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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4113/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4113/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. CINZIA Parte_1
MOLINARO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. GIULIA GINESI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE e [divorzio].
CONCLUSIONI:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, disposta la prima udienza per trattazione scritta, voglia pronunciare sentenza per la separazione consensuale dei coniugi, ordinando l'annotazione della relativa pronuncia presso il Registro dell'Ufficio di Stato Civile competente, alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene comunicazione.
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento paritario presso le abitazioni di entrambi e residenza anagrafica presso la madre.
- 1 - Entrambi i genitori prendono atto di quanto segue in merito al:
2.1) PIANO GENITORIALE IN RELAZIONE AI PRINCIPI GENERALI DELLA
BIGENITORIALITÀ:
- Condivisione delle decisioni: è nel miglior interesse del minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trovano presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del ragazzo.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il figlio. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
- Diritti del figlio: ciascun minore ha diritto alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e i rispettivi rami familiari;
a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
2.2) DIRITTO DI VISITA DEI GENITORI
Il minore, che è ospite del convitto dell'Istituto Tecnico Agrario a Fabriano dal Controparte_1 lunedì al sabato, in quanto è tesserato nella squadra A.S. Gubbio 1910 di calcio e disputa il torneo
Allievi Nazionali categoria Under 16 Serie C, girone C, trascorrerà il fine settimana con pernottamento alternandosi tra i rispettivi domicili dei genitori.
Durante le vacanze natalizie entrambi i genitori alterneranno ogni anno tra loro la settimana dal 25 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il genitore che trascorrerà con il figlio la seconda settimana starà con il predetto anche la Vigilia di Natale con pernottamento.
I genitori trascorreranno, durante le festività pasquali, due giorni con il figlio alternando tra loro ogni anno il sabato e la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo con pernottamento.
Alterneranno tra loro le festività infrannuali ed eventuali ponti.
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre almeno 15 giorni per ciascun mese, anche non continuativi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diversa
- 2 - determinazione tenuto conto dell'attività sportiva/scolastica del ragazzo. In caso di malattie, il minore trascorrerà il periodo sino a guarigione presso il genitore con cui deve trascorrere il fine settimana.
Ciascun genitore provvederà personalmente ad andare a prendere e a riaccompagnare il figlio a Fabriano durante il proprio weekend di spettanza. Per_1
3) Con riferimento all'obbligo dei genitori di mantenimento del figlio , stante Per_1
l'organizzazione sopra esposta, i ricorrenti concordano sul mantenimento in forma diretta da ciascun genitore, con spese di natura straordinaria da dividere nella misura pari al 50%, sulla base del
Protocollo Distrettuale vigente in materia presso il Tribunale di Ancona che di seguito viene integralmente trascritto:
a) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto);
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spesa extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
- 3 - 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby-sitter);
3) viaggi e vacanze.
Per il rimborso delle predette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro genitore scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento.
4) il figlio , maggiorenne, non economicamente autosufficiente, in quanto frequentante il Per_2 quinto anno dell'Istituto Rinaldini di Ancona, indirizzo musicale, ha dichiarato di voler vivere presso il padre mantenendo la frequentazione con la propria madre in forma libera, previo accordo con la stessa.
La signora corrisponderà la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili a titolo Pt_1 di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne. La somma dovrà essere versata entro il giorno
10 di ogni mese e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Il figlio ha accettato di ricevere l'assegno di mantenimento sul conto corrente a lui Per_2 intestato. Le spese di natura straordinaria andranno divise tra i ricorrenti nella misura pari al 50%, sulla base del Protocollo vigente in materia presso il Tribunale di Ancona e di cui al punto 3.
5) L'assegno unico universale per i figli verrà diviso al 50% tra le parti.
6) La casa coniugale di proprietà di entrambe le parti, sita in Osimo via Cellini n. 5, è stata posta in vendita dai ricorrenti, che hanno affidato mandato congiunto all'Agenzia Immobiliare 3 Elle di per vendere detta abitazione ad un prezzo non inferiore ad Euro 125.000,00. I CP_2 ricorrenti si danno atto che con la somma incassata, al netto delle spese dell'agenzia immobiliare, si procederà all'estinzione del mutuo gravante sul predetto immobile acceso presso Controparte_3 cointestato e con residuo al 29 settembre 2025 di euro 41.833,73;
La somma residua verrà divisa al 50% tra le parti.
I ricorrenti si impegnano a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 10 ottobre 2025.
7) I ricorrenti dichiarano altresì di aver già proceduto alla divisione di alcune cose di proprietà comune, in ciò intendendosi ricompresi, i mobili, gli arredi e gli oggetti personali. Altre verranno lasciate nella casa familiare o in un deposito e verranno successivamente divise tra le parti.
I ricorrenti si danno atto che si procederà alla disdetta delle utenze contestualmente al trasferimento dalla casa coniugale e si impegnano a saldare le fatture che perverranno a chiusura nella misura del
50%.
- 4 - Nella stessa misura si procederà per la Tari, che maturerà sino alla data della vendita e di altri fornitori (a titolo esemplificativo: piattaforme televisive/streaming; telepass).
Il cane meticcio di nome di proprietà della signora sarà collocato presso la stessa Per_3 Pt_1 con spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi e possibilità per il sig. di tenerlo con Pt_2 sé quando vorrà.
8) I ricorrenti rinunciano espressamente a richiedere l'uno nei confronti dell'altra qualsivoglia somma a titolo di contributo nel rispettivo mantenimento, essendo attualmente entrambi percettori di adeguati redditi propri;
9) I ricorrenti danno atto che le auto (Peugeot targata EB424EP e Seat Mii targata EW280TS) risultano entrambe intestate alla signora entrambe acquistate in regime di comunione legale Pt_1 dei beni. Al fine di definire le questioni patrimoniali familiari derivanti dalla separazione personale dei coniugi, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la signora si impegna a cedere l'auto Seat Mii Targa EW280TS (nr. al Pt_1 Persona_4 sig. entro quindici giorni dalla emissione della sentenza di separazione;
Pt_2
10) I ricorrenti prestano sin da ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documento di espatrio per fini turistici in favore dell'altro coniuge e del figlio minore.
11) I ricorrenti danno atto che risulta cointestato agli stessi il:
- conto corrente cointestato IBAN [...] con residuo in CP_3 negativo alla data del 25/09/2025 di euro 685,59 e relativa carta di credito relativa al CC 1614
(ultime 4 cifre) intestata a con residuo in negativo per pagamenti rateali e acquisti Parte_1 alla data del 21/09/2025 di euro 2.795,16;
e sono in essere, i seguenti finanziamenti:
- prestito 34214993 intestato a con residuo al 30 settembre euro 1212,34. CP_3 Parte_1
Tutti i finanziamenti verranno estinti integralmente da entrambe le parti al 50% entro e non oltre il
30/12/2025.
I ricorrenti danno atto che estingueranno il conto corrente IBAN Controparte_4
[...], procedendo alla divisione del saldo al netto delle spese di chiusura a seguito dell'estinzione del mutuo che avverrà con la vendita della casa familiare.
Le parti danno atto che il predetto conto corrente sarà dedicato esclusivamente al pagamento della rata del mutuo e delle eventuali utenze ancora in essere fino alla vendita della casa familiare. I coniugi si impegnano a non prelevare dal predetto conto corrente tramite carta di credito o prelievo presso sportelli bancari alcuna somma per effettuare pagamenti diversi da quelli sopraindicati a partire dalla firma del presente atto. Entrambi i coniugi si impegnano ciascuno a versare nel conto
- 5 - una somma mensile dagli stessi concordata per pagare le predette spese fino all'estinzione del conto.
Ciascuno dei coniugi verserà il proprio stipendio in separato conto a sé intestato.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a OL (AN) il 11/03/2007, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che da tale unione sono nati i figli (Osimo – AN- 12/07/2007) e (Osimo - AN – 11/01/2010) Per_2 Per_1
e che con il tempo la vita matrimoniale è divenuta intollerabile essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 15/10/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente al mantenimento godendo entrambi di adeguati redditi propri) e corrispondenti agli interessi dei due figli, il primogenito maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (in favore del quale le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico della madre, quale genitore non convivente, di € 250,00 mensili) ed il secondogenito ancora minorenne (in favore del quale le parti hanno previsto il mantenimento diretto, in considerazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore) .
