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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 778/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LENZI GUGLIELMO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NO
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 24/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in UR (AV) il 30/04/1995, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Comiziano (al N. 4 , Parte II, serie B, ufficio 1, anno 1995). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, e (entrambi il 24/11/2000), Parte_3 Per_1 maggiorenni non economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
La domanda di separazione, dunque, è fondata e merita accoglimento.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 26/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e non vi sarà alcun assegno di mantenimento tra di loro essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. i figli e non economicamente autosufficienti, vivranno con la madre nella casa coniugale Parte_3 Persona_2 già di proprietà della CP_1
Part 3. i coniugi concordano che il Sig. provvederà al mantenimento dei figli versando alla per i figli entro
[...] Pt_1 il giorno 10 di ciascun mese, l'importo mensile complessivo di euro 650,00 (seicentocinquanta) da rivalutarsi annualmente con indice Istat e inoltre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli come da linee guida del Tribunale di Nola
4. i coniugi dichiarano di aver provveduto a dividersi e regolamentare i rapporti economici tra di loro ad oggi e essere reciprocamente soddisfatti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
2
5. Le spese e competenze restano compensate tra le parti;
”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
NO (AV) il 19/02/1969, e , nato a [...] il Parte_2
12/09/1969, che hanno contratto matrimonio a UR (AV) il 30/04/1995 trascritto presso il
Comune di Comiziano (atto n. 4, Parte II, Serie B, ufficio 1, anno 1995);
• omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comiziano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
• compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 778/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LENZI GUGLIELMO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NO
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 24/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in UR (AV) il 30/04/1995, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Comiziano (al N. 4 , Parte II, serie B, ufficio 1, anno 1995). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, e (entrambi il 24/11/2000), Parte_3 Per_1 maggiorenni non economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
La domanda di separazione, dunque, è fondata e merita accoglimento.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 26/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e non vi sarà alcun assegno di mantenimento tra di loro essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. i figli e non economicamente autosufficienti, vivranno con la madre nella casa coniugale Parte_3 Persona_2 già di proprietà della CP_1
Part 3. i coniugi concordano che il Sig. provvederà al mantenimento dei figli versando alla per i figli entro
[...] Pt_1 il giorno 10 di ciascun mese, l'importo mensile complessivo di euro 650,00 (seicentocinquanta) da rivalutarsi annualmente con indice Istat e inoltre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli come da linee guida del Tribunale di Nola
4. i coniugi dichiarano di aver provveduto a dividersi e regolamentare i rapporti economici tra di loro ad oggi e essere reciprocamente soddisfatti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
2
5. Le spese e competenze restano compensate tra le parti;
”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
NO (AV) il 19/02/1969, e , nato a [...] il Parte_2
12/09/1969, che hanno contratto matrimonio a UR (AV) il 30/04/1995 trascritto presso il
Comune di Comiziano (atto n. 4, Parte II, Serie B, ufficio 1, anno 1995);
• omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comiziano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
• compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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