore della resistente per il presente giudizio, non ritenendo la stessa del tutto in grado di partecipare consapevolmente allo stesso.
I coniugi sono comparsi personalmente avanti al Presidente di Sezione alle udienze
18/05/2023 e 21/06/2023; nonostante la formulazione di proposta giudiziale, nonché i dati di novità e le sopravvenienze emersi in tale contesto, non è stato possibile giungere ad un bonario componimento della lite;
con ordinanza riservata 26/06/2023 sono state integralmente confermate le condizioni di cui alla separazione personale ed è stato nominato il giudice relatore.
A seguito dell'emissione provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, sono state regolarmente depositate Memoria Integrativa del ricorrente e Comparsa di costituzione in giudizio della resistente, ex art. 709 co. 3 c.p.c.
pagina 4 di 10 Alla prima udienza avanti al G.I., 17.10.2023, il ricorrente ha chiesto pronuncia circa lo status divorzile ex art. 709 bis c.p.c., cui la resistente non si è opposta;
vi è stata richiesta di termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. al fine di istruire il giudizio in ordine alle domande ulteriori. Le parti hanno rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi in relazione alla mera pronuncia sullo status, e la causa è stata direttamente trattenuta in decisione al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 1117/2023 pubblicata in data 23/10/2023 è stato pronunciato il divorzio delle parti, con contestuale remissione sul ruolo istruttorio del giudicante e assegnazione dei richiesti termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni svolta ex art. 127 ter c.p.c., sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 21/10/2024 (dies a quo non computatur).
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
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1) Preliminarmente
In via preliminare, occorre ribadire il contenuto del provvedimento 18/10/2024 con cui sono state rigettate le istanze preliminari di parte resistente, la quale aveva a tal fine chiesto differirsi la fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Ed invero, per le motivazioni già ivi chiarite, non ricorrono i presupposti né, in primo luogo, per assegnare ulteriore termine per produzione di documentazione che medio tempore dovrebbe essere sopravvenuta, si astrattamente ammissibile laddove effettivamente sopravvenuta, ma inammissibile in quanto non indicata in concreto e nello specifico (a contrario il giudizio dovrebbe essere rinviato sine die in quanto vi sarebbe sempre un documento nuovo sopravvenuto che potrebbe prodursi in giudizio), né, in secondo luogo, per la nomina in questa sede di un amministratore di sostegno alla parte resistente;
ed pagina 5 di 10 invero, come più volte già chiarito, laddove si ritenga che la parte non sia dotata della necessaria capacità processuale, sarà onere della parte stessa ovvero degli altri soggetti a ciò abilitati dalla legge, promuovere istanza avanti al Giudice Tutelare competente per l'adozione dei provvedimenti più opportuni.
Ancora, risulta del tutto inammissibile la domanda svolta dalla resistente relativa alla regolamentazione dell'utilizzo dell'immobile ex casa coniugale. Ed invero,
l'assegnazione della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c. può avvenire esclusivamente a tutela di figli minorenni ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti, mentre i figli della coppia sono pacificamente già maggiorenni ed autonomi.
Ancora, laddove la domanda debba interpretarsi quale riconoscimento di un diritto di abitazione ovvero altro titolo, al stessa è parimenti inammissibile in questa sede, rattandosi di questioni afferenti all'ordinario diritto civile contenzioso ed in tale sede, e con il diverso rito, dovranno essere eventualmente trattate, non operando il cumulo ex art. 40
c.p.c.
2) L'assegno divorzile
La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente deve trovare accoglimento, per la minor somma di € 400,00 mensili.
In via generale, quanto al richiesto assegno divorzile, preme evidenziare come l'evoluzione giurisprudenziale di legittimità abbia da ultimo chiarito la diversa natura dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione e di quello divorzile (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 5605 del 28/2/2020; ma anche Cass. civ., Sez. I, n. 17098 del
2019); invero, la Corte di Cassazione ha sottolineato le necessarie conseguenze in tema di quantificazione dell'assegno divorzile proprio sul rinnovato assunto che nella determinazione dell'assegno a norma dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, quanto rileva è che, nella finalità anche perequativo-compensativa dallo stesso assolta (secondo la più recente, condivisa e persuasiva giurisprudenza), debba restare estranea ogni esigenza di mantenimento del pregresso tenore di vita. Tale assunto è stato affermato, stante l'obiettiva diversità degli istituti dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale pagina 6 di 10 (laddove il vincolo coniugale permane, seppur sfumato e temperato negli obblighi, ad es. nell'obbligo di fedeltà) e dell'assegno divorzile (laddove il vincolo viene meno, pur permanendo taluni obblighi di solidarietà più incisivi rispetto alla relazione fra due sconosciuti, in ragione della pregressa unione); invero, tali istituti assolvono ben distinte e differenti finalità.
