Sentenza 28 agosto 2023
Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 4081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4081 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04081/2025REG.PROV.COLL.
N. 02453/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2453 del 2024, proposto da:
ER NA, quale legale rappresentante pro tempore della Società agricola I Cigni s.r.l.s., rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Alburni Futuro – Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 04902/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Vista l’ordinanza n. 1332/2024, con la quale la Sezione ha respinto l’istanza cautelare articolata in via incidentale da parte appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e udita, per parte appellata, l’avvocato Maria Vittoria De Gennaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra ER NA, quale legale rappresentante pro tempore della Società agricola I Cigni s.r.l.s., ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 4902/2023, con la quale il T.A.R. per la Campania ha respinto il ricorso proposto avverso: i ) il provvedimento prot. n. 719509 del 27.11.2019, con cui il dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestale della Regione Campania aveva respinto l’istanza formulata dalla parte per accedere ai fondi per il “ Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali ”; ii ) il decreto dirigenziale n. 240 del 19.12.2019, con il quale erano state approvate le graduatorie relative alla procedura indicata al precedente punto; iii ) il decreto dirigenziale n. 33 del 18.7.2017, con il quale era stato approvato il bando relativo alla tipologia d’intervento 8.5.1 “ Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali ”; iv ) tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della parte, ivi compreso il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione.
2. In punto di fatto l’appellante ha esposto che: i ) con decreto dirigenziale n. 33 del 18.7.2017, la Regione Campania aveva approvato il bando relativo alla tipologia d’intervento 8.5.1 “ Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali ”, che prevedeva un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e volti all’offerta di servizi eco-sistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive e alla pianificazione di una corretta gestione degli ecosistemi forestali; ii ) il bando aveva previsto che gli investimenti avessero carattere di straordinarietà, con conseguente possibilità di intervento sul sito una sola volta nel corso del periodo di programmazione o durante l’attuazione del piano di gestione forestale; iii ) il bando aveva ricompreso investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela ambientale e investimenti correlati all’art. 34 del regolamento (UE) 1305/2013, investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive, elaborazioni di piani di gestione forestale; iv ) la Società aveva presentato domanda di ammissione al sostegno per le prime tre tipologie di investimenti; v ) l’Amministrazione aveva comunicato la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (evidenziando che: i ) la s.c.i.a. presentata al Comune aveva riportato una particella diversa rispetto a quella indicata nella relazione tecnica; ii ) il nulla-osta del Comune aveva fatto riferimento ad un soggetto diverso dalla richiedente; iii ) non era presente l’autorizzazione sismica; iv ) non era presente l’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico; v ) la dichiarazione relativa alla destinazione urbanistica aveva riportato una particella diversa rispetto a quella indicata nella relazione tecnica; vi ) le richieste di preventivi ai tecnici e alle ditte non erano state sottoscritte; vii ) nella relazione tecnica il calcolo del valore di macchiatico era positivo, diversamente da quanto previsto nel bando; viii ) non erano state “ spuntate ” le dichiarazioni relative all’affidabilità del richiedente e all’assenza di provvedimenti di revoca per altri finanziamenti); vi ) la Società aveva trasmesso una nota evidenziando l’insussistenza delle contestazioni formulate dalla Regione ma quest’ultima, con provvedimento prot. n. 719509 del 27.11.2019, aveva confermato la non ammissione a finanziamento in quanto non vi era l’autorizzazione sismica né l’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, e, inoltre, la superficie aziendale era inferiore a quella minima prevista per definire la stessa come foresta.
3. La sig.ra ER ha proposto ricorso al T.A.R. per la Campania deducendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto: i ) la domanda era stata respinta senza fornire una chiara e precisa motivazione sull’apporto fornito dal privato dopo la comunicazione dei motivi ostativi e vi era, in parte, discrasia tra quanto ivi esposto e le ragioni poste a fondamento del provvedimento; ii ) non era necessaria l’autorizzazione sismica per la realizzazione di muretti a secco né quella relativa al vincolo idrogeologico, e, in ultimo, la superficie aziendale era sufficiente per essere definita foresta.
4. Il T.A.R. ha respinto integralmente il ricorso. La sig.ra ER ha proposto ricorso in appello, affidato a un unico articolato motivo, di seguito esaminato e ha chiesto, altresì, di ordinare alla Regione di depositare tutti gli atti relativi al procedimento. Si è costituita in giudizio la Regione deducendo l’infondatezza del ricorso in appello. In vista dell’udienza pubblica dell’8.5.2025 la sola Regione ha depositato memoria conclusionale. All’udienza dell’8.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con una prima censura l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto necessaria l’autorizzazione sismica non tenendo conto della tipologia di opere da realizzare, delle indicazioni contenute nella normativa tecnica sulle costruzioni e della circostanza che il Comune aveva ritenuto la s.c.i.a. valida ed efficace, senza, quindi, richiedere alcuna denuncia o autorizzazione sismica.
