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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 926/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 926/2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO elettivamente domiciliato C.F._2 in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOSI CARLO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 16.9.2000 hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in Bologna;
dalla loro unione è nato il [...] a [...] il figlio , maggiorenne, non ancora Per_1
economicamente autosufficiente;
i ricorrenti si sono separati consensualmente il 18.10.2017 comparendo avanti al Presidente del Tribunale di Bologna e sottoscrivendo le condizioni regolarmente omologate il 14.11.2017; da allora non vi è più stata riconciliazione;
con ricorso congiunto depositato il
13.1.2025 hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate;
all'udienza del 3.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e ribadito di non volersi riconciliare.
Sono trascorsi i termini di legge, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni concordate vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge e frutto di libero accordo, nulla va disposto in punto di spese legali, trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra nato il [...] a Parte_1
CENTO (FE) e nata il [...] a [...], celebrato il giorno 16 del Parte_2
mese di Settembre dell'anno 2000 e annotato sul Registro degli Atti di Matrimonio del comune di
BOLOGNA al N. 516 P. 2 S. A Uff. 01 anno 2000; manda all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto
Comune per provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1)-Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio durante i rispettivi periodi di permanenza con lo stesso, fin tanto che non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
2 sosterrà in ragione del 65% e del restante 35% le spese Parte_1 Parte_2
straordinarie necessarie per il figlio , così come indicate e disciplinate dal Protocollo sulle spese Per_1
straordinarie nei procedimenti in materia familiare dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di
Bologna siglato il 9.8.2017 che essi dichiarano di conoscere.
3)-Le parti danno atto che l'appartamento posto in Calderara di Reno (BO), Via Di Vittorio n. 18, formalmente intestato al solo ma da esse ritenuto di proprietà comune al 50%, è già Parte_1
stato posto in vendita ed il ricavato della vendita sarà diviso a metà tra le stesse.
pagina 2 di 3 4)-Le parti danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto in dipendenza del matrimonio, di essere economicamente autosufficienti e di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia titolo e ragione ad eccezione di quanto previsto con i presenti accordi.
3 - Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 926/2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO elettivamente domiciliato C.F._2 in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOSI CARLO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 16.9.2000 hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in Bologna;
dalla loro unione è nato il [...] a [...] il figlio , maggiorenne, non ancora Per_1
economicamente autosufficiente;
i ricorrenti si sono separati consensualmente il 18.10.2017 comparendo avanti al Presidente del Tribunale di Bologna e sottoscrivendo le condizioni regolarmente omologate il 14.11.2017; da allora non vi è più stata riconciliazione;
con ricorso congiunto depositato il
13.1.2025 hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate;
all'udienza del 3.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e ribadito di non volersi riconciliare.
Sono trascorsi i termini di legge, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni concordate vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge e frutto di libero accordo, nulla va disposto in punto di spese legali, trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra nato il [...] a Parte_1
CENTO (FE) e nata il [...] a [...], celebrato il giorno 16 del Parte_2
mese di Settembre dell'anno 2000 e annotato sul Registro degli Atti di Matrimonio del comune di
BOLOGNA al N. 516 P. 2 S. A Uff. 01 anno 2000; manda all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto
Comune per provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1)-Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio durante i rispettivi periodi di permanenza con lo stesso, fin tanto che non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
2 sosterrà in ragione del 65% e del restante 35% le spese Parte_1 Parte_2
straordinarie necessarie per il figlio , così come indicate e disciplinate dal Protocollo sulle spese Per_1
straordinarie nei procedimenti in materia familiare dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di
Bologna siglato il 9.8.2017 che essi dichiarano di conoscere.
3)-Le parti danno atto che l'appartamento posto in Calderara di Reno (BO), Via Di Vittorio n. 18, formalmente intestato al solo ma da esse ritenuto di proprietà comune al 50%, è già Parte_1
stato posto in vendita ed il ricavato della vendita sarà diviso a metà tra le stesse.
pagina 2 di 3 4)-Le parti danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto in dipendenza del matrimonio, di essere economicamente autosufficienti e di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia titolo e ragione ad eccezione di quanto previsto con i presenti accordi.
3 - Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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