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
- 6 - 6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a OL (AN) il 11/03/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di OL (AN) al n. 3, parte 2, serie A dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4113/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. CINZIA Parte_1
MOLINARO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. GIULIA GINESI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE e [divorzio].
CONCLUSIONI:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, disposta la prima udienza per trattazione scritta, voglia pronunciare sentenza per la separazione consensuale dei coniugi, ordinando l'annotazione della relativa pronuncia presso il Registro dell'Ufficio di Stato Civile competente, alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene comunicazione.
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento paritario presso le abitazioni di entrambi e residenza anagrafica presso la madre.
- 1 - Entrambi i genitori prendono atto di quanto segue in merito al:
2.1) PIANO GENITORIALE IN RELAZIONE AI PRINCIPI GENERALI DELLA
BIGENITORIALITÀ:
- Condivisione delle decisioni: è nel miglior interesse del minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trovano presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del ragazzo.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il figlio. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
- Diritti del figlio: ciascun minore ha diritto alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e i rispettivi rami familiari;
a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
2.2) DIRITTO DI VISITA DEI GENITORI
Il minore, che è ospite del convitto dell'Istituto Tecnico Agrario a Fabriano dal Controparte_1 lunedì al sabato, in quanto è tesserato nella squadra A.S. Gubbio 1910 di calcio e disputa il torneo
Allievi Nazionali categoria Under 16 Serie C, girone C, trascorrerà il fine settimana con pernottamento alternandosi tra i rispettivi domicili dei genitori.
Durante le vacanze natalizie entrambi i genitori alterneranno ogni anno tra loro la settimana dal 25 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il genitore che trascorrerà con il figlio la seconda settimana starà con il predetto anche la Vigilia di Natale con pernottamento.
I genitori trascorreranno, durante le festività pasquali, due giorni con il figlio alternando tra loro ogni anno il sabato e la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo con pernottamento.
Alterneranno tra loro le festività infrannuali ed eventuali ponti.
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre almeno 15 giorni per ciascun mese, anche non continuativi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diversa
- 2 - determinazione tenuto conto dell'attività sportiva/scolastica del ragazzo. In caso di malattie, il minore trascorrerà il periodo sino a guarigione presso il genitore con cui deve trascorrere il fine settimana.
Ciascun genitore provvederà personalmente ad andare a prendere e a riaccompagnare il figlio a Fabriano durante il proprio weekend di spettanza. Per_1
3) Con riferimento all'obbligo dei genitori di mantenimento del figlio , stante Per_1
l'organizzazione sopra esposta, i ricorrenti concordano sul mantenimento in forma diretta da ciascun genitore, con spese di natura straordinaria da dividere nella misura pari al 50%, sulla base del
Protocollo Distrettuale vigente in materia presso il Tribunale di Ancona che di seguito viene integralmente trascritto:
a) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto);
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spesa extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
- 3 - 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby-sitter);
3) viaggi e vacanze.
Per il rimborso delle predette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro genitore scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento.
4) il figlio , maggiorenne, non economicamente autosufficiente, in quanto frequentante il Per_2 quinto anno dell'Istituto Rinaldini di Ancona, indirizzo musicale, ha dichiarato di voler vivere presso il padre mantenendo la frequentazione con la propria madre in forma libera, previo accordo con la stessa.
La signora corrisponderà la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili a titolo Pt_1 di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne. La somma dovrà essere versata entro il giorno
10 di ogni mese e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Il figlio ha accettato di ricevere l'assegno di mantenimento sul conto corrente a lui Per_2 intestato. Le spese di natura straordinaria andranno divise tra i ricorrenti nella misura pari al 50%, sulla base del Protocollo vigente in materia presso il Tribunale di Ancona e di cui al punto 3.
5) L'assegno unico universale per i figli verrà diviso al 50% tra le parti.
6) La casa coniugale di proprietà di entrambe le parti, sita in Osimo via Cellini n. 5, è stata posta in vendita dai ricorrenti, che hanno affidato mandato congiunto all'Agenzia Immobiliare 3 Elle di per vendere detta abitazione ad un prezzo non inferiore ad Euro 125.000,00. I CP_2 ricorrenti si danno atto che con la somma incassata, al netto delle spese dell'agenzia immobiliare, si procederà all'estinzione del mutuo gravante sul predetto immobile acceso presso Controparte_3 cointestato e con residuo al 29 settembre 2025 di euro 41.833,73;
La somma residua verrà divisa al 50% tra le parti.