Ebbene, con particolare riferimento all'assegno divorzile, l'art. 5 della Legge n.
898/1970 sul prevede: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
Nell'attività giurisprudenziale di concretizzazione dei criteri e dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'emolumento disciplinato, costituisce ad oggi arresto di riferimento la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11/07/2018, la quale ha costituito un motivato ma drastico superamento del precedente consolidato orientamento.
La Suprema Corte, prendendo le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e della solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, ha valorizzato la funzione equilibratrice e perequativa dell'assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte dell'art. 5 sesto comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.
Conseguentemente, l'assegno divorzile oggi risulta compartecipe di tre distinte nature: assistenziale, compensativa e risarcitoria.
Il Supremo Consesso ha spiegato: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura
pagina 7 di 10 compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”.
Nella fattispecie concreta, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile, nella sua funzione assistenziale, in ragione dell'assenza di redditi della resistente, titolare di una modesta pensione di invalidità conseguente alle patologie certificategli e non titolare esclusiva di alcun bene immobile di proprietà.
Ed infatti, appare indubbia la situazione di inadeguatezza delle risorse della resistente al suo sostentamento;
a fronte di tale dato, in realtà non negato neppure dal ricorrente, ritiene il Collegio che non possa attribuirsi alcuna imputabilità esclusiva della situazione in capo alla resistente.
Invero, non è risultato del tutto provato che la cessazione dell'attività della Parte_2
sia stata mossa del tutto antieconomica, ovvero frutto di una colpevole inerzia o immotivata decisione della resistente;
al contrario, la stessa ha documentalmente dimostrato di essere affetta da serie patologie, tali da giustificare la sua certificazione presso INPS, anche con conseguente erogazione di indennità statale;
ancora, la chiusura della gelateria, temporalmente, risulta del tutto antecedente rispetto anche alla pronuncia di separazione pagina 8 di 10 personale (cessazione 2019, separazione 2021, ricorso divorzile 2023) laddove è stato pattuito un assegno di mantenimento in favore della moglie, priva di risorse proprie.
Pertanto, tale circostanza addotta dal ricorrente non può assurgere a elemento escludente l'emolumento richiesto dalla resistente.
Con riferimento alla quantificazione, ad ogni modo, non può non rilevarsi come il reddito del ricorrente sia effettivamente ridotto, sebbene di poco, rispetto a quello oggetto di ponderazione in sede di separazione personale e, al contempo, è sopravvenuto il riconoscimento dell'indennità in favore della moglie.
In definitiva, ritiene il Collegio di dover rideterminare l'importo spettante alla resistente in € 400,00 mensili, oltre ordinaria rivalutazione annuale ex lege.
Infine, è appena il caso di richiamare come l'istituto dell'assegno divorzile, laddove giudizialmente stabilito, non consente di apporre un termine o una condizione alla sua corresponsione, come invece richiesto dal ricorrente, trattandosi di statuizione soggetta a quel particolare giudicato tipico della materia famialiristica, e cioè rebus sic stantibus.
La decorrenza della presente statuizione seguirà le ordinarie regole della materia, e pertanto l'importo di € 400,00 sarà dovuto a far dalla pronuncia divorzile sullo status.
3) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque integralmente compensate nella misura del 50%, in ragione della parziale reciproca soccombenza, nonché della natura costitutiva della pronuncia divorzile sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, richiamata la sentenza parziale sullo status divorzile n. 1117/2023 pubblicata in data 23/10/2023 nel corso di questo giudizio, così provvede:
pagina 9 di 10 1) DISPONE che parte ricorrente corrisponda a parte Parte_1
resistente , a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di Controparte_1 goni mese l'importo di € 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat Foi di legge;
2) DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda della resistente relativa alla ex casa coniugale;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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