Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con riduzione del fondo speciale destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1967 e 1968.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con riduzione del fondo speciale destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1967 e 1968.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.