5.1. La deduzione è infondata. Nel caso di specie, il progetto della parte ha previsto il
rifacimento, la ricostruzione e l’ampliamento di muri di contenimento per circa 653 mc, nonché la realizzazione di gradini in pietra per la scala di raccordo dei muri di contenimento per 120 mq, con realizzazione ex novo di fondazioni e muro di sostegno. Si tratta, quindi, di un complesso di opere che non possono ritenersi di modesta entità costituendo, al contrario, un intervento di significativa portata, da realizzarsi in una zona sismica a rischio elevato, come quella del Comune di Casamicciola. Inoltre, nel caso di specie non può ritenersi operante la regola delle n.t.c. che consente di denunciare qualsiasi modifica strutturale rispetto al progetto, non trattandosi di una variante. Né la non necessità di un’autorizzazione sismica può affermarsi, in via meramente deduttiva, facendo riferimento alle semplificazioni previste per le costruzioni semplici (7.8.1.9.), e inferendo da tali regole la superfluità di una verifica sismica in ragione delle opere in esame. Al contrario, deve condividersi l’assunto della difesa regionale, secondo le quali la valutazione da compiersi deve avere riguardo alla possibile incidenza delle opere sulla pubblica incolumità. Declinando tale principio all’ipotesi all’attenzione del Collegio, deve, quindi, respingersi la tesi dell’appellante secondo la quale la valutazione non sarebbe necessaria in ragione della tipologia di opere. Infatti, i muretti in considerazione risultano di notevole estensione e non configurano, quindi, una costruzione modesta ma, al contrario, un intervento di rilevante impatto che potrebbe mettere a rischio la pubblica incolumità in caso di eventi sismici, non rari nel territorio del Comune di Casamicciola.
5.2. Osserva, inoltre, il Collegio come non abbia rilievo il dedotto trasferimento di competenze al Comune delle attività e funzioni del settore provinciale del Genio civile. Come evidenziato dalla stessa giurisprudenza richiamata dall’appellante, questo trasferimento comporta, esclusivamente, la competenza del Comune a ricevere l’atto contenente la valutazione sismica dell’opera, che, nel caso di specie, non è stato, comunque, presentato. Pertanto, nel caso di specie, non vi è alcuna valutazione specifica sulla portata sismica delle opere e sui rischi per la pubblica incolumità che la normativa in materia intende perseguire. La carenza di tale valutazione – e, quindi, di un requisito ritenuto necessario – rileva nella presente vicenda in ragione di quanto previsto dall’art. 13.2 delle disposizioni generali relative al P.S.R. nonché dell’art. 8 del bando, che impongono alla Regione di verificare la completezza della documentazione presentata a sostegno dell’istanza. Nel caso di specie, mancando qualsiasi atto contenente le valutazioni sismiche la domanda è stata, correttamente, ritenuta incompleta e tale incompletezza non è surrogabile dal giudizio espresso dal Comune, trattandosi di una valutazione che condiziona, comunque, la legittima esecuzione dei lavori in quanto presupposto di efficacia del titolo edilizio.
6. Parimenti infondata è la seconda deduzione dell’appellante con la quale la stessa ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto necessaria l’autorizzazione allo svincolo idrogeologico.
6.1. Osserva il Collegio come il vincolo idrogeologico sia funzionale a tutelare aree del territorio che, per effetto di interventi e trasformazioni comportanti movimentazioni di terreno, potrebbero essere soggette a situazioni di dissesto in termini di stabilità di versante, innesco di fenomeni erosivi o di regimazione delle acque. Nel caso di specie, l’area è sottoposta a vincolo idrogeologico con pericolosità frana P4 e rischi frana P4. In questo contesto l’Amministrazione ha, correttamente, ritenuto necessario lo svincolo idrogeologico per l’esecuzione delle opere, che comportano movimentazione di terreno, come evidenziato nella stessa relazione tecnica, ove si legge che l’intervento richiede “ smontaggio degli attuali tratti di muro in pietra locale, rimozione del terreno e del pietrame crollato alla base dei tratti di muro, scavo a sezione obbligata alla base d’appoggio del muro per la realizzazione di idonea base di fondazione (previo rimozione dell'attuale pietrame), rimontaggio del muro in elevazione con pietre locali poste in opera a faccia vista ed assemblati a secco e con l'ausilio all'interno del paramento interno di pietrame e conci di pietra tufacea ed infine rinterro del rinfianco ovvero della parte a monte compresa tra il muro e il fronte di scavo ”. In sostanza, nel caso di specie, si realizza, comunque, una movimentazione di terreno in un’area particolarmente fragile, con rischio, quindi, di ingenerare situazioni di dissesto. Né in senso opposto rilevano le finalità delle opere indicate dall’appellante, dovendosi, comunque, tener conto del momento realizzativo delle stesse e delle movimentazioni connesse, quindi, all’esecuzione.
7. Le considerazioni sin qui esposte consentono di assorbire la disamina delle censure sub 3 e sub 4 del ricorso in appello, relative al valore di macchiatico e alla violazione della previsione di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990 con riferimento all’entità della superficie (e, quindi, alla possibilità di definirla una foresta). Infatti, trattandosi di provvedimento plurimotivato opera il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale “ in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento […] nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato o meglio inammissibile per carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532; Id., 23 settembre 2022, n. 8182).
8. In ultimo, non è fondata la censura relativa al dedotto difetto di motivazione del provvedimento, che, al contrario, ha individuato le ragioni ostative alla concessione del contributo consentendo alla parte di apprezzare, chiaramente, i motivi a sostegno della decisione e di contestarlo in sede giurisdizionale.
9. In relazione all’istanza istruttoria il Collegio osserva come la stessa sia, invero, genericamente formulata, facendo riferimento a “ tutti gli atti del procedimento in interesse ”, che, invero, sono già stati prodotti dall’Amministrazione in primo grado. Il quadro istruttorio è, comunque, completo e ha consentito al Collegio di definire il giudizio senza alcun ulteriore supplemento, con conseguente superfluità di ogni ulteriore documento istruttorio.
10. In definitiva il ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato.
11. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla sulle spese della controinteressata, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la sig.ra ER, quale legale rappresentante della Società agricola I Cigni s.r.l.s. a rifondere alla Regione Campania le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00, oltre accessori di legge). Nulla sulle spese della Alburni Futuro, non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO