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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2953/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Ferrari Morandi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Miglio)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 873 del 24/5/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell , volta al riconoscimento del diritto a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 19 della legge n.
118/1971. CP_ Il nterponeva appello, cui resisteva l . Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante reitera la tesi secondo cui avrebbe diritto alla prestazione assistenziale de qua sulla base del giudicato “sostanziale” intervenuto tra gli odierni contendenti, facendo riferimento, in particolare, alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8240 del 22/10/2013, la quale aveva accertato la sussistenza delle condizioni “sanitarie” richieste per la pensione di inabilità civile.
Tale tesi non merita condivisione.
Invero, il primo giudice ha correttamente sottolineato che il ha chiesto il riconoscimento del Pt_1 diritto a percepire l'assegno sociale ex art. 19 della legge n. 118/1971 “sostitutivo” della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della citata legge.
Nello specifico, l'art. 19 stabilisce che, “in sostituzione della pensione o dell'assegno” di cui agli artt. 12
e 13 della legge n. 118/1971, i mutilati e gli invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti Prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della n. 153/1969.
Al riguardo, è pacifica la natura meramente “sostitutiva” della prestazione de qua; del resto, si è ripetutamente evidenziato, sotto tale profilo, il carattere automatico dell'assegno sociale sostitutivo, in quanto la titolarità dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità è presupposto necessario e sufficiente per il suo conseguimento (v., ex multis, Cass., sez. lav., n. 37273/2021, n. 2029/2020, n. 18825/2008).
Tuttavia, è altrettanto pacifico che il non ha mai goduto del diritto alla pensione di inabilità, Pt_1 atteso che il giudizio, volto all'accertamento del diritto alla suddetta pensione, si è concluso in via definitiva con il rigetto della domanda per carenza del requisito reddituale (v. la richiamata sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 8240/2013, e la successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 17232 del 19/8/2016, la quale ha confermato che il nuovo requisito reddituale, introdotto dall'art. 10, commi 5 e 6, del decreto- legge n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013, era entrato in vigore il 28/6/2013 e, quindi, non potesse applicarsi alla fattispecie avendo il nato nel 1947, già compiuto 65 anni a quella data). Pt_1
Al riguardo, l'appellante invoca il giudicato formatosi tra le parti, ma - lo si ripete - il non è stato Pt_1 mai titolare di alcuna prestazione di invalidità civile, in quanto la sua domanda è stata rigettata per inesistenza dei requisiti costitutivi del relativo diritto, che vanno intesi come cumulativi, nel senso che sia quello reddituale - nella specie, mancante - sia quello sanitario dovevano sussistere contemporaneamente alla data della domanda.
Logico corollario è che, se il diritto alla pensione di inabilità civile non è mai sorto, non può lo stesso sicuramente trasformarsi in assegno sociale, come pretende l'odierno appellante, il quale opina che si è formato il giudicato sul requisito sanitario mentre il requisito reddituale sarebbe sorto dall'entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 76/2013 (con cui è stato ritenuto, appunto, sufficiente il reddito individuale e non più quello coniugale), ossia dal 28/6/2013, laddove, invece, il non aveva mai Pt_1 ottenuto - per quanto sopra rilevato - alcun riconoscimento in tal senso. Né appare fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante, alla luce del suddetto ius superveniens che avrebbe modificato il requisito reddituale - che, prima, doveva tener conto anche dei redditi coniugali e, poi, soltanto di quelli personali - in quanto un'eventuale disparità di trattamento potrebbe prospettarsi fra soggetti della stessa categoria (qui gli invalidi civili), e non tra soggetti che, come il non sono stati mai dichiarati tali e soggetti che, al contrario, risultavano titolari della relativa Pt_1 prestazione assistenziale.
Per quanto fin qui esposto, l'appello va rigettato.
In forza della dichiarazione contenuta nelle conclusioni dell'appello ex art. 152 disp. att. c.p.c. - come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 - anche le spese del presente grado vanno dichiarate irripetibili (analoga statuizione era stata disposta dal primo giudice).
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni
“oggettive”, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - dichiara irripetibili le spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 4/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)