I ricorrenti si impegnano a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 10 ottobre 2025.
7) I ricorrenti dichiarano altresì di aver già proceduto alla divisione di alcune cose di proprietà comune, in ciò intendendosi ricompresi, i mobili, gli arredi e gli oggetti personali. Altre verranno lasciate nella casa familiare o in un deposito e verranno successivamente divise tra le parti.
I ricorrenti si danno atto che si procederà alla disdetta delle utenze contestualmente al trasferimento dalla casa coniugale e si impegnano a saldare le fatture che perverranno a chiusura nella misura del
50%.
- 4 - Nella stessa misura si procederà per la Tari, che maturerà sino alla data della vendita e di altri fornitori (a titolo esemplificativo: piattaforme televisive/streaming; telepass).
Il cane meticcio di nome di proprietà della signora sarà collocato presso la stessa Per_3 Pt_1 con spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi e possibilità per il sig. di tenerlo con Pt_2 sé quando vorrà.
8) I ricorrenti rinunciano espressamente a richiedere l'uno nei confronti dell'altra qualsivoglia somma a titolo di contributo nel rispettivo mantenimento, essendo attualmente entrambi percettori di adeguati redditi propri;
9) I ricorrenti danno atto che le auto (Peugeot targata EB424EP e Seat Mii targata EW280TS) risultano entrambe intestate alla signora entrambe acquistate in regime di comunione legale Pt_1 dei beni. Al fine di definire le questioni patrimoniali familiari derivanti dalla separazione personale dei coniugi, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la signora si impegna a cedere l'auto Seat Mii Targa EW280TS (nr. al Pt_1 Persona_4 sig. entro quindici giorni dalla emissione della sentenza di separazione;
Pt_2
10) I ricorrenti prestano sin da ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documento di espatrio per fini turistici in favore dell'altro coniuge e del figlio minore.
11) I ricorrenti danno atto che risulta cointestato agli stessi il:
- conto corrente cointestato IBAN [...] con residuo in CP_3 negativo alla data del 25/09/2025 di euro 685,59 e relativa carta di credito relativa al CC 1614
(ultime 4 cifre) intestata a con residuo in negativo per pagamenti rateali e acquisti Parte_1 alla data del 21/09/2025 di euro 2.795,16;
e sono in essere, i seguenti finanziamenti:
- prestito 34214993 intestato a con residuo al 30 settembre euro 1212,34. CP_3 Parte_1
Tutti i finanziamenti verranno estinti integralmente da entrambe le parti al 50% entro e non oltre il
30/12/2025.
I ricorrenti danno atto che estingueranno il conto corrente IBAN Controparte_4
[...], procedendo alla divisione del saldo al netto delle spese di chiusura a seguito dell'estinzione del mutuo che avverrà con la vendita della casa familiare.
Le parti danno atto che il predetto conto corrente sarà dedicato esclusivamente al pagamento della rata del mutuo e delle eventuali utenze ancora in essere fino alla vendita della casa familiare. I coniugi si impegnano a non prelevare dal predetto conto corrente tramite carta di credito o prelievo presso sportelli bancari alcuna somma per effettuare pagamenti diversi da quelli sopraindicati a partire dalla firma del presente atto. Entrambi i coniugi si impegnano ciascuno a versare nel conto
- 5 - una somma mensile dagli stessi concordata per pagare le predette spese fino all'estinzione del conto.
Ciascuno dei coniugi verserà il proprio stipendio in separato conto a sé intestato.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a OL (AN) il 11/03/2007, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che da tale unione sono nati i figli (Osimo – AN- 12/07/2007) e (Osimo - AN – 11/01/2010) Per_2 Per_1
e che con il tempo la vita matrimoniale è divenuta intollerabile essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 15/10/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente al mantenimento godendo entrambi di adeguati redditi propri) e corrispondenti agli interessi dei due figli, il primogenito maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (in favore del quale le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico della madre, quale genitore non convivente, di € 250,00 mensili) ed il secondogenito ancora minorenne (in favore del quale le parti hanno previsto il mantenimento diretto, in considerazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore) .
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
- 6 - 6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a OL (AN) il 11/03/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di OL (AN) al n. 3, parte 2, serie A dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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