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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2024, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1211/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ragusa, in Via Della Costituzione 71, presso lo studio dell'Avv. Antonino Francone, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 02.05.2024, Parte_1 chiedeva al Tribunale adìto pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito, , con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in data 29.04.2011, in Ragusa, e dall'unione con il quale erano nate le figlie (01.06.2011) e (03.03.2016), alle condizioni ivi Per_1 Per_2 meglio specificate.
Riferiva la ricorrente che lo , in data 23.09.2023, aveva lasciato la casa CP_1 coniugale, per trasferirsi presso l'abitazione di tale , con Persona_3 cui, a detta della ricorrente, aveva intrecciato una relazione extra-coniugale.
Inoltre, la specificava di essere rimasta priva di occupazione, dopo Pt_1 aver svolto, in maniera non regolarizzata, l'attività di assistente notturna ad un'anziana.
Chiedeva, dunque, la ricorrente addebitarsi la separazione al marito, oltre che affidarsi le minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso quest'ultima, cui assegnare la casa coniugale, di proprietà della medesima, nonché porsi a carico del resistente un assegno mensile di euro 150,00, a titolo di mantenimento in favore della NT stessa, oltre ad un assegno di euro 350,00 per ciascuna figlia. La ricorrente chiedeva, inoltre, che lo CP_1 lasciasse nella casa coniugale tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, e che il suddetto provvedesse al pagamento delle rate mensili dei prestiti
Unicredit e Cofidis, fino all'estinzione, mentre la avrebbe provveduto Pt_1
a pagare le rate mensili dei prestiti Agos per euro 49,00, ed euro 100,00 della Compass, fino all'estinzione. 4
Il resistente, , sebbene regolarmente citato, non Controparte_1
compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano inviati al P.M. in sede.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice Delegato, per omessa comparizione del resistente, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151
c.c.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale della e dello . Pt_1 CP_1
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente non merita di contro accoglimento, in quanto non debitamente provata.
Difatti, la ha dedotto che il resistente aveva abbandonato il Pt_1 tetto coniugale a causa di una relazione extra-coniugale, intrattenuta con tale , senza tuttavia comprovare le asserite violazioni Persona_3 relative agli obblighi matrimoniali della coabitazione e della fedeltà, non articolando neppure alcuna richiesta istruttoria sul punto.
Occorre rilevare che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n.
16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel 5
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018).” (Cass.
Sez. VI n. 14591/19).
Alla luce della giurisprudenza citata, rilevato che la ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo dimostrato alcuna violazione degli obblighi matrimoniali da parte dello , né, CP_1 tantomeno, alcun nesso causale tra i presunti atteggiamenti del resistente e la rottura dell'affectio coniugalis, la domanda di addebito avanzata dalla stessa deve essere rigettata.
Nulla osta all'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie ancora minorenni, in conformità al principio della bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli di avere un rapporto equilibrato e paritetico con entrambe le figure genitoriali, in difetto di situazioni gravemente pregiudizievoli che possano giustificare l'affidamento esclusivo ad un solo genitore.
Le figlie andranno collocate presso l'abitazione della madre, con cui hanno sempre vissuto, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare (di proprietà della medesima).
Con riferimento alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, si ritiene equo confermare quanto stabilito in seno all'ordinanza dell'11.12.2024, ovvero che il padre possa vedere e avere con sé le figlie minori: due pomeriggi settimanali per due ore, ovvero martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00; un week-end ogni due settimane, dalle ore
16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di
Capodanno – e tre giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad 6
anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; ancora, per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Sotto il profilo della quantificazione dell'assegno di mantenimento, da porsi a carico del padre per il mantenimento delle figlie, sebbene non si conosca con esattezza la condizione economico-reddituale del resistente, appare congruo l'importo di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascuna figlia), al netto dell'assegno unico - da corrispondersi per intero in favore della ricorrente, quale genitore che verosimilmente gestisce in misura prevalente le minori -, avuto riguardo ai redditi delle parti.
In particolare, in seno all'udienza di comparizione dei coniugi, la ricorrente ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico, pari ad euro
398,00, di essere disoccupata, ma in cerca di lavoro, e di aver svolto in passato l'attività di commessa, e, successivamente, in maniera precaria, di assistente notturna ad un'anziana, mentre, a detta della stessa, lo CP_1 svolgerebbe l'attività di fabbro, e avrebbe contribuito al mantenimento delle figlie versando, seppure non regolarmente, circa euro 400,00 mensili.
Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie andranno ripartite tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Riguardo all'istanza di parte ricorrente di riconoscimento di un assegno per il proprio mantenimento, si ritengono sussistere i presupposti di legge per l'accoglimento di essa, stante l'attuale stato di disoccupazione della . Pt_1
Considerato, tuttavia, che la predetta non ha documentato in alcun modo la condizione reddituale e/o patrimoniale del resistente, non articolando neppure delle richieste istruttorie sul punto, nonché stante la 7
configurabilità di una verosimile capacità lavorativa in capo alla medesima, in ragione sia dell'età (44 anni) che della precedente effettuazione di esperienze lavorative, seppure saltuarie, appare congruo prevedersi a carico del resistente, in favore della moglie, un assegno di euro 100,00 mensili.
Con riferimento alla richiesta della ricorrente di porre in capo al resistente l'obbligo di provvedere al pagamento delle rette mensili dei prestiti Unicredit e Confidis, fino alla loro estinzione, a fronte delle rate mensili dei prestiti Agos e Compass, rispettivamente pari ad euro 49,00 ed euro 100,00, sostenute, invece, dalla suddetta, si rileva l'inammissibilità di essa, in quanto, oltre a non essere stato documento alcunché in merito ai suddetti finanziamenti, la citata istanza esula dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili nei riguardi della ricorrente, stante il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
sentito il P.M.
nella contumacia del resistente, Controparte_1 8
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Lentini il 07.06.1980, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 uniti in matrimonio in Ragusa il 29.04.2011 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 2011, parte
II, Serie A, atto n. 10).
Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale.
Regolamenta le modalità di esercizio del diritto di visita paterno nei termini di cui in parte motiva.
Pone a carico del resistente, , l'obbligo di Controparte_1 provvedere al mantenimento delle figlie corrispondendo alla ricorrente un assegno mensile complessivo di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle suddette.
Pone a carico dello l'obbligo di versare alla ricorrente, per il suo CP_1
mantenimento, un assegno di euro 100,00, entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT.
Dichiara inammissibile l'ulteriore istanza di parte ricorrente relativa al pagamento dei ratei dei finanziamenti di cui in parte motiva. 9
Dichiara le spese di lite irripetibili nei riguardi della ricorrente.
Così deciso, in Ragusa il 13.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1211/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ragusa, in Via Della Costituzione 71, presso lo studio dell'Avv. Antonino Francone, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 02.05.2024, Parte_1 chiedeva al Tribunale adìto pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito, , con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in data 29.04.2011, in Ragusa, e dall'unione con il quale erano nate le figlie (01.06.2011) e (03.03.2016), alle condizioni ivi Per_1 Per_2 meglio specificate.
Riferiva la ricorrente che lo , in data 23.09.2023, aveva lasciato la casa CP_1 coniugale, per trasferirsi presso l'abitazione di tale , con Persona_3 cui, a detta della ricorrente, aveva intrecciato una relazione extra-coniugale.
Inoltre, la specificava di essere rimasta priva di occupazione, dopo Pt_1 aver svolto, in maniera non regolarizzata, l'attività di assistente notturna ad un'anziana.
Chiedeva, dunque, la ricorrente addebitarsi la separazione al marito, oltre che affidarsi le minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso quest'ultima, cui assegnare la casa coniugale, di proprietà della medesima, nonché porsi a carico del resistente un assegno mensile di euro 150,00, a titolo di mantenimento in favore della NT stessa, oltre ad un assegno di euro 350,00 per ciascuna figlia. La ricorrente chiedeva, inoltre, che lo CP_1 lasciasse nella casa coniugale tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, e che il suddetto provvedesse al pagamento delle rate mensili dei prestiti
Unicredit e Cofidis, fino all'estinzione, mentre la avrebbe provveduto Pt_1
a pagare le rate mensili dei prestiti Agos per euro 49,00, ed euro 100,00 della Compass, fino all'estinzione. 4
Il resistente, , sebbene regolarmente citato, non Controparte_1
compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano inviati al P.M. in sede.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice Delegato, per omessa comparizione del resistente, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151
c.c.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale della e dello . Pt_1 CP_1
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente non merita di contro accoglimento, in quanto non debitamente provata.
Difatti, la ha dedotto che il resistente aveva abbandonato il Pt_1 tetto coniugale a causa di una relazione extra-coniugale, intrattenuta con tale , senza tuttavia comprovare le asserite violazioni Persona_3 relative agli obblighi matrimoniali della coabitazione e della fedeltà, non articolando neppure alcuna richiesta istruttoria sul punto.
