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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/12/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 955/2023 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILLE' SANTINA Parte_1 C.F._1
e domicilio eletto presso il suo studio in Monza via Carlo Prina 22
-ricorrente-
contro
), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti IMPARATO ALFONSINO e PECU GIULIO e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2023, conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
, esponendo che, dopo aver Controparte_2 ricevuto in data 1.9.2017 la pensione anticipata (ex anzianità), quale dipendente del
, chiedeva il riconoscimento e la liquidazione degli ulteriori importi Controparte_3 dovuti a seguito del riscatto degli anni di studio universitario e di quelli relativi a ulteriori periodi di servizio, senza ricevere alcunchè da ex . CP_2 CP_4 Chiedeva pertanto che “accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dei periodi di riscatto ai fini della buonuscita come richiesti con le domande di cui ai documenti 4 e 5; previa, se ritenuta necessaria, eventuale disapplicazione, annullamento e revisione e/o modifica del provvedimento di conferimento della buonuscita atto n. 002201900161391 sub doc. 2, condannare in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a riliquidare la buonuscita della Ricorrente, con riconoscimento delle differenze tutte ancora dovute, maggiorate degli interessi e/o della eventuale
1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, previa assunzione di ogni provvedimento connesso e consequenziale”. L' si costituiva con Controparte_1 memoria difensiva, nella quale assumeva che inizialmente, nella domanda presentata ai fini del riscatto, l'elenco dei periodi e dei servizi da riscattare non era presente, e che, verosimilmente all'esito di una più approfondita disamina, detto elenco era stato trattenuto dal . Residuava, pertanto, solo l'esigenza di definizione della pratica Controparte_6 nei tempi tecnici necessari alla concessione del riscatto e alla riliquidazione della buonauscita.
All'udienza del 23.12.2025, il difensore di parte ricorrente dichiarava che “il versamento della somma di euro 15.199,11 è stato effettuato a favore della propria assistita in data 9.10.2025. Dichiara pertanto di non avere alla prosecuzione della causa”. Insisteva nell'attribuzione e liquidazione delle spese processuali in proprio favore. Parte convenuta chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Alla medesima udienza la causa veniva decisa con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il giudizio deve essere definitivo con declaratoria di cessazione della materia del contendere, in conformità con quanto richiesto dalle parti all'esito della lite, che ha visto la riliquidazione del TFS alla ricorrente con la previsione del riscatto.
ha altresì precisato che ciò è avvenuto, tenendo conto di alcune circostanze: per uno CP_2 dei periodi di servizio richiesto non è stato possibile stabilire l'orario ridotto della prestazione, alcuni periodi risultavano già coperti da iscrizione previdenziale, altri non sono stati riconosciuti perché sovrapposti a quelli già considerati per sovrapposizione con gli studi universitari. Il risultato dell'istruttoria svolta dall'Ente previdenziali ha dunque portato al riconoscimento e alla liquidazione di quanto richiesto dalla ricorrente, sicchè è effettivamente venuto meno per entrambi le parti l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Deve, pertanto, farsi applicazione del principio secondo cui “la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire” (cfr. Cass. 27.4.2000 n. 5390; Cass.
6.5.1998 n. 4583; Cass. 21.4.1982, n. 2463). Come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque devono sussistere al momento della pronuncia. La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. Il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario che: “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc” “ (Cass. 27.4.2000 n. 5390). È infatti insegnamento consolidato in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. S.U. n. 13969/2004). Nel caso in esame, alla luce delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, è venuto meno ogni contrasto in ordine all'oggetto della controversia, essendo stata allegata la sopravvenienza di un fatto suscettibile di determinare la cessazione della materia del
2 contendere (riliquidazione del TFS a seguito del riconoscimento del riscatto degli anni universitari e di alcuni periodi di servizio). Considerate le obiettive difficoltà dell'Ente previdenziale al fine di ricostruire la posizione professionale della ricorrente, in prospettiva coerente con la domanda formulata, le spese di lite possono formare oggetto di integrale compensazione nei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Monza 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 955/2023 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILLE' SANTINA Parte_1 C.F._1
e domicilio eletto presso il suo studio in Monza via Carlo Prina 22
-ricorrente-
contro
), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti IMPARATO ALFONSINO e PECU GIULIO e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2023, conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
, esponendo che, dopo aver Controparte_2 ricevuto in data 1.9.2017 la pensione anticipata (ex anzianità), quale dipendente del
, chiedeva il riconoscimento e la liquidazione degli ulteriori importi Controparte_3 dovuti a seguito del riscatto degli anni di studio universitario e di quelli relativi a ulteriori periodi di servizio, senza ricevere alcunchè da ex . CP_2 CP_4 Chiedeva pertanto che “accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dei periodi di riscatto ai fini della buonuscita come richiesti con le domande di cui ai documenti 4 e 5; previa, se ritenuta necessaria, eventuale disapplicazione, annullamento e revisione e/o modifica del provvedimento di conferimento della buonuscita atto n. 002201900161391 sub doc. 2, condannare in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a riliquidare la buonuscita della Ricorrente, con riconoscimento delle differenze tutte ancora dovute, maggiorate degli interessi e/o della eventuale
1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, previa assunzione di ogni provvedimento connesso e consequenziale”. L' si costituiva con Controparte_1 memoria difensiva, nella quale assumeva che inizialmente, nella domanda presentata ai fini del riscatto, l'elenco dei periodi e dei servizi da riscattare non era presente, e che, verosimilmente all'esito di una più approfondita disamina, detto elenco era stato trattenuto dal . Residuava, pertanto, solo l'esigenza di definizione della pratica Controparte_6 nei tempi tecnici necessari alla concessione del riscatto e alla riliquidazione della buonauscita.
All'udienza del 23.12.2025, il difensore di parte ricorrente dichiarava che “il versamento della somma di euro 15.199,11 è stato effettuato a favore della propria assistita in data 9.10.2025. Dichiara pertanto di non avere alla prosecuzione della causa”. Insisteva nell'attribuzione e liquidazione delle spese processuali in proprio favore. Parte convenuta chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Alla medesima udienza la causa veniva decisa con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il giudizio deve essere definitivo con declaratoria di cessazione della materia del contendere, in conformità con quanto richiesto dalle parti all'esito della lite, che ha visto la riliquidazione del TFS alla ricorrente con la previsione del riscatto.
ha altresì precisato che ciò è avvenuto, tenendo conto di alcune circostanze: per uno CP_2 dei periodi di servizio richiesto non è stato possibile stabilire l'orario ridotto della prestazione, alcuni periodi risultavano già coperti da iscrizione previdenziale, altri non sono stati riconosciuti perché sovrapposti a quelli già considerati per sovrapposizione con gli studi universitari. Il risultato dell'istruttoria svolta dall'Ente previdenziali ha dunque portato al riconoscimento e alla liquidazione di quanto richiesto dalla ricorrente, sicchè è effettivamente venuto meno per entrambi le parti l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Deve, pertanto, farsi applicazione del principio secondo cui “la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire” (cfr. Cass. 27.4.2000 n. 5390; Cass.
6.5.1998 n. 4583; Cass. 21.4.1982, n. 2463). Come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque devono sussistere al momento della pronuncia. La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. Il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario che: “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc” “ (Cass. 27.4.2000 n. 5390). È infatti insegnamento consolidato in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. S.U. n. 13969/2004). Nel caso in esame, alla luce delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, è venuto meno ogni contrasto in ordine all'oggetto della controversia, essendo stata allegata la sopravvenienza di un fatto suscettibile di determinare la cessazione della materia del
2 contendere (riliquidazione del TFS a seguito del riconoscimento del riscatto degli anni universitari e di alcuni periodi di servizio). Considerate le obiettive difficoltà dell'Ente previdenziale al fine di ricostruire la posizione professionale della ricorrente, in prospettiva coerente con la domanda formulata, le spese di lite possono formare oggetto di integrale compensazione nei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Monza 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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