Occorre rilevare che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n.
16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel 5
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018).” (Cass.
Sez. VI n. 14591/19).
Alla luce della giurisprudenza citata, rilevato che la ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo dimostrato alcuna violazione degli obblighi matrimoniali da parte dello , né, CP_1 tantomeno, alcun nesso causale tra i presunti atteggiamenti del resistente e la rottura dell'affectio coniugalis, la domanda di addebito avanzata dalla stessa deve essere rigettata.
Nulla osta all'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie ancora minorenni, in conformità al principio della bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli di avere un rapporto equilibrato e paritetico con entrambe le figure genitoriali, in difetto di situazioni gravemente pregiudizievoli che possano giustificare l'affidamento esclusivo ad un solo genitore.
Le figlie andranno collocate presso l'abitazione della madre, con cui hanno sempre vissuto, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare (di proprietà della medesima).
Con riferimento alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, si ritiene equo confermare quanto stabilito in seno all'ordinanza dell'11.12.2024, ovvero che il padre possa vedere e avere con sé le figlie minori: due pomeriggi settimanali per due ore, ovvero martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00; un week-end ogni due settimane, dalle ore
16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di
Capodanno – e tre giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad 6
anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; ancora, per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Sotto il profilo della quantificazione dell'assegno di mantenimento, da porsi a carico del padre per il mantenimento delle figlie, sebbene non si conosca con esattezza la condizione economico-reddituale del resistente, appare congruo l'importo di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascuna figlia), al netto dell'assegno unico - da corrispondersi per intero in favore della ricorrente, quale genitore che verosimilmente gestisce in misura prevalente le minori -, avuto riguardo ai redditi delle parti.
In particolare, in seno all'udienza di comparizione dei coniugi, la ricorrente ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico, pari ad euro
398,00, di essere disoccupata, ma in cerca di lavoro, e di aver svolto in passato l'attività di commessa, e, successivamente, in maniera precaria, di assistente notturna ad un'anziana, mentre, a detta della stessa, lo CP_1 svolgerebbe l'attività di fabbro, e avrebbe contribuito al mantenimento delle figlie versando, seppure non regolarmente, circa euro 400,00 mensili.
Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie andranno ripartite tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Riguardo all'istanza di parte ricorrente di riconoscimento di un assegno per il proprio mantenimento, si ritengono sussistere i presupposti di legge per l'accoglimento di essa, stante l'attuale stato di disoccupazione della . Pt_1
Considerato, tuttavia, che la predetta non ha documentato in alcun modo la condizione reddituale e/o patrimoniale del resistente, non articolando neppure delle richieste istruttorie sul punto, nonché stante la 7
configurabilità di una verosimile capacità lavorativa in capo alla medesima, in ragione sia dell'età (44 anni) che della precedente effettuazione di esperienze lavorative, seppure saltuarie, appare congruo prevedersi a carico del resistente, in favore della moglie, un assegno di euro 100,00 mensili.
Con riferimento alla richiesta della ricorrente di porre in capo al resistente l'obbligo di provvedere al pagamento delle rette mensili dei prestiti Unicredit e Confidis, fino alla loro estinzione, a fronte delle rate mensili dei prestiti Agos e Compass, rispettivamente pari ad euro 49,00 ed euro 100,00, sostenute, invece, dalla suddetta, si rileva l'inammissibilità di essa, in quanto, oltre a non essere stato documento alcunché in merito ai suddetti finanziamenti, la citata istanza esula dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili nei riguardi della ricorrente, stante il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
sentito il P.M.
nella contumacia del resistente, Controparte_1 8
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Lentini il 07.06.1980, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 uniti in matrimonio in Ragusa il 29.04.2011 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 2011, parte
II, Serie A, atto n. 10).
Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale.
Regolamenta le modalità di esercizio del diritto di visita paterno nei termini di cui in parte motiva.
Pone a carico del resistente, , l'obbligo di Controparte_1 provvedere al mantenimento delle figlie corrispondendo alla ricorrente un assegno mensile complessivo di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle suddette.
Pone a carico dello l'obbligo di versare alla ricorrente, per il suo CP_1
mantenimento, un assegno di euro 100,00, entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT.
Dichiara inammissibile l'ulteriore istanza di parte ricorrente relativa al pagamento dei ratei dei finanziamenti di cui in parte motiva. 9
Dichiara le spese di lite irripetibili nei riguardi della ricorrente.
Così deciso, in Ragusa il 13.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti